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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 maggio 2022

Cassazione n. 20676/2022

Testo disponibile della fonte

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iato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza dei 19/01/2021 della Corte di appello di Venezia; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Venezia, riuniti due distinti procedimenti penali pendenti in fase di appello a carico del ricorrente, dichiarava non doversi procedere per intervenuta prescrizione in ordine al reato di appropriazione indebita di cui al proc. n. 2998/19 (sentenza Tribunale Treviso del 5.2,2019) e diminuiva la pena inflitta con la sentenza del Tribunale di Treviso del 24.3.2015 nel procedimento n. 5182/19, confermando la responsabilità del ricorrente per i reati di falso, sostituzione di persona e truffa commessi ottenendo, attraverso artifici e raggiri consistiti nell'utilizzare diversa persona e false identità e nel consegnare a titolo di garanzia un assegno tratto su un proprio conto corrente già estinto, una autovettura in locazione senza poi restituirla al proprietario.

2. Ricorre per cassazione l'imputato, deducendo: 1) violazione di legge ed, in particolare, dell'art. 17 cod. proc. pen. per avere la Corte disposto la riunione di due distinti procedimenti penali per ipotesi del tutto autonome di reato così semplificando il loro accertamento; 2) violazione di legge e vizio di motivazione quale conseguenza della riunione dei procedimenti, che avrebbe determinato una semplificazione del ragionamento probatorio, non tenendo conto dei motivi di appello specifici per ogni procedimento e di mischiare argomenti tratti ora dall'uno ora dall'altro processo; 3) violazione di legge per avere la Corte acquisito ed utilizzato, ex art. 512 cod. proc. pen., l'interrogatorio reso da [OSCURATO:PERSONA], originario coindagato che aveva reso dichiarazioni accusatorie nei confronti del ricorrente, ritenendone impossibile la ripetizione con decisione che il ricorso contesta in forza del fatto che non sarebbero state effettuate le dovute ricerche del Fornasier necessarie per acclararne la irreperibilità. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso è manifestamente infondato e generico. 1.

Quanto al primo motivo, il ricorrente, dolendosi del fatto che la Corte ha proceduto alla riunione di due diversi procedimenti in fase di appello, non ha tenuto conto del pacifico principio di diritto secondo il quale, in tema di riunione e separazione dei processi, nel caso di inosservanza degli artt. 17, 18 e 19 cod. proc. pen. non è prevista alcuna sanzione di nullità, né alcun mezzo di impugnazione avverso il relativo provvedimento (Sez. 3, n. 17368 del 31/01/2019, Giampaolo, Rv. 275945; Sez. 6, n. 5193 del 22/12/1997, dep. 1998, G., Rv. 209686).

2. Quanto al secondo motivo, se ne deve rilevare la genericità.

Il ricorrente fa riferimento ad una non meglio descritta "semplificazione probatoria" dovuta alla riunione, senza misurarsi né con gli elementi messi in luce dalla Corte di appello per giungere alla sua condanna e di cui a fg. 8 della sentenza impugnata e senza indicare le presunte doglianze, solo genericamente richiamate, contenute nell'atto di appello e che la Corte avrebbe pretermesso.

Nel che, l'inammissibilità del motivo.Secondo il condiviso insegnamento della Corte di cassazione, è inammissibile il ricorso i cui motivi si limitino a lamentare l'omessa valutazione, da parte del giudice di appello, delle censure articolate con il relativo atto di gravame, rinviando genericamente ad esse, senza indicarne specificamente, sia pure in modo sommario, il contenuto, al fine di consentire l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono irrisolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l'atto di ricorso essere autosufficiente e, cioè, contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (Sez. 2, n. 9029 del 05/11/2013, dep. 2014, Mirra, Rv. 258962).

3. Il terzo motivo è eccentrico rispetto alla prova di responsabilità, che la Corte non ha basato sulle dichiarazioni dei coindagato Fornasier ma sugli elementi indicati a fg. 8 della sentenza che il ricorrente non ha richiamato (utilizzo della sua utenza telefonica per commettere la truffa, consegna di un assegno insoluto tratto dal suo conto corrente), assegnando alle dichiarazioni del coindagato un valore meramente confermativo e non decisivo, come è stato espressamente indicato a fg. 9 della sentenza.

Tutto ciò, al netto del rilievo che si era proceduto con le forme del rito abbreviato, idonee a rendere non deducibili eccezioni come quella proposta.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di curo tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Sentenza a motivazione semplificata.

Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 13.05.2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza dei 19/01/2021 della Corte di appello di Venezia; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Venezia, riuniti due distinti procedimenti penali pendenti in fase di appello a carico del ricorrente, dichiarava non doversi procedere per intervenuta prescrizione in ordine al reato di appropriazione indebita di cui al proc. n. 2998/19 (sentenza Tribunale Treviso del 5.2,2019) e diminuiva la pena inflitta con la sentenza del Tribunale di Treviso del 24.3.2015 nel procedimento n. 5182/19, confermando la responsabilità del ricorrente per i reati di falso, sostituzione di persona e truffa commessi ottenendo, attraverso artifici e raggiri consistiti nell'utilizzare diversa persona e false identità e nel consegnare a titolo di garanzia un assegno tratto su un proprio conto corrente già estinto, una autovettura in locazione senza poi restituirla al proprietario. 2. Ricorre per cassazione l'imputato, deducendo: 1) violazione di legge ed, in particolare, dell'art. 17 cod. proc. pen. per avere la Corte disposto la riunione di due distinti procedimenti penali per ipotesi del tutto autonome di reato così semplificando il loro accertamento; 2) violazione di legge e vizio di motivazione quale conseguenza della riunione dei procedimenti, che avrebbe determinato una semplificazione del ragionamento probatorio, non tenendo conto dei motivi di appello specifici per ogni procedimento e di mischiare argomenti tratti ora dall'uno ora dall'altro processo; 3) violazione di legge per avere la Corte acquisito ed utilizzato, ex art. 512 cod. proc. pen., l'interrogatorio reso da [OSCURATO:PERSONA], originario coindagato che aveva reso dichiarazioni accusatorie nei confronti del ricorrente, ritenendone impossibile la ripetizione con decisione che il ricorso contesta in forza del fatto che non sarebbero state effettuate le dovute ricerche del Fornasier necessarie per acclararne la irreperibilità. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso è manifestamente infondato e generico. 1. Quanto al primo motivo, il ricorrente, dolendosi del fatto che la Corte ha proceduto alla riunione di due diversi procedimenti in fase di appello, non ha tenuto conto del pacifico principio di diritto secondo il quale, in tema di riunione e separazione dei processi, nel caso di inosservanza degli artt. 17, 18 e 19 cod. proc. pen. non è prevista alcuna sanzione di nullità, né alcun mezzo di impugnazione avverso il relativo provvedimento (Sez. 3, n. 17368 del 31/01/2019, Giampaolo, Rv. 275945; Sez. 6, n. 5193 del 22/12/1997, dep. 1998, G., Rv. 209686). 2. Quanto al secondo motivo, se ne deve rilevare la genericità. Il ricorrente fa riferimento ad una non meglio descritta "semplificazione probatoria" dovuta alla riunione, senza misurarsi né con gli elementi messi in luce dalla Corte di appello per giungere alla sua condanna e di cui a fg. 8 della sentenza impugnata e senza indicare le presunte doglianze, solo genericamente richiamate, contenute nell'atto di appello e che la Corte avrebbe pretermesso. Nel che, l'inammissibilità del motivo.Secondo il condiviso insegnamento della Corte di cassazione, è inammissibile il ricorso i cui motivi si limitino a lamentare l'omessa valutazione, da parte del giudice di appello, delle censure articolate con il relativo atto di gravame, rinviando genericamente ad esse, senza indicarne specificamente, sia pure in modo sommario, il contenuto, al fine di consentire l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono irrisolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l'atto di ricorso essere autosufficiente e, cioè, contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (Sez. 2, n. 9029 del 05/11/2013, dep. 2014, Mirra, Rv. 258962). 3. Il terzo motivo è eccentrico rispetto alla prova di responsabilità, che la Corte non ha basato sulle dichiarazioni dei coindagato Fornasier ma sugli elementi indicati a fg. 8 della sentenza che il ricorrente non ha richiamato (utilizzo della sua utenza telefonica per commettere la truffa, consegna di un assegno insoluto tratto dal suo conto corrente), assegnando alle dichiarazioni del coindagato un valore meramente confermativo e non decisivo, come è stato espressamente indicato a fg. 9 della sentenza. Tutto ciò, al netto del rilievo che si era proceduto con le forme del rito abbreviato, idonee a rendere non deducibili eccezioni come quella proposta. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di curo tremila in favore della Cassa delle Ammende. Sentenza a motivazione semplificata. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 13.05.2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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