CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 17 maggio 2024
Cassazione n. 35275/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sptfe le conclusioni del PG rt 02 efLuz c,..0.4-tc (.j) 3-0 ipet A 5 e c_o (_)0 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1.Con ordinanza resa in data 7 dicembre 2023 il Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro ha respinto le domande introdotte da [OSCURATO:PERSONA], in tema di misure alternative alla detenzione. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA], deducendo vizio del procedimento. 2.1 La difesa del ricorrente afferma - e documenta - che l'udienza camerate si è svolta senza la partecipazione del difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], nonostante costui avesse tempestivamente inoltrato istanza di rinvio per concomitante impegno professionale. 3. Il ricorso è fondato, per le ragioni che seguono. 3.1 Dagli atti risulta che effettivamente il Tribunale di Sorveglianza non ha espresso valutazione alcuna sulla istanza di rinvio presentata dal difensore di fiducia. Va ribadito, pertanto, che la previsione dell'art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen. si applica anche nel procedimento di sorveglianza, sicchè il legit- timo impedimento del difensore costituisce una causa di rinvio dell'udienza che, se disattesa, dà luogo alla nullità di quest'ultima (da ultimo v. Sez. V, n. 17775 del 21.01.2022, rv 283163) . Va disposto annullamento con rinvio per nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro. Così deciso in data 17 maggio 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]