CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 giugno 2024
Cassazione n. 31654/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05ZSR6E) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05UMMVY) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/09/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi di Brahimi e Kadri; ritenuto che il ricorso del primo sia radicalmente privo di parte argomentativa e quindi generico mentre il ricorso del secondo è inammissibile per carenza di procura speciale; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento ciscuno delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 21 giugno 2024 [OSCURATO:PERSONA] e tensore La Presidente