Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 febbraio 2023

Cassazione n. 21580/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/06/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA

1. Visto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte d'Appello di Caltanissetta, che ha confermato la pronuncia di primo grado, con cui l'imputata era stata ritenuta responsabile di concorso nel delitto di minaccia pluriaggravata.

Letta la memoria del difensore dell'imputata del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con "motivi nuovi" che, in realtà, ribadiscono le ragioni principali di ricorso, soprattutto quanto alla matrice dell'azione delittuosa, contestando l'affermazione di responsabilità dell'imputata, e chiedono che l'impugnazione sia trasmessa alla Sezione ordinaria competente.

2. Considerato che il primo ed il terzo motivo di censura, con cui si denunciano vizi di motivazione e di violazione di legge in ordine alla affermazione cella responsabilità del ricorrente ed alla dosimetria sanzionatoria, sono inammissibili perché riproduttivi di profili di censura (travisamento della prova e mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche) già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti e logici argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda pag. 3 della sentenza impugnata, ove si dà atto minuziosamente degli elementi indiziari utilizzati per giungere ad individuare nell'imputata l'autrice della lettera minatoria contenente cartucce inesplose inviata al sostituto commissario della Polizia di Stato, vittima del reato); il trattamento sanzionatorio, poi, è stato congruamente motivato dalla sertenza impugnata, in considerazione delle modalità del fatto, ove si consideri che per costante giurisprudenza non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge ed ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt.132 e 133 cod. pen. (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata, in cui il giudice di merito ha adeguatamente argomentato sulla determinazione della pena).

3. Rilevato che il secondo motivo di ricorso, con cui la ricorrente denuncia erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine alla circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 10 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché, oltre ad essere costituito da mere doglianze in punto di fatto, è reiterativo di motivi d'appello già esaminati e si confronta aspecificamente con ragioni adeguatamente argomentate dalla Corte d'Appello (rispetto alle quali il ricorrente si limita solo a denunciare il mancato collegamento tra i due episodi della vicenda de qua e, nella memoria, sostiene assertivamente che la multa inflitta alla figlia dell'imputata non sarebbe stata elevata dalla vittima, nella sua qualità, il giorno prima del reato).

Come noto, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 2, n, 9106 del 12/2/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 6, n. 13809 del 17/3/2015, 0., Rv. 262965, nonché Sez.

U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944).

4. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr.

Corte cost. n. 186 del 2000).

4.1. Considerato, infine, che le conclusioni con allegata l'istanza di rifusione e liquidazione delle spese difensive sono state tardivamente depositate in data 8.4.2023, via pec dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] per la parte civile Lazzara, sicché il Collegio non deve provvedere in merito.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nulla sulle spese di parte civi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/06/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte d'Appello di Caltanissetta, che ha confermato la pronuncia di primo grado, con cui l'imputata era stata ritenuta responsabile di concorso nel delitto di minaccia pluriaggravata. Letta la memoria del difensore dell'imputata del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con "motivi nuovi" che, in realtà, ribadiscono le ragioni principali di ricorso, soprattutto quanto alla matrice dell'azione delittuosa, contestando l'affermazione di responsabilità dell'imputata, e chiedono che l'impugnazione sia trasmessa alla Sezione ordinaria competente. 2. Considerato che il primo ed il terzo motivo di censura, con cui si denunciano vizi di motivazione e di violazione di legge in ordine alla affermazione cella responsabilità del ricorrente ed alla dosimetria sanzionatoria, sono inammissibili perché riproduttivi di profili di censura (travisamento della prova e mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche) già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti e logici argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda pag. 3 della sentenza impugnata, ove si dà atto minuziosamente degli elementi indiziari utilizzati per giungere ad individuare nell'imputata l'autrice della lettera minatoria contenente cartucce inesplose inviata al sostituto commissario della Polizia di Stato, vittima del reato); il trattamento sanzionatorio, poi, è stato congruamente motivato dalla sertenza impugnata, in considerazione delle modalità del fatto, ove si consideri che per costante giurisprudenza non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge ed ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt.132 e 133 cod. pen. (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata, in cui il giudice di merito ha adeguatamente argomentato sulla determinazione della pena). 3. Rilevato che il secondo motivo di ricorso, con cui la ricorrente denuncia erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine alla circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 10 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché, oltre ad essere costituito da mere doglianze in punto di fatto, è reiterativo di motivi d'appello già esaminati e si confronta aspecificamente con ragioni adeguatamente argomentate dalla Corte d'Appello (rispetto alle quali il ricorrente si limita solo a denunciare il mancato collegamento tra i due episodi della vicenda de qua e, nella memoria, sostiene assertivamente che la multa inflitta alla figlia dell'imputata non sarebbe stata elevata dalla vittima, nella sua qualità, il giorno prima del reato). Come noto, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 2, n, 9106 del 12/2/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 6, n. 13809 del 17/3/2015, 0., Rv. 262965, nonché Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944). 4. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000). 4.1. Considerato, infine, che le conclusioni con allegata l'istanza di rifusione e liquidazione delle spese difensive sono state tardivamente depositate in data 8.4.2023, via pec dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] per la parte civile Lazzara, sicché il Collegio non deve provvedere in merito. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Nulla sulle spese di parte civi
Sentenza Cassazione n. 21580/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris