CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 46751/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/11/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato estinto per prescrizione il reato di cui al capo A); mentre ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 497 bis, comma 2, cod. pen., procedendo alla conseguente riduzione della pena; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta l'erronea riqualificazione del fatto ai sensi del secondo comma del citato art. 497 bis sul rilievo che non sarebbe dimostrata l'attribuibilità all'imputato della fabbricazione del documento falso, è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (pag. 6), il quale si attenuto al costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui: «Integra il reato di cui all'art. 497-bis, comma secondo, cod. pen., e non quello meno grave di cui al comma primo della stessa norma, il possesso di un documento d'identità recante la foto del possessore con false generalità, essendo evidente, in tal caso, la partecipazione di quest'ultimo alla contraffazione del documento» (cfr. tra le altre Sez. 5, n. 25659 del 13/03/2018, Busa, Rv. 273303 - 01); Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che lamenta il diniego delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda pag. 6); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così