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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 29 dicembre 2025

Cassazione n. 25540/2026

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Palermo il 10/02/2006 avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di di Palermo.

Udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del P.G., in persona della [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], che, riportandosi alle conclusioni scritte depositate, ha chiesto il rigetto del ricorso; è presente l'avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Palermo anche in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza emessa il 29 dicembre 2025 il Tribunale di Palermo ha rigettato la richiesta di riesame avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza emessa dal Gip del Tribunale locale del 13 dicembre 2025 con la quale, escluso il ruolo di vertice in senso al sodalizio dedito al narcotraffico di cui al capo 1) e della circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis cod. pen. data dalla finalità di agevolare l'associazione mafiosa era stata applicata nei suoi confronti la misura della custodia cautelare in carcere in relazione al reato di cui all'art. 74, comma 3, d.P.R. 19 ottobre 1990 n. 309 di cui al capo 1), dei reati di cui ai capi 2), 4) aventi ad oggetto la detenzione e cessione rispettivamente di 5 e 6 chilogrammi di sostanza stupefacente del tipo hashish nonché del capo 5), avente ad oggetto la detenzione e cessione di 250 grammi di cocaina.

2. Avverso l'ordinanza è stato proposto ricorso nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA] affidato a -un unico motivo con cui si deduce la violazione di legge il vizio di motivazione.

In tesi difensiva il Tribunale ha erroneamente ritenuto il ricorrente, stabile fornitore del sodalizio e come tale intraneo alla consorteria, valorizzando, in modo apodittico, la continuità del rapporto con il promotore del sodalizio [OSCURATO:PERSONA], l'esistenza di un rapporto di esclusiva, senza confrontarsi con l'esistenza di ulteriori canali di approvvigionamento, con l'esiguità temporale e quantitativa delle forniture attribuite al [OSCURATO:PERSONA]. e con il criterio della essenzialità della fornitura medesima, intesa come apporto la cui interruzione determinerebbe un effetto destabilizzante per l'associazione.

3. All'udienza, le parti hanno concluso come in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità.

2. E' opportuno ricordare che allorquando si censuri la motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, a questa Corte di legittimità spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez.2, n. 27866 del 17/06/2019, Rv. 276976 - 01; Sez. 4, n. 26992 del 29/5/2013, Rv. 255460; Sez. 4, n. 37878 del 6/7/2007, Cuccaro e altri, Rv. 237475).

3. Il provvedimento impugnato è sorretto da una motivazione ampia e strutturata in relazione alla gravità del reato associativo, fondata su una ricostruzione analitica delle emergenze investigative desunte da intercettazioni, servizi di osservazione, sequestri e arresti in flagranza, esaminate nel loro sviluppo logico e temporale. 2Il Tribunale, dopo avere delineato i contorni del sodalizio dedito al narcotraffico operante tra il luglio 2024 e il gennaio 2025, a capo del quale è stato ritenuto [OSCURATO:PERSONA] che si occupava di curare i rapporti con i fornitori delle sostanze, gestire contatti, concordare le vendite di tutti gli acquirenti, disporre e dirigere le consegne secondo direttive date ai pusher impegnati sulla piazza di spaccio, ha ricostruito il rapporto tra il [OSCURATO:PERSONA] e i fornitori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

In particolare, ha evidenziato che il [OSCURATO:PERSONA] poteva contare su un consolidato rapporto di collaborazione abituale nella fornitura periodica di consistenti partite di sostanza stupefacente con [OSCURATO:PERSONA] coadiuvato dal nipote, l'odierno ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], suo emissario nei rapporti con il [OSCURATO:PERSONA].

Il rapporto con il [OSCURATO:PERSONA] è stato delineato come continuativo, stabile e strutturato evidenziando visite settimanali, gestione condivisa delle forniture e dei pagamenti, la tenuta della contabilità del debito e la programmazione comune delle soluzioni nei momenti di crisi del sodalizio, determinate dagli arresti e dai sequestri intervenuti, a riscontro, nel corso delle indagini.

In particolare, il Tribunale ha messo in evidenza la conversazione intercorsa tra il [OSCURATO:PERSONA] e il ricorrente (10 gennaio 2025, progr. n. 1054) in occasione della quale il primo commentava l'esito della perquisizione domiciliare e il conseguente arresto di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto braccio destro del [OSCURATO:PERSONA], auspicando che questi avesse occultato a casa e in specie nel magazzino solo una parte della più ampia partita di hashish per complessivi sei chilogrammi, nella disponibilità del sodalizio.

E' stata ritenuta significativa, nel corso del dialogo, la circostanza che il [OSCURATO:PERSONA] commentasse «secondo me sono tutti e sei» o comunque «qualche tre, tre e mezzo».

4. Nel solco di giurisprudenza di questa Corte di legittimità il Tribunale ha valorizzato la costante disponibilità del [OSCURATO:PERSONA] a fornire, nel periodo considerato, quantitativi anche rilevanti di sostanze stupefacente di diverso tipo e non ha mancato di evidenziare le dilazioni di pagamento consentire, le condizioni di favore date, considerandole come indici di reciproca mutualità e cointeressenza, del tutto coerenti con un accordo di durata e con la condivisione del rischio e del profitto, conclamato anche dall'assenza di stabili canali alternativi di approvvigionamento.

In proposito occorre ricordare che questa Corte ha ripetutamente affermato che «integra la condotta di partecipazione a una associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, la costante disponibilità a fornire le sostanze oggetto del traffico del sodalizio, tale da determinare un durevole rapporto tra fornitore e spacciatori che immettono la droga nel consumo al minuto, sempre che si accerti la coscienza e volontà di far parte dell'associazione, di contribuire al suo mantenimento e di favorire la realizzazione del fine comune di trarre profitto dal commercio di 3droga» (Sez. 4, n. 19272 del 12/06/2020, Bellissima, Rv. 279240 -01 e più recentemente, Sez. 6, n. 47563 del 16/10/2024, Senatore, Rv. 287343 -01).

Il Tribunale, inoltre, ha rimarcato il vincolo di mutualità e cointeressenza, specie nei momenti di particolare fibrillazione del sodalizio e in specie, in un momento di crisi di liquidità che induce il promotore [OSCURATO:PERSONA] ad acconsentire alla intimazione del [OSCURATO:PERSONA] di consegnare al creditore [OSCURATO:PERSONA] il proprio telefono cellulare e la scheda sim con accesso al canale commerciale Telegram e, dunque, alla vasta rete di acquirenti, al fine di saldare la propria quota di debito comune relativa alla fornitura di 5 chilogrammi di hashish.

Parimenti dotata di particolare valenza rappresentativa della stabilità dei rapporti che legavano il ricorrente al [OSCURATO:PERSONA] è stata ritenuta la circostanza che il [OSCURATO:PERSONA] si recasse settimanalmente a casa di questi, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, nella veste di emissario dello zio [OSCURATO:PERSONA].

Dai dialoghi intercettati si evince il carattere continuativo del rapporto di fornitura come dimostrato dalla circostanza che il [OSCURATO:PERSONA] rendicontava i proventi dell'attività di spaccio e consegnava la rata settimanale del rilevante debito maturato nei confronti del sodale fornitore ammontante a 20 mila euro.

E' stato ritenuto, altresì, particolarmente significativo il passaggio della conversazione del 14 dicembre 2024 intercorsa tra i due in occasione della quale il ricorrente non risparmiava critiche circa la scarsa produttività palesata dal [OSCURATO:PERSONA] nella gestione dell'attività di spaccio, limitata da recenti operazioni di polizia.

Ancora è stato posto in luce come in occasione della consueta visita del [OSCURATO:PERSONA] presso l'abitazione del [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] il primo, ricevuta una rata del debito relativo alle precedenti forniture, esibiva e offriva in vendita una nuova partita di hashish, "la mousse", della quale decantava la qualità e dunque ne evidenziava la facilità di spaccio, non mancando tuttavia, di intimargli il pagamento di un "debito antico" dell'importo di oltre 3.000 euro maturato prima del suo arresto.

A tale richiesta, [OSCURATO:PERSONA] replicava chiedendo di rifornirlo con urgenza di altro stupefacente sì da consentirgli di reperire, attraverso i proventi dello spaccio, il denaro per saldare il debito.

5. La valutazione operata dal Tribunale è stata effettuata con motivazione ampia, coerente con le emergenze investigative e priva di aporie logiche, mediante la valorizzazione della continuità delle relazioni, la gestione condivisa delle forniture, la reiterazione delle cessioni di consistenti quantitativi di stupefacenti oltre che il contenuto inequivoco dei dialoghi captati.

Né può sostenersi che il giudice del riesame abbia omesso il controllo sulla tenuta logica della motivazione, avendo invece esplicitato, con percorso argonnentativo coerente, le ragioni per cui il contributo del ricorrente è stato ritenutofunzionalmente inserito nella struttura del sodalizio.

Sono infatti indicati specifici indici di stabilità, continuità, esclusiva e cointeressenza, idonei a dimostrare l'a ffectio societatis; sicché la pretesa di una necessaria dimostrazione controfattuale dell'effetto destabilizzante si traduce, nel caso concreto, nel tentativo di sostituire al modello argomentativo adottato dal Tribunale un diverso paradigma di lettura e, quindi, in un'inammissibile istanza di rivalutazione del materiale indiziario.

6. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.

P.Q P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Palermo il 10/02/2006 avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di di Palermo. Udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del P.G., in persona della [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], che, riportandosi alle conclusioni scritte depositate, ha chiesto il rigetto del ricorso; è presente l'avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Palermo anche in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa il 29 dicembre 2025 il Tribunale di Palermo ha rigettato la richiesta di riesame avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza emessa dal Gip del Tribunale locale del 13 dicembre 2025 con la quale, escluso il ruolo di vertice in senso al sodalizio dedito al narcotraffico di cui al capo 1) e della circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis cod. pen. data dalla finalità di agevolare l'associazione mafiosa era stata applicata nei suoi confronti la misura della custodia cautelare in carcere in relazione al reato di cui all'art. 74, comma 3, d.P.R. 19 ottobre 1990 n. 309 di cui al capo 1), dei reati di cui ai capi 2), 4) aventi ad oggetto la detenzione e cessione rispettivamente di 5 e 6 chilogrammi di sostanza stupefacente del tipo hashish nonché del capo 5), avente ad oggetto la detenzione e cessione di 250 grammi di cocaina. 2. Avverso l'ordinanza è stato proposto ricorso nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA] affidato a -un unico motivo con cui si deduce la violazione di legge il vizio di motivazione. In tesi difensiva il Tribunale ha erroneamente ritenuto il ricorrente, stabile fornitore del sodalizio e come tale intraneo alla consorteria, valorizzando, in modo apodittico, la continuità del rapporto con il promotore del sodalizio [OSCURATO:PERSONA], l'esistenza di un rapporto di esclusiva, senza confrontarsi con l'esistenza di ulteriori canali di approvvigionamento, con l'esiguità temporale e quantitativa delle forniture attribuite al [OSCURATO:PERSONA]. e con il criterio della essenzialità della fornitura medesima, intesa come apporto la cui interruzione determinerebbe un effetto destabilizzante per l'associazione. 3. All'udienza, le parti hanno concluso come in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità. 2. E' opportuno ricordare che allorquando si censuri la motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, a questa Corte di legittimità spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez.2, n. 27866 del 17/06/2019, Rv. 276976 - 01; Sez. 4, n. 26992 del 29/5/2013, Rv. 255460; Sez. 4, n. 37878 del 6/7/2007, Cuccaro e altri, Rv. 237475). 3. Il provvedimento impugnato è sorretto da una motivazione ampia e strutturata in relazione alla gravità del reato associativo, fondata su una ricostruzione analitica delle emergenze investigative desunte da intercettazioni, servizi di osservazione, sequestri e arresti in flagranza, esaminate nel loro sviluppo logico e temporale. 2Il Tribunale, dopo avere delineato i contorni del sodalizio dedito al narcotraffico operante tra il luglio 2024 e il gennaio 2025, a capo del quale è stato ritenuto [OSCURATO:PERSONA] che si occupava di curare i rapporti con i fornitori delle sostanze, gestire contatti, concordare le vendite di tutti gli acquirenti, disporre e dirigere le consegne secondo direttive date ai pusher impegnati sulla piazza di spaccio, ha ricostruito il rapporto tra il [OSCURATO:PERSONA] e i fornitori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, ha evidenziato che il [OSCURATO:PERSONA] poteva contare su un consolidato rapporto di collaborazione abituale nella fornitura periodica di consistenti partite di sostanza stupefacente con [OSCURATO:PERSONA] coadiuvato dal nipote, l'odierno ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], suo emissario nei rapporti con il [OSCURATO:PERSONA]. Il rapporto con il [OSCURATO:PERSONA] è stato delineato come continuativo, stabile e strutturato evidenziando visite settimanali, gestione condivisa delle forniture e dei pagamenti, la tenuta della contabilità del debito e la programmazione comune delle soluzioni nei momenti di crisi del sodalizio, determinate dagli arresti e dai sequestri intervenuti, a riscontro, nel corso delle indagini. In particolare, il Tribunale ha messo in evidenza la conversazione intercorsa tra il [OSCURATO:PERSONA] e il ricorrente (10 gennaio 2025, progr. n. 1054) in occasione della quale il primo commentava l'esito della perquisizione domiciliare e il conseguente arresto di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto braccio destro del [OSCURATO:PERSONA], auspicando che questi avesse occultato a casa e in specie nel magazzino solo una parte della più ampia partita di hashish per complessivi sei chilogrammi, nella disponibilità del sodalizio. E' stata ritenuta significativa, nel corso del dialogo, la circostanza che il [OSCURATO:PERSONA] commentasse «secondo me sono tutti e sei» o comunque «qualche tre, tre e mezzo». 4. Nel solco di giurisprudenza di questa Corte di legittimità il Tribunale ha valorizzato la costante disponibilità del [OSCURATO:PERSONA] a fornire, nel periodo considerato, quantitativi anche rilevanti di sostanze stupefacente di diverso tipo e non ha mancato di evidenziare le dilazioni di pagamento consentire, le condizioni di favore date, considerandole come indici di reciproca mutualità e cointeressenza, del tutto coerenti con un accordo di durata e con la condivisione del rischio e del profitto, conclamato anche dall'assenza di stabili canali alternativi di approvvigionamento. In proposito occorre ricordare che questa Corte ha ripetutamente affermato che «integra la condotta di partecipazione a una associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, la costante disponibilità a fornire le sostanze oggetto del traffico del sodalizio, tale da determinare un durevole rapporto tra fornitore e spacciatori che immettono la droga nel consumo al minuto, sempre che si accerti la coscienza e volontà di far parte dell'associazione, di contribuire al suo mantenimento e di favorire la realizzazione del fine comune di trarre profitto dal commercio di 3droga» (Sez. 4, n. 19272 del 12/06/2020, Bellissima, Rv. 279240 -01 e più recentemente, Sez. 6, n. 47563 del 16/10/2024, Senatore, Rv. 287343 -01). Il Tribunale, inoltre, ha rimarcato il vincolo di mutualità e cointeressenza, specie nei momenti di particolare fibrillazione del sodalizio e in specie, in un momento di crisi di liquidità che induce il promotore [OSCURATO:PERSONA] ad acconsentire alla intimazione del [OSCURATO:PERSONA] di consegnare al creditore [OSCURATO:PERSONA] il proprio telefono cellulare e la scheda sim con accesso al canale commerciale Telegram e, dunque, alla vasta rete di acquirenti, al fine di saldare la propria quota di debito comune relativa alla fornitura di 5 chilogrammi di hashish. Parimenti dotata di particolare valenza rappresentativa della stabilità dei rapporti che legavano il ricorrente al [OSCURATO:PERSONA] è stata ritenuta la circostanza che il [OSCURATO:PERSONA] si recasse settimanalmente a casa di questi, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, nella veste di emissario dello zio [OSCURATO:PERSONA]. Dai dialoghi intercettati si evince il carattere continuativo del rapporto di fornitura come dimostrato dalla circostanza che il [OSCURATO:PERSONA] rendicontava i proventi dell'attività di spaccio e consegnava la rata settimanale del rilevante debito maturato nei confronti del sodale fornitore ammontante a 20 mila euro. E' stato ritenuto, altresì, particolarmente significativo il passaggio della conversazione del 14 dicembre 2024 intercorsa tra i due in occasione della quale il ricorrente non risparmiava critiche circa la scarsa produttività palesata dal [OSCURATO:PERSONA] nella gestione dell'attività di spaccio, limitata da recenti operazioni di polizia. Ancora è stato posto in luce come in occasione della consueta visita del [OSCURATO:PERSONA] presso l'abitazione del [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] il primo, ricevuta una rata del debito relativo alle precedenti forniture, esibiva e offriva in vendita una nuova partita di hashish, "la mousse", della quale decantava la qualità e dunque ne evidenziava la facilità di spaccio, non mancando tuttavia, di intimargli il pagamento di un "debito antico" dell'importo di oltre 3.000 euro maturato prima del suo arresto. A tale richiesta, [OSCURATO:PERSONA] replicava chiedendo di rifornirlo con urgenza di altro stupefacente sì da consentirgli di reperire, attraverso i proventi dello spaccio, il denaro per saldare il debito. 5. La valutazione operata dal Tribunale è stata effettuata con motivazione ampia, coerente con le emergenze investigative e priva di aporie logiche, mediante la valorizzazione della continuità delle relazioni, la gestione condivisa delle forniture, la reiterazione delle cessioni di consistenti quantitativi di stupefacenti oltre che il contenuto inequivoco dei dialoghi captati. Né può sostenersi che il giudice del riesame abbia omesso il controllo sulla tenuta logica della motivazione, avendo invece esplicitato, con percorso argonnentativo coerente, le ragioni per cui il contributo del ricorrente è stato ritenutofunzionalmente inserito nella struttura del sodalizio. Sono infatti indicati specifici indici di stabilità, continuità, esclusiva e cointeressenza, idonei a dimostrare l'a ffectio societatis; sicché la pretesa di una necessaria dimostrazione controfattuale dell'effetto destabilizzante si traduce, nel caso concreto, nel tentativo di sostituire al modello argomentativo adottato dal Tribunale un diverso paradigma di lettura e, quindi, in un'inammissibile istanza di rivalutazione del materiale indiziario. 6. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo. P.Q P.Q.M
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