CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 44608/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/03/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che i motivi con cui si censura la mancata riqualificazione nella ipotesi lieve ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 e conseguente omessa assoluzione in ordine al possesso della cocaina, che si assume fosse detenuta per uso personale, sono essenzialmente generici oltre che riproduttivi di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello dì Roma che ha rilevato come la detenzione di entrambe le sostanze suddivise in dosi e confezioni fosse, per i mezzi utilizzati (auto a noleggio) e la dimostrata organizzazione predisposta nelle immediate vicinanze di una piazza di spaccio ([OSCURATO:PERSONA]) escludessero che la sostanza, compresa la cocaina, fosse destinata ad uso personale e che la condotta potesse essere sussunta nel più lieve delitto di cui al comma 5 dell'art. 73, d.P.R. cit. rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/