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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 2 febbraio 2023

Cassazione n. 24277/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a LIPARI avverso la sentenza del 20/10/2022 della [OSCURATO:PERSONA] MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore, impugna la sentenza in data 20/10/2021 della Corte di appello di Messina, che -accogliendo l'appello delle parti civili- ha riformato la sentenza in data 11/06/2019 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto -Sezione distaccata di Lipari-, riconoscendo la sussistenza del fatto illecito civile correlato ai reati di cui agli artt. 513 e 635 cod.pen. e lo condannava al risarcimento dei danni.

Il Tribunale lo aveva assolto.

Deduce:

1.1. "Erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione alla dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 513 c.p. contestato al capo c)". 1 .A.) Con il primo motivo il ricorrente sostiene che il fatto così come ricostruito non rappresenta gli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 513 cod.pen., per la cui configurazione sono necessari la violenza o il mezzo fraudolento, entrambi mancanti nel caso in esame.

Sostiene che i giudizi dispregiativi espressi dall'imputato non configurano i mezzi fraudolenti, anche perché non è stata verificata la loro falsità e perché manca la funzione elusiva, così come richiesti dalla norma incriminatrice.

Aggiunge che manca anche il requisito della idoneità a turbare l'attività commerciale.

1.2. "Inosservanza della disposizione contenuta all'art. 649 c.p. in relazione alla dichiarazione di responsabilità per il delitto di cui all'art. 635 c.p. contestato al capo d)".

Con il secondo motivo il ricorrente sostiene che nel caso di specie andava rilevata l'improcedibilità prevista dall'art. 649 cod.pen. in relazione ai delitti contro il patrimonio commesso in danno dei prossimi congiunti.

Precisa che l'improcedibilità dell'accertamento penale coinvolge anche le statuizioni sugli effetti civili, attesa l'accessorietà di questi rispetto a quelle e non trovando applicazione l'art. 578 cod.proc.pen.. [OSCURATO:PERSONA]

1. In via preliminare va rilevata la non inammissibilità del ricorso, in quanto il rapporto processuale deve considerarsi correttamente instaurato in ragione del secondo motivo d'impugnazione, con il quale il ricorrente ha dedotto l'innprocedibilità dell'azione in relazione al danneggiamento contestato al capo d), in ragione di quanto disposto dall'art. 649 cod.pen. e considerando che il reato non è stato commesso con violenza sulle persone.

1.1. Da tale rilievo preliminare, poiché l'impugnazione è stata proposta ai soli effetti civili, sorge la questione se debba farsi applicazione dell'art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 33, comma 1, lett. a), n. 2, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150.

A tale riguardo, si riportano le motivazioni dell'ordinanza di questa Corte n. 11279 del 02/02/2023 (ric. [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.): «Come è noto, tale ultima disposizione ha modificato l'art. 573 cod. proc. pen., inserendo il comma 1-bis, a decorrere dal 30 dicembre 2022, ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 162 del 2022, convertito con modificazioni dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199.

La norma così recita: «Quando la sentenza è impugnata per i soli interessi civili, il giudice d'appello e la Corte di cessazione, se l'impugnazione non è inammissibile, rinviano per la prosecuzione, rispettivamente, al giudice o alla sezione civile competente, che decide sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile».

Occorre sottolineare che, rispetto a tale previsione, né il d.lgs. n. 150 né la

I. n. 199 hanno introdotto alcuna norma transitoria.

A fronte di ciò, si pone dunque il problema dell'immediata applicabilità della nuova disciplina ai procedimenti in corso.

In particolare, ci si deve interrogare se, per stabilire se l'art. 573, comma 1-bis cod. proc. pen. sia applicabile al giudizio in svolgimento, si debba avere riguardo al momento dell'emissione del provvedimento impugnato, a quello della presentazione dell'innpugnazione, o a quello della celebrazione giudizio di impugnazione.

Sul punto si è formato, in breve tempo, un contrasto giurisprudenziale.

Invero, con ordinanza n. 2854 in data 11/01/2023, ric.

FCA, la quarta sezione penale della Suprema Corte, ritenuta l'immediata applicabilità al giudizio in corso della disciplina novellata, ha rimesso gli atti, previa verifica dell'ammissibilità del ricorso, al primo Presidente della Corte di cassazione, affinché valutasse l'assegnazione del procedimento alle Sezioni civili della medesima Corte; con sentenza n. 3990 in data 20/01/202:3, ric.

