CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 12329/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Venezia visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA]-0 1.1. [OSCURATO:PERSONA] era stata condannata dal Tribunale di Padova a due anni, quattro mesi e venticinque giorni di reclusione, per peculato (art. 314 cod. pen.) per essersi appropriata, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, del denaro del quale aveva il possesso in qualità di impiegata con funzioni amministrative e contabili presso la Camera di Commercio di Padova, per un importo complessivamente pari a 3.465,00 euro. 1.2. La sentenza in epigrafe conferma la condanna pronunciata in primo grado, ma quantifica l'importo dell'appropriazione in complessivi 1.098,44 euro, rideterminando, di conseguenza, la pena in due anni, due mesi e cinque giorni di reclusione. 2. Avverso la sentenza di appello ha presentato ricorso l'imputata, per il tramite del suo difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo in cui deduce vizio di motivazione in ordine alla sussistenza della responsabilità e travisamento delle dichiarazioni rese dall'imputata in sede di esame. A Rosada è stato contestato di aver realizzato le condotte di peculato mediante annullamento di certificati invece realmente rilasciati e per i quali era stato pagato dai richiedenti un costo che l'imputata non restituiva ma tratteneva per sé. Tuttavia, non necessariamente tale operazione denota una volontà appropriativa, essendo, al contrario, possibile che, per plurimi motivi, una richiesta finalizzata debba essere successivamente annullata. Tanto puntualizzato, la motivazione della sentenza manca, in quanto meramente apparente. I giudici si sarebbero limitati ad aderire acriticamente al ragionamento svolto dal Tribunale, eludendo i rilievi svolti dal difensore nell'atto di appello con l'affermare che si trattava di mere possibili ricostruzioni alternative a quella emersa in primo grado. Non è così. In primo luogo, la sentenza di secondo grado argomenta la responsabilità dell'imputata dal fatto che Rosada aveva sostenuto che l'annullamento dei certificati fosse una prassi cui l'ufficio ricorreva per giustificare eventuali ammanchi di cassa. Ciò premesso, il provvedimento rileva anche che l'imputata non aveva segnalato tali ammanchi alla sua dirigente, laddove, nell'atto di appello, la ricorrente sottolineava come la dirigente della Camera di Commercio, sentita nel corso del dibattimento di primo grado, avesse, al contrario, sostenuto di aver ricevuto parecchie lamentele e segnalazioni. In secondo luogo, la ricostruzione della pronuncia sposa pedissequamente il contenuto della sentenza di primo grado quando afferma che, se l'annullamento del certificato fosse stato compiuto a fine giornata — ovvero quando venivano rilevati gli ammanchi di cassa —, il file avrebbe riportato tale orario. Per tal via, si ignora però quanto già dedotto dalla difesa e cioè che le ricevute dell'applicativo in atti, in cui viene registrata l'emissione e l'annullamento del certificato, riportano un unico orario, per cui non è dato sapere se tale orario sia quello dell'elaborazione del certificato ovvero quello del suo annullamento, con l'ulteriore conseguenza che non è possibile sapere con certezza in quale momento quest'ultimo sia intervenuto. In terzo luogo, la sentenza attribuisce all'odierna imputata dichiarazioni ammissive di responsabilità che la stessa non ha mai reso„ avendo Rosada sempre sostenuto che l'annullamento dei certificati era funzionale a coprire ammanchi di cassa già esistenti e a lei non riconducibili, se non per errore. 3. Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, e dell'art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla I. 25 febbraio 2022, n. 15. [OSCURATO:PERSONA] 1. Premesso che a [OSCURATO:PERSONA], impiegata al servizio di cassa presso la Camera di Commercio di Padova, è stato addebitato nei due giudizi di merito di aver annullato certificati rilasciati per i quali era stato pagato dai richiedenti un costo che l'imputata non restituiva ma che tratteneva per sé, la ricorrente eccepisce che gli annullamenti rappresentavano una prassi invalsa nell'ufficio per far fronte, a fine giornata, ad ammanchi di cassa. 2. Alle deduzioni svolte in questa sede, peraltro prevalentemente versate in fatto, la Corte d'appello ha tuttavia già replicato - in modo completo e coerente, e pertanto non sindacabile dal giudice di legittimità - affermando, tra l'altro, che: una teste aveva riferito che gli ammanchi di cassa non erano così frequenti come sostenuto dall'imputata (e dunque suscettibili di incardinare una prassi); la stessa imputata, nel corso del suo esame, dichiarava che tali ammanchi erano un evento piuttosto raro e che non le erano mai capitati per importi ingenti; l'imputata non aveva mai segnalato il problema alla responsabile del servizio, nonostante, a suo dire, si sarebbe accollata la responsabilità degli ammanchi dovuti non soltanto ai suoi errori ma anche a quelli delle colleghe. Soprattutto, i giudici di secondo grado hanno evidenziato come agli atti del processo sia risultata l'esistenza di una indennità di cassa che imponeva, in caso cli errore, che gli impiegati rispondessero con il proprio denaro, sicché la procedura dei finti annullamenti era illegittima e non escludeva la configurabilità del delitto di peculato.Con tale argomento, affatto dirimente, il ricorso non si confronta, risultando, dunque, irrimediabilmente generico e, per questa ragione, inammissibile. 3. Segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento delle somme indicate nel dispositivo, ritenute eque, in favore della Cassa delle ammende, in applicazione dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.IM. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila i