CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 15443/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: f [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/07/2022 della Corte di appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 12/07/20221a Corte d'Appello di Torino, in accoglimento della richiesta, del P.G. e dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], ex art. 599-bis cod.proc.pen., in parziale riforma della sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ivrea emessa all'esito di giudizio abbreviato in data 19/10/2021, rideterminava la pena inflitta per i reati di cui agli artt. 110 cod.pen, 73, commi 1 e 4, 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990 (capo 1) e artt. 110, 624 comma 2, 625, comma 1, n. 2 cod.pen (capo 2), nella misura concordata di anni due e mesi sei di reclusione ed euro 12.000,00 di multa 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo di ricorso, con il quale deduce violazione degli artt. 599-bis, 448, comma 2 bis cod.proc.pen., 81 cpv e 132, comma 1, cod.pen. ed illegalità della pena pecuniaria comminata a titolo di aumento per la continuazione in relazione al reato di cui al capo 2). Espone che il capo 2) dell'imputazione ha ad oggetto il reato di cui agli artt. 110,624 comma 2, 625, comma 1 n. 2 cod.pen. e che l'aumento di pena disposto a titolo di continuazione per tale reato- mesi tre di reclusione ed euro 3.000,00 di multa- è superiore, quanto alla pena pecuniaria al limite massimo edittale di cui all'art. 624 cod.pen.(cui la pena andava rapportata a seguito della concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti ed a seguito di esclusione della recidiva) ma, addirittura a quello dell'art. 625 cod.pen.; tale aumento di pena, dunque, integra un'ipotesi di pena illegale e violazione di legge scrutinabile dalla Suprema Corte di Cassazione ai sensi dell'art. 609, comma 2, cod.proc.pen. Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza in parte qua. 3. Si è proceduto in camera di consiglio senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori delle parti, in base al disposto dell'art. 23, comma 8 d.l. 137/2020, conv. in I. n. 176/2020. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e va accolto. 2. Secondo la pacifica giurisprudenza di questa Corte (Sez. U, n. 4901 del 27/03/1992, Cardarilli, Rv. 191129; Sez. U, n. 25939 del 28/02/2013, Ciabotti, Rv. 255347; Sez. U, n. 22471 del 26/2/2015, Sebbar, Rv. 263717) per essere considerata "legale", la pena per il reato continuato, deve rispettare un duplice limite: uno interno (il multiplo della pena-base, che costituisce il confine dell'aumento da apportare), l'altro esterno (in quanto la pena non può, ai sensi del terzo comma dell'art. 81 cod. pen., essere superiore a quella «che sarebbe applicabile a norma degli articoli precedenti», vale a dire al cumulo materiale dei reati); tale principio è stato ribadito dalla recente sentenza delle Sezioni Unite n. 877 del 14/07/2022,dep.12/01/2023, Rv. 283886 - 01, che esaminando, in motivazione, la questione della illegalita' della pena, anche con riferimento ad art. 599-bis cod.proc.pen. (§5.del Considerato in diritto), ha affermato che "pena legale" è soltanto quella "positiva", ovvero prevista dall'ordinamento giuridico, e quindi quella non eccedente, per specie e quantità, i limiti previsti dalla legge. E che "quanto all'individuazione delle ipotesi di pena illegale per quantità (sia in difetto che in eccesso), deve farsi riferimento: - sia alla misura stabilita per ciascuna pena dagli artt. 23 e seguenti del codice penale, nonché, a fronte del concorso di più circostanze aggravanti, dagli artt. 65 e seguenti del codice penale, ed, in presenza del concorso di più reati, dagli artt. 71 e seguenti, dello stesso codice; - sia ai limiti edittali minimi e massimi fissati in astratto da ciascuna norma penale incriminatrice. 3. Nella specie, l'aumento, disposto sulla pena base -anni tre, mesi sei di reclusione ed euro 15.000,00 di multa per il reato più grave di cui al capo 1 (reato di cui agli artt. 73, comma 4 e 80 d.P.R. n. 309/1990) -, a titolo di continuazione in relazione al reato di cui al capo 2 (artt. 110, 624 comma 2, 625, comma 1, n. 2 cod.pen.), pari a mesi tre di reclusione ed euro 3.000,00 di multa, eccede, quanto alla pena pecuniaria, sia il limite massimo edittale previsto dall'art. 624 cod.pen. che quello di cui all'art. 625, comma 1 n. 2 cod.pen., così risultando superato il limite esterno della pena legale del reato continuato, previsto dall'art. 81, comma 3, cod.pen. 4. L'illegalità della pena comporta l'esclusione della validità dell'accordo intervenuto tra le parti e ratificato dal giudice dell'appello con l'effetto che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Torino, per l'ulteriore corso, dovendosi consentire alle parti di poter rinegoziare l'accordo sulla base dei limiti del reato continuato conformi alla legge ovvero di proseguire il giudizio d'appello, ove la parte appellante o il pubblico ministero non intendano rinnovarlo. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata con trasmissione atti alla Cort