CassazionesentenzaSezione F
Cassazione n. 36404/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 21/03/2022 dalla Corte d'Appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso insistendo per l'annullamento della sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di Torino ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Asti, in data 08/02/2018, con la quale MARENGO Gianfranco era stato condannato alla pena di giustizia in relazione al reato di dichiarazione fraudolenta per l'anno di imposta 2011, posto in essere attraverso l'utilizzo di due fatture per operazioni inesistenti emesse da SANTOMAURO Giovanni. 2. Ricorre per cassazione il MARENGO, a mezzo del proprio difensore, deducendo: 2.1. Violazione di legge con riferimento alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 13 d.lgs. n. 70 del 2000, come modificato dal di. n. 124 del 2019, convertito dalla legge n. 157 del 2019. Si censura il silenzio della Corte d'Appello sulla relativa richiesta presentata, con allegata documentazione, con note ex art 23-bis I. n. 176 del 2020 (richiesta integralmente riproposta all'interno del ricorso, con la quale era stato rappresentato il raggiungimento di un accordo con l'Agenzia delle Entrate, l'adempimento degli obblighi fissati dal piano di ammortamento predisposto in sede di accertamento con adesione, l'esistenza di un recente indirizzo volto a ritenere applicabile la causa di non punibilità di cui all'art. 13 anche ai procedimenti pendenti, condizionata all'integrale adempimento dell'obbligazione tributaria prima dell'apertura del dibattimento). 2.2. Violazione di legge con riferimento all'affermazione di penale responsabilità. Si censura la sentenza per aver motivato la condanna sulla sola base delle presunzioni tributarie rilevate nei confronti del SANTOMAURO, e per aver automaticamente inferito, dalla condizione di "evasore totale" attribuita a quest'ultimo, la inesistenza delle operazioni cui si riferivano le fatture utilizzate dal MARENGO. Al riguardo, il ricorrente richiama la documentazione prodotta in sede di accertamento con adesione (ricevute di pagamento del SANTOMAURO, fatture emesse nei confronti dei committenti finali, contratti di sub appalto, verbali relativi all'accertamento con adesione) da cui emergeva il recepimento, da parte dell'Agenzia, di quanto prospettato in ordine all'effettività delle operazioni di cui alle fatture, nonché l'erroneità dell'assunto dei giudici di merito in ordine alla pretesa genericità di queste ultime. Si lamenta, in definitiva, la violazione del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è nel suo complesso infondato e deve essere perciò rigettato. 2. Evidenti ragioni di coerenza espositiva impongono di prendere le mosse dal secondo ordine di doglianze, con le quali il ricorrente censura la decisione di conferma della sentenza di primo grado, perché imperniata sulle sole presunzioni tributarie e sul dato, in sé non decisivo, della qualifica di "evasore totale" attribuita al SANTOMAURO, senza un adeguato apprezzamento della documentazione prodotta in sede di accertamento con adesione (documentazione che aveva consentito la positiva definizione di quel procedimento).I rilievi difensivi sono infondati. Diversamente da quanto prospettato in ricorso, la Corte d'Appello ha infatti posto in evidenza - in linea con quanto diffusamente argomentato dal giudice di primo grado - una serie di convergenti risultanze indicative della inesistenza delle operazioni di cui alle fatture per cui è causa. Si allude in particolare: all'emissione di un considerevole numero di fatture da parte della ditta individuale SANTOMAURO, che pur non risultava dotato di alcuno dei beni strumentali tipici dell'attività di costruzione, nei confronti di una pluralità di soggetti tra cui l'odierno ricorrente; all'accertata duplicazione delle fatture utilizzate in dichiarazione dal MARENGO (il SANTOMAURO aveva emesso altre sette fatture recanti il n. 6/2011, nei confronti di soggetti diversi e con diversa veste grafica descrizione delle prestazioni, imponibile, ecc.; altrettanto era a dirsi per l'altra fattura n. 9/2011, avendo il SANTOMAURO emesso altre tre fatture così numerate); all'assenza di documentazione relativa ai lavori asseritamente svolti dal MARENGO con i macchinari asseritamente noleggiati dal MARENGO (permesso di costruire, dati relativi ai lavori, agli artigiani coinvolti, ecc.); alla genericità del contratto di subappalto, prodotto in copia e recante una apparente sottoscrizione del SANTOMAURO diversa da quella presente in altri documenti (cfr. pag. 6 sent. primo grado); alla non corrispondenza delle date e degli importi dei prelievi documentati dal MARENGO con le date e gli importi delle fatture, e alla conseguente impossibilità di ritenere provato anche un eventuale pagamento in contanti delle fatture emesse dal SANTOMAURO. È dunque evidente, da un lato, che la conforme valutazione dei giudici di merito - lungi dal limitarsi ad un mero recepimento di presunzioni tributarie - si fonda su plurimi elementi indicativi della inesistenza di un effettivo rapporto commerciale con il SANTOMAURO, e della necessità di attribuire a quest'ultimo il ruolo non già di un imprenditore effettivamente operante (sia pure in regime di totale evasione), ma di vera e propria "cartiera". Conclusioni raggiunte anche su quanto ulteriormente emerso in ordine alle fatture emesse dal SANTOMAURO (che aveva triplicato o quadruplicato le fatture con lo stesso numero, ed era stato condannato per emissione di false fatture nel 2010 per complessivi €352.000, nonché rinviato a giudizio per analoga emissione, nel 2011, per quasi C 700.000 con destinatari spesso identificabili negli stessi soggetti (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata e pag. 5 di quella di primo grado). Altrettanto incensurabile, d'altro lato, appare anche la valutazione dei giudici di merito in ordine alla non decisività dell'accertamento con adesione con cui il MARENGO aveva definito la propria posizione con l'Agenzia delle Entrate. Coglie infatti nel segno il rilievo per cui quest'ultima si era limitata a valutare la verosimiglianza di quanto rappresentato, sulla scorta degli studi di settore, in ordine ai costi sostenuti per il noleggio dei macchinari (peraltro dimezzandone l'importo): senza peraltro aver proceduto ad alcuna specifica verifica in ordine alla effettività del rapporto con il SANTOMAURO, nei termini attestati dalle fatture (cfr. sul punto pag. 8 della sentenza impugnata, pag. 6 della sentenza di primo grado). 3. Per ciò che riguarda invece il primo motivo di ricorso, concernente la mancata risposta alla richiesta di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 13, comma 2, d.l.vo n. 74 del 2000 (la cui portata applicativa è stata estesa all'art. 2 dal di. n. 124 del 2019, conv. con modif. dalla I. n. 157 del 2019), assume rilievo assorbente il fatto che il predetto articolo individua, quale ineludibile presupposto per l'applicazione della causa di non punibilità, il fatto che "il ravvedimento operoso o l'omessa presentazione siano intervenuti prima che l'autore del reato abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali". Risulta quindi evidente che la questione di diritto transitorio prospettata dal ricorrente potrebbe essere presa in considerazione nella sola ipotesi in cui un soggetto - pur trovandosi nelle condizioni indicate dal comma 2 dell'art. 13 e qui appena richiamate - si trovi sottoposto a procedimento penale per violazione dell'art. 2, che fino alla novella del 2019 era escluso dalla portata applicativa della predetta causa di non punibilità. Si tratta peraltro, con altrettanta evidenza, di un'ipotesi non ricorrente nella fattispecie in esame, in cui il Tribunale ha chiarito che il MARENGO non è stato in alcun modo contrastato quanto riferito dal Tribunale in ordine al fatto che il MARENGO si è attivato con la richiesta di accertamento con adesione dopo la notifica dell'avviso di accertamento per il 2011 (cfr. pagg. 4-5 della sentenza di primo grado. Per l'inapplicabilità della causa di non punibilità che qui rileva, laddove l'interessato si attivi dopo la notifica dell'avviso di accertamento, cfr. anche Sez. 3, n. 4439 del 14/01/2021, Cella, § 5.2 della motivazione). In tale contesto, non può che trovare applicazione il consolidato principio secondo cui «in tema di ricorso per cassazione, non costituisce causa di annullamento della sentenza impugnata il mancato esame di un motivo di appello che risulti manifestamente infondato» (Sez. 5, n. 27202 del 11/12/2012, dep. 2013, Tannoia, Rv. 256314 - 01. In senso conforme, cfr. da ultimo Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019, Bercigli, Rv. 277281 - 01). 4. Le considerazioni fin qui svolte impongono il rigetto del ricorso, e la condanna del MARENGO al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagam