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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 maggio 2023

Cassazione n. 47222/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/11/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avv o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che borea Claudio - imputato dei reati di cui agli artt.

Si. cod. pen. e 10-ter del dlgs n. 74 del 2000 contestati ai capo A) e B) con riferimento alle annualità rispettivamente 2013 e 2014 - ha dedotto con il primo motivo la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine omessa dichiarazione dell'intervenuta prescrizione dei reato contestato ai capo A) e aria ritenuta sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato contestato al capo B) sul rilievo dell'intervenuto fallimento della [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. prima della consumazione della condotta incriminata e con il secondo motivo la mancanza, contraddittorieta e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla rideterminazione della pena principale.

Considerato che si tratta di una sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. e che l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'eccezione dell'irrogazione di una pena illegale (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196) e di motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato nonché al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170), situazioni nella specie non ravvisabili; che, pertanto, ii ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna crei ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euri 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 12 maggio 2023 Il consigliere estensore il Presi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/11/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avv o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che borea Claudio - imputato dei reati di cui agli artt. Si. cod. pen. e 10-ter del dlgs n. 74 del 2000 contestati ai capo A) e B) con riferimento alle annualità rispettivamente 2013 e 2014 - ha dedotto con il primo motivo la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine omessa dichiarazione dell'intervenuta prescrizione dei reato contestato ai capo A) e aria ritenuta sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato contestato al capo B) sul rilievo dell'intervenuto fallimento della [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. prima della consumazione della condotta incriminata e con il secondo motivo la mancanza, contraddittorieta e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla rideterminazione della pena principale. Considerato che si tratta di una sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. e che l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'eccezione dell'irrogazione di una pena illegale (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196) e di motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato nonché al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170), situazioni nella specie non ravvisabili; che, pertanto, ii ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna crei ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euri 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 maggio 2023 Il consigliere estensore il Presi
Sentenza Cassazione n. 47222/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris