CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 28912/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
-133(à-11- ORDINANZA sul ricorso 25190-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 35; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, Via dei Gracchi, n. 39; -controricorrente- [OSCURATO:PERSONA]; -intimato- avverso la sentenza n. 1746/2017 della Corte di Appello di Bologna, pubblicata in data 27 luglio 2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 giugno 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 1848/2014 il Tribunale di Bologna accoglieva la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] e disponeva il trasferimento in suo favore di un immobile che [OSCURATO:PERSONA], anche quale procuratore di [OSCURATO:PERSONA] (comproprietario dell'immobile), aveva promesso di vendergli con contratto preliminare, subordinando il trasferimento al pagamento da parte dell'attore del residuo prezzo, pari ad euro 48.000. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato la sentenza chiedendo nell'atto di appello, in parziale riforma della pronuncia, la rideterminazione del prezzo residuo, essendo venuto a conoscenza dell'esistenza di un pignoramento sull'immobile oggetto di causa. All'udienza di precisazioni delle conclusioni l'appellante ha poi domandato alla Corte d'appello di Bologna di "revocare integralmente la sentenza impugnata" e di pronunciare la risoluzione del contratto preliminare e conseguentemente di condannare Rusconi e Ghezzi alla restituzione della somma di euro 322.000, assumendo di essere venuto a conoscenza della "grave difformità" dell'immobile "dallo stato legittimato". La Corte d'appello ha ritenuto inammissibile tale domanda avendo l'appellante introdotto un fatto (la difformità non sanabile dell'immobile dai progetti licenziati) non soltanto non sopravvenuto nel corso del processo, che avrebbe potuto essere dedotto con l'atto introduttivo del processo, ma del tutto nuovo rispetto alla mancata disponibilità dei promittenti venditori alla stipulazione del contratto definitivo, fatto da lui originariamente posto a sostegno dell'azione esercitata ex art.2932 c.c. La Corte ha poi ritenuto che la proposizione della domanda in sede di precisazione delle conclusioni abbia comportato rinuncia ai motivi originari, che del resto non sono stati più trattati negli scritti difensivi conclusionali. La Corte ha, quindi, confermato la pronuncia impugnata con sentenza 27 luglio 2017, n. 1746. 3. Avverso la sentenza ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA]. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] non ha proposto difese. Memoria è stata depositata sia dal ricorrente che dal controricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è articolato in un unico motivo che denuncia "violazione e falsa applicazione dell'art. 1453, comma 2 c.c.": la Corte d'appello, nell'affermare che il ricorrente "non ha soltanto modificato l'iniziale petitum, ma ingiustificatamente ampliato la materia del contendere" ha omesso di applicare la disposizione richiamata o l'ha falsamente applicata, essendo in contrasto con la finalità stessa della norma, che è quella di permettere alla parte debole, e che ha subito l'inadempimento della controparte, la possibilità di usufruire dello ius variandi, in deroga ai principi generali che regolano i termini e le decadenze. La Corte d'appello avrebbe così confuso il fatto "l'esistenza di un abuso edilizio insanabile" con la conoscenza giuridica dello stesso: il ricorrente ha infatti avuto consapevolezza della insanabile irregolarità edilizia dell'immobile solo nel corso del giudizio di appello, successivamente al deposito della consulenza tecnica d'ufficio nel processo di espropriazione forzata dell'immobile oggetto di causa. Il motivo non può essere accolto. È vero che l'art. 1453, comma 1 c.c. dispone che nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l'altro può a sua scelta chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto e che, secondo il comma 2 del medesimo articolo, la risoluzione può essere domandata anche quando il giudizio è stato promosso per ottenere l'adempimento, mutamento che - secondo la giurisprudenza di questa Corte - può essere fatto nel corso del giudizio di primo grado, nonché in appello e persino in sede di rinvio (cfr., per tutte, Cass. 13003/2010). Tale facoltà può essere esercitata, però, a condizione "che si resti nell'ambito dei fatti posti a base della inadempienza originariamente dedotta, senza introdurre un nuovo tema di indagine" (ancora Cass. 13003/2010). Nel caso in esame, invece, il ricorrente - che alla base della domanda introduttiva del processo aveva posto il mancato adempimento dei promittenti venditori alla stipulazione del contratto definitivo - nel giudizio d'appello ha inizialmente, senza cambiare la domanda ex art. 2932 c.c., dedotto il pignoramento dell'immobile e poi, in sede di precisazione delle conclusioni, ha posto alla base della richiesta di risoluzione del contratto preliminare "la sostanziale difformità e non conformità al titolo legittimato del bene immobile", così mutando due volte i fatti posti alla base dell'inadempimento. Non vale il richiamo alla pronuncia delle sezioni unite n. 8510/2014, che - lungi dal consentire, come sostiene il ricorrente, "il diritto di ricorrere all'istituto dello ius variandi in ogni fase, stato e grado del processo" - ha affermato che la parte "che chieda la risoluzione del contratto per inadempimento nel corso del giudizio dalla stessa promosso per ottenere l'adempimento, può domandare, contestualmente all'esercizio dello ius variandi, oltre alla restituzione della prestazione eseguita, anche il risarcimento dei danni derivanti dalla cessazione degli effetti del regolamento negoziale". La stessa pronuncia delle sezioni unite ha infatti precisato che "tutto ciò vale a condizione che i fatti dedotti a fondamento della domanda di risoluzione coincidano con quelli posti a base della domanda di adempimento originariamente proposta; se l'attore allega alla domanda di risoluzione un inadempimento diverso, ossia una nuova causa petendi, con l'introduzione di un nuovo tema d'indagine, tornano ad applicarsi le preclusioni di cui agli artt. 183 e 345 c.p.c., giacché la deroga alle disposizioni del codice di rito è limitata all'introduzione di un nuovo e sostitutivo petitum immediato". II. Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del controricorrente che liquida in euro 5.400, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15°/0) e accessori di legge. Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovu