CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 luglio 2022
Cassazione n. 47326/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen.si riporta alla memoria già depositata e conclude per l'inammissibilita' udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi ed insiste per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Milano confermava la sentenza con cui il tribunale di Monza, in data 9.1.2020, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene, principale e accessorie, ritenute di giustizia, in relazione ai reati di bancarotta fraudolenta documentale e di bancarotta fraudolenta impropria per avere cagionato dolosamente il fallimento della società, in rubrica ascrittigli, in qualità di amministratore unico dal 15.4.2011 al 21.12.2011 e dal 21.12.2011 al 1.7.2013, della "[OSCURATO:SOCIETA].", dichiarata fallita il 9.10.2014. 2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando: 1) violazione di legge e vizio di motivazione, in quanto la corte territoriale, omettendo di fornire adeguata risposta alle doglienza difensive sul punto, ha trascurato di considerare il contenuto delle dichiarazioni del commercialista della società fallita, Calabrò, del curatore fallimentare e del coimputato [OSCURATO:PERSONA], dalle quali emerge non solo la corretta tenuta della documentazione contabile della società, ma anche la consegna della stessa al suddetto commercialista da parte dell'imputato, nonché la circostanza che l'unico anno in cui l'esercizio fu chiuso con segno positivo fu il 2012, durante la guida del Puntoriero; 2) violazione di legge e vizio di motivazione in punto di determinazione dell'entità del trattamento sanzionatorio e di mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 3. Con requisitoria scritta del 27.7.2022, depositata originariamente sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, da valere come semplice memoria, avendo, nelle more, l'imputato chiesto la trattazione orale in udienza pubblica del ricorso, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, chiedeva che il ricorso venga dichiarato inammissibile. 4. Il ricorso va dichiarato inammissibile. 4.1. L'imputato non tiene nel dovuto conto che, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr. Cass., Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482). Ed invero, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte, anche a seguito della modifica apportata all'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., dalla legge n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito. In questa sede di legittimità, infatti, è precluso il percorso argomentativo seguito dall'imputato, che si risolve in una mera e del tutto generica lettura alternativa o rivalutazione del compendio probatorio, posto che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez. VI, 22/01/2014, n. 10289; Cass., Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217; Cass., Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099; Cass., Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758). In altri termini, il dissentire dalla ricostruzione compiuta dai giudici di merito e il voler sostituire ad essa una propria versione dei fatti, costituisce una mera censura di fatto sul profilo specifico dell'affermazione di responsabilità dell'imputato, anche se celata sotto le vesti di pretesi vizi di motivazione o di violazione di legge penale, in realtà non configurabili nel caso in esame, posto che il giudice di secondo grado ha fondato la propria decisione su di un esaustivo percorso argomentativo, contraddistinto da intrinseca coerenza logica. Come precisato dalla giurisprudenza di legittimità in un condivisibile arresto il ricorso per cassazione con cui si lamenta la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione per l'omessa valutazione di circostanze acquisite agli atti non può limitarsi, pena l'inammissibilità, ad addurre l'esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente od adeguatamente interpretati dal giudicante, ma deve, invece, a) identificare l'atto processuale cui fa riferimento; b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza; c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato nonché della effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda; d) indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale "incompatibilità" all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato (cfr. Cass. Sez. 3, n. 2039 del 02/02/2018, Rv. 274816). Tali necessari passaggi argomentativi non si rinvengono nel ricorso di cui si discute, con il quale, in definitiva, il Puntoriero si limita a proporre, come già detto, una versione dei fatti genericamente alternativa, senza indicare puntualmente l'atto o gli atti processuali, non considerati o malamente interpretati, in grado, non di fondare una diversa interpretazione dei fatti, astrattamente plausibile, ma di inficiare radicalmente il percorso motivazionale seguito dai giudici di merito. Senza tacere che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità con condivisibile orientamento, l'obbligo di motivazione del giudice dell'impugnazione non richiede necessariamente che egli fornisca specifica ed espressa risposta a ciascuna delle singole argomentazioni, osservazioni o rilievi contenuti nell'atto d'impugnazione, se il suo discorso giustificativo indica le ragioni poste a fondamento della decisione e dimostra di aver tenuto presenti i fatti decisivi ai finì del giudizio, sicché, quando ricorre tale condizione, le argomentazioni addotte a sostegno dell'appello, ed incompatibili con le motivazioni contenute nella sentenza, devono ritenersi, come nel caso in esame, anche implicitamente, esaminate e disattese dal giudice, con conseguente esclusione della configurabilità del vizio di mancanza di motivazione di cui all'art. 606, comma primo, lett. e), c.p.p. (cfr. Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Rv. 260841; Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Rv. 277593). 4.2. Inammissibili appaiono, infine, i motivi di ricorso attinenti alla determinazione dell'entità del trattamento sanzionatorio, perché tali da sollecitare, in maniera del tutto generica, una non consentita valutazione di merito sulla dosimetria della pena. La corte territoriale, infatti, ha correttamente evidenziato la mancanza di elementi da valutare positivamente in favore dell'imputato ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, peraltro nemmeno specificamente indicati nei motivi di ricorso. Quanto alla dosimetria della pena, si osserva che il giudice di primo ha irrogato nei confronti dell'imputato la pena finale di anni tre e mesi quattro di reclusione, tenuto conto della contestata circostanza aggravante dei più fatti dì bancarotta, operando un aumento contenuto sulla pena base fissata in anni tre di reclusione. Pena ritenuta equa e conforme parametri di cui all'art. 133, c.p., con valutazione condivisa dalla corte territoriale, in conformità ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficìente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133, c.p., con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (cfr. Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017; Rv. 271243; Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Rv. 276288) 5. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese process