CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 9 marzo 2021
Cassazione n. 37663/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 25827 del ruolo generale dell'anno 2021, proposto [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso, giusta procura speciale a margine del ricorso, dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso l'indirizzo di posta elettronica alessandm,wromnrrhneavvviluUeno-it -ricorrente - Contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; - controricorrente- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Emilia-Romagna n. 322/08/2021, depositata in data 9 marzo 2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19 ottobre 2022 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA] propone ricorso, affidato a un motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] dell'Emilia-Romagna aveva rigettato l'appello proposto nei confronti dell'Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, avverso la sentenza n. 190/01/2017 della [OSCURATO:PERSONA] di Modena di accoglimento del ricorso del contribuente, titolare di omonima ditta, avverso avviso di accertamento con il quale l'Ufficio, previo p.v.c. della G.d.F., stante l'omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali per l'anno 2012, aveva ricostruito un maggior reddito di impresa, ai fini Irpef, contestando ricavi non dichiarati per euro 538.092 e costi deducibili per euro 260.222 nonché aveva determinato, ai fini Irap, componenti positivi non dichiarati per euro 537.033 e, rilevato, ai fini Iva, l'omesso versamento dell'imposta pari a euro 10.535; - l'Agenzia delle entrate resiste con controricorso; -sulla proposta del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'unico motivo, si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 36 del d.lgs. n. 546/92 per avere la CTR confermato, con una motivazione apparente, la legittimità dell'avviso di accertamento in questione, affermando apoditticamente, quanto alla determinazione del maggior reddito di impresa, che la "documentazione allegata dal contribuente non riusciva a vincere le quantificazioni fatte dall'Agenzia", senza illustrare le ragioni della asserita carenza documentale in ordine alla eccepita deducibilità di ulteriori voci di costo e alla scomputabilità delle ritenute d'acconto. 2.11 motivo è fondato. 3.Sussiste l'apparente motivazione della sentenza ogni qual volta il giudice di merito ometta di indicare su quali elementi abbia fondato il proprio convincimento, nonché quando, pur indicandoli, a tale elencazione ometta di far seguire una disamina almeno chiara e sufficiente, sul piano logico e giuridico, tale da permettere un adeguato controllo sull'esattezza e logicità del suo ragionamento (Cass., 7 aprile 2017, n. 9105; 5 agosto 2019, n. 20921). Essa è tale quando, pur se graficamente esistente ed eventualmente sovrabbondante nella descrizione astratta delle norme regolatrici della fattispecie dedotta in giudizio, si rivela inidonea ad assicurarne il controllo delle argomentazioni utilizzate, così da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111 comma 6 Cost. (Cass., 30 giugno 2020, n. 13248). Ciò perché il confezionamento della motivazione è finalizzato a rendere percepibile il fondamento della decisione, laddove argomentazioni obiettivamente inidonee imporrebbero all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture (Sez. U, 3 novembre 2016, n. 22232). E si è peraltro avvertito che l'apparente 3 /L-/7 motivazione sussiste anche quando essa riveli una obiettiva carenza esplicativa del quadro probatorio (Cass., 14 febbraio 2020, n. 3819; n. 5504/2022). 4.0rbene, a tali principi non si è attenuta la CTR che ha peraltro reso una motivazione meramente apparente (cfr. Cass., Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014; Cass., Sez. U, n. 22232 del 2016; Cass. n. 5331 del 2019 e n. 21801 del 2019), ben al di sotto del minimo costituzionale (art. 111 Cost.), limitandosi ad affermare apoditticamente, quanto alla determinazione del maggior reddito di impresa, che la documentazione allegata dal contribuente "non riusci[va] a vincere le quantificazioni fatte dall'agenzia" senza spiegare le ragioni della asserita carenza documentale in ordine alla eccepita mancata considerazione di ulteriori voci di costo e al mancato scorporo di ritenute di acconto. Pertanto, le considerazioni svolte dal giudice di appello non disvelano le ragioni della asserita inidoneità della prova addotta a contrario dal contribuente e il ragionamento logico-giuridico seguito per la formazione del proprio convincimento. 5.L'impossibilità di individuare l'effettiva ratio decidendi rende meramente apparente la motivazione della decisione impugnata, alla stregua della nozione di "motivazione apparente" innanzi delineata» (Cass. S.U. citate). 6.In conclusione, il ricorso va accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia-Romagna, in diversa composizione; P.Q. M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado d