CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 06030/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/01/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avvisq alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché le doglianze prospettate non sono consentite dalla legge in sede di legittimità in quanto, con riguardo alla ritenuta applicabilità alla specie della esimente di cui all'art 393 bis cp, si replicano profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito (con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche) mentre in relazione alla configurabilità della resistenza contestata, si adduce una travisata lettura delle emergenze acquisite ( con riguardo al verbale di arresto, che ad avviso della difesa darebbe conto della realizzazione della condotta oppositiva in un frangente successivo alla compiuta esecuzione dell'atto di ufficio valorizzato dalla contestazione), rilievo, questo, non prospettato in fatto, in siffatti termini, con l'appello, oltre che, in ogni caso, inadeguatamente addotto sia perché non è stato allegato l'atto travisato, sia per la inidoneità decisoria in sè del travisamento nei termini letteralmente indicati dal ricorso (che non consentono di ritenere certamente compiuta la perquisizione all'atto della minaccia e del successivo contegno autolesionistico realizzato dal ricorrente); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 8