Razzaboni, la quinta sezione, al contrario, ha escluso che la "nuova" disciplina possa applicarsi ai giudizi di impugnazione relativi a sentenze depositate prima dell'entrata in vigore della modifica normativa; di conseguenza, ha deciso il ricorso, annullando il provvedimento impugnato limitatamente agli effetti civili, con rinvio alla corte d'appello civile competente.

A ridosso, dalle informazioni 4 provvisorie divulgate, sono intervenute ulteriori pronunce a sostegno dell'una o dell'altra posizione.

In entrambe le pronunce, la Suprema Corte ha riconosciuto che la soluzione della questione controversa dipende dalla corretta applicazione del principio tempus regit actum - ricavabile dall'art. 11 delle preleggi - alla stregua del quale ciascun atto processuale, in assenza di una disciplina intertemporale speciale o transitoria, è regolato dalla legge in vigore al momento del suo compimento.

4.1. Peraltro, la sentenza n. 3990/23 ha osservato come la previsione, sebbene sembri non riguardare direttamente i modi di esercizio del diritto di impugnazione ma i meccanismi processuali di esame della stessa, in realtà, incida in termini concreti sul modo in cui la parte che impugna può essere interessata a redigere l'atto di impugnazione, al fine di ridurre le numerose incertezze applicative che si accompagnano alla nuova disciplina.

In tale prospettiva, è stato richiamato l'insegnamento della sentenza delle Sezioni unite Lista (n. 27614 del 29/03/2007, Rv. 236537-01), vero e proprio leading case in materia di diritto intertennporale e impugnazioni, in cui si è prestata adesione alrindirizzo interpretativo che individua l'actum da prendere in considerazione, in caso di successione di leggi del tempo in tema di rimedi impugnatori, nella sentenza da impugnare: ciò in ragione del fatto che «il potere di impugnazione trova la sua genesi proprio nella sentenza», dovendosi fare riferimento a tale provvedimento (e al tempus del suo perfezionamento) per valutare «la facoltà di impugnazione, la sua estensione, i modi e i termini per esercitarla».

Al riguardo, la sentenza n. 3990/23 ha affermato che solo apparentemente la novella non inciderebbe sui modi di esercizio dell'impugnazione.

Infatti, nonostante le modifiche norrnative riguardino, formalmente, un passaggio procedimentale successivo all'atto di impugnazione, esse avrebbero rilevanti effetti sulla trattazione del conseguente giudizio.

Infatti, il giudice civile dovrebbe applicare le regole del codice di procedura civile, il che implicherebbe alcune criticità soprattutto in relazione al ricorso per cassazione.

Il riferimento è, in particolare, alla disciplina dettata dagli artt. .360 cod. proc. civ. (motivi di ricorso) e 360-bis cod. proc. civ. (casi di inammissibilità).

E così, si è riconosciuto che se la disciplina novellata fosse immediatamente operativa, il ricorrente si troverebbe ad affrontare un giudizio regolato, secondo la Corte, da norme processuali in parte diverse rispetto a quelle applicabili nel giudizio dinanzi al giudice inizialmente adito.

In realtà, la parte civile, che fa affidamento su un giudizio dinanzi al giudice penale, avrebbe interesse a sapere se la controversia risarcitoria verrà invece trattata dal giudice civile, anche tg nell'ottica di adattare il ricorso alle eventuali norme differenti che potrebbero trovare applicazione.

Tali considerazioni hanno così indotto a ritenere che l'atto cui si dovrebbe fare riferimento sia la pronuncia della sentenza da impugnare, cristallizzandosi in quel momento le regole applicabili al giudizio di impugnazione.

4.2. Osserva, di contro, l'ordinanza n. 2854/23, come la corretta applicazione del principio tempus regit actum presuppone l'esatta individuazione dell'actum che, da un lato, non può essere considerato l'intero processo, pena la stessa vanificazione del principio e, dall'altro, non può che risentire della variegata tipologia di atti processuali che possono venire in rilievo, cosicchè non potrà che essere modulata in relazione alle diverse situazioni sulle quali va a incidere e che devono essere regolate.

In tal senso, in applicazione del richiamato principio, non può che essere riaffermato l'insegnamento della giurisprudenza secondo cui «la validità degli atti è regolata dalla legge vigente al momento della loro formazione» (Sez. 5, n. 15666 del 16/04/2021, Duric, Rv. 280891-01), e non da quella in vigore nel momento dell'instaurazione del giudizio (Sez. 6, n. 10260 del 14/02/2019,, Cesi, Rv. 275201- 01).

In proposito, si è precisato, come si ponga in termini decisivi la distinzione tra atti già perfezionatisi, che al momento dell'entrata in vigore della riforma abbiano già prodotto i propri effetti, e rapporti processuali che si protraggano nel tempo e si articolino in una pluralità di atti, ancora in itinere al momento della novella.

Nel primo caso, l'atto rimane indifferente all'introduzione della nuova disciplina (secondo il criterio del c.d.

"fatto esaurito"), mentre nel secondo la disciplina applicabile è, in linea di principio, quella novellata (alla stregua principio tempus regit actum).

Da qui la conclusione secondo cui il giudizio di impugnazione deve senz'altro ricondursi alla seconda categoria richiamata: l'atto che si inserisce in tale peculiare rapporto processuale deve essere regolato dalla disciplina vigente al momento del suo compimento.

5. E' indubitabile come il fulcro del contrasto concerna proprio la corretta applicazione dei principi che disciplinano la successione di leggi processuali nel tempo.

In tal senso, va ricordato che, come sostenuto da autorevole dottrina, il principio tempus regit actum può essere inteso secondo due distinte accezioni, l'una, definita di carattere "logico" o "tecnico-pratico", strettamente aderente alla regola dell'efficacia immediata di cui all'art. 11 delle disposizioni preliminari; l'altra, incline a un'interpretazione costituzionalmente orientata, che non trascuri le esigenze garantiste sottese alla materia trattata. 6 II [OSCURATO:PERSONA], nella citata pronuncia Lista, ha mostrato di aderire alla seconda linea interpretativa prospettata, sottolineando che la soluzione letterale condurrebbe ad esiti irragionevoli, come dimostrato dall'emblematico esempio di una riforma che escluda il diritto ad impugnare un provvedimento: di due impugnazioni presentate in momenti diversi da soggetti in identica posizione processuale, solo quella presentata prima dell'entrata in vigore della novella sarebbe ammissibile, con un'evidente disparità di trattamento.

Un simile esito risulta precluso alla stregua dei principi affermati dal giudice delle leggi (Corte cost., 6 dicembre 2001, n. 381), secondo cui il fenomeno della successione di norme del tempo non può pregiudicare l'autonomia di azione e il diritto di difesa della parte interessata.

6. In realtà, a parere del Collegio, nessuno dei due contrapposti orientamenti nega che la questione intertemporale relativa all'introduzione della nuova disposizione debba essere regolata dal principio tempus regit actum.

Il contrasto sorge, invece, in merito all'individuazione dell'actunn cui fare riferimento e, di conseguenza, ai criteri da adottare a tale scopo.

Va ricordato come un analogo contrasto giurisprudenziale si era verificato in merito all'immediata applicazione di alcune disposizioni introdotte dalla

I. n. 103 del 2017: mentre un indirizzo interpretativo si era uniformato al dictum delle Sezioni Unite Lista, un secondo indirizzo aveva ritenuto invece immediatamente applicabile la disciplina novellata ai giudizi in corso.

Tuttavia, la prevalente giurisprudenza aveva ritenuto che, nei casi in cui la legge sopravvenuta non incide sul diritto ad impugnare, bensì soltanto sulle modalità del suo esercizio, questa sia immediatamente operativa e idonea a regolare i giudizi in corso.

Essenziale è, dunque, l'attenta analisi della disciplina di nuova introduzione, al fine per l'appunto di individuare l'atto, o l'insieme di atti, sui quale essa incide, e verificare quale fosse la norma in vigore al momento del compimento dei medesimi.

Tutto ciò considerato, assume carattere dirimente il fatto che, non solo la nuova previsione non incide sul diritto della parte ad impugnare, ma, a ben vedere, neppure sulle modalità di presentazione dell'atto di impugnazione, che rimangono invariate.

Ciò che cambia è la sede in cui viene trattata la controversia risarcitoria.

Una coerente applicazione del principio di cui all'art. 11 delle preleggi non può, pertanto, che condurre ad avvalorare le •/•-•X\ conclusioni cui è pervenuta la Quarta Sezione della S.C. nell'ordinanza sopra citata.

Invero, gli atti processuali su cui incide la riforma paiono connotati da autonomia rispetto alla pronuncia della sentenza e alla presentazione dell'impugnazione: actus rilevante sarebbe, dunque, il vaglio di 7 ammissibilità svolto dal giudice penale, con rinvio per la prosecuzione al giudice civile.

Di conseguenza, dopo il 30 dicembre 2022, essi dovrebbero essere regolati dal nuovo art. 573, cornma 1-bis.

Questa conclusione non intende "sottostimare" le istanze di uguaglianzaragionevolezza e di affidamento valorizzate già dalle Sezioni unite Lista, ma vuole comunque riaffermare che detta soluzione non pare comportare alcun reale pregiudizio per la parte civile che non perde, né vede minacciato il suo diritto all'accertamento del danno e all'eventuale riconoscimento della pretesa risarcitoria, restando tale posizione sostanzialmente invariata, a prescindere dall'a:ssegnazione della cognizione al giudice penale o civile, rispetto all'eventualità di un accertamento dell'illecito in sede civile.

In tal senso, non pare superfluo ricordare il fatto che la pretesa civilistica non muta il suo oggetto, e viene decisa utilizzando le prove raccolte nel giudizio penale, in aggiunta a quelle eventualmente prodotte dinanzi al giudice civile; né si può ritenere, per sostenere l'apposita soluzione, che l'applicazione di regole processuali diverse rispetto a quelle di cui ha tenuto conto la difesa nel redigere l'impugnazione, possano costituire un evidente pregiudizio per quest'ultima, in presenza di una regola di giudizio che rimane immutata.

Del resto, già si è riconosciuto come il giudice penale, allorquando è chiamato a decidere sulle questioni civili, deve attenersi allo standard della "probabilità prevalente", e non a quello del "oltre ogni ragionevole dubbio" (Sez. 2, n. 11808 del 14/01/2022, Restaino, Rv. 283377-01) e che, in caso di rinvio al giudice civile individuato a norma dell'art. 622 cod. proc. pen., trovano applicazione le regole processuali e probatorie proprie del processo civile, atteso che l'accertamento richiesto al giudice del rinvio ha ad oggetto elementi costitutivi dell'illecito civile, prescindendosi da ogni apprezzamento, sia pure incidentale, sulla responsabilità penale dell'imputato, non potendo la Corte di cassazione neppure enunciare il principio di diritto al quale il giudice civile del rinvio dovrebbe uniformarsi (Sez.

U, n. 22065 del 28/01/2021, Cremonini, in motivazione).

Come condivisibilmente sostenuto nell'ordinanza n. 2854/23, "con il trasferimento dell'appello o del ricorso al giudice civile, l'oggetto dell'accertamento non cambia, ma si restringe, dal momento che la domanda risarcitoria da illecito civile è implicita in quella risarcitoria da illecito penale (il secondo implicando il primo).

Non vi sarebbe, pertanto, alcuna modificazione della domanda risarcitoria nel passaggio dal giudizio penale a quello civile, avendo il legislatore previsto la "prosecuzione" davanti alla sezione civile competente di questa Corte (o, per il caso di appello, davanti al giudice o alla sezione civile competente)".

Né, infine, si può ritenere che l'applicazione ai giudizi in corso della nuova normativa potrebbe condurre a un allungamento dei tempi del procedimento, 8 poiché il giudizio, che secondo il ragionevole affidamento dell'impugnante avrebbe dovuto concludersi con una decisione definitiva del giudice penale sul ricorso, si arresterebbe nel momento successivo al vaglio di ammissibilità per essere proseguito dinanzi ad un altro giudice, il tutto in violazione del principio di ragionevole durata del processo.

In realtà, tale "preoccupazione" non ha ragione d'essere in quanto anche la pronuncia di annullamento della sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili che comporti il rinvio ex art. 622 cod. proc. pen. per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello "sconta" il medesimo rischio.

7. In conclusione, ritiene il Collegio che l'art. 573, comma 1- bis cod. proc. pen. sia di immediata applicazione ai giudizi pendenti; il giudice al quale proporre l'impugnazione resta quello penale anche nel caso di appello o ricorso presentati ai soli effetti civili e la sua competenza resta circoscritta alla sola verifica dell'ammissibilità dell'impugnazione, dal cui positivo vaglio deriva la prosecuzione del processo davanti al giudice civile.

8. Gli atti vanno, pertanto, rimessi al [OSCURATO:PERSONA] Presidente di questa Corte di cassazione, all'esito della pubblica udienza, affinchè valuti l'assegnazione del procedimento alle sezioni civili di questa stessa Corte, a norma dell'art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen.» Va aggiunto che nelle more della redazione della motivazione la questi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a LIPARI avverso la sentenza del 20/10/2022 della [OSCURATO:PERSONA] MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore, impugna la sentenza in data 20/10/2021 della Corte di appello di Messina, che -accogliendo l'appello delle parti civili- ha riformato la sentenza in data 11/06/2019 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto -Sezione distaccata di Lipari-, riconoscendo la sussistenza del fatto illecito civile correlato ai reati di cui agli artt. 513 e 635 cod.pen. e lo condannava al risarcimento dei danni. Il Tribunale lo aveva assolto. Deduce: 1.1. "Erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione alla dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 513 c.p. contestato al capo c)". 1 .A.) Con il primo motivo il ricorrente sostiene che il fatto così come ricostruito non rappresenta gli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 513 cod.pen., per la cui configurazione sono necessari la violenza o il mezzo fraudolento, entrambi mancanti nel caso in esame. Sostiene che i giudizi dispregiativi espressi dall'imputato non configurano i mezzi fraudolenti, anche perché non è stata verificata la loro falsità e perché manca la funzione elusiva, così come richiesti dalla norma incriminatrice. Aggiunge che manca anche il requisito della idoneità a turbare l'attività commerciale. 1.2. "Inosservanza della disposizione contenuta all'art. 649 c.p. in relazione alla dichiarazione di responsabilità per il delitto di cui all'art. 635 c.p. contestato al capo d)". Con il secondo motivo il ricorrente sostiene che nel caso di specie andava rilevata l'improcedibilità prevista dall'art. 649 cod.pen. in relazione ai delitti contro il patrimonio commesso in danno dei prossimi congiunti. Precisa che l'improcedibilità dell'accertamento penale coinvolge anche le statuizioni sugli effetti civili, attesa l'accessorietà di questi rispetto a quelle e non trovando applicazione l'art. 578 cod.proc.pen.. [OSCURATO:PERSONA] 1. In via preliminare va rilevata la non inammissibilità del ricorso, in quanto il rapporto processuale deve considerarsi correttamente instaurato in ragione del secondo motivo d'impugnazione, con il quale il ricorrente ha dedotto l'innprocedibilità dell'azione in relazione al danneggiamento contestato al capo d), in ragione di quanto disposto dall'art. 649 cod.pen. e considerando che il reato non è stato commesso con violenza sulle persone. 1.1. Da tale rilievo preliminare, poiché l'impugnazione è stata proposta ai soli effetti civili, sorge la questione se debba farsi applicazione dell'art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 33, comma 1, lett. a), n. 2, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. A tale riguardo, si riportano le motivazioni dell'ordinanza di questa Corte n. 11279 del 02/02/2023 (ric. [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.): «Come è noto, tale ultima disposizione ha modificato l'art. 573 cod. proc. pen., inserendo il comma 1-bis, a decorrere dal 30 dicembre 2022, ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 162 del 2022, convertito con modificazioni dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199. La norma così recita: «Quando la sentenza è impugnata per i soli interessi civili, il giudice d'appello e la Corte di cessazione, se l'impugnazione non è inammissibile, rinviano per la prosecuzione, rispettivamente, al giudice o alla sezione civile competente, che decide sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile». Occorre sottolineare che, rispetto a tale previsione, né il d.lgs. n. 150 né la I. n. 199 hanno introdotto alcuna norma transitoria. A fronte di ciò, si pone dunque il problema dell'immediata applicabilità della nuova disciplina ai procedimenti in corso. In particolare, ci si deve interrogare se, per stabilire se l'art. 573, comma 1-bis cod. proc. pen. sia applicabile al giudizio in svolgimento, si debba avere riguardo al momento dell'emissione del provvedimento impugnato, a quello della presentazione dell'innpugnazione, o a quello della celebrazione giudizio di impugnazione. Sul punto si è formato, in breve tempo, un contrasto giurisprudenziale. Invero, con ordinanza n. 2854 in data 11/01/2023, ric. FCA, la quarta sezione penale della Suprema Corte, ritenuta l'immediata applicabilità al giudizio in corso della disciplina novellata, ha rimesso gli atti, previa verifica dell'ammissibilità del ricorso, al primo Presidente della Corte di cassazione, affinché valutasse l'assegnazione del procedimento alle Sezioni civili della medesima Corte; con sentenza n. 3990 in data 20/01/202:3, ric. Razzaboni, la quinta sezione, al contrario, ha escluso che la "nuova" disciplina possa applicarsi ai giudizi di impugnazione relativi a sentenze depositate prima dell'entrata in vigore della modifica normativa; di conseguenza, ha deciso il ricorso, annullando il provvedimento impugnato limitatamente agli effetti civili, con rinvio alla corte d'appello civile competente. A ridosso, dalle informazioni 4 provvisorie divulgate, sono intervenute ulteriori pronunce a sostegno dell'una o dell'altra posizione. In entrambe le pronunce, la Suprema Corte ha riconosciuto che la soluzione della questione controversa dipende dalla corretta applicazione del principio tempus regit actum - ricavabile dall'art. 11 delle preleggi - alla stregua del quale ciascun atto processuale, in assenza di una disciplina intertemporale speciale o transitoria, è regolato dalla legge in vigore al momento del suo compimento. 4.1. Peraltro, la sentenza n. 3990/23 ha osservato come la previsione, sebbene sembri non riguardare direttamente i modi di esercizio del diritto di impugnazione ma i meccanismi processuali di esame della stessa, in realtà, incida in termini concreti sul modo in cui la parte che impugna può essere interessata a redigere l'atto di impugnazione, al fine di ridurre le numerose incertezze applicative che si accompagnano alla nuova disciplina. In tale prospettiva, è stato richiamato l'insegnamento della sentenza delle Sezioni unite Lista (n. 27614 del 29/03/2007, Rv. 236537-01), vero e proprio leading case in materia di diritto intertennporale e impugnazioni, in cui si è prestata adesione alrindirizzo interpretativo che individua l'actum da prendere in considerazione, in caso di successione di leggi del tempo in tema di rimedi impugnatori, nella sentenza da impugnare: ciò in ragione del fatto che «il potere di impugnazione trova la sua genesi proprio nella sentenza», dovendosi fare riferimento a tale provvedimento (e al tempus del suo perfezionamento) per valutare «la facoltà di impugnazione, la sua estensione, i modi e i termini per esercitarla». Al riguardo, la sentenza n. 3990/23 ha affermato che solo apparentemente la novella non inciderebbe sui modi di esercizio dell'impugnazione. Infatti, nonostante le modifiche norrnative riguardino, formalmente, un passaggio procedimentale successivo all'atto di impugnazione, esse avrebbero rilevanti effetti sulla trattazione del conseguente giudizio. Infatti, il giudice civile dovrebbe applicare le regole del codice di procedura civile, il che implicherebbe alcune criticità soprattutto in relazione al ricorso per cassazione. Il riferimento è, in particolare, alla disciplina dettata dagli artt. .360 cod. proc. civ. (motivi di ricorso) e 360-bis cod. proc. civ. (casi di inammissibilità). E così, si è riconosciuto che se la disciplina novellata fosse immediatamente operativa, il ricorrente si troverebbe ad affrontare un giudizio regolato, secondo la Corte, da norme processuali in parte diverse rispetto a quelle applicabili nel giudizio dinanzi al giudice inizialmente adito. In realtà, la parte civile, che fa affidamento su un giudizio dinanzi al giudice penale, avrebbe interesse a sapere se la controversia risarcitoria verrà invece trattata dal giudice civile, anche tg nell'ottica di adattare il ricorso alle eventuali norme differenti che potrebbero trovare applicazione. Tali considerazioni hanno così indotto a ritenere che l'atto cui si dovrebbe fare riferimento sia la pronuncia della sentenza da impugnare, cristallizzandosi in quel momento le regole applicabili al giudizio di impugnazione. 4.2. Osserva, di contro, l'ordinanza n. 2854/23, come la corretta applicazione del principio tempus regit actum presuppone l'esatta individuazione dell'actum che, da un lato, non può essere considerato l'intero processo, pena la stessa vanificazione del principio e, dall'altro, non può che risentire della variegata tipologia di atti processuali che possono venire in rilievo, cosicchè non potrà che essere modulata in relazione alle diverse situazioni sulle quali va a incidere e che devono essere regolate. In tal senso, in applicazione del richiamato principio, non può che essere riaffermato l'insegnamento della giurisprudenza secondo cui «la validità degli atti è regolata dalla legge vigente al momento della loro formazione» (Sez. 5, n. 15666 del 16/04/2021, Duric, Rv. 280891-01), e non da quella in vigore nel momento dell'instaurazione del giudizio (Sez. 6, n. 10260 del 14/02/2019,, Cesi, Rv. 275201- 01). In proposito, si è precisato, come si ponga in termini decisivi la distinzione tra atti già perfezionatisi, che al momento dell'entrata in vigore della riforma abbiano già prodotto i propri effetti, e rapporti processuali che si protraggano nel tempo e si articolino in una pluralità di atti, ancora in itinere al momento della novella. Nel primo caso, l'atto rimane indifferente all'introduzione della nuova disciplina (secondo il criterio del c.d. "fatto esaurito"), mentre nel secondo la disciplina applicabile è, in linea di principio, quella novellata (alla stregua principio tempus regit actum). Da qui la conclusione secondo cui il giudizio di impugnazione deve senz'altro ricondursi alla seconda categoria richiamata: l'atto che si inserisce in tale peculiare rapporto processuale deve essere regolato dalla disciplina vigente al momento del suo compimento. 5. E' indubitabile come il fulcro del contrasto concerna proprio la corretta applicazione dei principi che disciplinano la successione di leggi processuali nel tempo. In tal senso, va ricordato che, come sostenuto da autorevole dottrina, il principio tempus regit actum può essere inteso secondo due distinte accezioni, l'una, definita di carattere "logico" o "tecnico-pratico", strettamente aderente alla regola dell'efficacia immediata di cui all'art. 11 delle disposizioni preliminari; l'altra, incline a un'interpretazione costituzionalmente orientata, che non trascuri le esigenze garantiste sottese alla materia trattata. 6 II [OSCURATO:PERSONA], nella citata pronuncia Lista, ha mostrato di aderire alla seconda linea interpretativa prospettata, sottolineando che la soluzione letterale condurrebbe ad esiti irragionevoli, come dimostrato dall'emblematico esempio di una riforma che escluda il diritto ad impugnare un provvedimento: di due impugnazioni presentate in momenti diversi da soggetti in identica posizione processuale, solo quella presentata prima dell'entrata in vigore della novella sarebbe ammissibile, con un'evidente disparità di trattamento. Un simile esito risulta precluso alla stregua dei principi affermati dal giudice delle leggi (Corte cost., 6 dicembre 2001, n. 381), secondo cui il fenomeno della successione di norme del tempo non può pregiudicare l'autonomia di azione e il diritto di difesa della parte interessata. 6. In realtà, a parere del Collegio, nessuno dei due contrapposti orientamenti nega che la questione intertemporale relativa all'introduzione della nuova disposizione debba essere regolata dal principio tempus regit actum. Il contrasto sorge, invece, in merito all'individuazione dell'actunn cui fare riferimento e, di conseguenza, ai criteri da adottare a tale scopo. Va ricordato come un analogo contrasto giurisprudenziale si era verificato in merito all'immediata applicazione di alcune disposizioni introdotte dalla I. n. 103 del 2017: mentre un indirizzo interpretativo si era uniformato al dictum delle Sezioni Unite Lista, un secondo indirizzo aveva ritenuto invece immediatamente applicabile la disciplina novellata ai giudizi in corso. Tuttavia, la prevalente giurisprudenza aveva ritenuto che, nei casi in cui la legge sopravvenuta non incide sul diritto ad impugnare, bensì soltanto sulle modalità del suo esercizio, questa sia immediatamente operativa e idonea a regolare i giudizi in corso. Essenziale è, dunque, l'attenta analisi della disciplina di nuova introduzione, al fine per l'appunto di individuare l'atto, o l'insieme di atti, sui quale essa incide, e verificare quale fosse la norma in vigore al momento del compimento dei medesimi. Tutto ciò considerato, assume carattere dirimente il fatto che, non solo la nuova previsione non incide sul diritto della parte ad impugnare, ma, a ben vedere, neppure sulle modalità di presentazione dell'atto di impugnazione, che rimangono invariate. Ciò che cambia è la sede in cui viene trattata la controversia risarcitoria. Una coerente applicazione del principio di cui all'art. 11 delle preleggi non può, pertanto, che condurre ad avvalorare le •/•-•X\ conclusioni cui è pervenuta la Quarta Sezione della S.C. nell'ordinanza sopra citata. Invero, gli atti processuali su cui incide la riforma paiono connotati da autonomia rispetto alla pronuncia della sentenza e alla presentazione dell'impugnazione: actus rilevante sarebbe, dunque, il