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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 1 ottobre 2025

Cassazione n. 26491/2025

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PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 7111/2025 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] B [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]. - intimata - avverso la sentenza n. 66/2025 emessa dal Tribunale di Terni il 22/01/2025.

Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva; Numero registro generale 7111/2025 Numero sezionale 939/2025 Numero di raccolta generale 26491/2025 Data pubblicazione 01/10/2025 P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 30/09/2025 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 7111/2025 Numero sezionale 939/2025 Numero di raccolta generale 26491/2025 Data pubblicazione 01/10/2025

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 7111/2025 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] B [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]. - intimata - avverso la sentenza n. 66/2025 emessa dal Tribunale di Terni il 22/01/2025. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva; Numero registro generale 7111/2025 Numero sezionale 939/2025 Numero di raccolta generale 26491/2025 Data pubblicazione 01/10/2025 P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 30/09/2025 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 7111/2025 Numero sezionale 939/2025 Numero di raccolta generale 26491/2025 Data pubblicazione 01/10/2025
Decreto Cassazione n. 26491/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris