CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 8 marzo 2022
Cassazione n. 19258/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 4127-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]10 ROSA, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], ANGEl CAMPANILI -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 1744/2020 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 21/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. VAIJIR1A PICCONE. RILEVATO che Con sentenza del 21 luglio 2020, la Corte d'Appello eli Napoli ha respinto l'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione di primo grado che aveva ritenuto la prova dell'espletamento di attività lavorativa, in fatto, da parte di [OSCURATO:PERSONA] alle dipendenze della ditta individuale A & G condannando la Chiacchio al pagamento della somma di euro 53,828,45 oltre accessori e compensando nella misura del cinquanta per cento le spese di lite; - la Corte, in particolare, aveva reputato infondate le doglianze di parte appellante volte a sostenere l'insussistenza della prova circa l'espletamento di attività lavorativa di carattere subordinato da parte della Nappa e corretta, invece, la valutazione svolta dal giudice di primo grado circa l'esistenza tra le parti di un unico rapporto lavorativo, dotato dei caratteri della subordinazione, per tutto il periodo dedotto in gitufzio; - avverso tale pronunzia propone ricorso, assistito) da memoria, [OSCURATO:PERSONA] affidandolo ad un unico, articolato, motivo; - [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata; CONSIDERATO che -con l'unico motivo di ricorso si deduce la violazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 116 cod. proc. civ., dell'art. 247 e dell'art. 2697 comma 2 cod. civ., 2094 cod. civ., la nullità della sentenza per aver ritenuto inattendibile il teste solo in quanto parente dell'appellante, e l'erroneità nella valutazione dei testi di parte appellata, uno dei quali rinviato a giudizio per omessa testimonianza, nonché, infine, la omessa motivazione quanto al profilo de quo; il motivo in oggetto, oltre ad essere inammissibilmente formulato in modo promiscuo, tale da rendere impossibile l'operazione di interpretazione e sussunzione delle censure denunciando violazioni di legge e vizi di motivazione senza che nell'ambito della parte argomentativa del mezzo di impugnazione risulti possibile scindere le ragioni poste a sostegno dell'uno o dell'altro vizio, determinando una situazione di inestricabile promiscuità (v., in particolare, sul punto, Cass. n. 18715 del 2016; Cass. n. 17931 del 2013; Cass. n. 7394 del 2010; Cass. n. 20355 del 2008; Cass. n. 9470 del 2008), nella sostanza contesta l'accertamento operato dalla Corte territoriale in ordine alla ritenuta adeguatezza della prova inerente allo svolgimento di attività lavorativa da parte della intimata criticando sotto vari profili la valutazione dalla sentenza compiuta con doglianze intrise di circostanze fattuali, mediante un pervasivo rinvio a deposizioni testimoniali e valutazioni; con riferimento alla dedotta violazione dell'art. 360, co. 1, n. 5 cod. proc. civ., va rilevato che si verte nell'ambito di una valutazione di fatto totalmente sottratta al sindacato di legittimità, in quanto in seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5 del cod. proc. civ., al di fuori dell'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, il controllo del vizio di legittimità rimane circoscritto alla sola verifica della esistenza del requisito motivazionale nel suo contenuto "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, C:ost. ed individuato "in negativo" dalla consolidata giurisprudenza della Corte -formatasi in materia di nicorso straordinario- in relazione alle note ipotesi (mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale; motivazione apparente; manifesta ed irriducibile contraddittorietà; motivazione perplessa od incomprensibile) che si convertono nella violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4), c.p.c. e che determinano la nullità della sentenza per carenza assoluta del prescritto requisito di validità (fra le più recenti, Cass. n. 13428 del 2020; Cass. n. 23940 del 2017 - occorre poi, evidenziare che, secondo quanto statuito recentissimamente dalle Sezioni Unite, per la violazione delle disposizioni che presiedono all'ammissione delle prove, occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione delle relative norme, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre (cfr., SU n. 20867 del 20/09/2020), ed inoltre anche una violazione dell'art. 116 cod. proc. civ., non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo allorché si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte di ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti, invece, a valutazione (cfr. Cass.27.12.2016 n. 27000; Cass. 19.6.2014 n. 13960); - relativamente, poi, alla denunziata violazione dell'art. 2697 cod. civ., va Osservato che, per consolidata giurisprudenza di legittimità, (ex Cass. n. 18092 del 2020) la doglianza relativa alla violazione del precetto di cui all'art. 2697 cod. civ. è configurabile soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne risulta gravata secondo le regole dettate da quella norma e che tale ipotesi non ricorre nel caso di specie, in particolar modo in quanto, pur veicolando parte ricorrente la censura per il tramite della violazione di legge,, essa, in realtà mira ad ottenere una rivisitazione del fatto, inammissibile in sede di legittimità; - nel caso di specie, propugnando una diversa interpretazione delle risultanze probatorie, essenzialmente consistenti nella censura circa la attendibilità dei testi ed altresì allegando l'erroneo mancato esercizio dei poteri istruttori da parte del giudice di secondo grado, parte ricorrente oblitera quanto statuito dal [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla apparente deduzione di vizi ex artt. 360 co. 1 rin.3 e 5 e cioè che è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (cfr., SU n. 14476 del 2021); - nella specie, la Corte ha reputato corretta la valutazione delle risultanze probatorie effettuata dal giudice di primo grado circa la sussistenza degli elementi della subordinazione quanto al rapporto di lavoro in contestazione condividendo la valutazione del primo giudice circa la attendibilità delle circostanziate dichiarazioni testimoniali in merito e l'inattendibilità delle dichiarazioni rese dai testi addotti dall'appellante alla luce del rapporto di parentela con la stessa esistente; - l'assenza di qualsivoglia margine di autonomia, la sottoposizione alle direttive gerarchiche, il rigoroso rispetto di un orario di lavoro hanno indotto a reputare sufficiente il quadro probatorio: tale valutazione, di fatto, è sottratta al sindacato di legittimità; - quanto alla deduzione concernente la denunzia per falsa testimonianza di uno dei testi, va rilevato che il ricorrente, in dispregio del disposto di cui all'art. 366 cod. proc. civ., non adduce alcun elemento probatorio a sostegno del proprio assunto del quale quindi, non v'è prova rilevante nel presente giudizio di legittimità; - deve, pertanto, concludersi che parte ricorrente non si è conformata a quanto statuito dal [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla apparente deduzione di vizi ex arti. 360 cc). 1 nn.3 e 5 e cioè che è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (cfr., SU n. 14476 del 2021); - nulla per le spese non avendo la parte intimata svolto attività difensiva; - sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art. 1 —bis dell' articolo 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto. PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla spese. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art. 1 —bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso nell'adunanza camerate dell' 8 marzo 2022. [OSCURATO:PERSONA]