CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 11264/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio "[OSCURATO:PERSONA]", sito in Roma, piazza SS. Apostoli, 66 - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, n. 3171/2020, depositata ill 24 dicembre 2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 gennaio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: - l'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia, depositata il 24 dicembre 2020 che, in accoglimento dell'appello della [OSCURATO:SOCIETA]., ha annullato l'avviso di accertamento con cui era stata rettificata la dichiarazione della società per l'anno 2014, recuperata la maggiore i.v.a. non versata e irrogata la relativa sanzione; - dall'esame della sentenza impugnata si evince che con tale atto era stato contestato l'omesso versamento dell'i.v.a. in relazione a cessioni di beni erroneamente qualificate quali cessioni all'esportazione, per difetto della qualità di esportatori abituali dei cessionari, attestata da dichiarazioni risultate ideologicamente false; - la Commissione regionale ha accolto l'appello della società evidenziando, tra le altre circostanze, che quest'ultima aveva posto in essere verifiche proporzionate e adeguate in ordine alla veridicità del contenuto di tali dichiarazioni; - il ricorso è affidato a tre motivi; - resiste con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA].; [OSCURATO:PERSONA]: - con il primo motivo la ricorrente denuncia, con riferimento all'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per falsa applicazione degli artt. 36, secondo comma, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., e 118, disp. att., c.p.c., in relazione alla mancata indicazione dei mezzi di prova sui quali si è fondato il convincimento del giudice; - il motivo è infondato; - la motivazione è apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (così, Cass., Sez. Un., 3 novembre 2016, n. 22232); - orbene, la Commissione regionale ha escluso la responsabilità della contribuente sul fondamento che la stessa avesse posto in essere i controlli ragionevolmente esigibili, in relazione alla sua qualità di operatore commerciale, al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni esportatore abituale presentate dai cessionari; - ha, in tal modo, illustrato le ragioni in base alle quali la pretesa erariale andasse respinta, con argomentazione che consente di individuare agevolmente l'iter logico seguito e che, per tale motivo, si sottrae alla censura prospettata; - con il secondo motivo l'Agenzia deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 8, primo comma, lett. c), e secondo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e 1, d.l. 29 dicembre 1983, n. 746, conv. nella I. 27 febbraio 1984, n. 17, per aver la sentenza di appello escluso la responsabilità della contribuente pur in presenza di cessioni a soggetti che falsamente avevano attestato la loro qualità di esportatori abituali; - sostiene, inoltre, che, con l'utilizzo dell'ordinaria diligenza, la contribuente avrebbe dovuto comprendere la falsità di tali dichiarazioni; - il motivo è infondato; - deve rammentarsi che, con riferimento alle operazioni in esame, aventi ad oggetto cessione all'esportazione di cui all'art. 8, secondo comma, d.P.R. n. 633 del 1972, la non imponibilità prevista dal legislatore trova la sua giustificazione e al tempo stesso il suo limite quantitativo - nel fatto che i cessionari sono soggetti che compiono abitualmente cessioni all'esportazione od operazioni intracomunitarie, e chiedono al loro fornitore di non applicare l'imposta sull'operazione di acquisto e/o di importazione, al fine di evitare di trovarsi costantemente in credito con l'Erario; - in tal senso, il plafond di cui all'art. 8, primo comma, lett. c), d.P.R. n. 633 del 1972, costituisce solo un limite quantitativo monetario - pari all'ammontare complessivo dei corrispettivi delle esportazioni - utilizzabile nell'anno successivo per effettuare acquisti in regime di sospensione d'imposta, che non incide sulla sussistenza del credito impositivo ma soltanto sull'esecutività dello stesso, tenuto conto del maggior credito nei confronti dell'Erario strutturalmente collegato all'attività di esportatore abituale (cfr. Cass. 15 giugno 2018, n. 15835; Cass. 24 marzo 2016, n. 5853); - esclusa la qualità di esportatore abituale, viene meno anche il limite di esecutività, proprio al fine di non arrecare danno all'erario, poiché non può operare il meccanismo sopra descritto ed è questa la ragione per cui l'invocato terzo comma dell'ad, 7, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, nella formulazione vigente ratione temporis, stabilisce che qualora la dichiarazione d'intento «sia stata rilasciata in mancanza dei presupposti richiesti dalla legge, dell'omesso pagamento del tributo rispondono esclusivamente i cessionari, i committenti e gli importatori che hanno rilasciato la dichiarazione stessa»; - va sottolineato che la lotta contro la frode, l'evasione fiscale ed eventuali abusi costituisce un obiettivo riconosciuto e incoraggiato dalla direttiva i.v.a. (cfr. da ultimo, Corte Giust. 8 maggio 2019, C-712/17, EN.SA.) e ciò ha indotto a ritenere che, a fronte della partecipazione del cedente al meccanismo frodatorio o della consapevolezza di esso, permarrebbe il rischio di perdita di gettito dell'erario qualora i cessionari o committenti fossero soggetti inesistenti o del tutto incapienti; - conseguentemente, è stato negato il diritto di valersi del limite esecutivo correlato alla qualità di esportatore abituale qualora, anche in base a elementi presuntivi, emerga che il cedente disponesse di elementi tali da sospettare l'esistenza di irregolarità e da sollecitare il suo onere di diligenza (cfr. Cass. 15 luglio 2020, n. 14979; Cass. 5 aprile 2019, n. 9586; Cass. 5 ottobre 2016, n. 19896); - orbene, la Commissione regionale ha escluso che la contribuente dovesse versare l'i.v.a. relativa a tali operazioni in ragione del fatto che non disponesse di elementi tali enerare il sospetto della falsità ideologica delle dichiarazioni di esportatore abituale, nonostante le verifiche effettuate; - stante l'accertamento fattuale operato, &a:3;ESI=ZZAjM~h la sentenza impugnata risulta essere coerente con i richiamati principi di diritto; - sotto altro profilo, la censura, nella parte in cui contesta la valutazione effettuata dalla Commissione regionale in ordine alla indisponibilità di elementi che consentissero alla contribuente di rendersi conto della falsità ideologica delle dichiarazioni rese e, conseguentemente, della frode perpetrata, è inammissibile, in quanto si risolve in una censura della valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza di appello, che non può trovare ingresso in questa sede in quanto la Corte di cassazione non è mai giudice del fatto in senso sostanziale e non può riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa (cfr. Cass. 28 novembre 2014, n. 25332; Cass., ord., 22 settembre 2014, n. 19959); - con l'ultimo motivo la ricorrente si duole dell'omesso esame di fatti decisivi e controversi per il giudizio, consistenti nella mancata considerazione di elementi emergenti dalle visure camerali relative ai (sei) cessionari, da cui era possibile evincere la presenza di elementi sintomatici della insussistenza dello status di esportatore abituale; - il motivo è inammissibile, in quanto si risolve, similmente a quanto evidenziato con riferimento all'analoga censura formulata con il secondo motivo, in una critica alla valutazione delle risultanze probatorie effettuate dal giudice di appello, il quale ha escluso che gli elementi acquisiti evidenziassero l'inosservanza da parte della contribuente del suo obbligo di diligenza preordinato alla verifica della regolarità delle operazioni; - per le suesposte considerazioni, dunque, il ricorso non può essere accolto;- le spese processuali seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo. P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 10.000,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge. Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 10 gennaio 2022. [OSCURATO:PERSONA]