CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 1 marzo 1996
Cassazione n. 30350/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da 1. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania nel procedimento penale a carico di 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 02/05/2022 del Tribunale di Catania visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso del Procuratore Generale sia rigettato; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Dopo che altra ordinanza di custodia cautelare emessa nei confronti del medesimo indagato era già stata annullata dal Tribunale di Catania in funzione di riesame, lo stesso Tribunale, con l'ordinanza in epigrafe, annulla altresì l'ordinanza con cui il giudice per le indagini preliminari, in data 14/04/2022, disponeva la custodia cautelare in carcere di [OSCURATO:PERSONA], in quanto partecipe, con ruolo direttivo, di un'associazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti e in relazione al delitto di detenzione e cessione delle sostanze stesse (rispettivamente, artt. 74 e 73 d.P.R. n. 309 del 1990). 2. Contro tale seconda ordinanza propone ricorso il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catania, deducendo, nell'unico motivo, vizio della motivazione in rapporto alla ritenuta irrilevanza delle dichiarazioni auto ed etero- accusatorie di [OSCURATO:PERSONA] che, secondo il Tribunale del riesame, non avrebbero aggiunto nulla di nuovo ad un quadro indiziario che aveva già costituito, inutilmente, oggetto di censura da parte del Pubblico Ministero medesimo. Dopo aver riportato le motivazioni del ricorso per cassazione presentato avverso la prima ordinanza del Tribunale di Riesame - poi oggetto di desistenza, proprio sulla scorta dei nuovi elementi introdotti da [OSCURATO:PERSONA] -, il Pubblico Ministero rileva che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale del riesame, [OSCURATO:PERSONA], pusher di riferimento nel gruppo, avrebbe confermato che [OSCURATO:PERSONA], il quale svolgeva in modo regolare intermediazione nella cessione di stupefacenti, rivestiva una posizione di rilievo nell'attività commerciale che fungeva da base operativa del gruppo criminale. Ciò emergerebbe calando tali dichiarazioni nel contesto di plurimi elementi indiziari, quali: il fatto che il noleggio gestito dai cugini Salici (Gaetano e Attilio) fosse la base operativa del traffico illecito, dove avvenivano alcune cessioni — seppure non tutte — e dove era consegnato il ricavato della giornata; la presenza di [OSCURATO:PERSONA], quantomeno in una circostanza, all'operazione di conteggio del denaro ricavato dalle cessioni, presenza desumibile da una intercettazione ambientale e confermata da [OSCURATO:PERSONA]; la circostanza che quest'ultimo avesse confermato che tal Saitta era un cliente consumatore di stupefacenti, il che sconfesserebbe la ricostruzione della difesa di [OSCURATO:PERSONA] secondo cui, in altra conversazione intercettata, non si parlava di droga ma di noleggio di autoveicoli. Le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] confermerebbero, in definitiva, un quadro da cui desumere la gravità indiziaria e le esigenze cautelari in relazione ad entrambi i delitti ipotizzati. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile, poiché teso a sollecitare una ricostruzione alternativa del fatto, non realizzabile in sede di legittimità, e comunque manifestamente infondato. 2. La decisione del Tribunale del riesame appare, infatti, esente da contraddittorietà logica, tantomeno manifesta. 3. Va sul punto preliminarmente ribadito che l'ordinanza impugnata precisa di basarsi sui medesimi elementi già posti a fondamento di una prima ordinanza cautelare e precisato che, avendo il Pubblico Ministero rinunciato al ricorso per Cassazione, su tale compendio si è formato il giudicato cautelare, sicché l'analisi dell'ordinanza e, di conseguenza, il giudizio di questa Corte, riguardano specificamente le dichiarazioni sopravvenute del co-indagato [OSCURATO:PERSONA]. Tali dichiarazioni, secondo i giudici, confermano - e non smentiscono - i giudizi formulati nella prima ordinanza. Premesso, infatti, che [OSCURATO:PERSONA] gestisce insieme al cugino [OSCURATO:PERSONA], il quale avrebbe invece una posizione di spicco nell'organizzazione, un noleggio di automobili che funge altresì da sede per alcune cessioni di stupefacenti e da base per la distribuzione del ricavato dello spaccio, l'ordinanza impugnata afferma che il [OSCURATO:PERSONA] ha sì riconosciuto a [OSCURATO:PERSONA] un ruolo nell'attività d'intermediazione nello spaccio di stupefacente, ma sostanzialmente "a beneficio" di soli suoi conoscenti, ed ha comunque sottolineato come il contributo di [OSCURATO:PERSONA] (a differenza di quello di Attilio) fosse contenuto e saltuario, giungendo, su sollecitazione del Pubblico Ministero, a quantificare le telefonate di [OSCURATO:PERSONA] in un rapporto del 15% rispetto all'85°/0 delle telefonate volte all'intermediazione e provenienti da altro sodale. Aggiunge inoltre l'ordinanza, con motivazione esente da vizi, che: l'attività di intermediazione svolta da [OSCURATO:PERSONA] ed emersa chiaramente dalle intercettazioni in appena due occasioni, sempre in base alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], in una di queste risultava oltretutto motivata dal rapporto di amicizia con l'acquirente della sostanza stupefacente; in un solo caso, inoltre, il Salici è stato monitorato presenziare al conteggio dei proventi dell'attività criminale; la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] lavorasse nell'autonoleggio non può, di per sé, fondare una presunzione di partecipazione al reato associativo, posto che l'attività imprenditoriale, di proprietà di entrambi i cugini, non fungeva soltanto da copertura dell'attività di spaccio, la quale peraltro si svolgeva anche altrove; neppure, la circostanza che, secondo [OSCURATO:PERSONA], tal Saitta, le cui conversazioni con [OSCURATO:PERSONA] erano state intercettate, fosse un consumatore di marjuana talvolta rivoltosi al gruppo criminale, implica necessariamente che il debito cui i due fanno riferimento riguardasse la sostanza stupefacente, mai menzionata, piuttosto che il noleggio di un'auto, come suggerito dalla documentazione difensiva; comunque, le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], al servizio di [OSCURATO:PERSONA] soltanto per lo spaccio di droga, non appaiono idonee a fornire indicazioni sulla parallela attività lecita imprenditoriale. 4.1. Ebbene, distinguendo le ipotesi di reato ipotizzate in capo a [OSCURATO:PERSONA], è appena il caso di precisare, che, in tema di misure coercitive, l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. pone una presunzione, peraltro relativa e come tale vincibile, di sussistenza delle esigenze cautelari in relazione al reato associativo di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990. Tale presunzione non viene però nemmeno in gioco nel caso in esame. I giudici, già nella precedente ordinanza, avevano, infatti, a monte, revocato in dubbio la gravità indiziaria dell'ipotesi associativa. Nella decisione oggetto di impugnazione, come tale rilevante in questa sede, hanno poi articolato, in modo convincente, le ragioni, surriferite, per cui le dichiarazioni del co-indagato confermano il quadro pregresso, concludendo, coerentemente, che non sono emersi elementi aggiuntivi tali da far pensare ad un inserimento organico di [OSCURATO:PERSONA] nella struttura organizzata criminosa. 4.2. Immutato risulta il compendio probatorio altresì in rapporto alla meno grave ipotesi di cessione di sostanze stupefacenti (art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990). In proposito, precisa il Tribunale, vero è che le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] avrebbero riscontrato una qualche forma di collaborazione di [OSCURATO:PERSONA] all'attività illecita svolta dall'associazione. Tuttavia, si aggiunge - anche in questo caso con motivazione non sindacabile dal giudice di legittimità - tali dichiarazioni confermano che tale attività era sporadica, circoscritta a pochi episodi e, in considerazione della sua natura ed entità, oltre che dell'incensuratezza dell'indagato, che oltretutto non ha nemmeno pendenze giudiziarie, inidonea a fondare il giudizio sulla sussistenza delle esigenze cautelari. 5. In definitiva, l'ordinanza impugnata, nel confermare la mancanza di gravi indizi in relazione all'ipotesi associativa e negare la sussistenza delle esigenze cautelari in rapporto alla cessione delle sostanze stupefacenti in capo a [OSCURATO:PERSONA], appare esente da v