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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 febbraio 2022

Cassazione n. 14672/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/07/2021 della CORTE APPELLO di TORINOeUto avviso alle parti;\ udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato in fatto e in diritto

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Torino, all'esito della rinuncia da parte dell'odierno ricorrente a tutti i motivi di gravame ad eccezione di quelli relativi al trattamento sanzionatorio e della presentazione di una richiesta di applicazione di pena concordata con il Procuratore Generale, ha determinato nei termini richiesti dalle parti la pena in ordine alle imputazioni contestate.

2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato, UHLAND Barrios che ha successivamente depositato memoria con cui lamenta di non avere ricevuto avvisi inerenti all'udienza di trattazione del ricorso.

2.1. Il ricorso, con cui si lamenta la mancata valutazione della possibilità di escludere l'aggravante dell'uso dell'arma, è inammissibile perché proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge in relazione al ricorso avverso sentenza di concordato in appello.

Infatti, la modifica legislativa introdotta con la legge n. 103/2017 non ha previsto per il concordato in appello alcuna ipotesi di censure ricorribili per cassazione stabilendo per esso soltanto la declaratoria di inammissibilità de plano.

E' quindi ammissibile il ricorso che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato (Sez. 6, n. 16765 del 18/11/2019 Rv. 279418 - 13), al consenso del Pubblico Ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, ma sono inammissibili le doglianze relative a elementi circostanziali (Sez. 1, n. 30403 del 09/09/2020 Rv. 279788 - 01).

2.2. Quanto invece alla contestata mancanza di previo avviso al difensore dell'udienza di trattazione davanti a questa Corte, va rilevato che, ai sensi dell'art, 610 comma 5 bis cod proc pen, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso avverso la sentenza pronunciata ex art. 599 bis cod proc pen avviene senza formalità di procedura e quindi senza previo avviso alle parti.

3. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 1 febbraio 2022 [OSCURATO:PERSONA] est

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/07/2021 della CORTE APPELLO di TORINOeUto avviso alle parti;\ udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Torino, all'esito della rinuncia da parte dell'odierno ricorrente a tutti i motivi di gravame ad eccezione di quelli relativi al trattamento sanzionatorio e della presentazione di una richiesta di applicazione di pena concordata con il Procuratore Generale, ha determinato nei termini richiesti dalle parti la pena in ordine alle imputazioni contestate. 2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato, UHLAND Barrios che ha successivamente depositato memoria con cui lamenta di non avere ricevuto avvisi inerenti all'udienza di trattazione del ricorso. 2.1. Il ricorso, con cui si lamenta la mancata valutazione della possibilità di escludere l'aggravante dell'uso dell'arma, è inammissibile perché proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge in relazione al ricorso avverso sentenza di concordato in appello. Infatti, la modifica legislativa introdotta con la legge n. 103/2017 non ha previsto per il concordato in appello alcuna ipotesi di censure ricorribili per cassazione stabilendo per esso soltanto la declaratoria di inammissibilità de plano. E' quindi ammissibile il ricorso che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato (Sez. 6, n. 16765 del 18/11/2019 Rv. 279418 - 13), al consenso del Pubblico Ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, ma sono inammissibili le doglianze relative a elementi circostanziali (Sez. 1, n. 30403 del 09/09/2020 Rv. 279788 - 01). 2.2. Quanto invece alla contestata mancanza di previo avviso al difensore dell'udienza di trattazione davanti a questa Corte, va rilevato che, ai sensi dell'art, 610 comma 5 bis cod proc pen, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso avverso la sentenza pronunciata ex art. 599 bis cod proc pen avviene senza formalità di procedura e quindi senza previo avviso alle parti. 3. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 1 febbraio 2022 [OSCURATO:PERSONA] est
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