CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 29915/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/10/2022 della Corte di appello di Salerno visti gli atti, il provvedimento denunziato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che i ricorsi siano dichiarati i na mmissibili. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Salerno confermava la sentenza del Tribunale di Salerno che aveva condannato gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 110 e 388, terzo e quarto comma cod. pen. alla pena di giorni 40 di reclusione e 200 euro di multa. Agli imputati era stato contestato di avere, in concorso tra loro, [OSCURATO:PERSONA] quale proprietario e [OSCURATO:PERSONA] quale custode giudiziario, sottratto i beni oggetto del pignoramento mobiliare eseguito dall'ufficiale giudiziario e comunque di aver reso vana la procedura esecutiva sui suddetti beni, la cui vendita ai pubblici incanti era stata fissata dal giudice nelle date del 22 e 23 maggio 2014. 2. Avverso la suddetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, denunciando, a mezzo di difensore e con atti separati, i motivi di annullamento, come sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2:1. Violazione di legge in relazione agli artt. 157 e 159 cod. proc. pen. La Corte di appello erroneamente riteneva non decorso il termine di prescrizione del reato, calcolando: - interamente il periodo di sospensione tra il 3 novembre 2017 e il 2 novembre 2018, dovuto a rinvio dell'udienza per legittimo impedimento del difensore per accertamenti sanitari, anziché nel termine massimo di 60 giorni; - il periodo di sospensione tra il 19 giugno 2020 e il 7 maggio 2021 per rinvio per l'emergenza Covid, che invece riguardava il solo periodo dal 9 marzo all'il maggio 2020. Pertanto, calcolati esattamente i periodi di sospensione (giorni 290), il reato risultava essersi prescritto 1'8 settembre 2022. 2.2. Vizio di motivazione. Si contesta la motivazione, che nell'obliterare le valutazioni difensive e incorrendo in incongruenze rilevanti di giudizio rispetto al compendio probatorio, è pervenuta alla conferma della condanna del ricorrente. Quanto alla ritenuta sottrazione dei beni, la Corte di appello non ha considerato che: - all'accesso dell'ufficiale giudiziario in data 22 maggio 2014 questi dichiarava di non aver rinvenuto i due beni pignorati, ma avrebbe dovuto ispezionare i locali e, stante la presenza di una dipendente, acquisire notizie dai Naddeo sulla collocazione esatta dei beni; - il P.M. aveva delegato indagini per verificare le circostanze del fatto e in quella occasione (2 settembre 2014) [OSCURATO:PERSONA], contattato dalla dipendente, consentiva di individuare esattamente e senza problemi dove si trovassero i beni pignorati (l'uno nel capannone aziendale e l'altro in riparazione dal febbraio 2014). Queste circostanze consentivano di dimostrare la mancata di amotio per uno dei beni (che era nello stesso posto del pignoramento, se solo "ufficiale giudiziario avesse svolto un'indagine più accurata) e di giustificare la assenza dell'altro bene (era atto dovuto la riparazione, connesso ai doveri del custode) e di escludere il dolo. 2.3. Violazione di legge con riferimento all'art. 131-bis cod. pen.Non condivisibili sono le ragioni del diniego di far applicazione della suddetta causa di esclusione della punibilità, in quanto assertive in ordine al preteso valore dei beni sottratti (tenuto conto della assenza di accertamenti sul punto e trattandosi comunque di beni da tempo in disuso e anche guasti) e erronee in ordine alla portata ostativa dei precedenti penali, difettando il presupposto della commissione di almeno altri due reati della stessa indole per entrambi (l'unico precedente riportato da [OSCURATO:PERSONA] è anche relativo a reato depenalizzato; quelli riportati da [OSCURATO:PERSONA] in parte anche relativi a reati depenalizzati e estinti ex art. 167 cod. pen.). Andava considerato che il fatto assumeva almeno carattere lieve alla luce delle considerazioni versate nel secondo motivo. 2.4. Violazione di legge con riferimento all'art. 163 cod. pen. e alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. La Corte di appello riteneva ostativa al beneficio la biografia penale del ricorrente, senza alcuna motivazione. La Corte di appello avrebbe dovuto valutare la depenalizzazione dei reati oggetto di condanna e la applicazione per essi dell'indulto. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla I. 18 dicembre 2020, e succ. modd., in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili per le ragioni di seguito illustrate. 2. Il primo comune motivo sulla prescrizione è manifestamente infondato in quanto anche espungendo i periodi indicati dalla difesa, residuano 350 giorni di sospensione (290 giorni dovuti ad adesione del difensore all'astensione di categoria - non contestati dalla difesa - e 60 giorni per legittimo impedimento, indicati dalla stessa difesa). Il reato quindi non si è prescritto prima della pronuncia di secondo grado (10 ottobre 2022): il reato risulta infatti commesso il 22 maggio 2014 (dato non contestato dalla difesa) e, tenuto conto dell periodo massimo di prescrizione di sette anni e sei mesi e delle suddette sospensioni, la prescrizione non è venuta a maturare prima di tale data.3. Il secondo comune motivo ripropone in modo meramente oppositivo la tesi difensiva già esaminata dalla Corte di appello con motivazione che risulta incensurabile in questa sede, in quanto congrua, non manifestamente illogica e priva di vizi giuridici. La Corte di appello evidenziava che l'ufficiale giudiziario, esaminato in giudizio, aveva riferito di aver girato per l'interno di tutta l'azienda e di non aver rinvenuto i mezzi pignorati; che la stessa dipendente nell'accesso ai luoghi da parte della polizia giudiziaria non era stata in grado di riferire dove si trovassero i beni; che il ricovero in riparazione del trattorino taglia erba non era stato comunque autorizzato. Quanto al ricovero in riparazione del trattorino taglia erba, è appena il caso di precisare che correttamente la Corte di appello ha ritenuto che la versione difensiva non escludesse il reato, posto che lo spostamento del bene comportava un uso illecito che lo veniva a sottrarre alla vendita. Alla luce di quanto sopra, inammissibili risultano anche le censure in punto di dolo. Non hanno alcun pregio giuridico le censure difensive sulla giustificazione della riparazione, posto che il custode opera esclusivamente "per conto" del giudice ed è tenuto ad effettuare atti di conservazione e amministrazione dei beni quindi nella sola prospettiva della vendita giudiziaria. A ciò si aggiunga che le spese necessarie alla conservazione dell'immobile pignorato sono solo quelle indissolubilmente finalizzate al mantenimento dello stesso in fisica e giuridica esistenza (e non quelle per la manutenzione ordinaria o straordinaria), strumentali alla procedura di espropriazione forzata perché intese ad evitarne la chiusura anticipata (Sez. 3 civ., n. 12877 del 22/06/2016, Rv. 640292); quelle di straordinaria amministrazione devono invece sempre essere autorizzate dal giudice (Sez. 3 civ., n. 22860 del 30/10/2007, Rv. 600450). 4. Quanto all'art. 131-bis cod. pen. va rilevato che la motivazione di diniego è stata ancorata dalla Corte di appello, oltre che ai precedenti dei ricorrenti, anche al valore non tenue dei beni oggetto di distrazione. Tale ultima valutazione non può definirsi apodittica, posto che si trattava di mezzi meccanici pignoranti all'interno di una azienda e sottoposti a procedura esecutiva per un credito non modesto e a vendita giudiziaria (e quindi di valore ragionevolmente non irrisorio che non avrebbe giustificato la procedura). Le diverse argomentazioni della difesa risultano meramente esplorative e di merito, in quanto non supportate da elementi che possano ipotizzare un travisamento della prova.A ciò si aggiunga che con l'appello tale dato (il valore irrisorio dei beni) non era stato neppure dedotto o illustrato. Né può rilevare la condotta susseguente al reato, posto che essa non fu di certo spontanea ma determinata dall'inizio delle indagini penali e non ha attenuato il danno cagionato alla parte con la vanificazione della vendita. Quindi in definitiva la valutazione della Corte di appello sul diniego di applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. è all'evidenza immune da censure rilevabili in questa sede. 5. Quanto al beneficio sospensivo della pena, il motivo è generico. Neppure in appello l'imputato ha dedotto la mancanza di precedenti ostativi e la tale valutazione non può essere demandata a questa Corte sulla base soltanto di assertive argomentazioni. 6. Per le considerazioni su esposte, dunque, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento alla Cassa delle ammende di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura di euro 3.000. P.Q.IM. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento dell