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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 novembre 2023

Cassazione n. 47853/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; -Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano del 13 marzo 2023 che ha confermato, per quanto qui di interesse, la condanna del 1° giugno 2021 del Tribunale cittadino in ordine ai reati di cui all'art. 216

I. fall. (bancarotta patrimoniale distrattiva); -Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione di legge in relazione all'art. 216

I. fall. e vizio di motivazione , sui presupposto che il contratto di affitto di ramo d'azienda non costituirebbe un'operazione distrattiva, oltre ad apparire pedissequamente reiterativo di profili di censura adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito (cfr. pag. 5 del provvedimento gravato), è anche manifestamente infondato, perché non si confronta con la consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo cui integra il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione il contratto di affitto d'azienda stipulato in previsione del fallimento allo scopo di trasferire la disponibilità di tutti o dei principali beni aziendali ad altro soggetto giuridico (Fattispecie in cui l'imputato risultava coinvolto nella gestione della società fallita e di quella affittuaria ed in cui l'affitto d'azienda aveva determinato la sostanziale inattività della società in decozione)" (Sez. 5, n. 16748 del 13/02/2018, Rv. 272841 - 01); la sentenza, con motivazione immune da vizi logici ha operato buon governo delle indicazioni di questa Corte, chiarendo che l'intera operazione negoziale è stata attuata al solo fine di costituire uno schermo giuridico attraverso il quale continuare a gestire i beni della fallita sottraendoli alla esecuzione. -Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, in data 8 novembre 2023 I129E )siglierpstensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; -Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano del 13 marzo 2023 che ha confermato, per quanto qui di interesse, la condanna del 1° giugno 2021 del Tribunale cittadino in ordine ai reati di cui all'art. 216 I. fall. (bancarotta patrimoniale distrattiva); -Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione di legge in relazione all'art. 216 I. fall. e vizio di motivazione , sui presupposto che il contratto di affitto di ramo d'azienda non costituirebbe un'operazione distrattiva, oltre ad apparire pedissequamente reiterativo di profili di censura adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito (cfr. pag. 5 del provvedimento gravato), è anche manifestamente infondato, perché non si confronta con la consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo cui integra il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione il contratto di affitto d'azienda stipulato in previsione del fallimento allo scopo di trasferire la disponibilità di tutti o dei principali beni aziendali ad altro soggetto giuridico (Fattispecie in cui l'imputato risultava coinvolto nella gestione della società fallita e di quella affittuaria ed in cui l'affitto d'azienda aveva determinato la sostanziale inattività della società in decozione)" (Sez. 5, n. 16748 del 13/02/2018, Rv. 272841 - 01); la sentenza, con motivazione immune da vizi logici ha operato buon governo delle indicazioni di questa Corte, chiarendo che l'intera operazione negoziale è stata attuata al solo fine di costituire uno schermo giuridico attraverso il quale continuare a gestire i beni della fallita sottraendoli alla esecuzione. -Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, in data 8 novembre 2023 I129E )siglierpstensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 47853/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris