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CassazionedecretoSezione LDecisione del 2 marzo 2021

Cassazione n. 27783/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso 238-2015 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. VITELLESCHI 26, piesso le studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - cmtro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in 2021 persona del Presidente e legale rappresentante pro 1407 tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presse l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentate e difeso dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 7190i2D13 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 7/_2/2013 R.G.N. 9660/2008; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/04/2021 dal_ Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

N.R.G. 238 2015 • Rilevato

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale la Corte di Appello di Napoli ha confermato la sentenza di primo grado, che aveva accolto l'opposizione avverso il decreto, con il quale su ricorso di [OSCURATO:PERSONA], era stato ingiunto all'Inps di pagare a quest'ultimo, iscritto nell'elenco speciale degli avvocati dipendenti dall'Istituto, gli onorari relativi all'attività svolta in sede giudiziale in favore della Società di Cartolarizzazione dei [OSCURATO:PERSONA] spa (S.C.C.I.); l'Inps ha resistito con controricorso; successivamente alla notifica del ricorso, [OSCURATO:PERSONA] ha depositato atto di rinuncia al ricorso per cassazione, notificato all'Inps.

Considerato of1,9iNJA-hiza

2. come evidenziato nel punto n. 1 di quest~, successivame- nte alla notifica del ricorso è stato depositato l'atto di rinuncia al giudizio, sottoscritto il 2 marzo 2021 dal ricorrente e dal suo difensore, rinuncia notificata al controricorrente.

3. la rinuncia al ricorso è rituale ai sensi dell'art. 390 cod.proc.civ., in quanto sottoscritta sia dal difensore che dal ricorrente, sicché occorre prenderne atto e dichiarare l'estinzione del processo con compensazione delle spese del giudizio;

4. in tema di impugnazioni, l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della

I. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, "lato sensu" sanzionatoria, è dì stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (ex multis Cass. 19071/2018, 23175/2015).

P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] l'estinzione del giudizio.

N.R.G. 238 2015 Dichiara la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.

Roma, così deciso nella [OSCURATO:PERSONA] del 14 aprile 2021 Il Presidente A. Manna ano [OSCURATO:PERSONA] 71,4,A) CORTE

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 238-2015 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. VITELLESCHI 26, piesso le studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - cmtro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in 2021 persona del Presidente e legale rappresentante pro 1407 tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presse l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentate e difeso dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 7190i2D13 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 7/_2/2013 R.G.N. 9660/2008; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/04/2021 dal_ Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. N.R.G. 238 2015 • Rilevato 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale la Corte di Appello di Napoli ha confermato la sentenza di primo grado, che aveva accolto l'opposizione avverso il decreto, con il quale su ricorso di [OSCURATO:PERSONA], era stato ingiunto all'Inps di pagare a quest'ultimo, iscritto nell'elenco speciale degli avvocati dipendenti dall'Istituto, gli onorari relativi all'attività svolta in sede giudiziale in favore della Società di Cartolarizzazione dei [OSCURATO:PERSONA] spa (S.C.C.I.); l'Inps ha resistito con controricorso; successivamente alla notifica del ricorso, [OSCURATO:PERSONA] ha depositato atto di rinuncia al ricorso per cassazione, notificato all'Inps. Considerato of1,9iNJA-hiza 2. come evidenziato nel punto n. 1 di quest~, successivame- nte alla notifica del ricorso è stato depositato l'atto di rinuncia al giudizio, sottoscritto il 2 marzo 2021 dal ricorrente e dal suo difensore, rinuncia notificata al controricorrente. 3. la rinuncia al ricorso è rituale ai sensi dell'art. 390 cod.proc.civ., in quanto sottoscritta sia dal difensore che dal ricorrente, sicché occorre prenderne atto e dichiarare l'estinzione del processo con compensazione delle spese del giudizio; 4. in tema di impugnazioni, l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, "lato sensu" sanzionatoria, è dì stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (ex multis Cass. 19071/2018, 23175/2015). P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] l'estinzione del giudizio. N.R.G. 238 2015 Dichiara la compensazione delle spese del giudizio di legittimità. Roma, così deciso nella [OSCURATO:PERSONA] del 14 aprile 2021 Il Presidente A. Manna ano [OSCURATO:PERSONA] 71,4,A) CORTE
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