CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 settembre 1990
Cassazione n. 28172/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che ha confermato la decisione di primo grado relativamente all'affermazione di responsabilità dell'imputato per i reati di ricettazione e di furto pluriaggravato; rilevato che, con il primo motivo, il ricorso denunzia l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale e la sussistenza di vizi di motivazione in relazione all'errore materiale in cui sarebbe incorsa la Corte di appello in relazione alla non corrispondenza tra la data della decisione, riportata nel dispositivo, e la data indicata nella sentenza all'atto del deposito della motivazione, con conseguente nullità del provvedimento; ritenuto che esso sia manifestamente infondato, poiché la discrasia tra le due date di cui si duole l'imputato può essere eventualmente corretta attraverso l'attivazione della procedura di correzione di errore materiale e non configura alcuna nullità; rilevato che, con il secondo, il terzo, il quarto e il quinto motivo, il ricorso deduce l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale e la presenza di vizi della motivazione in relazione, rispettivamente, all'affermazione di responsabilità dell'imputato per i reati al medesimo ascritti, alla mancata riqualificazione del delitto di ricettazione nel meno grave reato di incauto acquisto, al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e, infine, al mancato riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena; ritenuto che essi non siano consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze già adeguatamente vagliate e disattese, con corretti argomenti giuridici, dai Giudici di merito, atteso che la Corte di appello, a pag. 6 della sentenza impugnata, ha riportato quali fossero gli elementi probatori da porre a fondamento della responsabilità penale dell'imputato, chiarendo perché le richieste difensive non fossero meritevole di accoglimento, tenuto conto della ritenuta consapevolezza della provenienza illecita del compendio, nonché delle modalità delle condotta, incompatibili con l'affermazione della tenuità dell'offesa e, infine, della concessione, in due precedenti occasioni, della sospensione condizionale, ostativa alla sua nuova applicazione; rilevato che il sesto motivo di ricorso, con il quale il ricorso deduce difetto di motivazione in relazione alla mancata riqualificazione dei fatti e, di conseguenza, della mancata dichiarazione di estinzione degli stessi per intervenuta prescrizione;ritenuto che esso sia manifestamente infondato, posto che, la riqualificazione è stata correttamente esclusa (v. sul punto le pagg. 4-5 della sentenza impugnata) e che essendo l'imputato stato ritenuto recidivo, il termine di prescrizione dei reati ascrittigli non può ancora considerarsi decorso; rilevato che, con il settimo motivo, il ricorso prospetta il difetto di motivazione in ordine alla mancata applicazione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità; ritenuto che esso non sia consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da doglianze del tutto generiche e assertive e, dunque, in quanto privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., atteso che, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta (v. pag. 7), il motivo non ha indicato gli specifici elementi individuati a sostegno della censura formulata; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, P P.Q.M