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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 02071/2022

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e ORDINANZA sul ricorso 19494-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA,

V. GERMANICO 96, presso lo studio dell'avvocato A I [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 17, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; contraricorrente - avverso la sentenza n. 2292/2019 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO depositata il 29/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2020 n. 19494 sez.

M3 - ud. 14-12-2021 -2- Ritenuto che 1.-[OSCURATO:PERSONA] sostiene di aver subìto danni a seguito della caduta in un tombino posto a margine di una strada statale, di proprietà dell' Anas, che non era segnalato e non era visibile.

In particolare, la ricorrente sarebbe caduta in questo tombino dopo essere scesa dalla vettura in ora serale per raggiungere un distributore automatico di sigarette che si trovava nei pressi. 2.-Ha agito nei confronti dell' Anas, quale proprietario della strada, per i danni alla persona causati dalla caduta.

Il Tribunale in primo grado ha però rigettato la domanda, e questa decisione è stata confermata dalla Corte di appello, la quale ha ritenuto che il danno si è verificato per esclusiva colpa della danneggiata che non si avveduta, come avrebbe dovuto, della buca in cui è inciampata. 3.-[OSCURATO:PERSONA] ricorre con due motivi.

L'Anas si è costituita con controricorso.

La ricorrente ha depositato memoria.

Considerato che 5.-.

Il primo motivo denuncia violazione degli articoli 2051 e 2697 cc.

La ricorrente, dopo aver illustrato le regole astratte in tema di responsabilità da cose in custodia, ed i principi che governano la materia, assume che la Corte ha disatteso le regole di ripartizione dell'onere probatorio, in base alle quali incombe al danneggiato la sola prova del nesso di causa tra il dinamismo della cosa ed il danno, mentre compete al custode la dimostrazione del caso fortuito, ossia la dimostrazione che il danno è dovuto ad un fattore a lui estraneo.

Ritiene la ricorrente che, pur avendo, per parte sua, fornito la prova del nesso di causa fra la cosa e il danno, non vi è stata invece dimostrazione del caso fortuito, ossia della prova liberatoria, da parte del custode. 6.-11 motivo è inammissibile.

Non coglie infatti la ratio della decisione impugnata.

La Corte d'appello ha infatti ritenuto come fornita la prova liberatoria da parte del custode, in quanto ha concluso nel senso che il danno è da attribuirsi alla condotta colpevole del danneggiato che avrebbe dovuto avvedersi della buca e di conseguenza evitarla.

E' noto infatti che nella nozione di caso fortuito rientra altresì il concorso di colpa del danneggiato, con la conseguenza che la cosiddetta a , • prova liberatoria di cui il ricorrente lamenta l'assenza è stata invece fornita, attraverso, per l'appunto, la dimostrazione della colpa del danneggiato.

Per contro non v'è alcuna contestazione quanto alla rilevanza causale del concorso del danneggiato e dunque quanto alla incidenza di tale condotta sulla determinazione del danno. 7.-11 secondo motivo denuncia violazione dell'articolo 2043 c.c..

Secondo la ricorrente la Corte non ha tenuto in considerazione la possibilità, pure prospettata nell'atto di impugnazione, di qualificare la domanda come richiesta di risarcimento del danno ex articolo 2043 cc..

Il motivo è inammissibile.

Infatti, quel medesimo fatto ossia il danno cagionato dalla caduta nella buca, o rileva quale ipotesi di responsabilità da cose in custodia oppure, ma in alternativa, quale ipotesi di responsabilità ex articolo 2043 c.c..

Avendo la Corte qualificato la fattispecie come riferibile all'articolo 2051 codice civile, non aveva motivo di prospettare una diversa qualificazione, ai sensi dell'articolo 2043.c.c., in base alla quale valutare diversamente i fatti emersi in giudizio. 8.-Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese legali in misura di 3500,00 euro, oltre 200,00 euro di spese generali.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e ORDINANZA sul ricorso 19494-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, V. GERMANICO 96, presso lo studio dell'avvocato A I [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 17, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; contraricorrente - avverso la sentenza n. 2292/2019 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO depositata il 29/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 19494 sez. M3 - ud. 14-12-2021 -2- Ritenuto che 1.-[OSCURATO:PERSONA] sostiene di aver subìto danni a seguito della caduta in un tombino posto a margine di una strada statale, di proprietà dell' Anas, che non era segnalato e non era visibile. In particolare, la ricorrente sarebbe caduta in questo tombino dopo essere scesa dalla vettura in ora serale per raggiungere un distributore automatico di sigarette che si trovava nei pressi. 2.-Ha agito nei confronti dell' Anas, quale proprietario della strada, per i danni alla persona causati dalla caduta. Il Tribunale in primo grado ha però rigettato la domanda, e questa decisione è stata confermata dalla Corte di appello, la quale ha ritenuto che il danno si è verificato per esclusiva colpa della danneggiata che non si avveduta, come avrebbe dovuto, della buca in cui è inciampata. 3.-[OSCURATO:PERSONA] ricorre con due motivi. L'Anas si è costituita con controricorso. La ricorrente ha depositato memoria. Considerato che 5.-. Il primo motivo denuncia violazione degli articoli 2051 e 2697 cc. La ricorrente, dopo aver illustrato le regole astratte in tema di responsabilità da cose in custodia, ed i principi che governano la materia, assume che la Corte ha disatteso le regole di ripartizione dell'onere probatorio, in base alle quali incombe al danneggiato la sola prova del nesso di causa tra il dinamismo della cosa ed il danno, mentre compete al custode la dimostrazione del caso fortuito, ossia la dimostrazione che il danno è dovuto ad un fattore a lui estraneo. Ritiene la ricorrente che, pur avendo, per parte sua, fornito la prova del nesso di causa fra la cosa e il danno, non vi è stata invece dimostrazione del caso fortuito, ossia della prova liberatoria, da parte del custode. 6.-11 motivo è inammissibile. Non coglie infatti la ratio della decisione impugnata. La Corte d'appello ha infatti ritenuto come fornita la prova liberatoria da parte del custode, in quanto ha concluso nel senso che il danno è da attribuirsi alla condotta colpevole del danneggiato che avrebbe dovuto avvedersi della buca e di conseguenza evitarla. E' noto infatti che nella nozione di caso fortuito rientra altresì il concorso di colpa del danneggiato, con la conseguenza che la cosiddetta a , • prova liberatoria di cui il ricorrente lamenta l'assenza è stata invece fornita, attraverso, per l'appunto, la dimostrazione della colpa del danneggiato. Per contro non v'è alcuna contestazione quanto alla rilevanza causale del concorso del danneggiato e dunque quanto alla incidenza di tale condotta sulla determinazione del danno. 7.-11 secondo motivo denuncia violazione dell'articolo 2043 c.c.. Secondo la ricorrente la Corte non ha tenuto in considerazione la possibilità, pure prospettata nell'atto di impugnazione, di qualificare la domanda come richiesta di risarcimento del danno ex articolo 2043 cc.. Il motivo è inammissibile. Infatti, quel medesimo fatto ossia il danno cagionato dalla caduta nella buca, o rileva quale ipotesi di responsabilità da cose in custodia oppure, ma in alternativa, quale ipotesi di responsabilità ex articolo 2043 c.c.. Avendo la Corte qualificato la fattispecie come riferibile all'articolo 2051 codice civile, non aveva motivo di prospettare una diversa qualificazione, ai sensi dell'articolo 2043.c.c., in base alla quale valutare diversamente i fatti emersi in giudizio. 8.-Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile. P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese legali in misura di 3500,00 euro, oltre 200,00 euro di spese generali. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pa
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