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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 25123/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/05/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona che ne ha confermato la condanna alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 150 di multa, per il tentato furto di varia tipologia di merce (scarpe da ginnastica, tuta, pantaloncini, magliette, orologi) del valore complessivo di 250 euro, con l'aggravante della violenza sulle cose; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato, in quanto, se è vero che il reato in contestazione (tentato furto aggravato), rientra nel limite edittale della norma citata, dall'altro lato nella motivazione della sentenza si rinvengono, in maniera immediata, le ragioni che escludono la possibilità di configurare l'offesa in termini di particolare tenuità, alla luce delle modalità esecutive, rivelatrici di "una certa pianificazione e abilità" (cfr. pag. 4) e del valore della merce sottratta (euro 250) composta da vari articoli sportivi.

Considerato che il secondo motivo, che attiene al trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato, poiché la Corte di appello ha spiegato i criteri utilizzati ai sensi dell'art. 133 cod. pen.; mentre la questione sulla misura della pena pecuniaria (che comunque rientra nei limiti edittali) non è stata posta con l'atto di appello ed è pertanto inammissibile; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna al ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/05/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona che ne ha confermato la condanna alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 150 di multa, per il tentato furto di varia tipologia di merce (scarpe da ginnastica, tuta, pantaloncini, magliette, orologi) del valore complessivo di 250 euro, con l'aggravante della violenza sulle cose; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato, in quanto, se è vero che il reato in contestazione (tentato furto aggravato), rientra nel limite edittale della norma citata, dall'altro lato nella motivazione della sentenza si rinvengono, in maniera immediata, le ragioni che escludono la possibilità di configurare l'offesa in termini di particolare tenuità, alla luce delle modalità esecutive, rivelatrici di "una certa pianificazione e abilità" (cfr. pag. 4) e del valore della merce sottratta (euro 250) composta da vari articoli sportivi. Considerato che il secondo motivo, che attiene al trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato, poiché la Corte di appello ha spiegato i criteri utilizzati ai sensi dell'art. 133 cod. pen.; mentre la questione sulla misura della pena pecuniaria (che comunque rientra nei limiti edittali) non è stata posta con l'atto di appello ed è pertanto inammissibile; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna al ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così de
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