CassazionesentenzaSezione LDecisione del 21 febbraio 2024
Cassazione n. 12570/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 4735-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentate e difese dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -resistente con mandato - nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] per giustificato motivo oggettivo Licenziamento ritorsivo R.G.N.4735/2021 Cron. Rep. Ud.21/02/2024 [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 945/2020 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 09/12/2020 R.G.N. 400/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/02/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 4152/2019, il Tribunale di Palermo, riuniti i procedimenti relativi ai ricorsi separatamente proposti da D’[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in accoglimento delle domande formulate da dette due lavoratrici, aveva dichiarato la nullità dei licenziamenti per giustificato motivo oggettivo loro intimato con distinti atti, entrambi in data 16.2.2018, dall’[OSCURATO:PERSONA] ed aveva condannato l’associazione convenuta al pagamento di una indennità risarcitoria pari all’ultima rispettiva retribuzione globale di fatto delle due lavoratrici, dalla data del licenziamento a quella della reintegrazione, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, nonché al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali. 2. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Palermo, integrato il contraddittorio nei confronti dell’INPS, in parziale accoglimento dell’appello proposto dall’[OSCURATO:PERSONA] contro detta sentenza di primo gradoe in riforma della stessa, ha dichiarato risolto il rapporto di lavoro tra le parti fin dalla data del licenziamento e ha condannato la datrice di lavoro al pagamento in favore di ciascuna appellata di una indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a tre mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto; ha compensato per due terzi le spese di lite del doppio grado di giudizio ed ha condannato le appellate alla rifusione in favore dell’appellante della restante parte che liquidava in € 1.590,00 per il primo grado e in € 1.103,00 per l’appello, oltre IVA e CPA; ha infine compensato le spese di lite rispetto all’INPS. 3. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale riteneva che le deduzioni di parte datoriale in merito all’effettiva consistenza del “riassetto organizzativo” più volte richiamato a fondamento e giustificazione dei provvedimenti espulsivi adottati apparivano del tutto generiche e lacunose, non essendo stato indicato altro provvedimento organizzativo adottato nell’ambito del citato “riassetto” diverso dai due licenziamenti per cui è causa, nei quali sostanzialmente il predetto procedimento organizzativo parrebbe essersi esaurito; considerava inoltre che nulla aveva dedotto l’associazione in merito all’impossibilità di reimpiego delle due lavoratrici in mansioni diverse. 4. Per altro verso, la Corte riteneva che neppure era emerso il motivo ritorsivo lamentato dalle appellate, le quali avevano dedotto (ma non provato) che il licenziamento fosse stato loro irrogato per il fatto che [OSCURATO:PERSONA], socia di maggioranza della [OSCURATO:SOCIETA]., in occasione della riunione dell’assemblea dei soci del 12 febbraio 2018, aveva votato contro la proposta formulata da [OSCURATO:PERSONA] (vice presidente dell’associazione datrice di lavoro appellante e socio anche della [OSCURATO:SOCIETA].), di revocare dalla carica di amministratore D’[OSCURATO:PERSONA] (fratello di D’[OSCURATO:PERSONA] e marito di [OSCURATO:PERSONA], ossia, le appellate) per nominare [OSCURATO:PERSONA], soggetto di sua fiducia. 5. Concludeva, quindi, che alle due lavoratrici appellate competesse la tutela di cui all’art. 3, comma 1, d.lgs. n. 23/2015, nei termini innanzi specificati. 6. Avverso tale decisione, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Arpa hanno proposto unico ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi. 7. L’ associazione intimata ha resistito con controricorso. 8. L’INPS si è costituito con procura ai difensori in epigrafe indicati. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con un primo motivo le ricorrenti denunciano “Omesso esame circa in fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c. – il Giudice di secondo grado ha omesso di valutare le risultanze delle prove documentali nonché delle prove testimoniali assunte nel corso della istruttoria condotta in primo grado, le quali, contrariamente a quanto dedotto dalla Corte di appello, hanno confermato il carattere ritorsivo dei licenziamenti impugnati ed hanno avuto pieno riscontro oggettivo/documentale esterno con riferimento agli artt. 2697 c.c. e 2729 c.c. nonché agli artt.115 c.p.c. e 116 c.p.c. – Mancata valutazione rilevanza probatoria screenshot comprovante intenzione del vicepresidente Ted di procedere al licenziamento delle ricorrenti – Mancata valutazione rilevanza probatoria pec inviata alla ricorrente [OSCURATO:PERSONA] da parte del presidente della associazione Ted, da cui si evince che lo stesso presidente non solo fosse a conoscenza dell’intento ritorsivo/persecutorio del vicepresidente [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della ricorrente [OSCURATO:PERSONA], ma anche che lo stesso presidente abbia di fatto contribuito in prima persona a tale intento”. 2. Con un secondo motivo denunciano “Violazione e/o falsa applicazione artt. 1345 c.c. –1418 c.c. – 2697 c.c. e 2729 c.c. nonché artt. 115 c.p.c. e 116 c.p.c. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 03 cpc e conseguente nullità della sentenza oggetto di gravame”. Secondo le ricorrenti, la mancata corretta e completa valutazione degli elementi probatori acquisiti in fase istruttoria comportava di fatto la nullità della sentenza oggetto di gravame in relazione alle norme in rubrica indicate. 3. Con un terzo motivo deducono “Motivazione apparente e/o perplessa su un punto decisivo della controversia che ha costituito oggetto di contraddittorio tra le parti ex art. 360 comma 1 n. 04 c.p.c. –Il giudice di secondo grado ha omesso di motivare circa la non riferibilità all’associazione datrice di lavoro del licenziamento formalmente adottato dal suo presidente ma di fatto voluto dal vicepresidente della associazione medesima sig. [OSCURATO:PERSONA]”. 4. Con il quarto motivo denunciano “violazione e/o falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 91 c.p.c. e 92 c.p.c.”. Deducono che la Corte d’appello, con la sua pronuncia, ha di fatto parzialmente confermato la validità delle ragioni delle ricorrenti, accogliendo la domanda dalle stesse formulata in via subordinata nel corso del giudizio di prime cure. Secondo le ricorrenti, perciò, la Corte territoriale avrebbe dovuto più correttamente condannare la resistente [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese di lite con riferimento al primo grado di giudizio, compensando semmai le spese di appello in ragione della riforma della sentenza del Tribunale. In subordine, sussistendo evidentemente una soccombenza dell’appellante, doveva trovare necessaria applicazione l’art. 92 c.p.c., cosicché in presenza di reciproca soccombenza delle parti, le spese ed i compensi di giudizio dovevano essere integralmente compensate per entrambi i gradi di giudizio. 5. Il primo motivo non può trovare accoglimento. 6. Secondo questa Corte di legittimità, l’omesso esame di un fatto decisivo deve riguardare un fatto, inteso nella sua accezione storico-fenomenica, principale (ossia costitutivo, impeditivo, estintivo o modificativo del diritto azionato) o secondario (cioè dedotto in funzione probatoria), la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali e che abbia carattere decisivo. Costituisce un “fatto”, agli effetti dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non una “questione” o un “punto”, ma un vero e proprio “fatto”, in senso storico e normativo, un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza naturalistica, un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante; non costituiscono, viceversa” “fatti”, il cui omesso esame possa cagionare il vizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, le argomentazioni o deduzioni difensive; gli elementi istruttori, una moltitudine di fatti e circostanze, o “il vario insieme dei materiali di causa” (così Cass. n. 9483/2020). 6.1. Nella censura in esame, come già emerge dalla sua rubrica, le ricorrenti si dolgono, non dell’omesso esame di fatti decisivi nel senso su precisato, bensì della mancata valutazione di una serie di prove documentali e testimoniali. Inoltre, nello svolgimento del primo motivo le ricorrenti assumono che la Corte di merito “ha del tutto omesso di valutare quegli argomenti di prova, quantomeno di natura presuntiva, i quali, emersi in maniera evidente nel corso dell’istruttoria di primo gravo, e avendo trovato riscontro oggettivo in corso di causa, inducono a ritenere la radicale nullità dei licenziamenti intimati da parte datoriale nei confronti delle ricorrenti” (così a pag. 24 del ricorso). Peraltro, nella medesima esposizione si deduce pure che la stessa Corte avrebbe reso una “apodittica e/o apparente motivazione” (cfr. pag. 25) oppure che “le motivazioni addotte dalla Corte di Appello di Palermo, come già superiormente detto, non appaiono condivisibili, apparendo del tutto lacunose, nonché contrarie agli elementi di prova acquisiti nel corso della istruttoria in primo grado” (così a pag. 26). 6.2. Infine, lo sviluppo del medesimo motivo, da un lato, contiene una critica dell’apprezzamento probatorio compiuto dalla Corte di merito, e, dall’altro, propone una diversa lettura delle risultanze processuali (cfr. pagg. 26-38 del ricorso). 6.3. Anche secondo le Sezioni unite di questa Corte, tuttavia, è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancata assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (così Cass., sez. un., 27.12.2019, n. 34476).7. Parimenti da disattendereè il secondo motivo. 7.1. Invero, la violazione delle varie norme di diritto sostanziale e processuale che le ricorrenti addebitano alla Corte distrettuale si fonda sempre sull’assunto della mancata corretta e completa valutazione degli elementi probatori acquisiti in fase istruttoria. 7.2. Inoltre, le ricorrenti ascrivono alla stessa Corte il mancato ricorso alla prova presuntiva (cfr. pagg. 39-40 del ricorso). Tuttavia, la denuncia, in cassazione, di violazione o falsa applicazione dell’art. 2729 c.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., può prospettarsi quando il giudice di merito affermi che il ragionamento presuntivo può basarsi su presunzioni non gravi, precise e concordanti ovvero fondi la presunzione su un fatto storico privo di gravità o precisione o concordanza ai fini dell’inferenza dal fatto noto della conseguenza ignota e non anche quando la critica si concreto nella diversa ricostruzione delle circostanze fattuali o nella mera prospettazione di una inferenza probabilistica diversa da quella ritenuta applicata dal giudice di merito o senza spiegare i motivi della violazione dei paradigmi della norma (Cass. n. 9054/2022; n. 129/2022). Nel caso in esame, però, la Corte di merito non ha dichiarato di far ricorso ad un ragionamento presuntivo, né ha apprezzato elementi di prova che abbia giudicato indiziari; e, in tema di prova per presunzioni, spetta al giudice di merito anzitutto la valutazione dell’opportunità di fare ricorso alla stessa (Cass. n. 27070/2022).8. Anche nel secondo motivo, poi, sotto l’apparente deduzione della violazione di norme di diritto ex art. 360, comma primo, n. 3), c.p.c., le ricorrenti contrappongono alla ricostruzione operata dalla Corte d’appello una diversa valutazione delle risultanze processuali (cfr. pagg. 39-42 del ricorso). 9. Infondato è il terzo motivo. 9.1. Secondo questa Corte, la mancanza di motivazione, quale causa di nullità per mancanza di un requisito indispensabile della sentenza, si configura nei casi di radicale carenza di essa, ovvero del suo estrinsecarsi in argomentazioni non idonee a rivelare la ratio decidendi(cosiddetta motivazione apparente), o fra di loro logicamente inconciliabili, o comunque perplesse od obiettivamente incomprensibili, e sempre che i relativi vizi emergano dal provvedimento in sé, restando esclusa la riconducibilità in detta previsione di una verifica sulla sufficienza e razionalità della motivazione medesima in raffronto con le risultanze probatorie. In tal senso, la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, quando benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento (così Cass. n. 12632/2020). 9.2. Nel caso di specie, nel ritenere non provato, come già accennato in narrativa, il fatto che, secondo le lavoratrici, integrava il motivo ritorsivo dei licenziamenti loro intimati, la Corte distrettualeha considerato che, “pur a voler ritenere che, come riferito dal teste [OSCURATO:PERSONA], fratello di [OSCURATO:PERSONA] e cognato di D’[OSCURATO:PERSONA] –con dichiarazioni che, stante il predetto vincolo di parentela e affinità con le parti in causa, meriterebbero di essere vagliate con particolare rigore anche in quanto rimaste priva di ogni riscontro esterno – il [OSCURATO:PERSONA] avesse manifestato la volontà di licenziare [OSCURATO:PERSONA], salvo che quest’ultima non avesse votato per la revoca dell’amministratore in carica e per la nomina in suo luogo di d altro amministratore, tale circostanza non sarebbe comunque sufficiente a fondare il giudizio di nullità dei licenziamenti che sono stati irrogati non già da [OSCURATO:PERSONA], vice presidente dell’associazione appellante, bensì dal presidente di quest’ultima, [OSCURATO:PERSONA]. E le appellate non hanno neppure dedotto, prima ancora che provato, che l’intento ritorsivo sarebbe stato comune sia al MARFIA che al PIPITONE o, quanto meno, che il primo avesse indotto il secondo a procedere al licenziamento per realizzare la propria volontà persecutoria” (così tra la pag. 6 e la pag. 7 dell’impugnata sentenza). 9.3. E’ di tutta evidenza che tale motivazione non è perplessa, né apparente nei termini su precisati. Del resto, per sostenere la natura apparente o perplessa della motivazione, le ricorrenti, ancora una volta, propongono una propria diversa lettura delle emergenze processuali, richiamando il differente avviso a riguardo espresso dal primo giudice (cfr. pagg. 43-45 del ricorso). 10. E’ invece fondato il quarto motivo , per quanto di ragione.10.1. In punto di regolamento delle spese processuali, la Corte d’appello ha così provveduto: “Compensa per due terzi le spese di lite del doppio grado di giudizio e condanna le appellate alla rifusione in favore dell’appellante della restante parte che liquida in € 1590,00 per il primo grado ed in € 1103,00 per l’appello, oltre IVA e CPA”. In proposito la Corte di merito in motivazione ha fatto riferimento all’ “esito complessivo del giudizio”. 10.2. Le Sezioni unite di questa Corte hanno risposto negativamente al quesito se “sia corretta l’interpretazione dell’art. 92 c.p.c. secondo cui, nel caso di rilevante divario tra petitume decisum, l’attore parzialmente vittorioso possa essere condannato alla rifusione di un’aliquota delle spese di lite in favore della controparte”, ponendosi a favore dell’indirizzo che circoscrive la fattispecie della soccombenza reciproca all’ipotesi di pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo fra le stesse parti (o di un’unica domanda articolata in più capi, dei quali soltanto alcuni siano stati accolti), escludendola invece nel caso in cui sia stata proposta una domanda articolata in un unico capo. In questa ipotesi, infatti, l’accoglimento, anche in misura sensibilmente ridotta, non consente la condanna della parte risultata vittoriosa al pagamento delle spese processuali, potendone giustificare, al più, la compensazione totale o parziale (così Cass., sez. un., 31.10.2022, n. 32061). 10.3. Nel caso di specie, l’esito complessivo del giudizio, cui s’è riferita la Corte di merito, vedeva le attuali ricorrenti soccombenti in ordine alle loro domande principali (proposte, rispettivamente, in distinti ricorsi)che si fondavano sull’assunto che il licenziamento intimato ad ognuna di loro avesse carattere ritorsivo e discriminatorio, ma vittoriose rispetto all e loro domande subordinate che si basavano sulla tesi che i licenziamenti loro intimati fossero comunque illegittimi per la mancanza del giustificato motivo oggettivo sostenuto dalla datrice di lavoro. In definitiva, in base al decisum di secondo grado, le lavoratrici istantierano risultate parzialmente vittoriose, sicché non potevano essere condannate al pagamento, in favore della controparte, di una parte delle spese del doppio grado di giudizio, come invece ha fatto la Corte territoriale. 10.4. Sul punto, quindi, la decisione gravata dev’essere cassata e, non essendo necessari a riguardo ulteriori accertamenti di fatto, ferm a restando la parziale compensazione delle spese dei due gradi merito d el giudizio nella misura di due terzi, e facendo riferimento alle liquidazioni operate dalla Corte di merito (come tali non censurate) per il restante terzo, l’attuale controricorrente dev’essere condannata al pagamento, in favore delle ricorrenti,di un terzo di tali spese (per tale misura, liquidate in € 1.590,00 per il primo grado e in € 1.103,00 per il secondo grado), oltre IVA e CPA come per legge. 11. In considerazione del parziale accoglimento del ricorso, le spese di questo giudizio di cassazione possono essere integralmente compensate tra le parti private, mentre nulla dev’essere disposto a riguardo rispetto all’INPS, che, pur essendosi costituito, non ha svolto difese. P.Q.M. La Corte rigetta i primi tre motivi di ricorso, e accoglie il quarto motivo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, condanna la controricorr