CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 01628/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 19642/20 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende. –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi legittimi, di [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo con studio in Roma, via dei Gracchi, n. 187. - controricorrente - Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. SICILIA – SEZ. [OSCURATO:PERSONA] -n. 1836/05/220 , depositata in data 16 aprile 2020. Udita la relazione svolta nell’udienza pubblica del 06 dicembre 2022 dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. Ottemp. istanza rimborso imp. 1990 –1991 – 1992 Dato atto che il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale ha chiesto di accogliere il ricorsoe cassare l a sentenza impugnata . [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], impugnavano, dinanzi la C.t.p. di Ragusa, il silenzio rigetto dell’Agenzia delle Entrate relativo ad un’istanza di rimborso per il 90% dell’IRPEF pagata dallo stesso negli anni di imposta 1990, 1991, 1992, istanza giustificata dall’essere stato, il detto contribuente, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] sisma dell’anno 1990. 2. La C.t.p., ove si costituiva anche l’Ufficio, accogliendo il ricorso, riconosceva in capo al contribuente il diritto al rimborso per un importo di € 9.482,60 oltre interessi. 3. L’agenzia proponeva appello dinanzi la C.t.r. della Sicilia – sezione staccata di Catania, che con sentenza n. 1 686 / 17 / 16 , depositata in data 3 maggio 2016, respingeva l’appello dell’ufficio confermando le statuizioni del giudice di prime cure. 4. L’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione al quale [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] resistevano con controricorso. 5. Con ordinanza n. 12648/18 depositata il 23 maggio 2018, la Corte respingeva il gravame dell’ufficio finanziario. 6. Successivamente, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], previa notifica, a mezzo pec, all’Agenzia delle Entrate dell’atto stragiudiziale di messa in mora, proponeva ricorso alla C.t.r. della Sicilia – sezione staccata di Catani a per ottenerne l’ottemperanza ai sensi e per gli effetti dell’art. 70 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. 6. Il giudice dell’ottemperanza accoglieva il ricorso, con sentenza n. 1836/05/2020, depositata in data 16 aprile 2020, in quanto riconosceva l’obbligo, in capo all’Agenzia delle Entrate, di ottemperare per la somma residua pari ad € 4.741,29 e nominando il Commissario ad acta. 7. Avverso la sentenza della C.t.r., l’Agenzia delle Entrate ha propostoricorso per cassazione affidato a un solo motivo. Il contribuente si è costituito con controricorso. 8. Con ordinanza interlocutoria n. 27701/21 depositata il 12 ottobre 2021 la sesta sezione civile rimetteva la causa nella pubblica udienza della quinta sezione reputando la questione di diritto sottesa di particolare rilevanza. La causa è stata discussa nella pubblica udienza del 06 dic embre 2022, per la qualela parte controricorrente ha depositato memoria . [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l’unico motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 665, legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall’art. 16-octies del d.l. 20 giugno 2017, n. 91, convertito dalla l. 3 agosto 2017, n. 123 (in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.)»l’Agenzia lamenta l’error in iudicando, nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non ha circoscritto la condanna nei limiti di cui all’art. 1, comma 665, della legge n. 190 del 2014. Deduce che la disposizione novellata, cui l’amministrazione ha dato attuazione con il provvedimento direttoriale n. 195405/2017 del 26/09/2017, sia entrata in vigore prima della pubblicazione della sentenza impugnata, e non rechi alcuna differenza tra istanze presentate in sede amministrativa e titoli giudiziali, dovendosi applicare lo ius superveniens anche in sede di giudizio di ottemperanza e contestando la pronuncia relativa all’onere della prova gravante sull’amministrazione. 2. In via preliminare, in accoglimento dell’eccezione sollevata in controricorso, va rilevata l’inammissibilità del ricorso per la tardività della notifica del medesimo a controparte rispetto alla data di notifica della sentenza della C.t.r. siciliana all’Avvocatura dello Stato. Invero, dal fascicolo di parte controricorrente si evince che la sentenza della C.t.r. della Sicilia – sezione staccata di Catania – n. 1836/05/2020 e depositata il 16 aprile 2019 è stata notificata dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] all’Agenzia delle Entrate in data venerdì 15 maggio 2020 a mezzo posta elettronica certificata, ai sensi dell’art. 3 bis della legge 21 gennaio 1993, n. 54. D’altro canto, è pacifico, invece, che il ricorso è stato notificato dall’Agenzia delle Entrate a controparte in data 15 luglio 2020 e, poiché il sessantesimo giorno scadeva in data 14 luglio, la notifica del ricorso avvenuta in data 15 luglio 2020 è da considerare intempestiva. 3. In conclusione, il ricorso dell’Agenzia delle Entrate è inammissibile. Le spese seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate in dispositivo. Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura generale, non si applica l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna l’Agenzia delle Entrate alla refusione delle spese processuali, che liquida in euro 3.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 6dicembre 2022. Il