Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2006
ECLI:EU:C:2006:570
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]496/04
J. [OSCURATO:PERSONA]
contro
[OSCURATO:PERSONA]
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal [OSCURATO:PERSONA] van Beroep voor het bedrijfsleven)
«Latte e latticini — Vendita diretta — Quantitativo di riferimento — Superamento — Prelievo supplementare sul latte — Obbligo per il produttore di tenere una contabilità di magazzino — Art. 7, nn. 1 e 3, del regolamento (CEE) n. 536/93 — Misure nazionali supplementari — Competenza degli [OSCURATO:PERSONA] membri»
Conclusioni dell’avvocato generale E. Sharpston, presentate il 22 giugno 2006
Sentenza della Corte (Prima Sezione) 14 settembre 2006
Massime della sentenza
1.
Agricoltura — Organizzazione comune dei mercati — Latte e latticini — Prelievo supplementare sul latte
(Regolamento della Commissione n. 536/93, art. 7)
2.
Agricoltura — Organizzazione comune dei mercati — Latte e latticini — Prelievo supplementare sul latte
(Regolamento della Commissione n. 536/93, art. 7)
1. L’art. 7, n. 1, prima frase, del regolamento n. 536/93, che stabilisce le modalità di applicazione del prelievo supplementare
nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, deve essere interpretato nel senso che tale disposizione dà a uno Stato
membro il potere di adottare, ove necessario, una regolamentazione che imponga ai produttori di latte stabiliti sul suo territorio
obblighi contabili che vadano al di là di quelli stabiliti dall’art. 7, n. 1, lett. f), dello stesso regolamento. Nell’esercizio
di tale potere, lo Stato membro deve rispettare i principi generali del diritto comunitario.
(v. punto 42, dispositivo 1)
2. Nell’ambito del regime del prelievo supplementare sul latte previsto dai regolamenti n. 3950/92 e n. 536/93, il diritto comunitario
non osta ad una normativa che obblighi i produttori di latte ad annotare in un registro i quantitativi di burro prodotti e
il loro uso, anche se il burro è stato distrutto o è stato trasformato in alimento per animali, qualora, nello Stato membro
interessato, risulti difficile un controllo effettivo, solamente in base alle prescrizioni comunitarie, dell’esattezza dei
conteggi riguardanti la vendita diretta effettuati dai produttori.
(v. punto 49, dispositivo 2)
SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)
14 settembre 2006 (
*
)
«Latte e latticini – Vendita diretta – Quantitativo di riferimento – Superamento – Prelievo supplementare sul latte – Obbligo per il produttore di tenere una contabilità di magazzino – Art. 7, nn. 1 e 3, del regolamento (CEE) n. 536/93 – Misure nazionali supplementari – Competenza degli [OSCURATO:PERSONA] membri»
Nel procedimento C-496/04,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal [OSCURATO:PERSONA] van Beroep
voor het bedrijfsleven ([OSCURATO:PERSONA]), con decisione 26 novembre 2004, pervenuta in cancelleria il 1° dicembre 2004, nella
causa tra
J. [OSCURATO:PERSONA]
e
[OSCURATO:PERSONA],
LA CORTE (Prima Sezione),
composta dal sig. P. Jann, presidente di sezione, dalla sig.ra N. Colneric (relatore), dai sigg. J.N. [OSCURATO:PERSONA], M. Ilešič
e E. Levits, giudici,
avvocato generale: sig.ra E. Sharpston
cancelliere: sig.ra L. Hewlett
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 12 gennaio 2006,
considerate le osservazioni presentate:
– per il sig. [OSCURATO:PERSONA], dai sigg. G. van der Wal e H.S.J. Albers, advocaten;
– per il governo dei [OSCURATO:PERSONA], dalle sig.re H.G. Sevenster e C.A.H.M. ten Dam, in qualità di agenti;
– per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. T. van Rijn, in qualità di agente,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 22 giugno 2006,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’art. 7, nn. 1, prima frase, e 3, del regolamento (CEE)
della Commissione 9 marzo 1993, n. 536, che stabilisce le modalità di applicazione del prelievo supplementare nel settore
del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 57, pag. 12).
2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra il sig. [OSCURATO:PERSONA], produttore di latte, e il [OSCURATO:PERSONA]
(Ente di controllo sulla produzione di prodotti lattiero-caseari; in prosieguo: il «[OSCURATO:PERSONA]») in merito al prelievo supplementare
di cui l’interessato era stato riconosciuto debitore.
Contesto normativo
La normativa comunitaria
3 Il regolamento (CEE) del Consiglio 28 dicembre 1992, n. 3950, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte
e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 405, pag. 1), ha prorogato per sette nuovi periodi consecutivi di dodici mesi a partire
dal 1º aprile 1993 il regime del prelievo supplementare sul latte istituito dal regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984,
n. 856, che modifica il regolamento (CEE) n. 804/68 relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e
dei prodotti lattiero-caseari (GU L 90, pag. 10).
4 Ai sensi del sesto ‘considerando’ del regolamento n. 3950/92, il superamento dei quantitativi globali garantiti per lo Stato
membro «comporta il pagamento del prelievo da parte dei produttori che hanno contribuito al superamento».
5 L’art. 2, n. 1, del regolamento n. 3950/92 prevede quanto segue:
«Il prelievo si applica a tutti i quantitativi di latte o di equivalente latte, commercializzati nel periodo di dodici mesi
in questione, che superano l’uno o l’altro dei quantitativi di cui all’articolo 3. Esso è ripartito tra i produttori che hanno
contribuito al superamento».
(...)».
6 Ai sensi dell’art. 9, lett. c) e lett. h), del detto regolamento, si intende per:
«c) produttore, l’imprenditore agricolo, persona fisica o giuridica o associazione di persone fisiche o giuridiche, la cui azienda
è situata sul territorio geografico della Comunità:
– che vende latte o altri prodotti lattiero-caseari direttamente al consumatore;
– e/o che effettua consegne all’acquirente;
(…)
h) latte o equivalente latte venduto direttamente al consumo, il latte o i prodotti lattiero-caseari convertiti in equivalente
latte, venduti o ceduti gratuitamente senza passare attraverso un’impresa dedita al trattamento o alla trasformazione del
latte o di altri prodotti lattiero-caseari».
7 Ai sensi del secondo ‘considerando’ del regolamento n. 536/93, le disposizioni di quest’ultimo riguardano in particolare «le
norme di controllo che consentono di verificare la regolarità di riscossione del prelievo stesso».
8 Ai termini dell’ottavo ‘considerando’ di tale regolamento:
«(…) gli [OSCURATO:PERSONA] membri devono disporre di adeguati mezzi di controllo per poter verificare a posteriori se, ed in quale misura,
il prelievo sia stato riscosso conformemente alle disposizioni in vigore; (…) siffatte verifiche devono comportare, come minimo,
un certo numero di operazioni che è d’uopo precisare».
9 L’art. 1 del regolamento n. 536/93 è formulato nei termini seguenti:
«Ai fini del calcolo del prelievo supplementare istituito dal regolamento (CEE) n. 3950/92:
1) per quantitativi di latte o di equivalente latte commercializzati in un dato Stato membro – ai sensi dell’articolo 2, paragrafo
1 di detto regolamento –, si intende qualunque quantitativo di latte o di equivalente latte che esca da una qualsiasi azienda
situata nel territorio di tale Stato membro.
(...)
2) le equivalenze da applicare sono le seguenti:
(...)
– 1 kg di burro = 22,5 kg di latte.
(...)».
10 L’art. 4, n. 1, primo comma, del regolamento n. 536/93 prevede quanto segue:
«Per quanto riguarda le vendite dirette, alla fine di ciascuno dei periodi di cui all’articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3950/92
il produttore riepiloga in una dichiarazione – prodotto per prodotto – i quantitativi di latte e/o di altri prodotti lattiero-caseari
venduti direttamente al consumo e/o a grossisti, imprese di stagionatura o dettaglianti.
(...)».
11 L’art. 7, nn. 1 e 3, del regolamento n. 536/93 enuncia quanto segue:
«1. [OSCURATO:PERSONA] membri adottano le necessarie misure di controllo per garantire la riscossione del prelievo sui quantitativi di
latte o di equivalente latte commercializzati in eccesso rispetto ai quantitativi di cui all’articolo 3 del regolamento (CEE)
n. 3950/92. A tal fine:
(...)
f) i produttori che dispongono di un quantitativo di riferimento vendite dirette tengono per almeno tre anni a disposizione dell’autorità
competente dello Stato membro sia una contabilità di magazzino nella quale, per ogni periodo di dodici mesi, indicano, mese
per mese e prodotto per prodotto, il volume di latte e/o dei prodotti lattiero-caseari venduti direttamente al consumo e/o
a grossisti, imprese di stagionatura o dettaglianti, sia il registro degli animali che utilizzano nell’azienda per la produzione
di latte, conformemente all’articolo 4, paragrafo 1 della direttiva 92/102/CEE del Consiglio (...), e i documenti giustificativi
che permettano di controllare la suddetta contabilità di magazzino.
(…)
3. Lo Stato membro verifica concretamente l’esattezza della contabilizzazione dei quantitativi commercializzati di latte e di
equivalente latte; a tal fine, esso procede ad accertamenti sui trasporti di latte durante le operazioni di raccolta nelle
aziende e, in particolare, controlla sul posto:
(...)
b) presso i produttori che dispongono di un quantitativo di riferimento vendite dirette, l’attendibilità della dichiarazione
di cui all’articolo 4, paragrafo 1 e della contabilità di magazzino di cui al paragrafo 1, lettera f).
(...)».
12 Il regolamento (CE) della Commissione 9 luglio 2001, n. 1392, recante modalità d’applicazione del regolamento n. 3950/92 (GU L 187,
pag. 19), ha sostituito il regolamento n. 536/93 con effetto dal 31 marzo 2002. L’art. 6, n. 1, primo comma, del detto regolamento
è identico all’art. 4, n. 1, primo comma, del regolamento n. 536/93.
13 L’art. 6, n. 2, secondo comma, del regolamento n. 1392/2001 dispone quanto segue:
«Lo Stato membro può stabilire che un produttore che dispone di un quantitativo di riferimento per la vendita diretta sia
tenuto a dichiarare, se del caso, di non aver venduto latte durante il periodo in questione».
La normativa nazionale
14 Il decreto olandese 1993 sul prelievo supplementare (Regeling superheffing 1993,
[OSCURATO:PERSONA]
1993, n. 60, pag. 18; in prosieguo: la «Regeling superheffing») ha dato attuazione nei [OSCURATO:PERSONA] al regime del prelievo
supplementare sul latte.
15 L’art. 4 della Regeling superheffing prevede quanto segue:
«1. Il produttore è soggetto al versamento di un prelievo con riferimento ai quantitativi di latte, o di equivalente latte, in
vendita diretta al consumo che superino il suo quantitativo di riferimento vendite dirette.
(…)».
16 L’art. 29 di tale Regeling dispone quanto segue:
«1. Conformemente al disposto dell’art. 4 del regolamento (CEE) n. 536/93 e alla disciplina emanata a tal fine dal [OSCURATO:PERSONA],
il produttore di cui all’art. 4 presenta al [OSCURATO:PERSONA] una dichiarazione relativa ai quantitativi di latte o altri prodotti
lattiero-caseari da lui venduti direttamente al consumatore nel precedente periodo di prelievo (...), con indicazione specifica
di ciascun prodotto.
(...)».
17 L’art. 31 della detta Regeling è del seguente tenore:
«1. Il produttore (...) soggetto a prelievo in osservanza degli artt. (...) 4, o suscettibile di esserlo, ha l’obbligo di tenere
una contabilità in conformità al disposto dell’art. 7 del regolamento (CEE) n. 536/93 e in conformità alla disciplina stabilita
dal [OSCURATO:PERSONA].
2. [OSCURATO:PERSONA] può determinare d’ufficio il quantitativo venduto, se gli obblighi imposti dal n. 1 nonché dagli artt. 27,
n. 2, e 29, n. 1, non siano stati adempiuti oppure, a parere del [OSCURATO:PERSONA], lo siano stati in modo inadeguato».
18 L’art. 11, n. 1, del decreto d’esecuzione del 1994 del regolamento sul prelievo supplementare (Zuivelverordening 1994, Uitvoering
regeling superheffing, PBO-blad 1994, pag. 26; in prosieguo: la «Zuivelverordening») è del seguente tenore:
«Il produttore ha l’obbligo di tenere un registro con tutta la documentazione della sua impresa o azienda in modo tale che
sia possibile accertare in ogni momento la produzione, le scorte e i quantitativi di latte trattati o trasformati da esso
ottenuti e venduti, così come i dati economici a ciò correlati, e di conservare tale registro e tali dati per almeno tre anni».
Controversia principale e questioni pregiudiziali
19 Il sig. [OSCURATO:PERSONA] è un produttore di latte. Nel corso di un controllo presso la sua azienda, avvenuto nel dicembre 1997, è stata
accertata, per il periodo di prelievo 1996/1997, una differenza di circa 250 000 kg di latte tra, da un lato, il potenziale
di produzione, determinato in base al numero di vacche da latte che il sig. [OSCURATO:PERSONA] aveva, e, dall’altro, la produzione venduta
direttamente, quale risultante dalla dichiarazione presentata dal sig. [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA].
20 Il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha affermato di aver trasformato in burro i 250 000 kg di latte di cui trattasi durante il processo di fabbricazione
del latticello utilizzato per produrre formaggio e di aver distrutto il burro così prodotto immediatamente dopo la produzione.
Non ha tenuto alcuna contabilità di magazzino di tale produzione e di tale distruzione in quanto la detta contabilità sarebbe
stata tenuta unicamente per il formaggio ottenuto alla fine del processo.
21 Dopo aver fissato d’ufficio, ai sensi dell’art. 31, n. 2, della Regeling superheffing, i quantitativi di latte e di altri
prodotti lattiero-caseari che il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha venduto direttamente al consumo nel corso del periodo di prelievo 1996/1997,
il [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato che l’interessato era tenuto al pagamento di un importo di NLG 180 976,77 a titolo di prelievo
supplementare, in applicazione dell’art. 4, n. 2, del regolamento n. 536/93.
22 A seguito di un reclamo del sig. [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA], con decisione 4 aprile 2000, ha ridotto l’importo del prelievo supplementare
addebitato all’interessato. Tuttavia ha dichiarato infondate le censure sollevate dal sig. [OSCURATO:PERSONA] nella parte riguardante la
differenza supra menzionata. Nella detta decisione esso ha accertato che non era stata tenuta alcuna contabilità per circa
250 000 kg di latte. [OSCURATO:PERSONA] ne ha concluso che il sig. [OSCURATO:PERSONA], nel corso del periodo di prelievo 1996/1997, non aveva
tenuto una contabilità corretta e completa della produzione, delle scorte e delle vendite di latte e di prodotti lattiero-caseari.
23 Il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato tale decisione del 4 aprile 2000 dinanzi al giudice del rinvio.
24 Adita in via pregiudiziale da tale giudice, la Corte, nella sentenza 12 febbraio 2004, causa C‑236/02, [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑1861),
ha dichiarato che l’art. 7, n. 1, prima frase e lett. f), del regolamento n. 536/93 deve essere interpretato nel senso che
la contabilità di magazzino che il produttore ha l’obbligo di tenere deve indicare solo, mese per mese e prodotto per prodotto,
il volume di latte e/o dei prodotti lattiero-caseari venduti.
25 La Corte non si è pronunciata sull’eventuale competenza degli [OSCURATO:PERSONA] membri ad adottare una normativa che imponga nei confronti
dei produttori di latte stabiliti nel loro territorio obblighi contabili che vadano al di là di quelli che derivano dalla
disposizione da interpretare, perché questo profilo non costituiva oggetto della questione pregiudiziale sottopostale (v.
sentenza [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 30).
26 [OSCURATO:PERSONA] van Beroep voor het bedrijfsleven ha nuovamente adito la Corte. Esso rileva che, nella citata sentenza [OSCURATO:PERSONA], la
Corte non ha risolto la questione se, in base all’art. 7, nn. 1, prima frase, e 3, del regolamento n. 536/93, uno Stato membro
abbia il potere di imporre al produttore, oltre all’obbligo di conservare una contabilità di magazzino secondo il disposto
dell’art. 7, n. l, prima frase e lett. f), del detto regolamento, un obbligo come quello di cui all’art. 11, n. l, della Zuivelverordening,
in quanto tale questione, sollevata nel corso del procedimento, non era stata posta dal giudice del rinvio.
27 Di conseguenza, il [OSCURATO:PERSONA] van Beroep voor het bedrijfsleven ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte
le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se l’art. 7, n. 1, [prima frase], e n. 3, del regolamento (CEE) n. 536/93 debba essere interpretato nel senso che tale disposizione
dà a uno Stato membro il potere di adottare una regolamentazione che imponga ai produttori di latte stabiliti sul suo territorio
obblighi contabili che vadano al di là di quelli stabiliti dall’art. 7, n. 1, lett. f), dello stesso regolamento.
2) In caso di soluzione affermativa della prima questione, se si debba giudicare in tal caso, per quanto riguarda una norma che
obblighi il produttore a giustificare alla sua amministrazione i quantitativi di burro prodotti e il loro uso, anche se il
burro è stato distrutto o è stato trasformato in alimento per animali, che ciò rientra nell’ambito discrezionale consentito
allo Stato membro».
Sulle domande presentate dal sig. [OSCURATO:PERSONA] dopo la chiusura della fase orale del procedimento
28 Con domanda del 14 luglio 2006, pervenuta alla cancelleria della Corte il 20 dello stesso mese, il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto alla
Corte, in via principale, di consentirgli di depositare osservazioni scritte con riferimento alle conclusioni presentate dall’avvocato
generale all’udienza del 22 giugno 2006 o, in subordine, di ordinare la riapertura della fase orale del procedimento ai sensi
dell’art. 61 del regolamento di procedura, o ancora, in ulteriore subordine, di dargli un’altra risposta che gli consentisse
di prendere posizione sulle conclusioni dell’avvocato generale così da garantirgli la tutela del suo diritto fondamentale
al contraddittorio.
29 Il sig. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che le summenzionate conclusioni contengono argomenti erronei tanto in fatto quanto in diritto, ma non
li espone in questa fase della procedura nell’interesse dell’economia processuale. Egli va fa valere che il regolamento di
procedura, pur non prevedendo che le parti possano formulare osservazioni scritte in seguito alla pronuncia delle conclusioni,
non esclude espressamente tale possibilità.
30 Per le ragioni esposte ai punti 3-16 dell’ordinanza 4 febbraio 2000, causa C-17/98, [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I-665), il fatto
che lo Statuto della Corte di giustizia e il regolamento di procedura della stessa non prevedano, per le parti, la possibilità
di depositare osservazioni in risposta alle conclusioni presentate dall’avvocato generale non è tale da ledere il diritto
al contraddittorio che spetta al cittadino comunitario in forza dell’art. 6, n. 1, della Convenzione europea per la salvaguardia
dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, nell’interpretazione che ne dà la Corte
europea dei diritti dell’uomo.
31 Occorre pertanto respingere la domanda con cui il sig. [OSCURATO:PERSONA] chiede che gli sia permesso di depositare osservazioni scritte
in risposta alle conclusioni presentate dall’avvocato generale.
32 Tenuto conto della finalità stessa del contraddittorio, il quale mira ad evitare che la Corte possa essere influenzata da
argomenti che non abbiano potuto essere discussi dalle parti, la Corte può, d’ufficio o su proposta dell’avvocato generale,
o anche su domanda delle parti, ordinare la riapertura della fase orale, ai sensi dell’art. 61 del suo regolamento di procedura,
se essa ritiene necessari ulteriori chiarimenti o se la causa deve essere decisa sulla base di un argomento che non è stato
dibattuto tra le parti (v. ordinanza 28 aprile 2004, causa C-127/02, Waddenvereniging e Vogelbeschirmingsvereniging, non pubblicata
nella Raccolta, punto 8; sentenze 29 aprile 2004, causa C-470/00, Parlamento/Ripa di Meana e a., Racc. pag. I‑4167, punto
33, e 11 luglio 2006, causa C-432/04, Commissione/Cresson, Racc. pag. I‑6387, punto 50).
33 Nel caso di specie queste condizioni non sono soddisfatte.
34 Si deve inoltre ricordare che l’art. 234 CE instaura una collaborazione diretta tra la Corte e i giudici nazionali mediante
un procedimento non contenzioso, sottratto all’iniziativa delle parti e nel corso del quale queste sono semplicemente invitate
a presentare le loro osservazioni (v., in questo senso, sentenza 19 gennaio 1994, causa C-364/92, SAT Fluggesellschaft, Racc.
pag. I-43, punto 9).
35 Di conseguenza occorre, sentito l’avvocato generale, respingere la domanda di riapertura della fase orale del procedimento.
36 Risulta da quanto precede che anche la domanda presentata in ulteriore subordine deve essere respinta.
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla prima questione
37 Scopo del regolamento n. 536/93 è quello di stabilire le modalità di applicazione del prelievo supplementare nel settore del
latte e dei prodotti lattiero-caseari dirette a garantire l’efficacia di tale prelievo e a prevenire le frodi.
38 Ai sensi dell’ottavo ‘considerando’ di tale regolamento, gli [OSCURATO:PERSONA] membri devono disporre di adeguati mezzi di controllo per
poter verificare a posteriori se, ed in quale misura, il prelievo sia stato riscosso conformemente alle disposizioni in vigore.
Siffatti controlli sono previsti nell’art. 7 del detto regolamento per garantire l’esattezza dei conteggi riguardanti il prodotto
consegnato e la vendita diretta effettuati dagli acquirenti e dai produttori (sentenza 25 marzo 2004, cause riunite C‑231/00,
C‑303/00 e C‑451/00
,
[OSCURATO:PERSONA] e a., Racc. pag. I‑2869, punto 70).
39 Nulla osta a che uno Stato membro adotti misure diverse da quelle elencate all’art. 7, nn. 1, seconda frase, e 3, del regolamento
n. 536/93 allorché può considerarle necessarie. Infatti, deriva dal dettato dell’art. 7, n. 1, prima frase, del detto regolamento
che gli [OSCURATO:PERSONA] membri sono addirittura tenuti a adottare le misure di controllo necessarie per garantire la riscossione del
prelievo. Sebbene tale art. 7, nn. 1 e 3, precisi poi talune delle misure da adottare, esso non esclude affatto che queste
ultime possano essere integrate da altre misure che risultino necessarie in tale Stato membro. Come emerge dall’ottavo ‘considerando’
del medesimo regolamento, le misure elencate rappresentano solo norme minime.
40 Contrariamente a quanto sostiene il sig. [OSCURATO:PERSONA], il margine di manovra così concesso non richiede che le eventuali misure che
gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono adottare siano precisate dal regolamento stesso.
41 Tuttavia, nell’adottare provvedimenti di attuazione di una regolamentazione comunitaria, le autorità nazionali sono tenute
ad esercitare il proprio potere discrezionale nel rispetto dei principi generali del diritto comunitario, tra i quali si annoverano
i principi di proporzionalità, di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento (sentenza [OSCURATO:PERSONA]
e a., cit., punto 57).
42 Occorre dunque risolvere la prima questione dichiarando che l’art. 7, n. 1, prima frase, del regolamento (CEE) n. 536/93 deve
essere interpretato nel senso che tale disposizione dà a uno Stato membro il potere di adottare, ove necessario, una regolamentazione
che imponga ai produttori di latte stabiliti sul suo territorio obblighi contabili che vadano al di là di quelli stabiliti
dall’art. 7, n. 1, lett. f), dello stesso regolamento. Nell’esercizio di tale potere, lo Stato membro deve rispettare i principi
generali del diritto comunitario.
Sulla seconda questione
43 Con la seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se il diritto comunitario osti ad una normativa nazionale
che obblighi i produttori di latte ad annotare in un registro i quantitativi di burro prodotti e il loro uso, anche se il
burro è stato distrutto o è stato trasformato in alimento per animali.
44 Al riguardo, occorre ricordare che l’adozione di misure sul fondamento dell’art. 7, n. 1, prima frase, del regolamento n. 536/93
è subordinata alla condizione che tali misure siano necessarie.
45 Il governo dei [OSCURATO:PERSONA] ha dimostrato, in maniera convincente, la necessità della misura controversa nella causa principale
facendo valere la struttura del settore del latte e in particolare l’esistenza di un certo numero di grandi allevamenti di
mucche da latte che praticano la vendita diretta della loro produzione, i quali sono difficilmente controllabili sul solo
fondamento delle prescrizioni comunitarie.
46 Il principio di proporzionalità non può opporsi al controllo, nei [OSCURATO:PERSONA], dei quantitativi prodotti ma non venduti. Infatti,
tale misura non eccede quanto necessario, tenuto conto della struttura del settore olandese del latte, ad assicurare un controllo
efficace destinato ad evitare che quantitativi prodotti ma venduti al di fuori del regime del prelievo supplementare sul latte
entrino nel circuito economico.
47 Neanche i principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento ostano a misure di controllo come quelle
di cui si discute nella causa principale. Da una lettura combinata dell’art. 7, n. 1, prima frase, del regolamento n. 536/93
e dell’ottavo ‘considerando’ di tale regolamento emerge in modo chiaro e preciso che l’elenco delle misure enunciate al detto
art. 7 non è tassativo e che gli [OSCURATO:PERSONA] membri sono persino tenuti ad adottare, all’occorrenza, misure supplementari (v., a
proposito dei criteri del principio di certezza del diritto, sentenza 16 marzo 2006, causa C‑94/05, Emsland-Stärke, Racc. pag. I‑2619,
punto 43). Inoltre, la Corte ha dichiarato che il principio della tutela del legittimo affidamento non può essere invocato
avverso una precisa disposizione di un atto normativo di diritto comunitario e il comportamento di un’autorità nazionale corrispondente
a tale atto (v., in tal senso, sentenza Emsland-Stärke, cit., punto 31). Un operatore economico non può pertanto legittimamente
aspettarsi di non essere sottoposto a controlli supplementari.
48 Contrariamente a quanto fatto valere dal sig. [OSCURATO:PERSONA], una normativa quale quella sancita all’art. 11 della Zuivelverordening
non modifica la base del prelievo supplementare. Essa è solo un mezzo di controllo aggiuntivo e deve essere applicata tenendo
conto dello scopo dell’art. 7, n. 1, del regolamento n. 536/93, che consiste nel garantire una riscossione del prelievo supplementare
conforme alle disposizioni comunitarie in vigore.
49 Alla luce delle suesposte considerazioni, occorre risolvere la seconda questione nel senso che il diritto comunitario non
osta ad una normativa che obblighi i produttori di latte ad annotare in un registro i quantitativi di burro prodotti e il
loro uso, anche se il burro è stato distrutto o è stato trasformato in alimento per animali, qualora, nello Stato membro interessato,
risulti difficile un controllo effettivo, solamente in base alle prescrizioni comunitarie, dell’esattezza dei conteggi riguardanti
la vendita diretta effettuati dai produttori.
Sulle spese
50 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice
nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte
non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:
1)
L’art. 7, n. 1, prima frase, del regolamento (CEE) della Commissione 9 marzo 1993, n. 536, che stabilisce le modalità di applicazione
del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, deve essere interpretato nel senso che tale
disposizione dà a uno Stato membro il potere di adottare, ove necessario, una regolamentazione che imponga ai produttori di
latte stabiliti sul suo territorio obblighi contabili che vadano al di là di quelli stabiliti dall’art. 7, n. 1, lett. f),
dello stesso regolamento. Nell’esercizio di tale potere, lo Stato membro deve rispettare i principi generali del diritto comunitario.
2)
Il diritto comunitario non osta ad una normativa che obblighi i produttori di latte ad annotare in un registro i quantitativi
di burro prodotti e il loro uso, anche se il burro è stato distrutto o è stato trasformato in alimento per animali, qualora,
nello Stato membro interessato, risulti difficile un controllo effettivo, solamente in base alle prescrizioni comunitarie,
dell’esattezza dei conteggi riguardanti la vendita diretta effettuati dai produttori.
Firme
*
Lingua processuale: l'olandese.