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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 23392/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 03/02/2022 del TRIBUNALE dei RIESAME di CATANIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] BELMONTE letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Pasquale SERRAO D'AQUINO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

Udienza tenutasi ai che sensi dell'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137 - [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la ordinanza impugnata, il Tribunale di Catania ha rigettato il riesame avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari di quella stessa città, che aveva applicato a Giacinto SICALI la misura della custodia cautelare in carcere, siccome gravemente indiziato del delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen. ( capo 1) per aver fatto parte della associazione mafiosa denominata clan Puntina - Pillera dal maggio del 2015 sino al luglio del 2019.

2. Ha proposto ricorso per cassazione l'indagato, con il ministero del difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che svolge tre motivi.

2.1. Con il primo, denuncia la carenza motivazionale del provvedimento impugnato, censurandolo nella parte in cui avrebbe omesso di annullare l'ordinanza genetica in quanto priva dell'autonoma valutazione dei requisiti necessari per la adozione del titolo cautelare, piuttosto colmandone, attraverso una non consentita motivazione integrativa, le lacune motivazionali.

2.2. Anche il secondo denuncia vizio della motivazione, perché l'ordinanza impugnata ha omesso di valutare i rilievi difensivi avverso quella genetica, con i quali si evidenziava che i tre collaboratori di giustizia (Angrì, Messina e Reale) non avrebbero indicato il ricorrente come affiliato attuale, che, comunque, tutti gli elementi investigativi che lo coinvolgono sono fermi al 2015.

Ci si duole, inoltre, di una interpretazione travisata degli elementi investigativi, letti in chiave accusatoria, in presenza di evidenze non dotate di univocità, precisione e convergenza, necessarie per assurgere a dignità di indizi gravi.

2.3. Con il terzo motivo, è denunciata la assenza di esigenze cautelari, e, in particolare, si pone l'accento sul tempo trascorso dalla commissione del reato, per lamentare il mancato scrutinio del requisito della attualità delle esigenze. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1.11 primo motivo si limita a una generica critica della ordinanza genetica - che non sarebbe stata dotata di un autonomo vaglio delle risultanze investigative, donde la censura nei confronti di quella impugnata - senza alcuna specificazione delle ragioni concrete della doglianza, a fronte di una motivazione dell'ordinanza impugnata che, contrariamente a quanto dedotto, ha ripercorso gli argomenti utilizzati dal primo giudice a fondamento del giudizio di persistente affiliazione del Sicali al clan Pillera - Puntina, richiamando le fonti di prova, poi valutando in autonomia i requisiti per adottare la misura restrittiva, risultando la motivazione affatto apparente.

La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di a -specificità, conducente, a mente dell'art. 591 cod.proc.pen comma 1 lett. c) all'inammissibilità (ex plurimis, Sez. 2 , n. 42046 del 17/07/2019 Rv. 277710).

Motivi del genere più che specifici, come richiede l'art. 581 cod. proc. pen., risultano soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez.

U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822).

2. Il secondo motivo, che, al di là della formale rubrica, denuncia, come premesso, vizi della motivazione, risulta manifestamente infondato, dal momento che il tribunale distrettuale ha operato una corretta ricostruzione degli elementi indiziari a carico del ricorrente e ha fornito computa replica ai rilievi difensivi.

2.1. In estrema sintesi, può ricordarsi che i Giudici di merito - premesso che il ricorrente è già stato condannato, con sentenza irrevocabile, per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. fino all'aprile 2005, nonché sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno - hanno indicato una pluralità di ulteriori elementi gravemente indiziari della protrazione della affiliazione anche in epoca successiva - già emergente dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia - quali la presenza costante del ricorrente in comuni luoghi di ritrovo degli altri sodali, la fiducia di cui godeva da parte di esponenti di spicco, attestata dalla ammissione a consessi mafiosi con esponenti di altri sodalizi, il bacio sulla bocca ricevuto da parte di esponenti mafiosi, la partecipazione a spedizioni punitive, anche video riprese, e il coinvolgimento nel danneggiamento di una pescheria operato in nome di "Giacinto", evocato da uno dei responsabili mostrando una pistola; ancora, sono state richiamate le discussioni per prestiti di somme di denaro ad usura e i controlli su strada dal 13.1.2017 al 20.4.2019, attestanti rapporti di frequentazione con gli affiliati.

Cosicchè,./ la partecipazione è tratta sia dalla verifica del contributo causale al sodalizio, come attestato dalla partecipazione a raid punitivi e dall'ammissione alla discussione afferenti alle dinamiche operative del gruppo, sia alla luce del ruolo del Sicali nell'organigramma sociale, come attestato dalla presenza su luoghi comuni ai sodali e dalla frequentazione quotidiana degli affiliati, quale manifestazione concreta della capacità rappresentativa all'esterno del metodo mafioso - imprescindibilmente fondato sulla esterior:zzazione della intimidazione - che è proprio di ogni associazione mafiosa e che la presenza quotidiana nella piazza Cavour unitamente ad altri sodali non faceva che rafforzare.

2.2. La continuità della partecipazione associativa del ricorrente è frutto, dunque, di una valutazione congiunta che, partendo dalla valorizzazione della pregressa esperienza associativa, ha preso in considerazione elementi indiziari ulteriori, significativi della persistenza attuale dell'adesione al sodalizio.

E' ovvio che la condotta di partecipazione deve essere provata con puntuale riferimento al periodo temporale considerato dall'imputazione, sicché l'esistenza di una sentenza di condanna passata in giudicato per lo stesso delitto in relazione ad un precedente periodo può rilevare solo quale elemento significativo di un più ampio compendio probatorio, da valutarsi nel nuovo procedimento unitamente ad altri elementi di prova dimostrativi della permanenza all'interno della associazione criminale.

Questa Corte, peraltro, si è già espressa nel senso che "in tema di associazione mafiosa, la valutazione della prova della continuità dell'adesione al sodalizio di un soggetto già condannato per lo stesso reato può essere tratta da elementi di fatto che, autonomamente considerati, potrebbero anche non essere sufficienti a fondare un'accusa originaria di partecipazione" (Sez. 2 - , n. 21460 del 19/03/2019, Rv. 275586).

E', dunque, una questione di merito e di motivazione che, in quanto tale, riguarda la sistemazione razionale dei fatti a conoscenza del giudice e la logica che presiede alla loro ricostruzione.

2.3. E' corretto, dunque, il ragionamento probatorio sottostante alla decisione impugnata, che ha tratto i gravi indizi di colpevolezza della perdurante partecipazione del ricorrente alla consorteria de qua dalla precedente condanna del soggetto per l'adesione al medesimo sodalizio e dal ruolo assunto all'interno dell'organizzazione, valutati congiuntamente agli ulteriori elementi acquisiti a sostegno della perdurante partecipazione relativamente al periodo successivo a quello cui è riferita la condanna(Sez. 6 n. 3508 del 24/10/2019 (dep. 2020) Rv. 278221).

2.4. Va peraltro ricordato, quanto alle modalità della partecipazione, che non occorre una formalizzazione rituale dell'adesione all'associazione (non potendosi in ogni caso negare al "bacio sulla bocca" la significativa valenza di una manifestazione rituale indiretta), e che le condotte possono essere di varia natura, dal momento che la condotta di partecipazione all'associazione per delinquere di cui all'art. 416-bis cod. pen. è a forma libera e può realizzarsi in forme e contenuti diversi, indipendenti dall'esistenza di un formale atto di inserimento nel sodalizio e da uno stretto contatto con gli altri sodali, sicché il partecipe può anche non avere la conoscenza dei capi o degli altri affiliati essendo sufficiente che, anche in modo non rituale, di fatto si inserisca nel gruppo per realizzarne gli scopi, con la consapevolezza che il risultato viene perseguito con l'utilizzazione di metodi mafiosi (Sez. 2 n. 55141 del 16/07/2018 P.v. 274250).

Si è anche detto che ai fini della integrazione della condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, non è necessario che il membro del sodalizio si renda protagonista di specifici atti esecutivi del programma criminoso, essendo sufficiente che lo stesso assuma o gli venga riconosciuto il ruolo di componente del sodalizio e aderisca consapevolmente al programma criminoso, accrescendo per ciò solo la potenziale capacità operativa e la temibilità dell'associazione (da ultimo, Sez. 5 n. 27672 del 03/06/2019, Rv. 276897 ; conf.

Sez. 2, n. 56088/2017, Rv. 271698; Sez. 2 n. 23687/2012, Rv. 253222;).

Ciò che è invece necessario è solo "lo stabile inserimento dell'agente nella struttura organizzativa dell'associazione, idoneo, per le specifiche caratteristiche del caso concreto, ad attestare la sua 'messa a disposizione' in favore del sodalizio per il perseguimento dei comuni fini criminosi."( Sez.

Un., n. 16 del 1994, Demitry; Sez.

Un., n. 30 del 1995, Mannino; Sez.

Un., n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889).

PrivQ.di pregio appare anche ;a deduzione difensiva che si focalizza sulle parole riferite dall'Angrì- per le lamentele espresse dall'indagato per essere stato abbandonato in carcere , manifestando il proposito di non far più parte della famiglia, in quanto palesemente contraddetto dalla condotta successiva; si tratta, all'evidenza, di uno sfogo personale.

3. Manifestamente infondato il motivo concernente le esigenze cautelari, le quali, in relazione al titolo di reato in questione, sono notoriamente soggette a doppia presunzione di sussistenza del pericolo di reiterazione del reato e di adeguatezza della sola misura custodiale intramuraria, salva la prova della dissociazione o dello scioglimento dell'associazione.

Sotto tale ultimo profilo, deve osservarsi che la Difesa - che è onerata del relativo onere - non ha allegato alcun elemento concreto - al di là del decorso del tempo, peraltro decisamente breve, risalendo gli ultimi controlli al 2019, rispetto alla data di adozione della misura cautelare ( 30/12/2021) - idoneo a dimostrare in modo obiettivo e concreto l'effettivo e definitivo allontanamento dell'indagato dal gruppo criminale e la conseguente mancanza delle esigenze cautelari (Sez. 6 n. 28821 del 30/09/2020 Rv. 279780).

Non senza sottolineare che il Collegio aderisce all'orientamento, seguito dal Tribunale del riesame, che - a proposito del rilevo da attribuire al c.d. tempo silente, cioè al tempo trascorso tra la commissione del fatto e l'applicazione della misura, in tema di custodia cautelare in carcere disposta per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. - ritiene che la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. possa essere superata solo con il recesso dell'indagato dall'associazione o con l'esaurimento dell'attività associativa, mentre il c.d. tempo silente non può, da solo, costituire prova dell'irreversibile allontanamento dell'indagato dal sodalizio, potendo essere valutato esclusivamente in via residuale, quale uno dei possibili elementi (tra cui, ad esempio, un'attività di collaborazione o il trasferimento in altra zona territoriale) volto a fornire la dimostrazione, in modo obiettivo e concreto, di una situazione indicativa dell'assenza di esigenze cautelari (da ultimo Sez. 2, n. 7837 del 12/02/2021, Manzo, Rv. 280889; Sez. 5, n. 26371 del 24/07/2020, Carparelli, Rv. 279470; Sez. 5, n. 91 del 1/12/2020, dep. 2021 Panese, n.m.; Sez. 2, n. 7260 del 27/11/2019, dep. 2020, Trombaccia, Rv. 278569), dal momento che, specialmente per le mafie storiche, non può essere attribuita valenza esclusiva al c.d. tempo silente, soprattutto laddove, come nel caso di specie, nell'ordinanza genetica e in quella del Tribunale del riesame vi sia una specifica motivazione circa la continuità e stabilità dei rapporti tra l'indagato e l'operatività dello stesso ritenuti, in assenza di elementi concreti di segno contrario, perduranti nel tempo ( Sez. 2 n. 38848 del 14/07/2021, Rv. 2821319). 4.Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Manda alla cancelleria p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 03/02/2022 del TRIBUNALE dei RIESAME di CATANIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] BELMONTE letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Pasquale SERRAO D'AQUINO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Udienza tenutasi ai che sensi dell'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137 - [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la ordinanza impugnata, il Tribunale di Catania ha rigettato il riesame avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari di quella stessa città, che aveva applicato a Giacinto SICALI la misura della custodia cautelare in carcere, siccome gravemente indiziato del delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen. ( capo 1) per aver fatto parte della associazione mafiosa denominata clan Puntina - Pillera dal maggio del 2015 sino al luglio del 2019. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'indagato, con il ministero del difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che svolge tre motivi. 2.1. Con il primo, denuncia la carenza motivazionale del provvedimento impugnato, censurandolo nella parte in cui avrebbe omesso di annullare l'ordinanza genetica in quanto priva dell'autonoma valutazione dei requisiti necessari per la adozione del titolo cautelare, piuttosto colmandone, attraverso una non consentita motivazione integrativa, le lacune motivazionali. 2.2. Anche il secondo denuncia vizio della motivazione, perché l'ordinanza impugnata ha omesso di valutare i rilievi difensivi avverso quella genetica, con i quali si evidenziava che i tre collaboratori di giustizia (Angrì, Messina e Reale) non avrebbero indicato il ricorrente come affiliato attuale, che, comunque, tutti gli elementi investigativi che lo coinvolgono sono fermi al 2015. Ci si duole, inoltre, di una interpretazione travisata degli elementi investigativi, letti in chiave accusatoria, in presenza di evidenze non dotate di univocità, precisione e convergenza, necessarie per assurgere a dignità di indizi gravi. 2.3. Con il terzo motivo, è denunciata la assenza di esigenze cautelari, e, in particolare, si pone l'accento sul tempo trascorso dalla commissione del reato, per lamentare il mancato scrutinio del requisito della attualità delle esigenze. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1.11 primo motivo si limita a una generica critica della ordinanza genetica - che non sarebbe stata dotata di un autonomo vaglio delle risultanze investigative, donde la censura nei confronti di quella impugnata - senza alcuna specificazione delle ragioni concrete della doglianza, a fronte di una motivazione dell'ordinanza impugnata che, contrariamente a quanto dedotto, ha ripercorso gli argomenti utilizzati dal primo giudice a fondamento del giudizio di persistente affiliazione del Sicali al clan Pillera - Puntina, richiamando le fonti di prova, poi valutando in autonomia i requisiti per adottare la misura restrittiva, risultando la motivazione affatto apparente. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di a -specificità, conducente, a mente dell'art. 591 cod.proc.pen comma 1 lett. c) all'inammissibilità (ex plurimis, Sez. 2 , n. 42046 del 17/07/2019 Rv. 277710). Motivi del genere più che specifici, come richiede l'art. 581 cod. proc. pen., risultano soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822). 2. Il secondo motivo, che, al di là della formale rubrica, denuncia, come premesso, vizi della motivazione, risulta manifestamente infondato, dal momento che il tribunale distrettuale ha operato una corretta ricostruzione degli elementi indiziari a carico del ricorrente e ha fornito computa replica ai rilievi difensivi. 2.1. In estrema sintesi, può ricordarsi che i Giudici di merito - premesso che il ricorrente è già stato condannato, con sentenza irrevocabile, per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. fino all'aprile 2005, nonché sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno - hanno indicato una pluralità di ulteriori elementi gravemente indiziari della protrazione della affiliazione anche in epoca successiva - già emergente dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia - quali la presenza costante del ricorrente in comuni luoghi di ritrovo degli altri sodali, la fiducia di cui godeva da parte di esponenti di spicco, attestata dalla ammissione a consessi mafiosi con esponenti di altri sodalizi, il bacio sulla bocca ricevuto da parte di esponenti mafiosi, la partecipazione a spedizioni punitive, anche video riprese, e il coinvolgimento nel danneggiamento di una pescheria operato in nome di "Giacinto", evocato da uno dei responsabili mostrando una pistola; ancora, sono state richiamate le discussioni per prestiti di somme di denaro ad usura e i controlli su strada dal 13.1.2017 al 20.4.2019, attestanti rapporti di frequentazione con gli affiliati. Cosicchè,./ la partecipazione è tratta sia dalla verifica del contributo causale al sodalizio, come attestato dalla partecipazione a raid punitivi e dall'ammissione alla discussione afferenti alle dinamiche operative del gruppo, sia alla luce del ruolo del Sicali nell'organigramma sociale, come attestato dalla presenza su luoghi comuni ai sodali e dalla frequentazione quotidiana degli affiliati, quale manifestazione concreta della capacità rappresentativa all'esterno del metodo mafioso - imprescindibilmente fondato sulla esterior:zzazione della intimidazione - che è proprio di ogni associazione mafiosa e che la presenza quotidiana nella piazza Cavour unitamente ad altri sodali non faceva che rafforzare. 2.2. La continuità della partecipazione associativa del ricorrente è frutto, dunque, di una valutazione congiunta che, partendo dalla valorizzazione della pregressa esperienza associativa, ha preso in considerazione elementi indiziari ulteriori, significativi della persistenza attuale dell'adesione al sodalizio. E' ovvio che la condotta di partecipazione deve essere provata con puntuale riferimento al periodo temporale considerato dall'imputazione, sicché l'esistenza di una sentenza di condanna passata in giudicato per lo stesso delitto in relazione ad un precedente periodo può rilevare solo quale elemento significativo di un più ampio compendio probatorio, da valutarsi nel nuovo procedimento unitamente ad altri elementi di prova dimostrativi della permanenza all'interno della associazione criminale. Questa Corte, peraltro, si è già espressa nel senso che "in tema di associazione mafiosa, la valutazione della prova della continuità dell'adesione al sodalizio di un soggetto già condannato per lo stesso reato può essere tratta da elementi di fatto che, autonomamente considerati, potrebbero anche non essere sufficienti a fondare un'accusa originaria di partecipazione" (Sez. 2 - , n. 21460 del 19/03/2019, Rv. 275586). E', dunque, una questione di merito e di motivazione che, in quanto tale, riguarda la sistemazione razionale dei fatti a conoscenza del giudice e la logica che presiede alla loro ricostruzione. 2.3. E' corretto, dunque, il ragionamento probatorio sottostante alla decisione impugnata, che ha tratto i gravi indizi di colpevolezza della perdurante partecipazione del ricorrente alla consorteria de qua dalla precedente condanna del soggetto per l'adesione al medesimo sodalizio e dal ruolo assunto all'interno dell'organizzazione, valutati congiuntamente agli ulteriori elementi acquisiti a sostegno della perdurante partecipazione relativamente al periodo successivo a quello cui è riferita la condanna(Sez. 6 n. 3508 del 24/10/2019 (dep. 2020) Rv. 278221). 2.4. Va peraltro ricordato, quanto alle modalità della partecipazione, che non occorre una formalizzazione rituale dell'adesione all'associazione (non potendosi in ogni caso negare al "bacio sulla bocca" la significativa valenza di una manifestazione rituale indiretta), e che le condotte possono essere di varia natura, dal momento che la condotta di partecipazione all'associazione per delinquere di cui all'art. 416-bis cod. pen. è a forma libera e può realizzarsi in forme e contenuti diversi, indipendenti dall'esistenza di un formale atto di inserimento nel sodalizio e da uno stretto contatto con gli altri sodali, sicché il partecipe può anche non avere la conoscenza dei capi o degli altri affiliati essendo sufficiente che, anche in modo non rituale, di fatto si inserisca nel gruppo per realizzarne gli scopi, con la consapevolezza che il risultato viene perseguito con l'utilizzazione di metodi mafiosi (Sez. 2 n. 55141 del 16/07/2018 P.v. 274250). Si è anche detto che ai fini della integrazione della condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, non è necessario che il membro del sodalizio si renda protagonista di specifici atti esecutivi del programma criminoso, essendo sufficiente che lo stesso assuma o gli venga riconosciuto il ruolo di componente del sodalizio e aderisca consapevolmente al programma criminoso, accrescendo per ciò solo la potenziale capacità operativa e la temibilità dell'associazione (da ultimo, Sez. 5 n. 27672 del 03/06/2019, Rv. 276897 ; conf. Sez. 2, n. 56088/2017, Rv. 271698; Sez. 2 n. 23687/2012, Rv. 253222;). Ciò che è invece necessario è solo "lo stabile inserimento dell'agente nella struttura organizzativa dell'associazione, idoneo, per le specifiche caratteristiche del caso concreto, ad attestare la sua 'messa a disposizione' in favore del sodalizio per il perseguimento dei comuni fini criminosi."( Sez. Un., n. 16 del 1994, Demitry; Sez. Un., n. 30 del 1995, Mannino; Sez. Un., n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889). PrivQ.di pregio appare anche ;a deduzione difensiva che si focalizza sulle parole riferite dall'Angrì- per le lamentele espresse dall'indagato per essere stato abbandonato in carcere , manifestando il proposito di non far più parte della famiglia, in quanto palesemente contraddetto dalla condotta successiva; si tratta, all'evidenza, di uno sfogo personale. 3. Manifestamente infondato il motivo concernente le esigenze cautelari, le quali, in relazione al titolo di reato in questione, sono notoriamente soggette a doppia presunzione di sussistenza del pericolo di reiterazione del reato e di adeguatezza della sola misura custodiale intramuraria, salva la prova della dissociazione o dello scioglimento dell'associazione. Sotto tale ultimo profilo, deve osservarsi che la Difesa - che è onerata del relativo onere - non ha allegato alcun elemento concreto - al di là del decorso del tempo, peraltro decisamente breve, risalendo gli ultimi controlli al 2019, rispetto alla data di adozione della misura cautelare ( 30/12/2021) - idoneo a dimostrare in modo obiettivo e concreto l'effettivo e definitivo allontanamento dell'indagato dal gruppo criminale e la conseguente mancanza delle esigenze cautelari (Sez. 6 n. 28821 del 30/09/2020 Rv. 279780). Non senza sottolineare che il Collegio aderisce all'orientamento, seguito dal Tribunale del riesame, che - a proposito del rilevo da attribuire al c.d. tempo silente, cioè al tempo trascorso tra la commissione del fatto e l'applicazione della misura, in tema di custodia cautelare in carcere disposta per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. - ritiene che la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. possa essere superata solo con il recesso dell'indagato dall'associazione o con l'esaurimento dell'attività associativa, mentre il c.d. tempo silente non può, da solo, costituire prova dell'irreversibile allontanamento dell'indagato dal sodalizio, potendo essere valutato esclusivamente in via residuale, quale uno dei possibili elementi (tra cui, ad esempio, un'attività di collaborazione o il trasferimento in altra zona territoriale) volto a fornire la dimostrazione, in modo obiettivo e concreto, di una situazione indicativa dell'assenza di esigenze cautelari (da ultimo Sez. 2, n. 7837 del 12/02/2021, Manzo, Rv. 280889; Sez. 5, n. 26371 del 24/07/2020, Carparelli, Rv. 279470; Sez. 5, n. 91 del 1/12/2020, dep. 2021 Panese, n.m.; Sez. 2, n. 7260 del 27/11/2019, dep. 2020, Trombaccia, Rv. 278569), dal momento che, specialmente per le mafie storiche, non può essere attribuita valenza esclusiva al c.d. tempo silente, soprattutto laddove, come nel caso di specie, nell'ordinanza genetica e in quella del Tribunale del riesame vi sia una specifica motivazione circa la continuità e stabilità dei rapporti tra l'indagato e l'operatività dello stesso ritenuti, in assenza di elementi concreti di segno contrario, perduranti nel tempo ( Sez. 2 n. 38848 del 14/07/2021, Rv. 2821319). 4.Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla cancelleria p
Sentenza Cassazione n. 23392/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris