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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 gennaio 2022

Cassazione n. 10194/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. in Marocco il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Torino in data 17/3/2021 -sentita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA] FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Torino confermava la decisione del Gup del locale Tribunale che, in data 30/10/2020, aveva riconosciuto l'imputato colpevole del delitto di rapina aggravata in concorso, condannandolo, previo riconoscimento delle attenuanti di cui all'art. 62 nn. 4 e 6 cod.pen. equivalenti all'aggravante e alla recidiva, alla pena di anni tre, mesi quattro di reclusione ed euro 618,00 di multa. 2.Ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato personalmente, deducendo il vizio di motivazione con riguardo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e prospettando questione di costituzionalità in relazione al novellato art. 613, comma 1, cod.proc.pen. 3.

Il ricorso è inammissibile in quanto proposto personalmente dall'imputato dopo l'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017 n. 103 che ha novellato l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., escludendo la possibilità di un diretto esercizio del diritto d'impugnazione da parte dell'interessato (Sez. 5, n. 53203 del 07/11/2017, Simut, Rv. 271780;Sez. 6, n. 42062 del 13/09/2017 , Lissandrello, Rv. 271334).

Il massimo consesso nonnofilattico ha, inoltre, dichiarato manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'arti., comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt.24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive.

In motivazione, la Corte ha, altresì, precisato che l'elevato livello di qualificazione professionale richiesto dall'esercizio del diritto di difesa in cassazione rende ragionevole l'esclusione della difesa personale, tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato. (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep.2018,Aiello, Rv. 272011).

4. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, 25 gennaio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] D [OSCURATO:PERSONA] M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. in Marocco il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Torino in data 17/3/2021 -sentita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA] FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Torino confermava la decisione del Gup del locale Tribunale che, in data 30/10/2020, aveva riconosciuto l'imputato colpevole del delitto di rapina aggravata in concorso, condannandolo, previo riconoscimento delle attenuanti di cui all'art. 62 nn. 4 e 6 cod.pen. equivalenti all'aggravante e alla recidiva, alla pena di anni tre, mesi quattro di reclusione ed euro 618,00 di multa. 2.Ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato personalmente, deducendo il vizio di motivazione con riguardo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e prospettando questione di costituzionalità in relazione al novellato art. 613, comma 1, cod.proc.pen. 3. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto personalmente dall'imputato dopo l'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017 n. 103 che ha novellato l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., escludendo la possibilità di un diretto esercizio del diritto d'impugnazione da parte dell'interessato (Sez. 5, n. 53203 del 07/11/2017, Simut, Rv. 271780;Sez. 6, n. 42062 del 13/09/2017 , Lissandrello, Rv. 271334). Il massimo consesso nonnofilattico ha, inoltre, dichiarato manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'arti., comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt.24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive. In motivazione, la Corte ha, altresì, precisato che l'elevato livello di qualificazione professionale richiesto dall'esercizio del diritto di difesa in cassazione rende ragionevole l'esclusione della difesa personale, tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato. (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep.2018,Aiello, Rv. 272011). 4. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 25 gennaio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] D [OSCURATO:PERSONA] M
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