CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 34031/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/05/2021 della Corte di appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Milano, con la sentenza indicata in epigrafe, ha parzialmente riformato quella emessa in primo grado, escludendo le aggravanti di cui all'art. 12, comma 3-bis, lett. a) e d), del d. Igs. n. 286 del 1998 contestate a [OSCURATO:PERSONA],e riducendo ad anni due, mesi sei di reclusione ed euro 130.000 di multa la pena alla stessa inflitta (con le già concesse attenuanti generiche), in quanto ritenuta responsabile del reato previsto dal comma 1 del succitato art. 12, per avere, agendo in concorso con altri separatamente giudicati, organizzato, attraverso la predisposizione di fittizia documentazione, l'ingresso illegale nel territorio italiano o di altri Stati dell'Unione Europea, di diversi cittadini stranieri. 2. Avverso la sentenza di appello propone ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del proprio difensore, deducendo doglianze esposte in due motivi. 2.1. Il primo motivo denunzia violazioni di legge e vizi della motivazione. Rileva che l'imputata è stata ritenuta coinvolta nel favoreggiamento dell'immigrazione clandestina dopo l'estrazione a campione di venti pratiche di ricongiungimento familiare presentate allo Sportello' unico immigrazione, delle quali solo sei sono state prese in considerazione, ma unicamente in ragione del fatto che la ricorrente figurava quale delegata alla presentazione o al ritiro. E' stato configurato in capo all'imputata il dolo specifico del fine di trarre un profitto ingiusto, a fronte di introiti leciti in quanto corrispettivo di prestazioni rese. I Giudici di merito hanno fondato il loro giudizio sulla semplice dichiarazione dell'imputata di avere seguito le pratiche quale titolare di un'apposita agenzia. Non vi è prova della formazione di documenti falsi da parte dell'imputata. La sentenza di appello, quanto alla fondatezza della ricostruzione accusatoria, si è limitata a richiamare acriticamente l'insufficiente motivazione di primo grado. 2.2. Con il secondo motivo lamenta violazione di legge e mancanza della motivazione in punto di quantificazione dell'aumento di pena ex art. 81 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo risulta inammissibile, mentre meritano accoglimento le doglianze mosse con il secondo motivo. 2. La motivazione della sentenza impugnata ha fornito precise risposte a tutte le doglianze mosse in sede di appello con riguardo all'affermazione della responsabilità, dando conto della molteplicità e della convergenza degli elementi acquisiti in ordine alla commissione da parte dell'imputata dei fatti a lei contestati, in ragione delle consapevoli condotte rivolte a favorire l'immigrazione clandestina, attraverso le falsificazioni della documentazione che consentiva l'ingresso illegale in Italia o in altri Stati dei cittadini stranieri, dietro il pagamento di compensi. I Giudici di merito hanno a tal riguardo richiamato e nuovamente apprezzato criticamente le chiare indicazioni (già evidenziate nella sentenza di primo grado con ampia motivazione), desunte dalle modalità della pacifica falsificazione della documentazione curata dall'imputata, da quanto emerso in ordine ai suoi contatti con i soggetti indicati come ospitanti ai fini dell'artificiosa predisposizione delle pratiche relative agli stranieri e dal contenuto delle dichiarazioni testimoniali, fra cui risultavano quanto mai significative quelle rese da [OSCURATO:PERSONA]. Le doglianze mosse con il primo motivo del ricorso si soffermano a contestare certe modalità delle acquisizioni, in generici riferimenti a principi, in ricostruzioni alternative per lo più meramente assertive e comunque parziali quanto alla lettura delle emergenze, rimanendo così non focalizzata la completezza delle risposte intervenute in ordine alla solidità del quadro probatorio che rappresenta la chiara sussistenza in particolare dell'elemento soggettivo del reato, in forza di ampie motivazioni insindacabili in quanto espressione di logici apprezzamenti di merito. Si tratta, pertanto, di censure tutte inammissibili poiché aspecifiche o aventi natura meramente confutativa, e comunque manifestamente infondate. 3. Quanto ai rilievi mossi con il secondo motivo, va anzitutto rilevato che nella motivazione della sentenza di appello (pag.8) si rileva che l'attività delittuosa dell'imputata non può essere considerata unitariamente con riguardo all'ingresso illegale dei cittadini stranieri indicati in numero di tredici nel capo di imputazione. Sono state poste in essere, infatti, ogni volta separate condotte ciascuna riguardante l'agevolazione di un numero di stranieri non superiore a tre persone. Da ciò la commissione di più reati in esecuzione del medesimo disegno criminoso. Coerentemente con tali premesse, successivamente procedendosi alla nuova determinazione del trattamento sanzionatorio a seguito dell'esclusione delle aggravanti, occorreva uniformarsi al principio secondo cui, in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva ex art. 81 cod. pen., deve prima individuare il reato più grave stabilendo la relativa pena base e poi deve calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite. Il grado di impegno motivazionale al tal riguardo richiesto è correlato all'entità dei singoli aumenti e deve essere comunque tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino osservati i limiti previsti dall'art.81 cod. pen. e che non si sia pertanto operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269). Conseguentementeinella specie,era necessario stabilire in primo luogo la pena per il reato più grave, da individuare considerando il numero dei cittadini stranieri favoriti in occasione dei singoli fatti costituenti reato, posto che, ai sensi dell'art. 12, comma 1, del d.l. n. 286 del 1998, la pena della multa andava fissata in euro quindicimila per ognuna delle suddette persone. Dopo occorreva indicare l'aumento per continuazione per i singoli reati satellite riguardanti gli altri cittadini stranieri, profondendo al riguardo l'adeguato impegno motivazionale di cui sopra.L'aumento della pena pecuniaria, venendo apportato per i separati reati satellite, doveva seguire i criteri del cumulo giuridico di cui all'art. 81 cod. pen., sì da non potersi considerare unitariamente il numero di tutte le persone favorite risultante dalla somma di quelle coinvolte in ciascuno dei reati in continuazione. La Corte di appello non si è attenuta a tali criteri, dato che, con riguardo al "reato continuato omogeneo", si è limitata a indicare la pena della reclusione pari ad anni tre e mesi nove e quella della multa di euro 195.000 (con evidente applicazione dei criteri del cumulo materiale e non giuridico), per poi calcolare in relazione alla medesima pena unica la riduzione per le attenuanti generiche. Il percorso così seguito, al di là dei profili relativi alla violazione di legge, come rilevato dalla difesa non consente di compiere la verifica dell'adeguatezza della pena secondo i criteri stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità, sicché, diversamente da quanto sostenuto dal Procuratore generale nella requisitoria depositata, le doglianze sul punto non possono ritenersi prive di interesse. 4. Ne discende che la sentenza impugnata, in ragione della fondatezza dei rilievi mossi con il secondo motivo, va annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Milano. Il ricorso deve essere nel resto dichiarato inammissibile. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di