CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 10 aprile 2026
Cassazione n. 09082/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domiciliodigitale come per legge- ricorrenti -contro[OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona del legalerappresentante, e, per essa, quale mandataria [OSCURATO:SOCIETA].,rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso,dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale come per legge- controricorrente –avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 1151/2023,Numero registro generale 18528/2023Numero sezionale 4734/2025Numero di raccolta generale 9082/2026Data pubblicazione 10/04/2026pubblicata in data 15 febbraio 2023 e notificata in data 22 giugno2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5dicembre 2025 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] A. P. Condello1. I signori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],fideiussori della società [OSCURATO:SOCIETA]., proponevano opposizione aldecreto ingiuntivo, emesso dal Tribunale di Roma, con il quale lasocietà [OSCURATO:PERSONA] di impresa e, per essa, la mandataria societàUnicredit [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., chiedeva il pagamento della sommadi euro 1.076.732,54, oltre interessi, quale saldo del conto correnten. 5179013, già intrattenuto dalla debitrice principale.Il Tribunale adito, con sentenza n. 2556/2017, revocava il decretoingiuntivo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], a seguito di accertatafalsità della firma apposta in calce alla fideiussione, confermandolonei confronti degli altri opponenti.2. All’esito del gravame proposto dai soccombenti, costituitasi lasocietà [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., quale titolare del credito, per iltramite della mandataria doBank s.p.a., oggi doValue s.p.a., la Corted’Appello di Roma ha confermato la sentenza di primo grado.3. Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito AlbericoContini e [OSCURATO:PERSONA] propongono ora ricorso per cassazione, affidatoa sei motivi, illustrati da memoria.Resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e, peressa, quale mandataria, la [OSCURATO:SOCIETA]4. La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensidell’art. 380-bis.1. cod. proc civ.Ragioni della decisione1. Con i primi due motivi i ricorrenti censurano la decisioneNumero registro generale 18528/2023Numero sezionale 4734/2025Numero di raccolta generale 9082/2026Data pubblicazione 10/04/2026impugnata ‹‹A) per avere omesso di considerare e tenere conto exart. 299 e ss. c.p.c. di una causa interruttiva del processo operanteipso iure a seguito del decesso dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] avvenuto il[OSCURATO:DATA_NASCITA] dopo l’udienza di precisazione delle conclusioni e primadella scadenza della memoria di replica fissata al 23/01/2023 e,pertanto, per non avere consentito, previa riassunzione, le attivitàdifensive quali il deposito della memoria di replica (strumento ultimoe indispensabile del diritto di difesa) e con ciò violando gli artt. 24 e111 Cost., 101 e 132 n. 4 c.p.c., nello specifico violando il principiodel contraddittorio, della parità di armi tra le parti e del giustoprocesso; il tutto ai sensi dell’art. 360, primo comma n. 3 e n. 4, cod.proc. civ. e, trattandosi di un’evidente omessa pronuncia sul punto emancanza di motivazione, il vizio si converte anche in violazione exart. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.››; ‹‹B) per non avere,comunque, rimesso sul ruolo la causa a seguito del deposito dellacomparsa di costituzione del nuovo difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA],impedendo così di poter dire e contraddire e ciò in spregio a diritticostituzionalmente garantiti ex artt. 4, 111 Cost. e 101 c.p.c.; il tuttoviene qui dedotto con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3,c.p.c. e per le violazioni censurate ex art. 360, primo comma, n. 4,cod. proc. civ. e trattandosi di un’evidente omessa pronuncia sulpunto e mancanza di motivazione, il vizio si converte anche inviolazione di legge ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.››.Deducono che, una volta trattenuta la causa in decisione edepositate le comparse conclusionali, con nota depositata in data 18gennaio 2023, avevano comunicato al giudice d’appello che in paridata erano venuti a conoscenza del decesso del loro difensore, avv.nuovo difensore nominato, ritenendo che la morte dell’unico difensorecomportasse ipso iure l’interruzione, non aveva provveduto alNumero registro generale 18528/2023Numero sezionale 4734/2025Numero di raccolta generale 9082/2026Data pubblicazione 10/04/2026deposito delle note di replica. Lamentano che la Corte d’appello,ledendo il principio del contraddittorio ed il loro diritto di difesa abbiaomesso di dichiarare l’interruzione, nonché di comunicare che in data23 gennaio 2023, per la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., si era costituitoin giudizio un nuovo difensore (avv. [OSCURATO:PERSONA]).1.1. I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quantoconnessi, sono infondati.1.2. Il principio secondo il quale la morte dell'unico difensore, amezzo del quale la parte è costituita in giudizio, determinal'automatica interruzione del processo, anche se il giudice e le altreparti non ne abbiano avuto conoscenza, con conseguente nullità deglidifesa (Cass., sez. 3, 12/11/2024, n. 29195; Cass., sez. 3,08/04/2016, n. 6838).1.3. Come emerge dalla stessa illustrazione del motivo, gli odierniricorrenti hanno provveduto a sostituire l'avv. [OSCURATO:PERSONA], deceduto, conl'avv. [OSCURATO:PERSONA] ancor prima che scadesse il termine per il deposito dellenote di replica e tanto basta per ritenere che non potesse configurarsiuna ipotesi di automatica interruzione del processo e che non siastato violato il diritto di difesa.A tale riguardo, soccorrono i principi più volte affermati da questaCorte secondo cui l’interruzione del processo per morte delprocuratore non ha più ragione d’essere e quindi non può avere luogoquando la parte interessata provveda immediatamente allasostituzione del procuratore deceduto con il primo atto utile (Cass., n.329/67; Cass., sez. 1, 23/3/1963, n. 732).A tali principi si è attenuta la corte d’appello, la quale neppure eratenuta a rimettere la causa sul ruolo a seguito del deposito di atto dicostituzione in giudizio di un nuovo difensore della parte appellata,trattandosi di deposito telematico di cui le odierne parti ricorrenti[OSCURATO:PERSONA] registro generale 18528/2023Numero sezionale 4734/2025Numero di raccolta generale 9082/2026Data pubblicazione 10/04/2026avevano piena visibilità e non ricorrendo la necessità di sollecitare ilcontraddittorio delle parti su questioni nuove sopravvenute.La sentenza sfugge, pertanto, alle censure ad essa rivolte,dovendosi escludere la paventata lesione del diritto di difesa, postoche il nuovo difensore ben avrebbe potuto adeguatamente etempestivamente contraddire alle difese della controparte con ildeposito delle note di replica.2. Con il terzo motivo (contraddistinto in ricorso con la lettera“C”) i ricorrenti censurano la sentenza impugnata ‹‹per avere omessodi considerare e tenere conto della sussistenza di una fideiussione enon già di un contrato autonomo di garanzia in violazione dell’art.1944 cod. civ.; per avere omesso di considerare la correttasuccessione nel lato attivo del rapporto obbligatorio e lalegittimazione dell’appellata in violazione dell’art. 1260 cod. civ.; peravere omesso di considerare l’avvenuta soddisfazione del propriocredito presso altri condebitori, senza considerare i documentiprodotti in violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ.; il tuttoviene dedotto con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc. civ.››.Deducono, in particolare, che:i) la circostanza che nella lettera di fideiussione fosse presentel’espressione “a semplice richiesta” o espressioni equivalenti, nonpoteva consentire di escludere in modo automatico la facoltà delgarante di opporre al creditore le eccezioni che spettavano al debitoreprincipale;ii) l’escussione della garanzia non appariva conforme al principiodella buona fede, né al principio della meritevolezza della causa exart. 1322 cod. civ.;iii) la sentenza impugnata sarebbe carente con riguardo allaquestione, pure sollevata, della titolarità effettiva del rapporto,Numero registro generale 18528/2023Numero sezionale 4734/2025Numero di raccolta generale 9082/2026Data pubblicazione 10/04/2026essendo stata contestata l’inidoneità dell’avviso di pubblicazione dellacessione in blocco nella [OSCURATO:PERSONA] a dimostrare che il creditoper cui era causa fosse incluso nella cessione;iv) la motivazione sarebbe sintetica in punto di contestata realeconsistenza del credito e di eventuale sua parziale soddisfazione daparte di altri garanti.2.1. Le censure sono in parte inammissibili ed in parte infondate.2.2. Non si sottrae all’inammissibilità il primo profilo di doglianza,in quanto con la contestazione mossa i ricorrenti pretendonosostanzialmente, sotto l’apparente deduzione della violazione dell’art.1944 cod. civ., di sollecitare una diversa interpretazione dellagaranzia prestata, qualificata dal giudice di primo grado e da quello diappello come contratto autonomo di garanzia.Come è noto, l’interpretazione della volontà delle parti e delleclausole contrattuali rientra tra i compiti esclusivi del giudice di meritose rispettosa dei canoni legali di ermeneutica ed assistita da congruamotivazione; pertanto, al fine di far valere i due richiamati profili, ilricorrente per cassazione deve non solo fare esplicito riferimento alleregole legali di interpretazione mediante specifica indicazione dellenorme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma ètenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni ilgiudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti comeviolati e se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioniillogiche od insufficienti, non essendo consentito il riesame del meritoin sede di legittimità (Cass., 09/10/2012, n. 17168; Cass.,11/03/2014, n. 5595; Cass., 27/02/2015, n. 3980; Cass.,19/07/2016, n. 14715).La critica della ricostruzione della volontà negoziale operata dalgiudice di merito svolta dagli odierni ricorrenti, oltre ad essere nonrispettosa del requisito di cui all’art. 366, primo comma, n. 6, cod.Numero registro generale 18528/2023Numero sezionale 4734/2025Numero di raccolta generale 9082/2026Data pubblicazione 10/04/2026proc. civ., in quanto si omette di riportare in ricorso le clausolecontrattuali nel negozio di garanzia, quanto meno nelle parti rilevanti,o comunque di illustrane il contenuto, onde porre questa Corte nellacondizione di valutare la doglianza, non risponde ai criteri soprarichiamati, perché i ricorrenti omettono anche di specificare i criteriermeneutici asseritamente violati dal giudice d’appello.Parimenti inammissibile, perché generica, si appalesa inoltre ladeduzione volta a lamentare che la garanzia prestata avrebbeassicurato alla Banca un risultato vietato, in difetto di indicazionepuntuale delle ragioni per le quali il contratto perseguirebbe interessinon meritevoli di tutela.2.3. Infondato è il secondo profilo di censura.L’odierna controricorrente, già costituitasi in grado di appello, haadeguatamente dimostrato mediante la produzione dell’avviso dipubblicazione sulla [OSCURATO:PERSONA] dell’8 aprile 2017, parte II, n.42, che in data 3 aprile 2017 [OSCURATO:SOCIETA]., con efficacia adecorrere dal 7 aprile 2017, le ha ceduto, nell’ambito diun’operazione di cartolarizzazione ai sensi e per gli effetti della leggen. 130 del 1999, in blocco crediti, tra i quali la posizione debitoria dicui al presente giudizio.Difatti, l’avviso, depositato come doc. sub. 4) allegato alcontroricorso, contiene l’indicazione per categorie dei rapporti ceduti,sufficiente a dimostrare, secondo il costante orientamento di questaCorte (Cass., sez. 3, n. 4277/2023), la titolarità del credito in capoalla cessionaria, senza che occorra una specifica enumerazione diciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi cheaccomunano le singole categorie consentano di individuarli senzaincertezze. Peraltro, con il doc. n. 5 depositato unitamente alcontroricorso (atto del 24 aprile 2017, n. 60673 di rep. e n. 11230 diracc. del [OSCURATO:PERSONA] di Milano, registrato il 28 aprileNumero registro generale 18528/2023Numero sezionale 4734/2025Numero di raccolta generale 9082/2026Data pubblicazione 10/04/20262017), è stato offerto riscontro anche della procura per la gestione,sia giudiziale che stragiudiziale, dei crediti rilasciata dall’odiernacontroricorrente a doBank s.p.a., ora doValue s.p.a.Non emerge, invece, dalla sentenza impugnata che gli odierniricorrenti avessero anche contestato l’esistenza stessa del contratto dicessione, cosicché si appalesano irrituali ed inammissibili, perchénuove, le deduzioni difensive in tal senso svolte nella memoria,essendosi la contestazione limitata a far valere la mancata inclusionedel credito azionato nel perimetro della cessione.Né, d’altro canto, può assumere rilievo la mancata notifica dellacessione di credito, non essendo questa necessaria al fine delperfezionamento dell’operazione. L'art. 58, comma 2, del d.lgs., n.385 del 1993 ha, infatti, inteso agevolare la realizzazione dellacessione "in blocco" di rapporti giuridici, prevedendo, qualepresupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti,la pubblicazione di un avviso nella [OSCURATO:PERSONA] e dispensando labanca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessionealle singole controparti dei rapporti acquisiti (Cass., sez. 6 - 1,29/09/2020, n. 20495).2.4. Non sfugge all’inammissibilità l’ulteriore censura relativa alla(presunta) violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., in quanto iricorrenti si limitano ad affermare che, poiché il decreto ingiuntivoopposto è stato ottenuto dalla Banca anche nei confronti di altrifideiussori, la Corte territoriale avrebbe omesso di considerare che glialtri garanti potrebbero avere provveduto all’estinzione integraledell’obbligazione, pure attraverso esecuzioni forzate immobiliari; ereiterano la richiesta che venga ordinata alla Banca “di adottare unprofilo di maggiore trasparenza, onde scongiurare una locupletazionedel proprio credito, mediante il deposito di un mastrino congiustificativi della posizione di avere all’attualità”.Numero registro generale 18528/2023Numero sezionale 4734/2025Numero di raccolta generale 9082/2026Data pubblicazione 10/04/2026La doglianza sollevata, oltre ad essere del tutto generica, nonrisponde ai criteri che le Sezioni Unite hanno indicato, con la sentenzan. 20867/2020, per la deduzione della violazione delle normeevocate.3. Con il quarto motivo, contraddistinto in ricorso con la letteraD) (pag. 26), si censura la decisione impugnata ‹‹per avere omessodi considerare e tenere conto della insussistenza dello ius postulandiin violazione di quanto previsto dall’art. 182 cod. proc. civ., nonchédella successione nel lato attivo in violazione delle norme di cui agliartt. 115 e 116 cod. proc. civ. e della condotta della Banca che hacontinuato a concedere il finanziamento all’obbligata principalemediante lievitazione dell’indebitamento nonostante la palesedifficoltà, con conseguente decadenza dalla garanzia fideiussoria inviolazione dell’art. 1956, 1175 e 1375 cod. civ. Inoltre, si censural’inesatta considerazione dell’intervenuto recesso in violazione dell’art.1845 cod. civ.; il tutto viene dedotto con riferimento all’art. 360,primo comma, n. 3, cod. proc. civ.››.Rimarcano i ricorrenti, reiterando l’eccezione di difetto dello iuspostulandi, che la Corte non avrebbe tenuto conto del fatto che eranostate tempestivamente contestate le procure offerte in copia, nonconferite secondo i dettami di cui agli artt. 77 e 83 cod. proc. civ.,nonché la carenza di potere rappresentativo di carattere sostanzialein capo al firmatario della procura.3.1. il motivo è inammissibile.3.2. Con particolare riguardo all’ipotesi della deduzione di erroresin procedendo (tali da legittimare l'esercizio, ad opera del giudice dilegittimità, del potere di diretto esame degli atti del giudizio dimerito), vale considerare come la stessa presupponga pur semprel'ammissibilità del motivo di censura, avuto riguardo al principio dispecificità di cui all'art. 366, primo comma, n. 4 e n. 6, c.p.c., cheNumero registro generale 18528/2023Numero sezionale 4734/2025Numero di raccolta generale 9082/2026Data pubblicazione 10/04/2026deve essere modulato, in conformità alle indicazioni della sentenzaCEDU del 28 ottobre 2021 (causa Succi ed altri c/Italia), secondocriteri di sinteticità e chiarezza, realizzati dalla trascrizione essenzialedegli atti e dei documenti per la parte d'interesse, in modo dacontemperare il fine legittimo di semplificare l'attività del giudice dilegittimità e garantire al tempo stesso la certezza del diritto e lacorretta amministrazione della giustizia, salvaguardando la funzionenomofilattica della Corte ed il diritto di accesso della parte ad unorgano giudiziario in misura tale da non inciderne la stessa sostanza(cfr. Cass., sez. L, n. 3612 del 04/02/2022; Cass., sez. 1, n. 24048del 06/09/2021; Cass., 30/07/2024, n. 21346).Nella violazione di tali principi devono ritenersi incorsi gli odierniricorrenti con il motivo d’impugnazione in esame, atteso che glistessi, nel dolersi che la corte d’appello avrebbe erroneamentedisatteso l’eccezione sollevata, hanno tuttavia omesso di fornireidonea e completa indicazione (ed adeguata localizzazione negli attinel processo) circa il contenuto della procura alle liti a comprova dellasussistenza del vizio dedotto, con ciò precludendo a questa Corte lapossibilità di apprezzare la concludenza delle censure formulate alfine di giudicare la fondatezza del motivo d’impugnazione proposto.3.3. Non si confrontano, inoltre, con la ratio decidendi là doveincentrano la censura su un’asserita mancanza di poterirappresentativi di natura sostanziale, conformandosi la sentenzaimpugnata al principio per cui, in tema di rappresentanzaprocessuale, la persona fisica che riveste la qualità di organo dellapersona giuridica non ha l'onere di dimostrare tale veste, spettandoinvece alla parte che ne contesta la sussistenza l'onere di formularetempestiva eccezione e fornire la relativa prova negativa anche nelcaso in cui la persona giuridica si sia costituita in giudizio per mezzodi persona diversa dal legale rappresentante, se tale potestà derivaNumero registro generale 18528/2023Numero sezionale 4734/2025Numero di raccolta generale 9082/2026Data pubblicazione 10/04/2026dall'atto costitutivo o dallo statuto (Cass., 13/09/2007, n. 19162; eCass., 13/06/2006, n. 13669; Cass., sez. 1, 13/09/2007, n. 19162;Cass., sez. 1, 07/11/2011, n. 23033).3.4. inammissibile è la censura con riferimento alla contestataviolazione degli artt. 1956, 1175 e 1375 cod. civ., in quanto non sicorrela al percorso argomentativo seguito dai giudici di appello chehanno accertato la mancanza di prova di ulteriori finanziamenticoncessi dalla Banca alla società debitrice principale e di un eventualepeggioramento delle condizioni economiche della medesima società,raffrontate a quelle esistenti all’atto del rilascio della garanzia.I ricorrenti trascurano di indicare quali eventuali elementi diprova, non adeguatamente valutati dai giudici di merito, sarebberostati forniti nel corso del giudizio di merito a supporto dell’assuntodella concessione di nuovi finanziamenti alla [OSCURATO:SOCIETA]. e dellaconsapevolezza, da parte del creditore, del peggioramento dellecondizioni economiche in cui versava la debitrice. In difetto di taleprova, deve escludersi l’intervenuta estinzione della fideiussione el’inosservanza, da parte della Banca, dei principi di correttezza e dibuona fede nell’esecuzione del contratto.3.5. La deduzione concernente l’asserita violazione dell’art. 1845cod. civ. è inammissibile.I ricorrenti non si confrontano minimamente con l’argomentazionesu cui poggia la decisione di legittimità del recesso esercitato dallabanca con lettera raccomandata del 14 febbraio 2006, ‹‹in quantoespressamente previsto da apposite clausole che si rinvengono nellecondizioni generali di conto corrente e che risultano specificamenteapprovate per iscritto dalla società››.3.6. Quanto, poi, alla contestata carenza di titolarità del credito incapo alla ricorrente in sede monitoria [OSCURATO:PERSONA] d’Impresa esuccessivamente in capo ad [OSCURATO:PERSONA] costituitasi in primo grado,Numero registro generale 18528/2023Numero sezionale 4734/2025Numero di raccolta generale 9082/2026Data pubblicazione 10/04/2026la censura si rivolve in una mera reiterazione del motivo di gravamegià svolto in grado di appello, trascurando di considerare che iltribunale, prima, e la corte d’appello successivamente, conaccertamento di fatto non scrutinabile nella presente sede dilegittimità, hanno rilevato che era stata fornita prova delle vicendesocietarie che avevano portato la titolarità del credito originariamentevantato dalla Cassa di Risparmio di Torino in capo alle diverse societàche si sono succedute nel corso del giudizio.4. Con il quinto motivo, contraddistinto in ricorso dalla lettera E)(pag. 32), i ricorrenti censurano la sentenza impugnata ‹‹perviolazione e/o falsa applicazione della legge, avendo sussunto lafattispecie concreta per cui è causa entro le sole regole relative dellagaranzia a prima richiesta in violazione delle norme di cui agli artt.115 e 116 c.p.c. in relazione al contratto di fideiussione prodotto; peraver ritenuto idoneo a livello probatorio l’estratto conto allegato inviolazione delle norme di cui agli artt. 115 e 116 c.p.c.; per averlimitato la doglianza sulla capitalizzazione trimestrale al merorichiamo alla delibera CICR del 09/02/2000; il tutto con riferimentosempre alla violazione della legge ex art. 360, primo comma, n. 3,cod. proc. civ.››.Lamentano il carattere vessatorio di alcune delle clausolecontenute nella fideiussione, ed in particolare di quelle di cui agli artt.5, 7, 8, 10 e 15 del contratto, e ribadiscono che il contrattosottoscritto deve essere qualificato come fideiussione e non comecontratto atipico o autonomo di garanzia, con conseguente lorolegittimazione a proporre tutte le eccezioni derivanti dal rapportoprincipale. Sostengono, inoltre, che il cd. saldaconto non potessecostituire valida prova del credito e che l’omessa produzione degliestratti conto, al momento della proposizione del ricorso, è statasanata dalla Banca solo con la costituzione in giudizio, cosìNumero registro generale 18528/2023Numero sezionale 4734/2025Numero di raccolta generale 9082/2026Data pubblicazione 10/04/2026impedendo la tempestiva verifica del saldo contabile; contestano,inoltre, la legittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi.4.1. Il motivo, che si articola in più profili di doglianza, èinfondato.4.2. In ordine alla riproposta questione della valutazione dellafideiussione in termini di garanzia a prima richiesta, non si possonoche richiamare le considerazioni già svolte sul punto al paragrafo2.2).Inammissibile è la censura concernente la presunta nullità, perchéaventi natura vessatoria, di talune clausole presenti nel testocontrattuale, considerato che i ricorrenti neppure trascrivono inricorso il testo delle clausole, né puntualizzano le ragioni per le qualiesse avrebbero natura vessatoria.4.3. Corretta è pure la valutazione svolta dalla corte d’appello inordine all’idoneità probatoria della certificazione ex art. 50 T.U.B.,c.d. saldaconto, a dimostrare la consistenza del credito per cui ècausa.Giusta principio consolidato di questa Corte (Cass., sez. 1,09/01/2019, n. 279; Cass., sez. 1, 02/12/2011, n. 25857) ilsaldaconto nella fase monitoria è prova idonea ad ottenerel’emissione dell’ingiunzione di pagamento; ben può assolvereall’onere di provare l’ammontare del credito nel processo a cognizionepiena introdotto con l’opposizione ex art. 645 cod. proc. civ.allorquando il fideiussore non abbia in modo specifico contestato laconformità di detto saldaconto alle scritture contabili della banca,limitandosi a ritenerlo insufficiente a fornire un quadro completo dellesue singole voci, nonché avuto riguardo al suo complessivocomportamento processuale (in senso conforme, Cass., sez. 3,10/05/2024, n. 12818).Orbene, nella specie la corte d’appello, nel confermare laNumero registro generale 18528/2023Numero sezionale 4734/2025Numero di raccolta generale 9082/2026Data pubblicazione 10/04/2026decisione del giudice di prime cure, ha ritenuto superata la censurarelativa all’idoneità probatoria dell’estratto conto accompagnato dallacertificazione ex art. 50 t.u.b. depositato in sede monitoria, dandoagli atti di causa tutti gli estratti conto ed i relativi scalari fino alpassaggio in sofferenza del conto, in tal modo ponendo gli alloraopponenti, oggi ricorrenti, nella condizione di poter verificare lesingole partite contabili e di poterne contestare l’eventuale erroneità.4.4. La corte d’appello neppure si è discostata dallagiurisprudenza di legittimità con riguardo all’eccepita nullità dellaclausola prevedente la capitalizzazione trimestrale degli interessi.Costituisce affermazione pacifica che, dopo la pronunzia (CorteCost. n. 425 del 2000) di illegittimità, per violazione dell'art. 76 cost.,dell’art. 25, comma terzo, d.lgs. n. n. 342 del 1999, le clausoleanatocistiche stipulate prima della nota delibera del Cicr del 9-2-2000sono nulle perché stipulate in violazione dell'art. 1283 cod. civ. ebasate su un uso negoziale anziché su un uso normativo (Cass., sez.U, n. 21095/2004 e successive conformi).In questo caso il giudice, dichiarata la nullità della predettaclausola per contrasto con il divieto di anatocismo, deve calcolare gliinteressi a debito del correntista senza operare alcunacapitalizzazione (v. Cass., sez. 1, 17/08/2016, n. 17150; Cass., sez.1, 13/10/2017, n. 24153; Cass., sez. 1, 13/10/2017, n. 24156).Ciò non toglie però che per il periodo successivo alla deliberasopra citata possa (e debba) trovare applicazione la regola di egualeperiodicità stabilita dalla ripetuta delibera del Cicr in attuazionedell’art. 120 del t.u.b., alla condizione che vi sia stato l’adeguamentodei contratti anteriormente stipulati alle previsioni della deliberastessa entro il 30-6-2000, senza peggioramento delle pattuizioniprecedentemente applicate (Cass., sez. 1, 26/02/2024, n. 5064).Numero registro generale 18528/2023Numero sezionale 4734/2025Numero di raccolta generale 9082/2026Data pubblicazione 10/04/2026Risulta dalla sentenza che il contratto di conto corrente in esameera successivo alla delibera del Cicr 9-2-2000, attuativa dell'art. 120del t.u.b. e che la capitalizzazione trimestrale degli interessi era statavalidamente prevista alla condizione di reciprocità (id est, sia per gliinteressi attivi che per quelli passivi). E ciò costituisce esito di unaccertamento di fatto, in questa sede non sindacabile.Del tutto irrilevante è, pertanto, la circostanza che la Cortecostituzionale, con la sentenza n. 425 del 17 ottobre 2000, abbiadichiarato l’illegittimità del comma 3 dell’art. 25 del d.lgs. n.342/1999, posto che la capitalizzazione con pari periodicità è previstadal comma 2 di tale articolo, che non è stato oggetto di pronuncia diillegittimità costituzionale, ma che anzi ha superato il vaglio dicostituzionalità (cfr. Corte cost. sentenza n. 341/2007; Corte cost.ord. n. 254/2008).5. Con il sesto motivo i ricorrenti denunziano la ‹‹violazione efalsa interpretazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., il tutto in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., e ciò per avere la Corted’appello condannato alle spese di lite parte appellante, oltre che alladebenza del contributo unificato senza considerare l’accoglimentoparziale dell’opposizione di cui alla sentenza di primo grado. In ognicaso, in accoglimento anche degli altri motivi di cassazione si chiedela riforma del dispositivo della sentenza in relazione alle spese di liteda porre a carico di parte avversa››.Si dolgono che la corte di merito non abbia congruamentemotivato in ordine alle ragioni della disposta condanna alle spese dilite del grado risultanti “oltremodo gravose”, e che, in virtù dellequestioni trattate, non sia stata disposta la relativa compensazionetra le parti.Il motivo è infondato.Il giudice d’appello ha fatto corretta applicazione del principioNumero registro generale 18528/2023Numero sezionale 4734/2025Numero di raccolta generale 9082/2026Data pubblicazione 10/04/2026della soccombenza, stante l’integrale rigetto dell’opposizione propostadagli odierni ricorrenti sia in primo che in secondo grado e a nullarilevando che il tribunale abbia revocato il decreto ingiuntivolimitatamente alla posizione di altro opponente, per avere accertatoche la sottoscrizione dallo stesso apposta sulla fideiussione eraapocrifa.Inoltre, nel giudizio di legittimità il sindacato sulle pronunzie deigiudici del merito riguardo alle spese di lite è diretto solamente adevitare che possa risultare violato il principio secondo cui esse nonpossono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa,restando del tutto discrezionale - e insindacabile - la valutazione ditotale o parziale compensazione per giusti motivi, la cui insussistenzail giudice del merito non è tenuto a motivare (Cass., sez. 6 - 3,26/11/2020, n. 26912).6. All’inammissibilità ed infondatezza dei motivi di ricorso segue ilrigetto del ricorso.Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivoin favore della controricorrente, seguono la soccombenza. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al solidale pagamentodelle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro13.200,00 ( di cui euro 13.000,00 per onorari ), oltre a spese generalie accessori di legge, in favore della controricorrente.Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte deiricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari aquello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13,se dovuto.Numero registro generale 18528/2023Numero sezionale 4734/2025Numero di raccolta generale 9082/2026Data pubblicazione 10/04/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza SezioneCivile, il 5 dicembre 2025IL PRESIDENTELuigi [OSCURATO:PERSONA]