CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 12850/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 15/05/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento di circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato; che, invero, la Corte di appello ha argomentato compiutamente il diniego evidenziando, da un lato, l'assenza di elementi positivamente valutabili e, dall'altro, quale dato negativo, l'alto grado di aggressività della condotta di tentata estorsione che si era inserita in un contesto di pregressi comportamenti di natura intimidatoria (pag. pagina 4 della sentenza impugnata); che si tratta di una motivazione esente da evidenti illogicità e pertanto non sindacabile in questa sede, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche può legittimamente giustificarsi solo con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610) e non è necessario, per soddisfare l'obbligo motivazionale, che il giudice prenda singolarmente in considerazione tutti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., essendo invece sufficiente il richiamo, come nella specie, a quelli che assumono eminente rilievo nel discrezionale giudizio complessivo; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce il triplice vizio di motivazione con riferimento al giudizio di responsabilità è del tutto generico in quanto privo delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono la censura, risolvendosi nel mero richiamo ai principi che governano la motivazione del provvedimento giudiziario in genere senza in alcun modo confutare il percorso argomentativo della sentenza qui impugnata; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M P.Q.M