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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 40002/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di: GRIECO Gerardo, nato ad Angri il [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la ordinanza in data 27/03/2024 del Tribunale di Bologna, in funzione di giudice del riesame, ex art. 309, comma 7, cod. proc. pen., visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA]Errico, che ha illustrato i motivi di ricorso insistendo per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi proposti, meramente reiterativi delle doglianze avanzate con i motivi di riesame spesi nella fase di merito dell'incidente cautelare.

1. Le censure (motivi primo e secondo), per le denunziate violazioni di legge e per i dedotti vizi della motivazione, con riferimento alla stimata gravità indiziaria per la contestata estorsione tentata, in concorso e riunione, così come circostanziata dal metodo mafioso, postulano una alternativa rilettura delle fonti di dichiarative valorizzate in cautela (quanto ad efficacia intimidatoria concorsuale della presenza del ricorrente al colloquio intervenuto tra attori loquenti e destinatario della domanda estorsiva) ed ipotizzano, quindi, un travisamento del quadro indiziario, con effetti sulla qualificazione della condotta (truffa vessatoria e non conato estorsivo), e sul fatto circostanziale ingravescente, che non trova riscontro nel testo della motivazione, per la logica e congruente argomentazione della decisione assunta nel merito, allo stato degli atti; la richiesta duplice valutazione (sulla condotta che identifica il "tipo" e sulla circostanza aggravante) risulta quindi estranea al sindacato di legittimità, per quanto già adeguatamente apprezzato, con corretti argomenti giuridici, sostenuti da logica ineccepibile.

1.1. Occorre ancora una volta ribadire, con riguardo ai limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione dei provvedimenti oggetto di ricorso per cassazione, delineati dall'art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. e), che, il giudice della legittimità non può certo sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dai giudici del merito, dovendo invece limitarsi a verificare l'adeguatezza delle considerazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per giustificare il suo convincimento.

Il deficit di adeguatezza delle dette considerazioni alle acquisizioni processuali può essere dedotta quale motivo di ricorso qualora comporti il c.d. travisamento della prova (consistente nell'utilizzazione di un'informazione inesistente o nell'omissione della valutazione di una prova, accomunate dalla necessità che il dato probatorio, travisato od omesso, abbia il carattere della decisività nell'ambito dell'apparato motivazionale sottoposto a critica), purché siano indicate in ricorso -in maniera specifica ed inequivoca- le prove che si pretendono travisate.

Nella fattispecie il Tribunale di Bologna ha dato ampiamente conto della affidabilità soggettiva della vittima di estorsione e della obiettiva attendibilità del narrato, refluente da registrazione unilaterale dei colloqui intervenuti; dando altresì conto della solidissima convergenza della prova dichiarativa sul nucleo centrale dimostrativo della incriminazione, così adeguandosi al costante insegnamento tematico di questa Corte (Sez.

U., n. 41461 del 19/07/2012, Rv. 253214; Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Rv. 265104; Sez. 5, n. 21135 del 26/03/2019, Rv. 275312).

Le Sezioni unite di questa Corte hanno anche insegnato che «la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni», ipotesi che non appare affatto ricorrere nel caso di specie.

Il Tribunale della revisione cautelare, investito del riesame, ha quindi valorizzato le limpide ed inequivoche affermazioni della persona offesa, che, confortata anche da quanto oggetto di registrazione fonica, ha descritto nel dettaglio le modalità della domanda intimidatoria subita, indirizzata alla conclusione di una operazione finanziaria (dalla illecita natura tributaria) certamente (patrimonialmente) dannosa per la persona richiesta.

Il che integra il paradigma normativo scolpito nel testo dell'art. 629 del codice penale, avendo gli agenti esercitato minaccia alla persona con la precisa finalità di indurla a compiere una operazione finanziaria dannosa.

Del pari deve ritenersi per il contributo offerto alla intimidazione dalla presenza (neppure del tutto neutra, secondo il credibile racconto della persona offesa) del ricorrente alla domanda chiaramente estorsiva avanzata dagli altri soggetti compresenti, pur volendo prescindersi dalla novità della deduzione innanzi al giudice di legittimità, attesa l'evidente efficacia intimidatoria offerta dalla presenza del ricorrente alla minaccia collettiva.

1.2. Quanto alle dedotte carenze motivazionali nell'esegesi delle norme che determinano aggravamento della sanzione, sub specie di equivoco apprezzamento del fatto tipico ingravescente (metodo della intimidazione che ha richiamato le qualità associate degli agenti ed il controllo del territorio da costoro esercitato), il ricorrente ha reiterato, pedissequamente, doglianze già costituenti oggetto della censura disattesa dal Tribunale di Bologna con accorte argomentazioni, senza adeguatamente confrontarsi con il percorso logico seguito dalla ordinanza impugnata che ha qualificato i fatti attenendosi correttamente al consolidato orientamento di questa Corte Suprema, che stima configurabile l'uso del metodo mafioso allorquando l'agente spenda, per rafforzare l'intimidazione, il nome o la fama o i caratteri paradigmatici dell'assoggettamento omertoso (Sez. 2, n. 39424 del 9/9/2019, Rv. 277222 - 01).

La disposizione circostanziale tesa a stigmatizzare la mafiosità del metodo (oggi inserita nella organica complessità codicistica, in ragione del principio della riserva di codice, enfaticamente enunciato all'art. 3 bis cod. pen., secondo gli auspici di chiara dottrina ispirata alla teorica generale del diritto penale) ha natura oggettiva e risponde, nello stigmatizzare un "metodo" e non un fatto, alla avvertita esigenza di prevedere un trattamento sanzionatorio più severo, tutte le volte in cui l'evocazione della rappresentata (e non necessariamente esistente) contiguità ad una organizzazione mafiosa pone la vittima in una condizione di soggezione ulteriore rispetto a quella solitamente derivata dalla condizione di vittima di estorsione (Sez. 2, n. 19245 del 30/3/2017, Rv. 269938).

Non occorre, dunque, che alla evocata contiguità, rappresentata in questo caso dalle modalità della domanda e dal contesto cui lo stesso ricorrente peraltro appartiene, corrisponda una concreta e verificata origine mafiosa della minaccia, dovendo il giudice viceversa limitarsi a controllare (nella verosimiglianza offerta dal dato dichiarativo o di contesto) che quella evocazione sia effettivamente funzionale a creare nella vittima una condizione di assoggettamento particolare, come riflesso del prospettato pericolo di trovarsi a dover fronteggiare le istanze prevaricatrici di un gruppo criminale mafioso, piuttosto che quelle di un criminale comune (Sez. 2, n. 5727, del 29/1/2019, non massimata).

Ricorrono pertanto i presupposti di fatto, opportunamente valorizzati dal giudice di merito, per il riconoscimento della aggravante ad effetto speciale contestata.

1.3. In tema di esigenze cautelari, il motivo di ricorso non tiene conto che nella fattispecie, in ragione del fatto oggetto di imputazione, opera il comma 3 dell'art. 275 cod. proc. pen., che pone una presunzione relativa di sussistenza, nel massimo grado, delle esigenze cautelari, non vinta da argomenti di segno diverso allegati, e non solo meramente esposti; ed una presunzione "temperata" di adeguatezza del presidio di massima afflittività, ove il fatto sia commesso (come nella fattispecie contestata) con modalità di evocazione mafiosa.

Ciò posto, questa Corte ha già avuto modo di affermare che la pericolosità sociale, anche nel suo massimo grado espressivo, nei termini cristallizzati dal legislatore all'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., si desume congiuntamente dall'apprezzamento prognostico di fatti storicizzati, quali le specifiche modalità e circostanze del fatto e dalla personalità dell'agente (Sez. 6, n. 45489, del 21/6/2018; Sez. 5, n. 49038, del 14/6/2017, Rv. 271522; Sez. 1, n. 37839, del 2/3/2016, Rv. 267798; Sez. 3, n. 1166, del 2/12/2015 - dep. 14/1/2016, Luppino, Rv. 266177).

Anche sul tema della adeguatezza della sola restrizione inframuraria (art. 275, cod. proc. pen.) il Tribunale ha quindi ritenuto che la presunzione di adeguatezza scolpita al comma 3 dell'art. 275 del codice di rito non poteva considerarsi vinta da alcun segnalato elemento di novità concreta, né il tempo trascorso dalla realizzazione del fatto tipico può ritenersi influente sulla divisata attualità delle esigenze, attesa la persistenza della presenza soggettiva degli agenti in territorio emiliano.

Tali profili risultano valutati sulla base di criteri logici lineari e massime di esperienza condivise, tanto da determinare un apparato motivazionale altrettale, come tale esente da vizi sindacabili in questa sede (Sez. 2, n. 27272, del 17/5/2019, Rv. 275786; Sez. 3, n. 7268, del 24/1/2019, Rv. 275851; Sez. 6, n. 17314, del 20/4/2011, Rv. 250093).

Il giudice del controllo cautelare, ritenuta non vinta da alcun sopravvenuto elemento di valutazione la presunzione di adeguatezza della sola misura carceraria, ha dunque concretamente apprezzato l'inanità della misura domiciliare invocata, a contenere la spinta criminale dell'agente, per come rappresentata dai fatti per cui è cautela e dagli allarmanti rapporti di contiguità familistica con il gruppo camorristico nel cui interesse il ricorrente ha mosso la sua pretesa estorsiva.

In tal senso, non sussistono i dedotti vizi motivazionali o le erronee ricognizioni dei presupposti di legge.

2. Alla inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - in ragione del grado di colpa nel determinare la inammissibilità del ricorso (Corte cost., sentenza 13 giugno 2000, n. 186) - della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria.

2.1. La pronta soluzione delle questioni proposte con i motivi di ricorso e l'applicazione di principi di diritto consolidati consigliano la redazione della motivazione in forma semplificata.

2.2. Il contenuto della presente sentenza deve essere comunicato al ricorrente, ai sensi di quanto dispone l'art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen., onerando di tanto il direttore della Casa circondariale di detenzione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di: GRIECO Gerardo, nato ad Angri il [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la ordinanza in data 27/03/2024 del Tribunale di Bologna, in funzione di giudice del riesame, ex art. 309, comma 7, cod. proc. pen., visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA]Errico, che ha illustrato i motivi di ricorso insistendo per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi proposti, meramente reiterativi delle doglianze avanzate con i motivi di riesame spesi nella fase di merito dell'incidente cautelare. 1. Le censure (motivi primo e secondo), per le denunziate violazioni di legge e per i dedotti vizi della motivazione, con riferimento alla stimata gravità indiziaria per la contestata estorsione tentata, in concorso e riunione, così come circostanziata dal metodo mafioso, postulano una alternativa rilettura delle fonti di dichiarative valorizzate in cautela (quanto ad efficacia intimidatoria concorsuale della presenza del ricorrente al colloquio intervenuto tra attori loquenti e destinatario della domanda estorsiva) ed ipotizzano, quindi, un travisamento del quadro indiziario, con effetti sulla qualificazione della condotta (truffa vessatoria e non conato estorsivo), e sul fatto circostanziale ingravescente, che non trova riscontro nel testo della motivazione, per la logica e congruente argomentazione della decisione assunta nel merito, allo stato degli atti; la richiesta duplice valutazione (sulla condotta che identifica il "tipo" e sulla circostanza aggravante) risulta quindi estranea al sindacato di legittimità, per quanto già adeguatamente apprezzato, con corretti argomenti giuridici, sostenuti da logica ineccepibile. 1.1. Occorre ancora una volta ribadire, con riguardo ai limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione dei provvedimenti oggetto di ricorso per cassazione, delineati dall'art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. e), che, il giudice della legittimità non può certo sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dai giudici del merito, dovendo invece limitarsi a verificare l'adeguatezza delle considerazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per giustificare il suo convincimento. Il deficit di adeguatezza delle dette considerazioni alle acquisizioni processuali può essere dedotta quale motivo di ricorso qualora comporti il c.d. travisamento della prova (consistente nell'utilizzazione di un'informazione inesistente o nell'omissione della valutazione di una prova, accomunate dalla necessità che il dato probatorio, travisato od omesso, abbia il carattere della decisività nell'ambito dell'apparato motivazionale sottoposto a critica), purché siano indicate in ricorso -in maniera specifica ed inequivoca- le prove che si pretendono travisate. Nella fattispecie il Tribunale di Bologna ha dato ampiamente conto della affidabilità soggettiva della vittima di estorsione e della obiettiva attendibilità del narrato, refluente da registrazione unilaterale dei colloqui intervenuti; dando altresì conto della solidissima convergenza della prova dichiarativa sul nucleo centrale dimostrativo della incriminazione, così adeguandosi al costante insegnamento tematico di questa Corte (Sez. U., n. 41461 del 19/07/2012, Rv. 253214; Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Rv. 265104; Sez. 5, n. 21135 del 26/03/2019, Rv. 275312). Le Sezioni unite di questa Corte hanno anche insegnato che «la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni», ipotesi che non appare affatto ricorrere nel caso di specie. Il Tribunale della revisione cautelare, investito del riesame, ha quindi valorizzato le limpide ed inequivoche affermazioni della persona offesa, che, confortata anche da quanto oggetto di registrazione fonica, ha descritto nel dettaglio le modalità della domanda intimidatoria subita, indirizzata alla conclusione di una operazione finanziaria (dalla illecita natura tributaria) certamente (patrimonialmente) dannosa per la persona richiesta. Il che integra il paradigma normativo scolpito nel testo dell'art. 629 del codice penale, avendo gli agenti esercitato minaccia alla persona con la precisa finalità di indurla a compiere una operazione finanziaria dannosa. Del pari deve ritenersi per il contributo offerto alla intimidazione dalla presenza (neppure del tutto neutra, secondo il credibile racconto della persona offesa) del ricorrente alla domanda chiaramente estorsiva avanzata dagli altri soggetti compresenti, pur volendo prescindersi dalla novità della deduzione innanzi al giudice di legittimità, attesa l'evidente efficacia intimidatoria offerta dalla presenza del ricorrente alla minaccia collettiva. 1.2. Quanto alle dedotte carenze motivazionali nell'esegesi delle norme che determinano aggravamento della sanzione, sub specie di equivoco apprezzamento del fatto tipico ingravescente (metodo della intimidazione che ha richiamato le qualità associate degli agenti ed il controllo del territorio da costoro esercitato), il ricorrente ha reiterato, pedissequamente, doglianze già costituenti oggetto della censura disattesa dal Tribunale di Bologna con accorte argomentazioni, senza adeguatamente confrontarsi con il percorso logico seguito dalla ordinanza impugnata che ha qualificato i fatti attenendosi correttamente al consolidato orientamento di questa Corte Suprema, che stima configurabile l'uso del metodo mafioso allorquando l'agente spenda, per rafforzare l'intimidazione, il nome o la fama o i caratteri paradigmatici dell'assoggettamento omertoso (Sez. 2, n. 39424 del 9/9/2019, Rv. 277222 - 01). La disposizione circostanziale tesa a stigmatizzare la mafiosità del metodo (oggi inserita nella organica complessità codicistica, in ragione del principio della riserva di codice, enfaticamente enunciato all'art. 3 bis cod. pen., secondo gli auspici di chiara dottrina ispirata alla teorica generale del diritto penale) ha natura oggettiva e risponde, nello stigmatizzare un "metodo" e non un fatto, alla avvertita esigenza di prevedere un trattamento sanzionatorio più severo, tutte le volte in cui l'evocazione della rappresentata (e non necessariamente esistente) contiguità ad una organizzazione mafiosa pone la vittima in una condizione di soggezione ulteriore rispetto a quella solitamente derivata dalla condizione di vittima di estorsione (Sez. 2, n. 19245 del 30/3/2017, Rv. 269938). Non occorre, dunque, che alla evocata contiguità, rappresentata in questo caso dalle modalità della domanda e dal contesto cui lo stesso ricorrente peraltro appartiene, corrisponda una concreta e verificata origine mafiosa della minaccia, dovendo il giudice viceversa limitarsi a controllare (nella verosimiglianza offerta dal dato dichiarativo o di contesto) che quella evocazione sia effettivamente funzionale a creare nella vittima una condizione di assoggettamento particolare, come riflesso del prospettato pericolo di trovarsi a dover fronteggiare le istanze prevaricatrici di un gruppo criminale mafioso, piuttosto che quelle di un criminale comune (Sez. 2, n. 5727, del 29/1/2019, non massimata). Ricorrono pertanto i presupposti di fatto, opportunamente valorizzati dal giudice di merito, per il riconoscimento della aggravante ad effetto speciale contestata. 1.3. In tema di esigenze cautelari, il motivo di ricorso non tiene conto che nella fattispecie, in ragione del fatto oggetto di imputazione, opera il comma 3 dell'art. 275 cod. proc. pen., che pone una presunzione relativa di sussistenza, nel massimo grado, delle esigenze cautelari, non vinta da argomenti di segno diverso allegati, e non solo meramente esposti; ed una presunzione "temperata" di adeguatezza del presidio di massima afflittività, ove il fatto sia commesso (come nella fattispecie contestata) con modalità di evocazione mafiosa. Ciò posto, questa Corte ha già avuto modo di affermare che la pericolosità sociale, anche nel suo massimo grado espressivo, nei termini cristallizzati dal legislatore all'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., si desume congiuntamente dall'apprezzamento prognostico di fatti storicizzati, quali le specifiche modalità e circostanze del fatto e dalla personalità dell'agente (Sez. 6, n. 45489, del 21/6/2018; Sez. 5, n. 49038, del 14/6/2017, Rv. 271522; Sez. 1, n. 37839, del 2/3/2016, Rv. 267798; Sez. 3, n. 1166, del 2/12/2015 - dep. 14/1/2016, Luppino, Rv. 266177). Anche sul tema della adeguatezza della sola restrizione inframuraria (art. 275, cod. proc. pen.) il Tribunale ha quindi ritenuto che la presunzione di adeguatezza scolpita al comma 3 dell'art. 275 del codice di rito non poteva considerarsi vinta da alcun segnalato elemento di novità concreta, né il tempo trascorso dalla realizzazione del fatto tipico può ritenersi influente sulla divisata attualità delle esigenze, attesa la persistenza della presenza soggettiva degli agenti in territorio emiliano. Tali profili risultano valutati sulla base di criteri logici lineari e massime di esperienza condivise, tanto da determinare un apparato motivazionale altrettale, come tale esente da vizi sindacabili in questa sede (Sez. 2, n. 27272, del 17/5/2019, Rv. 275786; Sez. 3, n. 7268, del 24/1/2019, Rv. 275851; Sez. 6, n. 17314, del 20/4/2011, Rv. 250093). Il giudice del controllo cautelare, ritenuta non vinta da alcun sopravvenuto elemento di valutazione la presunzione di adeguatezza della sola misura carceraria, ha dunque concretamente apprezzato l'inanità della misura domiciliare invocata, a contenere la spinta criminale dell'agente, per come rappresentata dai fatti per cui è cautela e dagli allarmanti rapporti di contiguità familistica con il gruppo camorristico nel cui interesse il ricorrente ha mosso la sua pretesa estorsiva. In tal senso, non sussistono i dedotti vizi motivazionali o le erronee ricognizioni dei presupposti di legge. 2. Alla inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - in ragione del grado di colpa nel determinare la inammissibilità del ricorso (Corte cost., sentenza 13 giugno 2000, n. 186) - della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria. 2.1. La pronta soluzione delle questioni proposte con i motivi di ricorso e l'applicazione di principi di diritto consolidati consigliano la redazione della motivazione in forma semplificata. 2.2. Il contenuto della presente sentenza deve essere comunicato al ricorrente, ai sensi di quanto dispone l'art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen., onerando di tanto il direttore della Casa circondariale di detenzione. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc.
Sentenza Cassazione n. 40002/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris