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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 2 ottobre 2026

Cassazione n. 26111/2026

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sona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatoe difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA];2026- intimato –3427e sul ricorso successivo senza N.R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente successivo -contro[OSCURATO:PERSONA] registro generIalSe P14E41T7T/20O24RATO [OSCURATO:PERSONA] NDumI eProE RdiU rGacIcAo,l tain g enerale 26111/2026Numero sezionale 3427/2026 Data pubblicazione 02/10/2026persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatoe difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;- controricorrente al ricorso successivo -avverso la sentenza n. 889/2023 della CORTE D'APPELLO diPERUGIA, depositata il 27/12/2023 R.G.N. 730/2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del10/09/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1.

Con sentenza n. 889/2023, depositata il 27.12.2023, la Corted'Appello di Perugia, pronunciando sugli appelli riuniti propostidall'[OSCURATO:PERSONA] del Lavoro di Perugia (ITL) e da377/2022, confermava la decisione di primo grado ecompensava le spese del grado.1.1.

Il Tribunale di Spoleto, in parziale accoglimentodell'opposizione ex art. 22 L. 689/1981 proposta da [OSCURATO:PERSONA] l'ordinanza-ingiunzione ITL n. 1172/2015 - che gliingiungeva, quale liquidatore della [OSCURATO:SOCIETA]., ilpagamento di € 178.801,60 per illeciti amministrativi relativiall'impiego irregolare di lavoratori - aveva confermatointegralmente gli illeciti di cui ai punti 2, 5, 6, 8, 9, 10 con lerelative sanzioni, dichiarando insussistente il rapporto di lavorosubordinato di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], espungendonele posizioni dagli illeciti di cui ai punti 1, 3, 4, 7, con ricalcolodelle sanzioni e disposto, quanto alla maxi-sanzione ex art. 3D.L. 12/2002 (lettera g), l'applicazione del regime piùfavorevole.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 14417/2024 [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 26111/2026Numero sezionale 34227/2.0 2L6a Corte d'Appello ha rigettato l'eccezione di presDcartiaz ipounbeb,l icazione 02/10/2026ritenendo la notifica del verbale di accertamento attointerruttivo ex art. 28 L. 689/1981, nonché l'eccezione didecadenza ex art. 14 L. 689/1981, ritenendo che l'istruttoria sifosse svolta in un notevole lasso temporale e fosse compatibilecon la complessità degli accertamenti.

Ha affermato laresponsabilità di [OSCURATO:PERSONA] quale liquidatore per culpa in vigilando.Ha rigettato l'appello ITL sulla posizione dei coniugi [OSCURATO:PERSONA],ritenendo non provata la subordinazione e confermatol'applicazione del regime sanzionatorio più favorevole.3.

Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso FabrizioProietti articolando tre motivi (r.g. 14417/2024).L'ITL di Perugia ha proposto ricorso successivo articolando duemotivi (r.g. 1152/2024) e ha resistito altresì con controricorsonel giudizio [OSCURATO:PERSONA].RAGIONI DELLA DECISIONE1.Va preliminarmente disposta la riunione dei due ricorsi,proposti avverso la medesima sentenza, a norma dell'art. 335c.p.c. e va poi esaminato preventivamente il ricorso propostodal [OSCURATO:PERSONA] per ragioni logico-sistematiche.1.1.

Con il primo motivo [OSCURATO:PERSONA] denuncia violazione efalsa applicazione dell'art. 14 L. 689/1981 e omesso esame difatto decisivo.

La censura investe il capo della sentenza che harigettato l'eccezione di decadenza dell'amministrazione dalpotere sanzionatorio per tardività della contestazione.

Ilricorrente assume che tra la prima segnalazione (8.10.2009) ela notifica del verbale di accertamento (14.2.2011) siaintercorso un arco temporale di oltre sedici mesi, incompatibilecon il termine di novanta giorni previsto dalla norma, e che laNumero registro generCaleo 1r4t4e17 /2d02'A4 ppello abbia omesso di valutare coNnugmreuraom dei rnatcec otlatale g enerale 26111/2026Numero sezionale 3427/2026 Data pubblicazione 02/10/2026circostanza.1.2.

Il motivo è infondato.1.3.

L'art. 14, comma 2, L. 689/1981 prevede che, qualora nonsia possibile procedere alla contestazione immediata dellaviolazione, gli estremi della medesima debbano essere notificatiall'interessato entro il termine di novanta giornidall'accertamento.1.4.

La giurisprudenza di questa Corte ha da tempo chiarito cheil concetto di «accertamento» rilevante ai fini del dies a quo noncoincide con la mera percezione del fatto materiale.L'accertamento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14, è ilmomento in cui l'autorità amministrativa ha completatol'acquisizione e la valutazione di tutti gli elementi necessari perverificare l'esistenza della violazione e per formularnecorrettamente la contestazione.

Il termine, pertanto, noncoincide con quello in cui viene acquisito il "fatto" nella suamaterialità da parte dell'autorità cui è stato trasmesso ilrapporto, ma va individuato nel momento in cui detta autoritàabbia acquisito e valutato tutti i dati indispensabili ai fini dellaverifica dell'esistenza della violazione segnalata, ovvero inquello in cui il tempo decorso non risulti ulteriormentegiustificato dalla necessità di tale acquisizione e valutazione(Cass. n. 27702 del 2019; in precedenza, nello stesso senso,Cass. n. 3043 del 2009; Cass. n. 26734 del 2011).1.5.

Questa impostazione si fonda sulla constatazione che, inambiti caratterizzati da particolare complessità istruttoria - qualile ispezioni in materia di lavoro che coinvolgono una pluralità dilavoratori, richiedono l'esame di documentazione contabile,l'audizione di testimoni, la verifica incrociata di dichiarazioni ela ricostruzione di periodi di impiego -, sarebbe irragionevoleNumero registro generpaler e14t4e17n/2d0e24re dall'amministrazione il Nucmoemrop dlei traacmceolntato g enerale 26111/2026Numero sezionale 3427/2026 Data pubblicazione 02/10/2026dell'accertamento entro un termine fisso e invariabiledecorrente dalla prima notizia dell'illecito.

La norma, infatti, nonancora il decorso dei novanta giorni alla data della segnalazioneo del primo accesso ispettivo, ma a quella - successiva - in cuil'autorità ha maturato una conoscenza completa egiuridicamente qualificata della violazione.1.6.

Proprio in ragione della natura elastica di taleaccertamento, il legislatore e la giurisprudenza hanno rimessoal giudice del merito il compito di individuare, caso per caso, ilmomento in cui l'attività amministrativa può ragionevolmenteritenersi conclusa.

E questa Corte ha costantemente affermatoche il compito di individuare, secondo le caratteristiche e lacomplessità della situazione concreta, il momento in cuiragionevolmente la contestazione avrebbe potuto esseretradotta in accertamento e da cui deve farsi decorrere il termineper la contestazione spetta al giudice del merito, la cuivalutazione non è sindacabile nel giudizio di legittimità, ove nonimplausibile (Cass. n. 27702 del 2019; Cass. n. 1235 del 2016;Cass. n. 20798 del 2024).1.7.

Nel caso di specie, la Corte d'Appello ha motivato il rigettodell'eccezione osservando che l'istruttoria «si è svolta in unnotevole lasso temporale» e che l'ordinanza-ingiunzione «èstata emessa e notificata in un tempo sicuramente compatibilecon la complessità degli accertamenti compiuti».

Ha, inoltre,dato atto che l'istruttoria si è protratta fino all'audizione delProietti dell'aprile 2014 e all'invio dei suoi scritti difensivi nelgennaio 2015, così ricostruendo l'intero arco del procedimentoamministrativo e ritenendone la durata giustificata dallacomplessità della vicenda.[OSCURATO:PERSONA] registro gener1ale. 814.4 1S7/o20t2t4o il profilo del vizio di violazione di leNgugmee,r ola d is reanctceonltaza g enerale 26111/2026Numero sezionale 3427/2026 Data pubblicazione 02/10/2026impugnata ha fatto corretta applicazione dei principi soprarichiamati: non ha ancorato il dies a quo alla mera conoscenzadel fatto, ma ha considerato la complessità dell'istruttoria,valutando in concreto la compatibilità dei tempi con la naturadegli accertamenti.

La norma è stata dunque correttamenteinterpretata e applicata.1.9.

Quanto al dedotto vizio di omesso esame ex art. 360,comma 1, n. 5, c.p.c., la censura è inammissibile.

A seguitodella riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., ilsindacato di legittimità sulla motivazione è circoscrittoall'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che èstato oggetto di discussione tra le parti, ma tale vizio non ricorrequando il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunquepreso in considerazione dal giudice, ancorché la motivazione siasintetica o la valutazione non sia condivisa dal ricorrente (Cass.,Sez.

U, n. 8053 del 2014; Cass. n. 13020 del 2016).Nel caso in esame, la Corte d'Appello ha esaminato il fattodecisivo - la durata dell'accertamento e la sua compatibilità conil termine di legge - e lo ha ritenuto giustificato.

La motivazione,per quanto sintetica, non è omessa ed esprime un percorsoargomentativo comprensibile: ha indicato nella complessitàdell'istruttoria la ragione del superamento del termine, harichiamato il principio di diritto consolidato e ha ricostruito latempistica del procedimento.

Ciò esclude la ricorrenza tanto delvizio di cui al n. 5 quanto di quello di motivazione apparente.1.10.

Il ricorrente, in realtà, sollecita una diversa valutazionedel merito: assume che, dati i tempi dell'accertamento, ladecadenza avrebbe dovuto essere dichiarata.

Ma talevalutazione è riservata al giudice del merito e, in presenza diNumero registro generale 14417/2024 [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 26111/2026Numero sezionale 342m7/2o02t6ivazione non implausibile, non è rivedibile in Dsaetad ep ubdbil icazione 02/10/2026legittimità.2.

Con il secondo motivo [OSCURATO:PERSONA] lamenta che il giudice,accogliendo parzialmente l'opposizione, avrebbe dovutoannullare l'ordinanza-ingiunzione e obbligare l'ITL a rinnovare ilprocedimento di diffida ex art. 13 D.Lgs. 124/2004.

Assumeche, essendo state espunte le posizioni di [OSCURATO:PERSONA] e PaolaBianchi - che avevano determinato la massima parte della maxi-sanzione - l'importo della diffida (€ 55.975,00) sarebbe statoenormemente inferiore, con conseguente lesione del suo dirittoal pagamento in misura ridotta.2.1.

Il motivo è infondato.2.2.

La questione proposta dal ricorrente è già stata affrontatae risolta dalla giurisprudenza di questa Corte.

L'art. 6, comma12, D.Lgs. 150/2011 - applicabile al giudizio di opposizione -dispone che con la sentenza che accoglie l'opposizione il giudicepossa annullare in tutto o in parte l'ordinanza o modificarlaanche limitatamente all'entità della sanzione dovuta, che èdeterminata in una misura in ogni caso non inferiore al minimoedittale.

La norma, introducendo il potere di modifica dell'entitàdella sanzione, consente al giudice di rideterminarladirettamente senza dover annullare il provvedimento erimettere gli atti all'amministrazione.2.3.

La soluzione è coerente con la natura del giudizio diopposizione, che, secondo il costante insegnamento di questaCorte, non ha ad oggetto l'atto, bensì il rapporto, conconseguente cognizione piena del giudice, che potrà valutare lededuzioni difensive proposte in sede amministrativa,eventualmente non esaminate o non motivatamente respintedall'ordinanza ingiunzione, in quanto riproposte nei motivi diopposizione, decidendo su di esse con pienezza di poteri, sia cheNumero registro generlaele 1s4t4e17s/2s0e24 investano questioni di diritto che di Nfautmtoe r(oC dai srsa.c,c oSletaz .g enerale 26111/2026Numero sezionale 3427/2026 Data pubblicazione 02/10/2026U, n. 1786 del 2010; Cass. n. 6020 del 2003; Cass. n. 9433 del1998).2.4.

Il pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 13 D.Lgs.124/2004 - analogamente all'oblazione di cui all'art. 16 L.689/1981 - costituisce un meccanismo deflattivo che opera nellafase amministrativa e consente all'interessato di definire lapropria posizione senza l'instaurazione del contenziosogiurisdizionale.Una volta che l'ingiunto abbia scelto di proporre opposizione, ilrapporto sanzionatorio è devoluto alla cognizione piena delgiudice, il quale - lungi dall'essere vincolato all'importo indicatonella diffida o nell'ordinanza - può rideterminare la sanzionenella misura ritenuta conforme a legge.2.5.

La tesi del ricorrente, ove accolta, condurrebbe a un esitoparadossale: ogni qual volta il giudice dell'opposizioneaccertasse che la sanzione deve essere ridotta - anche solo perl'espunzione di una posizione lavorativa - l'amministrazionesarebbe tenuta a rinnovare l'intero procedimento di diffida, conconseguente moltiplicazione dei procedimenti e allungamentodei tempi, in contrasto con i principi di economia processuale edi ragionevole durata del processo.

Né il ricorrente può dolersidi non aver potuto beneficiare del pagamento ridotto, poichétale facoltà gli era stata offerta dall'amministrazione primadell'instaurazione del giudizio ed egli ha scelto di nonavvalersene, preferendo la via dell'opposizione, con laconseguente sottoposizione del rapporto alla cognizione pienadel giudice.3.

Con il terzo motivo il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] contestal'affermazione della propria responsabilità per culpa in vigilando,deducendo la violazione degli artt. 3, 4, 6 e 23 L. 689/1981 eNumero registro generale 14417/2024 [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 26111/2026Numero sezionale 342d7/2e0l2l6'art. 2489 c.c.

La censura si articola su tre versanDtia:t a( ap)u blabl icazione 02/10/2026responsabilità non potrebbe essere affermata in terminipresuntivi, in assenza di prova di un'effettiva partecipazione agliilleciti; (b) le violazioni di cui alle lettere b), e), f), h)costituirebbero illeciti istantanei già consumati prima della suanomina, onde nessuna condotta omissiva potrebbe essergliaddebitata; (c) i poteri del liquidatore sarebbero limitati allaconservazione del patrimonio sociale ai fini della liquidazione,con conseguente inesigibilità di una condotta diregolarizzazione.3.1.

Il motivo è infondato.3.2.

Il primo e il terzo profilo possono essere esaminaticongiuntamente.

A norma dell'art. 2489, comma 2, c.c., iliquidatori «debbono adempiere i loro doveri con laprofessionalità e diligenza richieste dalla natura dell'incarico ela loro responsabilità per i danni derivanti dall'inosservanza ditali doveri è disciplinata secondo le norme in tema diresponsabilità degli amministratori».

Il rinvio all'art. 2392 c.c. -che impone all'amministratore l'adempimento dei doveri con ladiligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle specifichecompetenze - estende anche al liquidatore una posizione digaranzia, che non si esaurisce nella mera liquidazione delpatrimonio, ma comprende il dovere di vigilare sulla regolaritàdella gestione sociale e di attivarsi per rimuovere eventualisituazioni di illiceità in atto.3.3.

Questa Corte ha già avuto modo di precisare che l'ambitodei poteri-doveri del liquidatore non è più ristretto di quello degliamministratori in costanza di gestione ordinaria, concernendonon solo la fase della liquidazione in senso stretto ma anche lafase di gestione degli affari in corso e, più in generale, di tutti irapporti giuridici pendenti - inclusi quelli di lavoro - che devonoNumero registro generale 14417/2024 [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 26111/2026Numero sezionale 342e7/s20s2e6 re definiti in vista dell'estinzione della società.D aItna ptuablebl icazione 02/10/2026quadro, il liquidatore che assume l'incarico e nulla fa perregolarizzare le posizioni lavorative irregolari delle quali abbiaavuto o possa avere conoscenza - in virtù della documentazionesociale e dell'attività di amministrazione concretamente svolta -risponde a titolo di culpa in vigilando per gli illeciti la cuipermanenza è a lui ascrivibile quale conseguenza della propriaomissione.3.4.

La Corte d'Appello ha fatto corretta applicazione di taliprincipi, con motivazione coerente: ha rilevato che [OSCURATO:PERSONA], persua stessa ammissione, ha seguito le vicende societarie sotto ilprofilo contabile e amministrativo, e che nel momento in cui haassunto la qualifica di liquidatore «nulla ha fatto perregolarizzare dette posizioni».

Ha quindi concluso che proprioper la sua qualifica e le mansioni in concreto svolte, fosseevidente la sua colpa nel non essere intervenuto perregolarizzare le singole posizioni dei lavoratori considerata lasua attività di amministrazione, se pure per un periodo limitato,del Parco della serenità s.r.l.3.5.

L'accertamento della colpa - condotto in concreto e non invia meramente presuntiva, perché fondato sulla valutazionedelle mansioni effettivamente svolte dal liquidatore e sulla suaconsapevole inerzia - costituisce apprezzamento di fattoriservato al giudice del merito, non sindacabile in sede dilegittimità in presenza di motivazione non implausibile.Questa Corte ha costantemente affermato che nell'ambito dellecondotte omissive, anche la c.d. culpa in vigilando per il fattoillecito altrui è fonte di responsabilità, rispondendo ai principi dipersonalità e di causalità psichica dell'evento: l'amministratoreche deliberatamente si astiene dall'esercizio dei doveri inerentialla carica (fra i quali rientra anche quello di vigilare sullaNumero registro genercaloe 1r4r4e1t7t/2e02z4za dell'amministrazione non direttamNuemnteero edsi erarccictoalttaa )g enerale 26111/2026Numero sezionale 3427/2026 Data pubblicazione 02/10/2026concorre, oggettivamente e soggettivamente, con la propriaomissione alla causazione dell'illecito materialmente commessoe, quindi, ne risponde per fatto proprio (in questi termini, lasentenza impugnata; cfr. anche Cass. n. 30518 del 2022; Cass.n. 10668 del 1996).

Nel caso di specie, la Corte territoriale haaccertato che [OSCURATO:PERSONA] si è «deliberatamente astenuto»dall'esercizio dei doveri inerenti la carica, e tale accertamento èsorretto da una motivazione non implausibile.3.6.

Quanto al secondo profilo - la distinzione tra violazioniistantanee e permanenti - il ricorrente assume che alcuneviolazioni (lettere b, e, f, h) si sarebbero consumate in epocaantecedente o contestuale alla sua nomina, sicché la suaeventuale omissione non avrebbe potuto concorrere adeterminarle.3.7.

L'assunto non è condivisibile.

La responsabilità delliquidatore non è stata affermata per aver commesso leviolazioni originarie, ma per non averle sanate una volta assuntol'incarico.

Per gli illeciti omissivi a carattere permanente o perquelli i cui effetti perdurano nel tempo - quali l'impiego dilavoratori irregolari protrattosi durante la liquidazione -l'omissione del liquidatore si inserisce nella catena causale chemantiene in essere la situazione antigiuridica.

Per gli illecitiistantanei già perfezionati, la responsabilità omissiva delliquidatore può discendere, in presenza di un obbligo giuridicodi attivarsi, dalla mancata adozione di condotte doverosesuccessive all'assunzione della carica (ad esempio, la mancataregolarizzazione contributiva o la mancata comunicazione alleautorità competenti).

La valutazione circa la riconducibilità diciascuna violazione alla sfera di responsabilità del liquidatore -in base al momento consumativo, alla natura dell'illecito eNumero registro generaalell 1'e44s1i7g/2i0b24ilità della condotta - è questione di mNeurmitoe rcoh dei rlaac Ccooltrate g enerale 26111/2026Numero sezionale 3427/2026 Data pubblicazione 02/10/2026d'Appello ha risolto con motivazione che, per quanto sintetica,non presenta vizi denunciabili in sede di legittimità, tanto piùche il ricorrente non indica specificamente per quali violazioni visarebbe stata una impossibilità giuridica o materiale diregolarizzazione.3.8.

Va, infine, ribadito che il sistema della L. 689/1981preserva il principio della natura personale della responsabilità(artt. 2, 3 e 4) e che, ai sensi dell'art. 6, comma 3, laresponsabilità dell'ente è solidale con quella dell'autore dellaviolazione.

Ma la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] è stata affermata perfatto proprio - l'omesso esercizio dei doveri di vigilanza - non invia derivata o presuntiva dalla posizione di [OSCURATO:PERSONA]. ilche esclude, in radice, la violazione degli artt. 3 e 6 L. 689/1981denunciata dal ricorrente.4.

Con il primo motivo l'ITL denuncia la nullità della sentenzaper motivazione apparente ex art. 360, n. 4, c.p.c., conriferimento al capo che ha escluso la natura subordinata delrapporto di lavoro di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

L'amministrazionericorrente lamenta che la Corte d'Appello - a fronte di un appelloche aveva analiticamente indicato gli elementi di fatto(testimonianze di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Pinzari; documentazionerelativa alla contestazione disciplinare verso [OSCURATO:PERSONA]; lapresenza costante dei [OSCURATO:PERSONA] nella struttura) - si sarebbelimitata a una motivazione apodittica, senza esaminare le proveofferte e senza spiegare perché esse fossero state ritenuteinsufficienti.4.1.

Il motivo è infondato.4.2.

Per consolidata giurisprudenza di questa Corte, a partiredalla pronuncia a Sezioni Unite n. 8053 del 2014, la motivazioneè meramente apparente - e dunque la sentenza è nulla perNumero registro genervaleio 1l4a41z7i/o20n24e dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.cN.u m- eqruoa dni draoc ceoslstaa ,g enerale 26111/2026Numero sezionale 3427/2026 Data pubblicazione 02/10/2026benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibileil fondamento della decisione, perché recante argomentazioniobiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguitodal giudice per la formazione del proprio convincimento.

Talesituazione ricorre quando la motivazione manchi del tutto, nelsenso che alla premessa dell'oggetto del decidere risultantedallo svolgimento del processo segue l'enunciazione delladecisione senza alcuna argomentazione, ovvero quando essa sirisolva in affermazioni svolte in modo talmente contraddittorioda non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla comegiustificazione del decisum (Cass. n. 20112 del 2009, richiamatadalle stesse Sezioni Unite).4.3.

Il vizio di motivazione apparente non ricorre, invece,quando la motivazione - per quanto sintetica e non analitica -consenta di individuare le ragioni della decisione, senza che sianecessario integrarla con ipotetiche congetture (Cass. n. 31649del 2021; Cass. n. 27284 del 2013).Il giudice del merito, in particolare, non è tenuto a un esamepartitico di ciascuna risultanza probatoria, né a confutareespressamente ogni argomento difensivo: è sufficiente che lamotivazione, nel suo complesso, offra una giustificazionecomprensibile e logicamente plausibile della decisione adottata.4.4.

Applicando tali principi al caso di specie, deve escludersiche la motivazione della sentenza impugnata sia apparente.

LaCorte d'Appello ha argomentato il rigetto del motivo ITLrilevando che l'[OSCURATO:PERSONA] si era limitato a richiamare principi didiritto riguardanti la posizione del dirigente inseritonell'organizzazione aziendale con vincolo di subordinazionerispetto al datore di lavoro e che, al di là di tali principi mancano,però, elementi concreti dai quali ricavare un vincolo diNumero registro generale 14417/2024 [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 26111/2026Numero sezionale 342s7/u20b26ordinazione dei predetti [OSCURATO:PERSONA] e che, al contrariDoa, taa npcuhbebl icazione 02/10/2026dalle deposizioni dei vari lavoratori, fosse emerso chiaramenteche erano proprio loro ad impartire le direttive riguardantil'organizzazione del lavoro all'interno della struttura gestendo ilpersonale in piena autonomia.4.5.

Il percorso logico è il seguente: la Corte ha ritenuto chel'ITL, in appello, si fosse limitato a invocare principi di dirittosenza offrire elementi fattuali idonei a dimostrare, nel casoconcreto, l'assoggettamento dei [OSCURATO:PERSONA] al potere direttivo eorganizzativo del datore di lavoro.

A fronte di ciò, ha valorizzatole deposizioni testimoniali - già acquisite in primo grado e nonadeguatamente confutate dall'appellante - che descrivevano iconiugi [OSCURATO:PERSONA] come soggetti dotati di autonomia direttiva,essendo proprio loro a impartire le direttive e a gestire ilpersonale.

La ratio decidendi è dunque chiara: l'onereprobatorio gravante sull'amministrazione non è stato assolto,perché gli elementi offerti non superavano la soglia della provadella subordinazione, risultando anzi contraddetti dalletestimonianze di segno contrario.4.6.

Che l'ITL avesse prospettato in appello una pluralità dielementi (le testimonianze di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Pinzari, lacontestazione disciplinare verso [OSCURATO:PERSONA], la presenzacostante dei [OSCURATO:PERSONA] nella struttura) non muta i termini dellaquestione: la Corte d'Appello ha implicitamente mainequivocabilmente ritenuto che tali elementi non fosserosufficienti a provare la subordinazione, in quanto compatibilianche con una posizione di autonomia e di preminenzagerarchica rispetto agli altri dipendenti, posizione che letestimonianze dei lavoratori descrivevano in termini di poteredirettivo esercitato dai [OSCURATO:PERSONA], non subìto.

La valutazione disufficienza o insufficienza delle prove è questione di merito, nonNumero registro generale 14417/2024 [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 26111/2026Numero sezionale 342d7/2i 02le6 gittimità, e la motivazione che la sorregge è prDeastean pteub ebl icazione 02/10/2026comprensibile.4.7.

Il motivo si risolve, pertanto, in una richiesta dirivalutazione del materiale probatorio, inammissibile in sede dilegittimità.5.

Con il secondo motivo l'ITL denuncia violazione e falsaapplicazione dell'art. 3, comma 3, L. 73/2002, come modificatodall'art. 36-bis, comma 7, D.L. 223/2006 (conv. in L.248/2006), censurando la sentenza impugnata nella parte in cuiha confermato la statuizione del Tribunale che aveva disposto ilricalcolo della maxi-sanzione in applicazione del regime piùfavorevole.

L'amministrazione assume che, trattandosi diviolazioni commesse in epoca successiva all'entrata in vigore delD.L. 223/2006 (12.8.2006), il regime sanzionatorio di taledecreto - con la sanzione da € 1.500 a € 12.000 per lavoratoremaggiorata di € 150 per giornata - sarebbe l'unico applicabileratione temporis, senza che vi sia spazio per alcuna valutazionedi maggior favore.5.1.

Il motivo è infondato.5.2.

Va premesso come il Tribunale di Spoleto, con motivazioneconfermata dalla Corte d’appello (che pur fa riferimento al“regime più favorevole”) abbia ricostruito l’evoluzionenormativa in materia evidenziando, con riguardo alla contestatasproporzione delle sanzioni in concreto applicate e conriferimento specifico alla maxisanzione di cui al punto 7dell’ordinanza ingiunzione impugnata, che, secondo quantostabilito dai giudici di legittimità, la disposizione dell'art. 36-bis,comma 7, lett. a), del d.l. 4 luglio 2006 n. 223, conv. in legge24 agosto 2006, n. 248, ancorché inserita in un testo cheriguarda il contrasto al lavoro nero nel settore edilizio, modificain via generale l'art. 3 del d.l. 22 febbraio 2002, n. 12,[OSCURATO:PERSONA] registro genermale u14t4a1n7/2d0o24ne radicalmente il sistema sanzionatNourimoe ero cdoi lrlaecgcaonltdao g enerale 26111/2026Numero sezionale 3427/2026 Data pubblicazione 02/10/2026l'inasprimento della sanzione a ciascuna giornata di lavoroeffettivo.

Il nuovo regime sanzionatorio, più favorevole aicontravventori, osserva il Tribunale, si applica anche alleinfrazioni commesse prima della sua entrata in vigore, siaperchè, essendo la sanzione irrogata dagli uffici finanziari, trovaapplicazione il principio del "favor rei" previsto dall'art. 3 deld.lgs. n. 472 del 1997, sia perchè la nuova norma va a colmarela lacuna creatasi con la declaratoria di incostituzionalità dell'art.3 del d.l. n. 12 cit. (cfr.

Corte cost., sent. n. 144 del 2005; ilrichiamo è a Cass. n. 26873/2009).

In effetti, osserva ilTribunale, l’ordinanza ingiunzione per cui è causa riporta ilvecchio testo normativo al punto 7, né parte resistente hacontestato di aver applicato il regime sanzionatorio piùfavorevole al trasgressore.

Tuttavia, parte ricorrente si èlimitata a contestare il regime applicato, senza alcunadeduzione specifica in termini di importo erroneamente irrogatodall’amministrazione a titolo di maxisanzione.Orbene, va ribadito che l'evoluzione normativa della c.d. maxi-sanzione per lavoro irregolare è articolata.

Il testo originariodell'art. 3, comma 3, D.L. 12/2002 (conv. in L. 73/2002)prevedeva una sanzione amministrativa dal 200% al 400%dell'importo del costo del lavoro per ciascun lavoratoreirregolare, calcolato per il periodo compreso tra l'inizio dell'annoe la data di constatazione della violazione.

Tale disposizione èstata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla CorteCostituzionale con sentenza n. 144 del 2005, nella parte in cuinon ammetteva la prova che il rapporto di lavoro irregolareavesse avuto inizio successivamente al 1° gennaio dell'anno diconstatazione.[OSCURATO:PERSONA] registro gener5ale. 314.4 1I7n/2 0s2e4 guito, l'art. 36-bis, comma 7, D.L. 22N3u/m2e0r0o 6d i- r aecnctorlatat og enerale 26111/2026Numero sezionale 3427/2026 Data pubblicazione 02/10/2026in vigore il 12.8.2006 - ha integralmente sostituito il comma 3dell'art. 3 D.L. 12/2002, introducendo una sanzione da € 1.500a € 12.000 per ciascun lavoratore, maggiorata di € 150 perciascuna giornata di lavoro effettivo.

Successivamente, l'art. 4L. 183/2010 (c.d.

Collegato Lavoro) ha ulteriormente modificatola disposizione, limitandone l'applicazione ai soli lavoratorisubordinati.5.4.

Questa Corte ha già affrontato la questione del regimeapplicabile nel periodo successivo alla declaratoria diincostituzionalità del 2005.

Con la sentenza n. 26873 del 2009,ha affermato che la modifica introdotta dall'art. 36-bis, comma7, D.L. 223/2006, mutando radicalmente il sistemasanzionatorio, trova applicazione, in quanto più favorevole,anche alle infrazioni commesse prima della sua entrata invigore, sia perché, essendo la sanzione irrogata dagli ufficifinanziari, trova applicazione il principio del favor rei previstodall'art. 3 del d.lgs. n. 472 del 1997, sia perché la nuova normava a colmare la lacuna creatasi con la declaratoria diincostituzionalità dell'art. 3 del d.l. n. 12 cit.» (Cass. n. 26873del 2009).5.5.

Il principio del favor rei - che trova applicazione anche inmateria di sanzioni amministrative, in forza del rinvio operatodall'art. 1 L. 689/1981 ai principi generali del diritto punitivo edel principio di legalità di cui all'art. 25 Cost. - impone diapplicare la disciplina più favorevole tra quella vigente almomento della commissione della violazione e quellasopravvenuta.Nel caso di specie, il regime introdotto dal D.L. 223/2006 èindubbiamente più favorevole rispetto a quello originario del2002, poiché la sanzione da € 1.500 a € 12.000 maggiorata diNumero registro generale 14417/2024 [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 26111/2026Numero sezionale 342€7/2 01256 0 per giornata - per quanto severa - è comunqueD iantfae rpiuobrbel icazione 02/10/2026a quella calcolata in percentuale (dal 200% al 400%) sul costodel lavoro per l'intero periodo annuale presunto.5.6.

La Corte d'Appello ha fatto corretta applicazione di taliprincipi, confermando sul punto come detto, la decisione diprimo grado.La motivazione sul punto è succinta ma sufficiente, perché silimita a richiamare un principio di diritto consolidato e pacificonella giurisprudenza di legittimità, la cui applicazione al casoconcreto non richiedeva ulteriori argomentazioni.La tesi dell'ITL - secondo cui il regime del 2006 sarebbe l'unicoapplicabile ratione temporis, con conseguente inconfigurabilitàdi un giudizio di maggior favore - è inconferente, poiché ilgiudice del merito ha applicato proprio il regime del 2006 (inluogo di quello originario del 2002, più gravoso), che èesattamente il risultato cui l'ITL aspirerebbe, sia purepercorrendo un eventualmente diverso itinerarioargomentativo.6.

Alla luce delle suesposte argomentazioni, entrambi i ricorsidevono essere respinti.6.1.

La reciproca soccombenza tra le parti nei due ricorsigiustifica la compensazione integrale delle spese del giudizio dilegittimità.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002, devedarsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento,da parte di entrambi i ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello dovuto per i rispettivi ricorsi.

P.Q.MLa Corte, riuniti i ricorsi, li rigetta entrambi.

Compensaintegralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimità.[OSCURATO:PERSONA] registro generAalei 1s44e1n7/s20i2 4dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R.N nu.m 1e1ro5 ddi eral c2c0ol0ta2 ,g enerale 26111/2026Numero sezionale 3427/2026 Data pubblicazione 02/10/2026dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, daparte di entrambi i ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello dovuto per i rispettivi ricorsi.Così deciso nell'Adunanza camerale del 10 settembre 2026.La PresidenteAntonella PagettaNumero registro generale 14417/2024 [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 26111/2026Num ero sezionale 3427/2026 Data pubblicazione 02/10/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatoe difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA];2026- intimato –3427e sul ricorso successivo senza N.R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente successivo -contro[OSCURATO:PERSONA] registro generIalSe P14E41T7T/20O24RATO [OSCURATO:PERSONA] NDumI eProE RdiU rGacIcAo,l tain g enerale 26111/2026Numero sezionale 3427/2026 Data pubblicazione 02/10/2026persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatoe difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;- controricorrente al ricorso successivo -avverso la sentenza n. 889/2023 della CORTE D'APPELLO diPERUGIA, depositata il 27/12/2023 R.G.N. 730/2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del10/09/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. Con sentenza n. 889/2023, depositata il 27.12.2023, la Corted'Appello di Perugia, pronunciando sugli appelli riuniti propostidall'[OSCURATO:PERSONA] del Lavoro di Perugia (ITL) e da377/2022, confermava la decisione di primo grado ecompensava le spese del grado.1.1. Il Tribunale di Spoleto, in parziale accoglimentodell'opposizione ex art. 22 L. 689/1981 proposta da [OSCURATO:PERSONA] l'ordinanza-ingiunzione ITL n. 1172/2015 - che gliingiungeva, quale liquidatore della [OSCURATO:SOCIETA]., ilpagamento di € 178.801,60 per illeciti amministrativi relativiall'impiego irregolare di lavoratori - aveva confermatointegralmente gli illeciti di cui ai punti 2, 5, 6, 8, 9, 10 con lerelative sanzioni, dichiarando insussistente il rapporto di lavorosubordinato di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], espungendonele posizioni dagli illeciti di cui ai punti 1, 3, 4, 7, con ricalcolodelle sanzioni e disposto, quanto alla maxi-sanzione ex art. 3D.L. 12/2002 (lettera g), l'applicazione del regime piùfavorevole.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 14417/2024 [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 26111/2026Numero sezionale 34227/2.0 2L6a Corte d'Appello ha rigettato l'eccezione di presDcartiaz ipounbeb,l icazione 02/10/2026ritenendo la notifica del verbale di accertamento attointerruttivo ex art. 28 L. 689/1981, nonché l'eccezione didecadenza ex art. 14 L. 689/1981, ritenendo che l'istruttoria sifosse svolta in un notevole lasso temporale e fosse compatibilecon la complessità degli accertamenti. Ha affermato laresponsabilità di [OSCURATO:PERSONA] quale liquidatore per culpa in vigilando.Ha rigettato l'appello ITL sulla posizione dei coniugi [OSCURATO:PERSONA],ritenendo non provata la subordinazione e confermatol'applicazione del regime sanzionatorio più favorevole.3. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso FabrizioProietti articolando tre motivi (r.g. 14417/2024).L'ITL di Perugia ha proposto ricorso successivo articolando duemotivi (r.g. 1152/2024) e ha resistito altresì con controricorsonel giudizio [OSCURATO:PERSONA].RAGIONI DELLA DECISIONE1.Va preliminarmente disposta la riunione dei due ricorsi,proposti avverso la medesima sentenza, a norma dell'art. 335c.p.c. e va poi esaminato preventivamente il ricorso propostodal [OSCURATO:PERSONA] per ragioni logico-sistematiche.1.1. Con il primo motivo [OSCURATO:PERSONA] denuncia violazione efalsa applicazione dell'art. 14 L. 689/1981 e omesso esame difatto decisivo. La censura investe il capo della sentenza che harigettato l'eccezione di decadenza dell'amministrazione dalpotere sanzionatorio per tardività della contestazione. Ilricorrente assume che tra la prima segnalazione (8.10.2009) ela notifica del verbale di accertamento (14.2.2011) siaintercorso un arco temporale di oltre sedici mesi, incompatibilecon il termine di novanta giorni previsto dalla norma, e che laNumero registro generCaleo 1r4t4e17 /2d02'A4 ppello abbia omesso di valutare coNnugmreuraom dei rnatcec otlatale g enerale 26111/2026Numero sezionale 3427/2026 Data pubblicazione 02/10/2026circostanza.1.2. Il motivo è infondato.1.3. L'art. 14, comma 2, L. 689/1981 prevede che, qualora nonsia possibile procedere alla contestazione immediata dellaviolazione, gli estremi della medesima debbano essere notificatiall'interessato entro il termine di novanta giornidall'accertamento.1.4. La giurisprudenza di questa Corte ha da tempo chiarito cheil concetto di «accertamento» rilevante ai fini del dies a quo noncoincide con la mera percezione del fatto materiale.L'accertamento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14, è ilmomento in cui l'autorità amministrativa ha completatol'acquisizione e la valutazione di tutti gli elementi necessari perverificare l'esistenza della violazione e per formularnecorrettamente la contestazione. Il termine, pertanto, noncoincide con quello in cui viene acquisito il "fatto" nella suamaterialità da parte dell'autorità cui è stato trasmesso ilrapporto, ma va individuato nel momento in cui detta autoritàabbia acquisito e valutato tutti i dati indispensabili ai fini dellaverifica dell'esistenza della violazione segnalata, ovvero inquello in cui il tempo decorso non risulti ulteriormentegiustificato dalla necessità di tale acquisizione e valutazione(Cass. n. 27702 del 2019; in precedenza, nello stesso senso,Cass. n. 3043 del 2009; Cass. n. 26734 del 2011).1.5. Questa impostazione si fonda sulla constatazione che, inambiti caratterizzati da particolare complessità istruttoria - qualile ispezioni in materia di lavoro che coinvolgono una pluralità dilavoratori, richiedono l'esame di documentazione contabile,l'audizione di testimoni, la verifica incrociata di dichiarazioni ela ricostruzione di periodi di impiego -, sarebbe irragionevoleNumero registro generpaler e14t4e17n/2d0e24re dall'amministrazione il Nucmoemrop dlei traacmceolntato g enerale 26111/2026Numero sezionale 3427/2026 Data pubblicazione 02/10/2026dell'accertamento entro un termine fisso e invariabiledecorrente dalla prima notizia dell'illecito. La norma, infatti, nonancora il decorso dei novanta giorni alla data della segnalazioneo del primo accesso ispettivo, ma a quella - successiva - in cuil'autorità ha maturato una conoscenza completa egiuridicamente qualificata della violazione.1.6. Proprio in ragione della natura elastica di taleaccertamento, il legislatore e la giurisprudenza hanno rimessoal giudice del merito il compito di individuare, caso per caso, ilmomento in cui l'attività amministrativa può ragionevolmenteritenersi conclusa. E questa Corte ha costantemente affermatoche il compito di individuare, secondo le caratteristiche e lacomplessità della situazione concreta, il momento in cuiragionevolmente la contestazione avrebbe potuto esseretradotta in accertamento e da cui deve farsi decorrere il termineper la contestazione spetta al giudice del merito, la cuivalutazione non è sindacabile nel giudizio di legittimità, ove nonimplausibile (Cass. n. 27702 del 2019; Cass. n. 1235 del 2016;Cass. n. 20798 del 2024).1.7. Nel caso di specie, la Corte d'Appello ha motivato il rigettodell'eccezione osservando che l'istruttoria «si è svolta in unnotevole lasso temporale» e che l'ordinanza-ingiunzione «èstata emessa e notificata in un tempo sicuramente compatibilecon la complessità degli accertamenti compiuti». Ha, inoltre,dato atto che l'istruttoria si è protratta fino all'audizione delProietti dell'aprile 2014 e all'invio dei suoi scritti difensivi nelgennaio 2015, così ricostruendo l'intero arco del procedimentoamministrativo e ritenendone la durata giustificata dallacomplessità della vicenda.[OSCURATO:PERSONA] registro gener1ale. 814.4 1S7/o20t2t4o il profilo del vizio di violazione di leNgugmee,r ola d is reanctceonltaza g enerale 26111/2026Numero sezionale 3427/2026 Data pubblicazione 02/10/2026impugnata ha fatto corretta applicazione dei principi soprarichiamati: non ha ancorato il dies a quo alla mera conoscenzadel fatto, ma ha considerato la complessità dell'istruttoria,valutando in concreto la compatibilità dei tempi con la naturadegli accertamenti. La norma è stata dunque correttamenteinterpretata e applicata.1.9. Quanto al dedotto vizio di omesso esame ex art. 360,comma 1, n. 5, c.p.c., la censura è inammissibile. A seguitodella riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., ilsindacato di legittimità sulla motivazione è circoscrittoall'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che èstato oggetto di discussione tra le parti, ma tale vizio non ricorrequando il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunquepreso in considerazione dal giudice, ancorché la motivazione siasintetica o la valutazione non sia condivisa dal ricorrente (Cass.,Sez. U, n. 8053 del 2014; Cass. n. 13020 del 2016).Nel caso in esame, la Corte d'Appello ha esaminato il fattodecisivo - la durata dell'accertamento e la sua compatibilità conil termine di legge - e lo ha ritenuto giustificato. La motivazione,per quanto sintetica, non è omessa ed esprime un percorsoargomentativo comprensibile: ha indicato nella complessitàdell'istruttoria la ragione del superamento del termine, harichiamato il principio di diritto consolidato e ha ricostruito latempistica del procedimento. Ciò esclude la ricorrenza tanto delvizio di cui al n. 5 quanto di quello di motivazione apparente.1.10. Il ricorrente, in realtà, sollecita una diversa valutazionedel merito: assume che, dati i tempi dell'accertamento, ladecadenza avrebbe dovuto essere dichiarata. Ma talevalutazione è riservata al giudice del merito e, in presenza diNumero registro generale 14417/2024 [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 26111/2026Numero sezionale 342m7/2o02t6ivazione non implausibile, non è rivedibile in Dsaetad ep ubdbil icazione 02/10/2026legittimità.2. Con il secondo motivo [OSCURATO:PERSONA] lamenta che il giudice,accogliendo parzialmente l'opposizione, avrebbe dovutoannullare l'ordinanza-ingiunzione e obbligare l'ITL a rinnovare ilprocedimento di diffida ex art. 13 D.Lgs. 124/2004. Assumeche, essendo state espunte le posizioni di [OSCURATO:PERSONA] e PaolaBianchi - che avevano determinato la massima parte della maxi-sanzione - l'importo della diffida (€ 55.975,00) sarebbe statoenormemente inferiore, con conseguente lesione del suo dirittoal pagamento in misura ridotta.2.1. Il motivo è infondato.2.2. La questione proposta dal ricorrente è già stata affrontatae risolta dalla giurisprudenza di questa Corte. L'art. 6, comma12, D.Lgs. 150/2011 - applicabile al giudizio di opposizione -dispone che con la sentenza che accoglie l'opposizione il giudicepossa annullare in tutto o in parte l'ordinanza o modificarlaanche limitatamente all'entità della sanzione dovuta, che èdeterminata in una misura in ogni caso non inferiore al minimoedittale. La norma, introducendo il potere di modifica dell'entitàdella sanzione, consente al giudice di rideterminarladirettamente senza dover annullare il provvedimento erimettere gli atti all'amministrazione.2.3. La soluzione è coerente con la natura del giudizio diopposizione, che, secondo il costante insegnamento di questaCorte, non ha ad oggetto l'atto, bensì il rapporto, conconseguente cognizione piena del giudice, che potrà valutare lededuzioni difensive proposte in sede amministrativa,eventualmente non esaminate o non motivatamente respintedall'ordinanza ingiunzione, in quanto riproposte nei motivi diopposizione, decidendo su di esse con pienezza di poteri, sia cheNumero registro generlaele 1s4t4e17s/2s0e24 investano questioni di diritto che di Nfautmtoe r(oC dai srsa.c,c oSletaz .g enerale 26111/2026Numero sezionale 3427/2026 Data pubblicazione 02/10/2026U, n. 1786 del 2010; Cass. n. 6020 del 2003; Cass. n. 9433 del1998).2.4. Il pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 13 D.Lgs.124/2004 - analogamente all'oblazione di cui all'art. 16 L.689/1981 - costituisce un meccanismo deflattivo che opera nellafase amministrativa e consente all'interessato di definire lapropria posizione senza l'instaurazione del contenziosogiurisdizionale.Una volta che l'ingiunto abbia scelto di proporre opposizione, ilrapporto sanzionatorio è devoluto alla cognizione piena delgiudice, il quale - lungi dall'essere vincolato all'importo indicatonella diffida o nell'ordinanza - può rideterminare la sanzionenella misura ritenuta conforme a legge.2.5. La tesi del ricorrente, ove accolta, condurrebbe a un esitoparadossale: ogni qual volta il giudice dell'opposizioneaccertasse che la sanzione deve essere ridotta - anche solo perl'espunzione di una posizione lavorativa - l'amministrazionesarebbe tenuta a rinnovare l'intero procedimento di diffida, conconseguente moltiplicazione dei procedimenti e allungamentodei tempi, in contrasto con i principi di economia processuale edi ragionevole durata del processo. Né il ricorrente può dolersidi non aver potuto beneficiare del pagamento ridotto, poichétale facoltà gli era stata offerta dall'amministrazione primadell'instaurazione del giudizio ed egli ha scelto di nonavvalersene, preferendo la via dell'opposizione, con laconseguente sottoposizione del rapporto alla cognizione pienadel giudice.3. Con il terzo motivo il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] contestal'affermazione della propria responsabilità per culpa in vigilando,deducendo la violazione degli artt. 3, 4, 6 e 23 L. 689/1981 eNumero registro generale 14417/2024 [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 26111/2026Numero sezionale 342d7/2e0l2l6'art. 2489 c.c. La censura si articola su tre versanDtia:t a( ap)u blabl icazione 02/10/2026responsabilità non potrebbe essere affermata in terminipresuntivi, in assenza di prova di un'effettiva partecipazione agliilleciti; (b) le violazioni di cui alle lettere b), e), f), h)costituirebbero illeciti istantanei già consumati prima della suanomina, onde nessuna condotta omissiva potrebbe essergliaddebitata; (c) i poteri del liquidatore sarebbero limitati allaconservazione del patrimonio sociale ai fini della liquidazione,con conseguente inesigibilità di una condotta diregolarizzazione.3.1. Il motivo è infondato.3.2. Il primo e il terzo profilo possono essere esaminaticongiuntamente. A norma dell'art. 2489, comma 2, c.c., iliquidatori «debbono adempiere i loro doveri con laprofessionalità e diligenza richieste dalla natura dell'incarico ela loro responsabilità per i danni derivanti dall'inosservanza ditali doveri è disciplinata secondo le norme in tema diresponsabilità degli amministratori». Il rinvio all'art. 2392 c.c. -che impone all'amministratore l'adempimento dei doveri con ladiligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle specifichecompetenze - estende anche al liquidatore una posizione digaranzia, che non si esaurisce nella mera liquidazione delpatrimonio, ma comprende il dovere di vigilare sulla regolaritàdella gestione sociale e di attivarsi per rimuovere eventualisituazioni di illiceità in atto.3.3. Questa Corte ha già avuto modo di precisare che l'ambitodei poteri-doveri del liquidatore non è più ristretto di quello degliamministratori in costanza di gestione ordinaria, concernendonon solo la fase della liquidazione in senso stretto ma anche lafase di gestione degli affari in corso e, più in generale, di tutti irapporti giuridici pendenti - inclusi quelli di lavoro - che devonoNumero registro generale 14417/2024 [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 26111/2026Numero sezionale 342e7/s20s2e6 re definiti in vista dell'estinzione della società.D aItna ptuablebl icazione 02/10/2026quadro, il liquidatore che assume l'incarico e nulla fa perregolarizzare le posizioni lavorative irregolari delle quali abbiaavuto o possa avere conoscenza - in virtù della documentazionesociale e dell'attività di amministrazione concretamente svolta -risponde a titolo di culpa in vigilando per gli illeciti la cuipermanenza è a lui ascrivibile quale conseguenza della propriaomissione.3.4. La Corte d'Appello ha fatto corretta applicazione di taliprincipi, con motivazione coerente: ha rilevato che [OSCURATO:PERSONA], persua stessa ammissione, ha seguito le vicende societarie sotto ilprofilo contabile e amministrativo, e che nel momento in cui haassunto la qualifica di liquidatore «nulla ha fatto perregolarizzare dette posizioni». Ha quindi concluso che proprioper la sua qualifica e le mansioni in concreto svolte, fosseevidente la sua colpa nel non essere intervenuto perregolarizzare le singole posizioni dei lavoratori considerata lasua attività di amministrazione, se pure per un periodo limitato,del Parco della serenità s.r.l.3.5. L'accertamento della colpa - condotto in concreto e non invia meramente presuntiva, perché fondato sulla valutazionedelle mansioni effettivamente svolte dal liquidatore e sulla suaconsapevole inerzia - costituisce apprezzamento di fattoriservato al giudice del merito, non sindacabile in sede dilegittimità in presenza di motivazione non implausibile.Questa Corte ha costantemente affermato che nell'ambito dellecondotte omissive, anche la c.d. culpa in vigilando per il fattoillecito altrui è fonte di responsabilità, rispondendo ai principi dipersonalità e di causalità psichica dell'evento: l'amministratoreche deliberatamente si astiene dall'esercizio dei doveri inerentialla carica (fra i quali rientra anche quello di vigilare sullaNumero registro genercaloe 1r4r4e1t7t/2e02z4za dell'amministrazione non direttamNuemnteero edsi erarccictoalttaa )g enerale 26111/2026Numero sezionale 3427/2026 Data pubblicazione 02/10/2026concorre, oggettivamente e soggettivamente, con la propriaomissione alla causazione dell'illecito materialmente commessoe, quindi, ne risponde per fatto proprio (in questi termini, lasentenza impugnata; cfr. anche Cass. n. 30518 del 2022; Cass.n. 10668 del 1996). Nel caso di specie, la Corte territoriale haaccertato che [OSCURATO:PERSONA] si è «deliberatamente astenuto»dall'esercizio dei doveri inerenti la carica, e tale accertamento èsorretto da una motivazione non implausibile.3.6. Quanto al secondo profilo - la distinzione tra violazioniistantanee e permanenti - il ricorrente assume che alcuneviolazioni (lettere b, e, f, h) si sarebbero consumate in epocaantecedente o contestuale alla sua nomina, sicché la suaeventuale omissione non avrebbe potuto concorrere adeterminarle.3.7. L'assunto non è condivisibile. La responsabilità delliquidatore non è stata affermata per aver commesso leviolazioni originarie, ma per non averle sanate una volta assuntol'incarico. Per gli illeciti omissivi a carattere permanente o perquelli i cui effetti perdurano nel tempo - quali l'impiego dilavoratori irregolari protrattosi durante la liquidazione -l'omissione del liquidatore si inserisce nella catena causale chemantiene in essere la situazione antigiuridica. Per gli illecitiistantanei già perfezionati, la responsabilità omissiva delliquidatore può discendere, in presenza di un obbligo giuridicodi attivarsi, dalla mancata adozione di condotte doverosesuccessive all'assunzione della carica (ad esempio, la mancataregolarizzazione contributiva o la mancata comunicazione alleautorità competenti). La valutazione circa la riconducibilità diciascuna violazione alla sfera di responsabilità del liquidatore -in base al momento consumativo, alla natura dell'illecito eNumero registro generaalell 1'e44s1i7g/2i0b24ilità della condotta - è questione di mNeurmitoe rcoh dei rlaac Ccooltrate g enerale 26111/2026Numero sezionale 3427/2026 Data pubblicazione 02/10/2026d'Appello ha risolto con motivazione che, per quanto sintetica,non presenta vizi denunciabili in sede di legittimità, tanto piùche il ricorrente non indica specificamente per quali violazioni visarebbe stata una impossibilità giuridica o materiale diregolarizzazione.3.8. Va, infine, ribadito che il sistema della L. 689/1981preserva il principio della natura personale della responsabilità(artt. 2, 3 e 4) e che, ai sensi dell'art. 6, comma 3, laresponsabilità dell'ente è solidale con quella dell'autore dellaviolazione. Ma la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] è stata affermata perfatto proprio - l'omesso esercizio dei doveri di vigilanza - non invia derivata o presuntiva dalla posizione di [OSCURATO:PERSONA]. ilche esclude, in radice, la violazione degli artt. 3 e 6 L. 689/1981denunciata dal ricorrente.4. Con il primo motivo l'ITL denuncia la nullità della sentenzaper motivazione apparente ex art. 360, n. 4, c.p.c., conriferimento al capo che ha escluso la natura subordinata delrapporto di lavoro di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. L'amministrazionericorrente lamenta che la Corte d'Appello - a fronte di un appelloche aveva analiticamente indicato gli elementi di fatto(testimonianze di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Pinzari; documentazionerelativa alla contestazione disciplinare verso [OSCURATO:PERSONA]; lapresenza costante dei [OSCURATO:PERSONA] nella struttura) - si sarebbelimitata a una motivazione apodittica, senza esaminare le proveofferte e senza spiegare perché esse fossero state ritenuteinsufficienti.4.1. Il motivo è infondato.4.2. Per consolidata giurisprudenza di questa Corte, a partiredalla pronuncia a Sezioni Unite n. 8053 del 2014, la motivazioneè meramente apparente - e dunque la sentenza è nulla perNumero registro genervaleio 1l4a41z7i/o20n24e dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.cN.u m- eqruoa dni draoc ceoslstaa ,g enerale 26111/2026Numero sezionale 3427/2026 Data pubblicazione 02/10/2026benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibileil fondamento della decisione, perché recante argomentazioniobiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguitodal giudice per la formazione del proprio convincimento. Talesituazione ricorre quando la motivazione manchi del tutto, nelsenso che alla premessa dell'oggetto del decidere risultantedallo svolgimento del processo segue l'enunciazione delladecisione senza alcuna argomentazione, ovvero quando essa sirisolva in affermazioni svolte in modo talmente contraddittorioda non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla comegiustificazione del decisum (Cass. n. 20112 del 2009, richiamatadalle stesse Sezioni Unite).4.3. Il vizio di motivazione apparente non ricorre, invece,quando la motivazione - per quanto sintetica e non analitica -consenta di individuare le ragioni della decisione, senza che sianecessario integrarla con ipotetiche congetture (Cass. n. 31649del 2021; Cass. n. 27284 del 2013).Il giudice del merito, in particolare, non è tenuto a un esamepartitico di ciascuna risultanza probatoria, né a confutareespressamente ogni argomento difensivo: è sufficiente che lamotivazione, nel suo complesso, offra una giustificazionecomprensibile e logicamente plausibile della decisione adottata.4.4. Applicando tali principi al caso di specie, deve escludersiche la motivazione della sentenza impugnata sia apparente. LaCorte d'Appello ha argomentato il rigetto del motivo ITLrilevando che l'[OSCURATO:PERSONA] si era limitato a richiamare principi didiritto riguardanti la posizione del dirigente inseritonell'organizzazione aziendale con vincolo di subordinazionerispetto al datore di lavoro e che, al di là di tali principi mancano,però, elementi concreti dai quali ricavare un vincolo diNumero registro generale 14417/2024 [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 26111/2026Numero sezionale 342s7/u20b26ordinazione dei predetti [OSCURATO:PERSONA] e che, al contrariDoa, taa npcuhbebl icazione 02/10/2026dalle deposizioni dei vari lavoratori, fosse emerso chiaramenteche erano proprio loro ad impartire le direttive riguardantil'organizzazione del lavoro all'interno della struttura gestendo ilpersonale in piena autonomia.4.5. Il percorso logico è il seguente: la Corte ha ritenuto chel'ITL, in appello, si fosse limitato a invocare principi di dirittosenza offrire elementi fattuali idonei a dimostrare, nel casoconcreto, l'assoggettamento dei [OSCURATO:PERSONA] al potere direttivo eorganizzativo del datore di lavoro. A fronte di ciò, ha valorizzatole deposizioni testimoniali - già acquisite in primo grado e nonadeguatamente confutate dall'appellante - che descrivevano iconiugi [OSCURATO:PERSONA] come soggetti dotati di autonomia direttiva,essendo proprio loro a impartire le direttive e a gestire ilpersonale. La ratio decidendi è dunque chiara: l'onereprobatorio gravante sull'amministrazione non è stato assolto,perché gli elementi offerti non superavano la soglia della provadella subordinazione, risultando anzi contraddetti dalletestimonianze di segno contrario.4.6. Che l'ITL avesse prospettato in appello una pluralità dielementi (le testimonianze di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Pinzari, lacontestazione disciplinare verso [OSCURATO:PERSONA], la presenzacostante dei [OSCURATO:PERSONA] nella struttura) non muta i termini dellaquestione: la Corte d'Appello ha implicitamente mainequivocabilmente ritenuto che tali elementi non fosserosufficienti a provare la subordinazione, in quanto compatibilianche con una posizione di autonomia e di preminenzagerarchica rispetto agli altri dipendenti, posizione che letestimonianze dei lavoratori descrivevano in termini di poteredirettivo esercitato dai [OSCURATO:PERSONA], non subìto. La valutazione disufficienza o insufficienza delle prove è questione di merito, nonNumero registro generale 14417/2024 [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 26111/2026Numero sezionale 342d7/2i 02le6 gittimità, e la motivazione che la sorregge è prDeastean pteub ebl icazione 02/10/2026comprensibile.4.7. Il motivo si risolve, pertanto, in una richiesta dirivalutazione del materiale probatorio, inammissibile in sede dilegittimità.5. Con il secondo motivo l'ITL denuncia violazione e falsaapplicazione dell'art. 3, comma 3, L. 73/2002, come modificatodall'art. 36-bis, comma 7, D.L. 223/2006 (conv. in L.248/2006), censurando la sentenza impugnata nella parte in cuiha confermato la statuizione del Tribunale che aveva disposto ilricalcolo della maxi-sanzione in applicazione del regime piùfavorevole. L'amministrazione assume che, trattandosi diviolazioni commesse in epoca successiva all'entrata in vigore delD.L. 223/2006 (12.8.2006), il regime sanzionatorio di taledecreto - con la sanzione da € 1.500 a € 12.000 per lavoratoremaggiorata di € 150 per giornata - sarebbe l'unico applicabileratione temporis, senza che vi sia spazio per alcuna valutazionedi maggior favore.5.1. Il motivo è infondato.5.2. Va premesso come il Tribunale di Spoleto, con motivazioneconfermata dalla Corte d’appello (che pur fa riferimento al“regime più favorevole”) abbia ricostruito l’evoluzionenormativa in materia evidenziando, con riguardo alla contestatasproporzione delle sanzioni in concreto applicate e conriferimento specifico alla maxisanzione di cui al punto 7dell’ordinanza ingiunzione impugnata, che, secondo quantostabilito dai giudici di legittimità, la disposizione dell'art. 36-bis,comma 7, lett. a), del d.l. 4 luglio 2006 n. 223, conv. in legge24 agosto 2006, n. 248, ancorché inserita in un testo cheriguarda il contrasto al lavoro nero nel settore edilizio, modificain via generale l'art. 3 del d.l. 22 febbraio 2002, n. 12,[OSCURATO:PERSONA] registro genermale u14t4a1n7/2d0o24ne radicalmente il sistema sanzionatNourimoe ero cdoi lrlaecgcaonltdao g enerale 26111/2026Numero sezionale 3427/2026 Data pubblicazione 02/10/2026l'inasprimento della sanzione a ciascuna giornata di lavoroeffettivo. Il nuovo regime sanzionatorio, più favorevole aicontravventori, osserva il Tribunale, si applica anche alleinfrazioni commesse prima della sua entrata in vigore, siaperchè, essendo la sanzione irrogata dagli uffici finanziari, trovaapplicazione il principio del "favor rei" previsto dall'art. 3 deld.lgs. n. 472 del 1997, sia perchè la nuova norma va a colmarela lacuna creatasi con la declaratoria di incostituzionalità dell'art.3 del d.l. n. 12 cit. (cfr. Corte cost., sent. n. 144 del 2005; ilrichiamo è a Cass. n. 26873/2009). In effetti, osserva ilTribunale, l’ordinanza ingiunzione per cui è causa riporta ilvecchio testo normativo al punto 7, né parte resistente hacontestato di aver applicato il regime sanzionatorio piùfavorevole al trasgressore. Tuttavia, parte ricorrente si èlimitata a contestare il regime applicato, senza alcunadeduzione specifica in termini di importo erroneamente irrogatodall’amministrazione a titolo di maxisanzione.Orbene, va ribadito che l'evoluzione normativa della c.d. maxi-sanzione per lavoro irregolare è articolata. Il testo originariodell'art. 3, comma 3, D.L. 12/2002 (conv. in L. 73/2002)prevedeva una sanzione amministrativa dal 200% al 400%dell'importo del costo del lavoro per ciascun lavoratoreirregolare, calcolato per il periodo compreso tra l'inizio dell'annoe la data di constatazione della violazione. Tale disposizione èstata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla CorteCostituzionale con sentenza n. 144 del 2005, nella parte in cuinon ammetteva la prova che il rapporto di lavoro irregolareavesse avuto inizio successivamente al 1° gennaio dell'anno diconstatazione.[OSCURATO:PERSONA] registro gener5ale. 314.4 1I7n/2 0s2e4 guito, l'art. 36-bis, comma 7, D.L. 22N3u/m2e0r0o 6d i- r aecnctorlatat og enerale 26111/2026Numero sezionale 3427/2026 Data pubblicazione 02/10/2026in vigore il 12.8.2006 - ha integralmente sostituito il comma 3dell'art. 3 D.L. 12/2002, introducendo una sanzione da € 1.500a € 12.000 per ciascun lavoratore, maggiorata di € 150 perciascuna giornata di lavoro effettivo. Successivamente, l'art. 4L. 183/2010 (c.d. Collegato Lavoro) ha ulteriormente modificatola disposizione, limitandone l'applicazione ai soli lavoratorisubordinati.5.4. Questa Corte ha già affrontato la questione del regimeapplicabile nel periodo successivo alla declaratoria diincostituzionalità del 2005. Con la sentenza n. 26873 del 2009,ha affermato che la modifica introdotta dall'art. 36-bis, comma7, D.L. 223/2006, mutando radicalmente il sistemasanzionatorio, trova applicazione, in quanto più favorevole,anche alle infrazioni commesse prima della sua entrata invigore, sia perché, essendo la sanzione irrogata dagli ufficifinanziari, trova applicazione il principio del favor rei previstodall'art. 3 del d.lgs. n. 472 del 1997, sia perché la nuova normava a colmare la lacuna creatasi con la declaratoria diincostituzionalità dell'art. 3 del d.l. n. 12 cit.» (Cass. n. 26873del 2009).5.5. Il principio del favor rei - che trova applicazione anche inmateria di sanzioni amministrative, in forza del rinvio operatodall'art. 1 L. 689/1981 ai principi generali del diritto punitivo edel principio di legalità di cui all'art. 25 Cost. - impone diapplicare la disciplina più favorevole tra quella vigente almomento della commissione della violazione e quellasopravvenuta.Nel caso di specie, il regime introdotto dal D.L. 223/2006 èindubbiamente più favorevole rispetto a quello originario del2002, poiché la sanzione da € 1.500 a € 12.000 maggiorata diNumero registro generale 14417/2024 [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 26111/2026Numero sezionale 342€7/2 01256 0 per giornata - per quanto severa - è comunqueD iantfae rpiuobrbel icazione 02/10/2026a quella calcolata in percentuale (dal 200% al 400%) sul costodel lavoro per l'intero periodo annuale presunto.5.6. La Corte d'Appello ha fatto corretta applicazione di taliprincipi, confermando sul punto come detto, la decisione diprimo grado.La motivazione sul punto è succinta ma sufficiente, perché silimita a richiamare un principio di diritto consolidato e pacificonella giurisprudenza di legittimità, la cui applicazione al casoconcreto non richiedeva ulteriori argomentazioni.La tesi dell'ITL - secondo cui il regime del 2006 sarebbe l'unicoapplicabile ratione temporis, con conseguente inconfigurabilitàdi un giudizio di maggior favore - è inconferente, poiché ilgiudice del merito ha applicato proprio il regime del 2006 (inluogo di quello originario del 2002, più gravoso), che èesattamente il risultato cui l'ITL aspirerebbe, sia purepercorrendo un eventualmente diverso itinerarioargomentativo.6. Alla luce delle suesposte argomentazioni, entrambi i ricorsidevono essere respinti.6.1. La reciproca soccombenza tra le parti nei due ricorsigiustifica la compensazione integrale delle spese del giudizio dilegittimità.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002, devedarsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento,da parte di entrambi i ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello dovuto per i rispettivi ricorsi. P.Q.MLa Corte, riuniti i ricorsi, li rigetta entrambi. Compensaintegralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimità.[OSCURATO:PERSONA] registro generAalei 1s44e1n7/s20i2 4dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R.N nu.m 1e1ro5 ddi eral c2c0ol0ta2 ,g enerale 26111/2026Numero sezionale 3427/2026 Data pubblicazione 02/10/2026dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, daparte di entrambi i ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello dovuto per i rispettivi ricorsi.Così deciso nell'Adunanza camerale del 10 settembre 2026.La PresidenteAntonella PagettaNumero registro generale 14417/2024 [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 26111/2026Num ero sezionale 3427/2026 Data pubblicazione 02/10/2026
Sentenza Cassazione n. 26111/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris