CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 aprile 2022
Cassazione n. 18315/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/05/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 151-497/2022 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza e genericità dei motivi (qualificazione giuridica della condotta di ricettazione in termini di furto aggravato; interesse a dedurre la illegittimità della recidiva stimata subvalente nel giudizio compiuto ai sensi dell'art.69 cod. pen.), che non si confrontano con la puntuale motivazione della sentenza impugnata. 1.1. La difesa deduce violazione di legge penale sostanziale e vizio della motivazione, in quanto la decisione impugnata ha riconosciuto la penale responsabilità dell'odierno ricorrente per il delitto di ricettazione di un timbro per ricettario medico poco prima sottratto alla titolare, senza convincentemente confutare l'elemento obiettivo (brevissimo iato temporale e ammissione del furto) che deponeva per la commissione del delitto presupposto da parte del ricorrente. 1.2. Il ricorso denunzia un deficit di tipicità, nella qualificazione giuridica del fatto, è inammissibile per difetto di interesse concreto alla impugnazione. Per proporre impugnazione è necessario avervi interesse. Così testualmente recita il comma 4 dell'art. 586 del codice di rito. Tale interesse deve vestire i panni della concretezza, nel senso che dal prospettabile accoglimento del motivo di impugnazione deve necessariamente derivare un vantaggio (non solo morale) per il soggetto impugnante (Sez. 1, n. 716 del 20/11/1997, dep. 1998, Rv. 209444). Nella presente fattispecie processuale è stata riconosciuta nel giudizio di appello il fatto lieve di ricettazione (art. 648 cpv. cod. pen., oggi comma quarto dello stesso articolo); attenuante stimata prevalente rispetto alla recidiva qualificata, pure riconosciuta (oggetto di contestazione con il motivo di ricorso); sicché dalla eventuale richiesta elisione della circostanza aggravante oggetto di censura non potrebbe comunque scaturire un diverso e più favorevole giudizio di valenza o un effetto ulteriormente diminuente. Né la richiesta qualificazione del fatto in termini di furto in abitazione (art. 625 bis cod. pen.) appare, dal raffronto delle forbici edittali, concretamente più favorevole della ricettazione attenuata riconosciuta in sentenza. Ritiene, dunque, il Collegio, che non si possa nella fattispecie concretizzare alcun interesse a contestare la legittimità della attribuzione a carico dell'imputato di una circostanza aggravante ove la stessa non abbia svolto alcun ruolo nella determinazione del trattamento sanzionatorio inflitto a carico del ricorrente, in quanto già neutralizzata dal giudizio di valenza (in questo senso: Sezione 4, n. 20328, del 28 aprile 2017; Sez. 4, n. 27101 del 1 luglio 2016; da ultimo Sez. 3, n. 19901, del 12/12/2018, Rv. 275962: È inammissibile per carenza di interesse l'impugnazione dell'imputato volta esclusivamente ad ottenere l'esclusione di una circostanza aggravante, quando la stessa non abbia svolto alcun ruolo concreto nella determinazione della pena, in quanto ritenuta sub valente o equivalente rispetto alle circostanze attenuanti concorrenti, con conseguente invarianza della pena). Né alcun concreto interesse deriverebbe dalla elisione della recidiva neppure ai fini del calcolo dei termini di prescrizione, atteso che la ritenuta recidiva, ancorché subvalente, non appare decisiva a tal fine. 2. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa 151-497/2022 di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 aprile 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] e)ul ( DEPOSITAT