CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 gennaio 2022
Cassazione n. 26281/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/04/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso relativi al giudizio di responsabilità ed alla dosimetria della pena; ritenuti i motivi inammissibili perché strutturalmente generici rispetto alla trama argomentativa della sentenza impugnata - e di quella del Tribunale, richiamata dalla Corte -, avendo questa spiegato adeguatamente perché, da una parte, la sostanza stupefacente avesse destinazione illecita (pag. 2 e ss.) e, dall'altra, le ragioni poste a fondamento della pena in concreto inflitta; rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2022.