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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 13 novembre 2025

Cassazione n. 00071/2026

Testo disponibile della fonte

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iato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA],nato Tessenei (Etiopia) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] , avverso la sentenza del 05/05/2025 della Corte d'appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendo di annullare la sentenza impugnata con dichiarazione di estinzione del delitto contestatoal capo B) della rubrica per decorrenza del termine di prescrizione e rinvio alla Corte d’appello di Milano per la rideterminazione della pena in ordine al solo delitto contestato al capo A) della rubrica. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano ha confermato la condannainflitta ─ a conclusione di un giudizio abbreviato ─ dal Tribunale di Monza a [OSCURATO:PERSONA] exart. 334 cod. pen. per la sottrazione di un veicolo sottoposto a sequestro amministrativodi sua proprietà e affid ato alla sua custodia (capo A) e per denuncia di falso smarrimento dello stesso e x art. 483 cod. pen . (capo B ), comedescritti nelle imputazioni .

2. Nel ricorsopresentatodal difensore di [OSCURATO:PERSONA] si chiede l’annullamento della sentenza.

2.1. Con il primo motivo di ricorso si dedu ce violazione di legge per avere omesso di dichiarare la prescrizione del reato oggetto del capo B) , peraltro nonostantel’espressa richiesta formulata dalla difesa del ricorrente .

2.2. Con il secondo motivo di ric o rso si deduce vizio della motivazione nell’affermarela re sponsabilit à per i reati ascritti a [OSCURATO:PERSONA].

Si adduce che [OSCURATO:PERSONA] regolarmenteeffettuò il passaggio di proprietà dei veicolo nel 2017 e lo vendette , 4 anni dopo, tramite un intermediario autorizzato , che, pri ma della vendita , verificòche l’autovettura non risultava sequestrata, sicché non può escludersi che la revoca del sequestro ( avvenuta a seguito d el pagamento del premio assicurativo), non fosse stata annotata o trascritta, tanto più che, in caso di sequestro, in assenza di ricorso o pagamento della sanzione, dopo 60 giorni dal sequestro avrebbedovuto seguire la confisca definitiva ex art. 193 C.d. s . [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello ha ritenuto provata la responsabilità dell’imputato sulla base di pertinenti massime di comune esperienza e senza incorre re in illogicità manifeste, evidenziando che: nella C.N.R. è rilevatoche la carta di circolazione del veicolo il 17 maggio 2022 era ancora inpossesso della locale sezione della Polizia stradale, sicché non è credibile che l’ imputato abbia, come da lui affermato, provveduto a regolarizzare la copertura assicurativa de l veicolo ( che era stato sequestratoproprio per la assenza di assicurazione), così ottenendo la restituzione dei documenti di circolazione e il dissequestro de l veicolo ; del r esto, l’imputato non è stato in grado di esibire il certif icato di avvenuta assicurazione o una documentazioneequipollente; i plurimi passaggi di proprietà dei veicolo sono stati possibiliperché l’annotazione d el seque stro amministrativo non è prevista dall’art. 213 C.d.s.

Pertanto, i l secondo motivo di ricorso risulta inammissibile perché non si confronta con la argomentazione sviluppata nella sentenza impugnata.

2. Invece, è fondatoil primo motivo di ricorso.

Il delitto oggetto del capo B delle imputazioni è stato consumato il 30ottobre 2017, data di presentazione della falsa denuncia di smarrimento, e si è prescritto il 30luglio 2024, dopo la sentenza di primo grado ma anteriormente alla pronuncia della sentenza impugnata che, sul punto─ oggetto di specifica eccezione difensiva ─ha omesso di decidere e di motivare.

3. Da quantoprecede deriva che la sentenza impugnata va annullata senza rinvio limitatamente al capo B) perchéil reato è estinto per prescrizione .

Su questa base la pena può essere ridetermina ta ─ in relazione al residuo capo A),elidendo la pena applicata ex art. 81, comma 2, cod. pen. per il capo B) ─ in mesi uno,giornidieci di reclusione e euro 13,30 di multa.

P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al capo b) perché il reato èestinto per prescrizione e ridetermina la pena finale in mesi uno, giorni dieci di reclusione ed euro 13,30 di multa.

Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.

Così decisoil 13/11/2025 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA],nato Tessenei (Etiopia) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] , avverso la sentenza del 05/05/2025 della Corte d'appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendo di annullare la sentenza impugnata con dichiarazione di estinzione del delitto contestatoal capo B) della rubrica per decorrenza del termine di prescrizione e rinvio alla Corte d’appello di Milano per la rideterminazione della pena in ordine al solo delitto contestato al capo A) della rubrica. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano ha confermato la condannainflitta ─ a conclusione di un giudizio abbreviato ─ dal Tribunale di Monza a [OSCURATO:PERSONA] exart. 334 cod. pen. per la sottrazione di un veicolo sottoposto a sequestro amministrativodi sua proprietà e affid ato alla sua custodia (capo A) e per denuncia di falso smarrimento dello stesso e x art. 483 cod. pen . (capo B ), comedescritti nelle imputazioni . 2. Nel ricorsopresentatodal difensore di [OSCURATO:PERSONA] si chiede l’annullamento della sentenza. 2.1. Con il primo motivo di ricorso si dedu ce violazione di legge per avere omesso di dichiarare la prescrizione del reato oggetto del capo B) , peraltro nonostantel’espressa richiesta formulata dalla difesa del ricorrente . 2.2. Con il secondo motivo di ric o rso si deduce vizio della motivazione nell’affermarela re sponsabilit à per i reati ascritti a [OSCURATO:PERSONA]. Si adduce che [OSCURATO:PERSONA] regolarmenteeffettuò il passaggio di proprietà dei veicolo nel 2017 e lo vendette , 4 anni dopo, tramite un intermediario autorizzato , che, pri ma della vendita , verificòche l’autovettura non risultava sequestrata, sicché non può escludersi che la revoca del sequestro ( avvenuta a seguito d el pagamento del premio assicurativo), non fosse stata annotata o trascritta, tanto più che, in caso di sequestro, in assenza di ricorso o pagamento della sanzione, dopo 60 giorni dal sequestro avrebbedovuto seguire la confisca definitiva ex art. 193 C.d. s . [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello ha ritenuto provata la responsabilità dell’imputato sulla base di pertinenti massime di comune esperienza e senza incorre re in illogicità manifeste, evidenziando che: nella C.N.R. è rilevatoche la carta di circolazione del veicolo il 17 maggio 2022 era ancora inpossesso della locale sezione della Polizia stradale, sicché non è credibile che l’ imputato abbia, come da lui affermato, provveduto a regolarizzare la copertura assicurativa de l veicolo ( che era stato sequestratoproprio per la assenza di assicurazione), così ottenendo la restituzione dei documenti di circolazione e il dissequestro de l veicolo ; del r esto, l’imputato non è stato in grado di esibire il certif icato di avvenuta assicurazione o una documentazioneequipollente; i plurimi passaggi di proprietà dei veicolo sono stati possibiliperché l’annotazione d el seque stro amministrativo non è prevista dall’art. 213 C.d.s. Pertanto, i l secondo motivo di ricorso risulta inammissibile perché non si confronta con la argomentazione sviluppata nella sentenza impugnata. 2. Invece, è fondatoil primo motivo di ricorso. Il delitto oggetto del capo B delle imputazioni è stato consumato il 30ottobre 2017, data di presentazione della falsa denuncia di smarrimento, e si è prescritto il 30luglio 2024, dopo la sentenza di primo grado ma anteriormente alla pronuncia della sentenza impugnata che, sul punto─ oggetto di specifica eccezione difensiva ─ha omesso di decidere e di motivare. 3. Da quantoprecede deriva che la sentenza impugnata va annullata senza rinvio limitatamente al capo B) perchéil reato è estinto per prescrizione . Su questa base la pena può essere ridetermina ta ─ in relazione al residuo capo A),elidendo la pena applicata ex art. 81, comma 2, cod. pen. per il capo B) ─ in mesi uno,giornidieci di reclusione e euro 13,30 di multa. P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al capo b) perché il reato èestinto per prescrizione e ridetermina la pena finale in mesi uno, giorni dieci di reclusione ed euro 13,30 di multa. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Così decisoil 13/11/2025 [OSCURATO:PERSONA]
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