vaglio di 7 ammissibilità svolto dal giudice penale, con rinvio per la prosecuzione al giudice civile. Di conseguenza, dopo il 30 dicembre 2022, essi dovrebbero essere regolati dal nuovo art. 573, cornma 1-bis. Questa conclusione non intende "sottostimare" le istanze di uguaglianzaragionevolezza e di affidamento valorizzate già dalle Sezioni unite Lista, ma vuole comunque riaffermare che detta soluzione non pare comportare alcun reale pregiudizio per la parte civile che non perde, né vede minacciato il suo diritto all'accertamento del danno e all'eventuale riconoscimento della pretesa risarcitoria, restando tale posizione sostanzialmente invariata, a prescindere dall'a:ssegnazione della cognizione al giudice penale o civile, rispetto all'eventualità di un accertamento dell'illecito in sede civile. In tal senso, non pare superfluo ricordare il fatto che la pretesa civilistica non muta il suo oggetto, e viene decisa utilizzando le prove raccolte nel giudizio penale, in aggiunta a quelle eventualmente prodotte dinanzi al giudice civile; né si può ritenere, per sostenere l'apposita soluzione, che l'applicazione di regole processuali diverse rispetto a quelle di cui ha tenuto conto la difesa nel redigere l'impugnazione, possano costituire un evidente pregiudizio per quest'ultima, in presenza di una regola di giudizio che rimane immutata. Del resto, già si è riconosciuto come il giudice penale, allorquando è chiamato a decidere sulle questioni civili, deve attenersi allo standard della "probabilità prevalente", e non a quello del "oltre ogni ragionevole dubbio" (Sez. 2, n. 11808 del 14/01/2022, Restaino, Rv. 283377-01) e che, in caso di rinvio al giudice civile individuato a norma dell'art. 622 cod. proc. pen., trovano applicazione le regole processuali e probatorie proprie del processo civile, atteso che l'accertamento richiesto al giudice del rinvio ha ad oggetto elementi costitutivi dell'illecito civile, prescindendosi da ogni apprezzamento, sia pure incidentale, sulla responsabilità penale dell'imputato, non potendo la Corte di cassazione neppure enunciare il principio di diritto al quale il giudice civile del rinvio dovrebbe uniformarsi (Sez. U, n. 22065 del 28/01/2021, Cremonini, in motivazione). Come condivisibilmente sostenuto nell'ordinanza n. 2854/23, "con il trasferimento dell'appello o del ricorso al giudice civile, l'oggetto dell'accertamento non cambia, ma si restringe, dal momento che la domanda risarcitoria da illecito civile è implicita in quella risarcitoria da illecito penale (il secondo implicando il primo). Non vi sarebbe, pertanto, alcuna modificazione della domanda risarcitoria nel passaggio dal giudizio penale a quello civile, avendo il legislatore previsto la "prosecuzione" davanti alla sezione civile competente di questa Corte (o, per il caso di appello, davanti al giudice o alla sezione civile competente)". Né, infine, si può ritenere che l'applicazione ai giudizi in corso della nuova normativa potrebbe condurre a un allungamento dei tempi del procedimento, 8 poiché il giudizio, che secondo il ragionevole affidamento dell'impugnante avrebbe dovuto concludersi con una decisione definitiva del giudice penale sul ricorso, si arresterebbe nel momento successivo al vaglio di ammissibilità per essere proseguito dinanzi ad un altro giudice, il tutto in violazione del principio di ragionevole durata del processo. In realtà, tale "preoccupazione" non ha ragione d'essere in quanto anche la pronuncia di annullamento della sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili che comporti il rinvio ex art. 622 cod. proc. pen. per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello "sconta" il medesimo rischio. 7. In conclusione, ritiene il Collegio che l'art. 573, comma 1- bis cod. proc. pen. sia di immediata applicazione ai giudizi pendenti; il giudice al quale proporre l'impugnazione resta quello penale anche nel caso di appello o ricorso presentati ai soli effetti civili e la sua competenza resta circoscritta alla sola verifica dell'ammissibilità dell'impugnazione, dal cui positivo vaglio deriva la prosecuzione del processo davanti al giudice civile. 8. Gli atti vanno, pertanto, rimessi al [OSCURATO:PERSONA] Presidente di questa Corte di cassazione, all'esito della pubblica udienza, affinchè valuti l'assegnazione del procedimento alle sezioni civili di questa stessa Corte, a norma dell'art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen.» Va aggiunto che nelle more della redazione della motivazione la questi
Sentenza Cassazione n. 24277/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris