CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 24 giugno 2026
Cassazione n. 31775/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo la declaratoria dì inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Novara dichiarava [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui agli artt.81 cpv cod.pen., 256, comma 1, lett. a) d.lgs 152/2006 e lo condannava alla pena di euro 6.000,00 di ammenda. 2. Avverso tale sentenza ha proposto appello, da qualificarsi ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod.proc.pen trattandosi di condanna alla sola pena dell'ammenda e, quindi di sentenza inappellabile ex art.593 comma 3 cod.proc.pen., [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, articolando i motivi di seguito enunciati. Con un primo motivo deduce insussistenza dell'elemento oggettivo e dell'elemento soggettivo e difetto di prova. Deduce che il Tribunale, dopo aver fatto una generica ricostruzione dei fatti, aveva affermato l'affermazione di responsabilità del ricorrente basandosi solo sulle dichiarazioni testimoniali del teste [OSCURATO:PERSONA] che aveva riferito che il contratto di lavoro tra [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA] era fittizio e che il predetto svolgeva in proprio l'attività di raccolta e conferimento di materiale ferroso senza la dovuta autorizzazione, senza far riferimento ad alcun atto o documento ufficiale prodotto dal PM; risultavano, quindi, indimostrati gli elementi costitutivi del reato contestato. Con un secondo motivo chiede l'assoluzione del ricorrente per la particolare tenuità del fatto, in quanto il predetto aveva svolto il proprio lavoro nella piena consapevolezza di svolgere l'attività di raccolta e conferimento di materiale ferroso quale dipendente della [OSCURATO:SOCIETA] 3. Il PG ha depositato requisitoria scritta, nella quale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile. 2. Il primo motivo di ricorso ha ad oggetto esclusivamente censure di merito mosse all'impugnata sentenza, riguardanti la rivalutazione del compendio probatorio, censure non proponibili in sede di legittimità. Va osservato che l'impugnazione proposta come appello, riqualificata come ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 568 comma 5 cod.proc.pen., sulla base del principio di conservazione degli atti - come avvenuto nella specie -, determina unicamente l'automatico trasferimento del procedimento dinanzi al giudice 2competente in ordine alla impugnazione secondo le norme processuali e non comporta una deroga alle regole proprie del giudizio di impugnazione correttamente qualificato, ciò comportando che l'atto convertito deve avere i requisiti di sostanza e forma stabiliti ai fini della impugnazione che avrebbe dovuto essere proposta (ex multis, Sez.3, n.26905 del 22/04/2004, Rv.228729; Sez. 1, n. 2846 del 08/04/1999, Rv. 213835). Va, quindi, ricordato che il controllo di legittimità della motivazione che sorregge la decisione di merito può essere eseguito solo, in riferimento ai tassativi vizi che esclusivamente rilevano in questo giudizio: la assenza di motivazione (anche nella forma della mera apparenza grafica), la 'manifesta' illogicità e la contraddittorietà, così come previsto dalla lettera e) del primo comma dell'art. 606 cod. proc. pen.; la mera 'illogicità' della motivazione è irrilevante, perché strutturalmente diversa dalla 'manifesta illogicità', vizio distinto dal precedente e unico rilevante. Infatti, l'illogicità della motivazione censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., è solo quella evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi" (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, dep. 10/12/2003,Rv. 226074, Sez.3, n. 17395 del 24/01/2023, Rv.284556 - 01). La Corte di Cassazione deve circoscrivere il suo sindacato di legittimità, sul discorso giustificativo della decisione impugnata, alla verifica dell'assenza, in quest'ultima, di argomenti viziati da evidenti errori di applicazione delle regole della logica, o fondati su dati contrastanti con il senso della realtà degli appartenenti alla collettività, o connotati da vistose e insormontabili incongruenze tra loro, oppure inconciliabili, infine, con "atti del processo", specificamente indicati dal ricorrente e che siano dotati autonomamente di forza esplicativa o dimostrativa, tale che la loro rappresentazione disarticoli l'intero ragionamento svolto, determinando al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua la motivazione (Sez. 4 08/04/2010 n. 15081; Sez. 6 n. 38698 del 26/09/2006, Rv. 234989; Sez.5, n.6754 del 07/10/2014, dep.16/02/2015, Rv.262722). Nella specie, il Giudice di merito, in aderenza alle risultanze istruttorie, ha evidenziato, con congrue argomentazioni, il meccanismo fraudolento attraverso il quale il ricorrente operava in piena autonomia e senza autorizzazione alcuna allo smaltimento del materiale ferroso che raccoglieva e conferiva ai centri di raccolta in piena autonomia. Le doglianze poste con il motivo di ricorso si risolvono, come anticipato, in censure di fatto, tese ad una rivisitazione del materiale probatorio piuttosto che a dedurre uno specifico vizio censurabile ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., e, pertanto, si pongono al di fuori del perimetro del sindacato di legittimità. 3. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile perché generico. 3Il ricorrente chiede l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.pen. senza nulla argomentare in ordine agli elementi di fatto che dimostrerebbero la tenuità del fatto, richiamando, in maniera incongrua, un profilo soggettivo della condotta, che non rileva a tal fine. Trova, pertanto, applicazione il principio, secondo cui il disposto di cui all'art. 131-bis cod. pen. individua un limite negativo alla punibilità del fatto medesimo la prova della cui ricorrenza è demandata all'imputato, tenuto ad allegare la sussistenza dei relativi presupposti mediante l'indicazione di elementi specifici (Sez.3, n. 13657 del 16/02/2024, Rv.286101 - 02; Sez.2, n. 32989 del 10/04/2015, Rv.264223 - 01). 4. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissib P.Q.MIl Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] in CancelleriaOggi, k MQ. 2026 [OSCURATO:PERSONA] Doitssa liscrb rreibito 4