CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 gennaio 2022
Cassazione n. 08216/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/04/2019 della CORTE di APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Palermo ha dichiarato inammissibile, per genericità dei motivi, l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di primo grado che aveva condannato l'imputato alla pena di mesi nove di reclusione ed euro 400 di multa per il furto di energia elettrica. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo un unico motivo con il quale lamenta vizio di motivazione per avere il giudice di appello dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione per genericità, a fronte di motivi che, pur contestando solo il riconoscimento della recidiva e la commisurazione della pena, conteneva doglianze specifiche sui punti oggetto di censura. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. La Corte di appello ha dichiarato inammissibile l'appello ritenendo "generici", sotto il profilo sia intrinseco sia estrinseco, il motivo proposto dall'imputato in punto di riconoscimento della recidiva e quello, conseguente, di eccessività della pena. La decisione non può essere condivisa. 2.1. L'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata. Va tuttavia precisato che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (Sez. U., n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA]. 268822). 2.2. Nel caso di specie il Tribunale aveva riconosciuto la recidiva esclusivamente sul dato formale rappresentato dalle condanne in precedenza riportate dall'imputato. Tale motivazione era estremamente carente e si poneva in palese contrasto con i consolidati insegnamenti della Corte di cassazione secondo cui la recidiva diviene produttiva di effetti quando il giudice ne accerti non il presupposto formale, rappresentato dalla previa condanna, ma anche del presupposto sostanziale, costituito dalla maggiore colpevolezza e dalla più elevata capacità a delinquere del reo, da accertarsi avendo riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all'eventuale occasionalità della ricaduta e a ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali (cfr. per tutte Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv. 247838; v. Corte cost., 14 giugno 2007 n. 192; 14 giugno 2007 n. 198; 30 novembre 2007 n. 409; 21 febbraio 2008 n. 33; 4 aprile 2008 n. 90; 4 aprile 2008 n. 91; 6 giugno 2008 n. 193; 10 luglio 2008 n. 257; 29 maggio 2009 n. 171).2.3. Con l'atto di appello l'imputato, allegando specifici elementi, aveva contestato la effettiva sussistenza del profilo sostanziale della recidiva, su cui il primo giudice nulla aveva detto. 2.4. In ordine a tale deduzione egli avrebbe meritato una risposta da parte della Corte di appello; il giudice di secondo grado avrebbe dovuto spiegare perché il furto di energia elettrica per cui è processo è stato tale da rivelare una maggiore colpevolezza e una più elevata capacità a delinquere dell'imputato avuto riguardo, in astratto, ai parametri delineati dalla giurisprudenza sopra ricordata e, in concreto, agli elementi esposti dalla difesa. Ciò non è accaduto, perché la Corte distrettuale erroneamente ha ritenuto il motivo generico. 3. Consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio limitatamente al punto del riconoscimento della recidiva e, conseguentemente, del trattamento sa nzionatorio . P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo. Così deciso il 13/01/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] v1orosini ssichelli CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE