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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 17626/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/10/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso attraverso cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge in ordine al delitto di evasione è riproduttivo di identica censura adeguatamente smentita dalla Corte di appello che ha rilevato la non verosimiglianza della versione fornita dal ricorrente, rilevando come nei due controlli precedenti controlli, rispetto a quello in cui era stato visto in auto con il motore acceso, fosse stata accertata l'assenza dal luogo di detenzione; ritenuto che il secondo motivo con cui si deducono vizi in merito alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. è generico in quanto privo di ogni confronto rispetto alle ragioni della decisione prevalentemente fondata sull'abitualità della condotta e la gravità del reato commesso; rilevato che analoga genericità sussiste in ordine ai dedotti vizi che si assumono sussistenti circa la mancata concessione delle attenuanti generiche ed il complessivo trattamento sanzionatorio avendo la Corte di appello evidenziato, da un canto, come la pena edittale fosse stata determinata nel minimo, dall'altro, come non sussistessero, anche a cagione della spiccata pericolosità criminale del ricorrente per come resa palese dalle plurime condanne per reati gravi (associazione a delinquere ed omicidio volontario in concorso) e la precedente sottoposizione a misura di prevenzione, elementi positivamente valorizzabili; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/10/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso attraverso cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge in ordine al delitto di evasione è riproduttivo di identica censura adeguatamente smentita dalla Corte di appello che ha rilevato la non verosimiglianza della versione fornita dal ricorrente, rilevando come nei due controlli precedenti controlli, rispetto a quello in cui era stato visto in auto con il motore acceso, fosse stata accertata l'assenza dal luogo di detenzione; ritenuto che il secondo motivo con cui si deducono vizi in merito alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. è generico in quanto privo di ogni confronto rispetto alle ragioni della decisione prevalentemente fondata sull'abitualità della condotta e la gravità del reato commesso; rilevato che analoga genericità sussiste in ordine ai dedotti vizi che si assumono sussistenti circa la mancata concessione delle attenuanti generiche ed il complessivo trattamento sanzionatorio avendo la Corte di appello evidenziato, da un canto, come la pena edittale fosse stata determinata nel minimo, dall'altro, come non sussistessero, anche a cagione della spiccata pericolosità criminale del ricorrente per come resa palese dalle plurime condanne per reati gravi (associazione a delinquere ed omicidio volontario in concorso) e la precedente sottoposizione a misura di prevenzione, elementi positivamente valorizzabili; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de
Sentenza Cassazione n. 17626/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris