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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 50928/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che sono inammissibili le censure (come, altresì, supportate da successiva memoria difensiva) dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - nel quale il difensore si duole della violazione degli artt. 54 e 103, comma 2, d.P.R. n. 230 del 2000 e vizio di motivazione in relazione alla deroga al principio della semestralizzazione, lamentando che la stessa sia avvenuta per fatti non gravi e non sintomatici del rifiuto dell'opera di rieducazione - perché, oltre ad essere manifestamente infondate, si risolvono in mere doglianze in punto di fatto.

Considerato che dette censure sono, altresì, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Tribunale di sorveglianza di Napoli nel provvedimento impugnato.

In esso, invero, si evidenzia, con riguardo alla richiesta liberazione anticipata rigettata dal Magistrato di sorveglianza di Avellino per il periodo 23 luglio 2020 - 23 gennaio 2022, che: - le violazioni contestate il 23 dicembre 2021, il 21 aprile 2022 e il 18 maggio 2022, commesse in epoca immediatamente successiva al ripristino della misura cautelare degli arresti domiciliari, sono sintomatiche di mancata adesione al processo di revisione delle proprie condotte, anche considerato che le persone rinvenute nel domicilio di restrizione, non appartenenti al nucleo familiare convivente, nel primo episodio sono rispettivamente moglie e figlio di soggetto appartenente al clan camorristico Partenio, all'epoca detenuto in carcere; - pur in assenza di altri rilievi per il periodo precedente, il descritto comportamento, noncurante degli obblighi della misura e chiaramente volto ad mantenere connivenze con ambienti criminali, si pone in netto contrasto con una reale adesione ai fini rieducativi della pena.

Rilevato, pertanto, che il ricorso - che insiste sul fatto che il beneficio non doveva negarsi in relazione al periodo precedente, senza peraltro confrontarsi con la giurisprudenza di legittimità richiamata dal suddetto Tribunale, che evidenzia che il principio di valutazione frazionata per semestri non esclude che una trasgressione possa riflettersi negativamente anche sul giudizio relativo ai semestri antecedenti o a quelli successivi purché si tratti di una violazione che manifesti la mancata adesione ai fini rieducativi della pena, limitandosi a sottolineare che tale giurisprudenza concerneva trasgressioni più gravi e non lievi come quelle di specie, sollecitando una rivalutazione fattuale - deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 30 n

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che sono inammissibili le censure (come, altresì, supportate da successiva memoria difensiva) dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - nel quale il difensore si duole della violazione degli artt. 54 e 103, comma 2, d.P.R. n. 230 del 2000 e vizio di motivazione in relazione alla deroga al principio della semestralizzazione, lamentando che la stessa sia avvenuta per fatti non gravi e non sintomatici del rifiuto dell'opera di rieducazione - perché, oltre ad essere manifestamente infondate, si risolvono in mere doglianze in punto di fatto. Considerato che dette censure sono, altresì, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Tribunale di sorveglianza di Napoli nel provvedimento impugnato. In esso, invero, si evidenzia, con riguardo alla richiesta liberazione anticipata rigettata dal Magistrato di sorveglianza di Avellino per il periodo 23 luglio 2020 - 23 gennaio 2022, che: - le violazioni contestate il 23 dicembre 2021, il 21 aprile 2022 e il 18 maggio 2022, commesse in epoca immediatamente successiva al ripristino della misura cautelare degli arresti domiciliari, sono sintomatiche di mancata adesione al processo di revisione delle proprie condotte, anche considerato che le persone rinvenute nel domicilio di restrizione, non appartenenti al nucleo familiare convivente, nel primo episodio sono rispettivamente moglie e figlio di soggetto appartenente al clan camorristico Partenio, all'epoca detenuto in carcere; - pur in assenza di altri rilievi per il periodo precedente, il descritto comportamento, noncurante degli obblighi della misura e chiaramente volto ad mantenere connivenze con ambienti criminali, si pone in netto contrasto con una reale adesione ai fini rieducativi della pena. Rilevato, pertanto, che il ricorso - che insiste sul fatto che il beneficio non doveva negarsi in relazione al periodo precedente, senza peraltro confrontarsi con la giurisprudenza di legittimità richiamata dal suddetto Tribunale, che evidenzia che il principio di valutazione frazionata per semestri non esclude che una trasgressione possa riflettersi negativamente anche sul giudizio relativo ai semestri antecedenti o a quelli successivi purché si tratti di una violazione che manifesti la mancata adesione ai fini rieducativi della pena, limitandosi a sottolineare che tale giurisprudenza concerneva trasgressioni più gravi e non lievi come quelle di specie, sollecitando una rivalutazione fattuale - deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 30 n
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