CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 16003/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/01/2022 della Corte di Appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; Lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito nei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Giuseppe STORACE, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di Napoli, in data 14 gennaio 2022 ha confermato la sentenza del 25 febbraio 2016 con la quale il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] lo ha condannato alla pena di anni 4, mesi 6 di reclusione ed euro 1.200,00 di multa per i reati di rapina aggravata e porto di arma da sparo. 2. Il ricorrente lamenta, con il primo motivo di impugnazione, erronea applicazione dell'art. 416-bis.1, comma terzo, cod. pen. nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante della collaborazione.Secondo la difesa la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto del fatto che le rapine in contestazione sono state commesse nel periodo in cui lo STORACE faceva parte del clan Verde con il ruolo di rapinatore e del fatto che le rapine costituivano una modalità specifica con cui le cosche «traevano risorse economiche indispensabili per la sopravvivenza del clan» (pag. 4 del ricorso), come peraltro affermato anche nella sentenza di condanna emessa, in data 4 aprile 2013 dalla Corte di Appello di Napoli in relazione ai reati di partecipazione ad associazione di stampo mafioso e rapina aggravata dalla finalità mafiosa commessi dall'odierno ricorrente. Il ricorrente ha rimarcato che, in tale precedente procedimento, è stata riconosciuta allo STORACE l'attenuante di cui all'art. 416-bis.1, comma terzo, cod. pen. in considerazione del rilevante e significativo apporto collaborativo da lui fornito, dissociandosi dai gruppi criminali di appartenenza nonché fornendo un contributo decisivo per la ricostruzione dei fatti e l'individuazione e cattura dei correi che in mancanza delle sue dichiarazioni sarebbero rimasti impuniti. 3. Il ricorrente lamenta, con il secondo motivo di impugnazione, mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento della continuazione con i reati oggetto della sentenza emessa dalla Corte di Appello di Napoli in data 4 aprile 2013. A giudizio della difesa, i giudici dell'appello non avrebbero tenuto conto dell'omogeneità del modus operandi e della contiguità spazio-temporale tra i reati già giudicati e quelli oggetto del presente giudizio. La Corte territoriale non avrebbe motivato in ordine al motivo di appello con il quale il ricorrente invocava di riconoscere la continuazione almeno fra tutti i reati commessi nel 2005 e fra tutti i reati commessi nel 2009 in considerazione della identità dei correi e le modalità di esecuzione deliberate ab origine, non essendo sicuramente idonea ad escludere l'unicità del medesimo disegno criminoso solo l'estemporanea decisione di porre in essere la rapina in danno di un soggetto diverso da quello originariamente individuato. 5. In data 9 dicembre 2022 il difensore del ricorrente ha depositato memoria conclusiva con la quale ha insistito nei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono. 1.1 Deve premettersi che la sentenza di appello oggetto di ricorso e quella di primo grado sono conformi, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente, costituendo un unico corpo decisionale (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595, Sez. 2, n. 6560 del 08/10/2020, Capozio, Rv. 280654 - 01). 1.2. Le doglianze formulate dal ricorrente sono in realtà dirette a contestare, nella sostanza, la ricostruzione del fatto operata dal tessuto motivazionale della sentenza impugnata in termini sovrapponibili a quelli effettuati nella sentenza di primo grado; ciò senza considerare che, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., al controllo di legittimità sulla motivazione non appartengono la rilettura degli elementi fattuali posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (vedi Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623-01; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, Perelli, dep. 2021, Rv. 280601 - 01). 2. Entrambi i motivi di ricorso, che possono esser trattati congiuntamente avendo ad oggetto doglianze tra loro strettamente collegate, sono privi della necessaria specificità e manifestamente infondati. La Corte territoriale, con motivazione coerente con le risultanze istruttorie e priva di illogicità manifeste, ha ritenuto che le condotte oggetto del presente giudizio sono state poste in essere dallo STORACE per fini personali «con conseguente inconfigurabilità, in fatto, dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen.». In particolare, i giudici di appello hanno rimarcato che lo stesso imputato, in occasione delle dichiarazioni confessorie rese agli inquirenti, non ha collegato le rapine in esame all'attività dei clan mafiosi di appartenenza ed ha riferito che tali crimini hanno trovato fondamento in «decisioni estemporanee, non programmate, frutto di un accordo casuale con i correi, dettate da contingenze economiche e non da una previa programmazione» (vedi pag. 3 della sentenza impugnata). 2.1. La Corte territoriale ha, quindi, affermato, con percorso argomentativo ineccepibile in punto di logica, l'infondatezza delle doglianze difensive in considerazione dell'assenza di elementi probatori da cui desumere che i reati contestati siano stati siano stati commessi per agevolare l'attività dei clan Verde e Ranucci ovvero che siano stati posti in essere in esecuzione di un medesimo disegno criminoso preventivamente deliberato. I giudici hanno, pertanto, fatto buon uso del condivisibile indirizzo della giurisprudenza di legittimità secondo cui l'attenuante di cui all'art. 8 d.l. 152/1991 è applicabile solo allorquando «dagli atti del processo emergano elementi certi ed univoci, idonei a comprovare che il reato contestato risulti in fatto commesso dall'imputato in presenza delle condizioni previste dall'art. 416- bis cod. pen. ovvero per agevolare l'attività di un'associazione di tipo mafioso» (Sez. 2, n. 12330 del 05/12/2018, Rubino, Rv. 276324 - 01; Sez. 4, n. 32519 del 29/05/2019, Panarinfo, Rv. 276687). 2.2. Sulla base della medesima analisi e valutazione degli elementi di prova ed in particolare delle dichiarazioni dell'imputato, la Corte di appello ha disatteso l'istanza di riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati in contestazione e quelli già giudicati dalla Corte di Appello di Napoli in considerazione dell'accertata estemporaneità delle singole deliberazioni criminali, deliberazioni che risultano fondate su contingenti esigenze economiche dei rapinatori e non su una volontà di agevolare i sodalizi mafiosi di appartenenza. I giudici dell'appello, condividendo l'ineccepibile percorso argomentativo seguito dal primo giudice, hanno sottolineato come tali elementi logico-fattuali dimostrino che le rapine oggetto del presente giudizio non rientravano nel programma delinquenziale stabilito al momento della costituzione delle associazioni di stampo mafioso con conseguente esclusione dell'invocata continuazione (vedi pagg. da 9 ad 11 della sentenza di primo grado e pag. 3 della sentenza di appello). Tale argomentata valutazione, coerente con le risultanze processuali e con quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità in tema di riconoscimento della continuazione tra il reato di partecipazione ad associazione mafiosa ed i reati fine (Sez. 6, n. 4680 del 20/01/2021, Raiano, Rv. 280595 — 01; Sez. 1, n. 23818 del 22/06/2020, Toscano, Rv. 279430 - 01) sfugge palesemente a qualsivoglia rivalutazione in sede di legittimità. 2.3. La motivazione impugnata non è quindi né apparente, né incongrua o illogica, né tantomeno suscettibile di critiche quanto alla erroneità nell'applicazione della legge penale: anzi, esamina tutti i profili fattuali e giuridici necessari per la decisione, in modo coerente e corretto. 3. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Amme