CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 gennaio 2024
Cassazione n. 05385/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/09/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA], ritenuta responsabile nelle conformi sentenze di merito dei reati di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/90. Rilevato che la difesa, nell'unico articolato motivo di ricorso, vizio di motivazione, dolendosi della inadeguatezza della giustificazione posta a sostegno dell'affermazione della penale responsabilità dell'imputata, in favore della quale doveva trovare applicazione la scriminate di cui all'art. 54 coi pen. per essere stata costretta sotto minaccia a detenere lo stupefacente, e criticando il ragionamento espresso dai giudici in sentenza nella parte in cui hanno escluso la ricorrenza della fattispecie del favoreggiamento e, in subordine, non hanno riconosciuto l'attenuante della minima partecipazione. Ritenuto che la sentenza impugnata è assistita da conferente apparato argomentativo sotto ogni profilo dedotto dalla difesa. Considerato che le deduzioni sviluppate nel ricorso, concernendo la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale. Considerato, quanto al diniego della scriminante invocata, che la Corte di merito ha fatto buon governo dell'istituto, ponendo in evidenza come la imputata nulla avesse riferito in ordine all'asserita attività di costrizione patita. Considerato, quanto alla ulteriore doglianza riguardante la riqualificazione del fatto nel reato di favoreggiamento, che la Corte di merito, all'esito di attenta disamina della vicenda, ha correttamente osservato come il reato di favoreggiamento non sia configurabile in costanza della detenzione dello stupefacente, reato di natura permanente. Considerato, quanto all'invocata attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. che la doglianza difensiva, oltre a non essere stata devoluta alla Corte di merito, è del tutto destituita di fondamento, essendo l'attenuante ipotizzabile solo in caso di concorso di persone nel reato, concorso neppure contestato. Considerato che ogni ulteriore circostanza addotta dalla difesa, oltre ad essere meramente assertiva, richiama l'attenzione della Corte di legittimità su aspetti di merito la cui valutazione è preclusa in questa sede. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 gennaio 2024 [OSCURATO:PERSONA]