Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2015
ECLI:EU:T:2015:499
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62010TJ0406
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Sesta Sezione)
15 luglio 2015 (
*1
)
«Concorrenza — Intese — Mercato europeo dell’acciaio per precompresso — Fissazione dei prezzi, ripartizione del mercato e scambio di informazioni commerciali riservate — Decisione che constata un’infrazione all’articolo 101 TFUE — Cooperazione nel corso del procedimento amministrativo — Articolo 139, lettera a), del regolamento di procedura del Tribunale»
Nella causa T‑406/10,
Emesa-Trefilería SA
, con sede a Arteixo (Spagna),
[OSCURATO:PERSONA] SA
, con sede a Vitoria (Spagna),
rappresentate da A. [OSCURATO:PERSONA] e A. [OSCURATO:PERSONA], avvocati,
ricorrenti,
contro
[OSCURATO:PERSONA] europea
, rappresentata inizialmente da V. Bottka e F. [OSCURATO:PERSONA], successivamente da V. Bottka e A. Biolan, in qualità di agenti, assistiti da M. Gray, barrister,
convenuta,
sostenuta da
Consiglio dell’Unione europea
, rappresentato da F. [OSCURATO:PERSONA] e R. Liudvinaviciute‑Cordeiro, in qualità di agenti,
interveniente,
avente ad oggetto una domanda di annullamento e di riforma della decisione C (2010) 4387 definitivo della [OSCURATO:PERSONA], del 30 giugno 2010, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’Accordo SEE (caso COMP/38344 – Acciaio per precompresso), modificata dalla decisione C (2010) 6676 definitivo della [OSCURATO:PERSONA], del 30 settembre 2010, e dalla decisione C (2011) 2269 definitivo della [OSCURATO:PERSONA], del 4 aprile 2011,
IL TRIBUNALE (Sesta Sezione),
composto da S. [OSCURATO:PERSONA] (relatore), presidente, F. [OSCURATO:PERSONA] e A.M. [OSCURATO:PERSONA], giudici,
cancelliere: S. Spyropoulos, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 26 giugno 2014,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
(
1
)
[omissis]
Giudizio del Tribunale
113
Il primo motivo verte, in sostanza, sul fatto che il procedimento seguito in materia di infrazioni al diritto della concorrenza è illegittimo alla luce dell’articolo 6 della CEDU e dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali, in quanto, trattandosi di un procedimento di natura penale, alla [OSCURATO:PERSONA] non possono essere attribuite simultaneamente le funzioni istruttorie, accusatorie e di adozione della decisione con la quale essa infligge una sanzione senza che il Tribunale eserciti un pieno controllo su tale decisione, il che, secondo le ricorrenti, non avviene.
Richiamo dei principi
114
Occorre ricordare che, nella sua sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 69 supra (
EU:C:2013:522
), la Corte ha dichiarato quanto segue:
«33.
(…) contrariamente a quanto sostenuto dalle ricorrenti, la circostanza che le decisioni con cui vengono inflitte ammende in materia di concorrenza siano adottate dalla [OSCURATO:PERSONA] non è di per sé contraria all’articolo 6 della CEDU come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo. Si deve in proposito rilevare che, nella citata sentenza A. [OSCURATO:PERSONA] c. Italia, relativa a una sanzione inflitta dall’autorità italiana garante della concorrenza a causa di pratiche anticoncorrenziali analoghe a quelle addebitate alle ricorrenti, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha ritenuto che, considerato l’elevato importo dell’ammenda inflitta, la sanzione ricadesse, per la sua severità, nella materia penale.
34.
Essa ha tuttavia ricordato, al punto 58 di tale sentenza, che conferire alle autorità amministrative il compito di perseguire e punire le contravvenzioni alle norme di concorrenza non è incompatibile con la CEDU, purché l’interessato possa impugnare ogni decisione così adottata nei suoi confronti davanti ad un tribunale che offra le garanzie di cui all’articolo 6 della CEDU.
35.
Al punto 59 della citata sentenza A. [OSCURATO:PERSONA] c. Italia, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha precisato che la conformità con l’articolo 6 della CEDU non esclude che in un procedimento di natura amministrativa una “pena” sia anzitutto inflitta da un’autorità amministrativa. Si presuppone però che la decisione di un’autorità amministrativa che non soddisfi, di per sé, le condizioni di cui all’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU debba subire il controllo a posteriori di un organo giudiziario avente giurisdizione piena. Tra le caratteristiche di un simile organo vi è il potere di riformare in ogni modo, in fatto come in diritto, la decisione adottata, resa da un organo di grado inferiore. L’organo giudiziario deve in particolare essere competente a giudicare tutte le questioni di fatto e di diritto rilevanti per la controversia per cui viene adito.
36.
Orbene, pronunciandosi sul principio della tutela giurisdizionale effettiva, principio generale del diritto dell’Unione oggi sancito all’articolo 47 della Carta e corrispondente, nel diritto dell’Unione, all’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU, la Corte ha dichiarato che, oltre al controllo di legittimità previsto dal Trattato FUE, il giudice dell’Unione dispone di una competenza estesa al merito conferitagli dall’articolo 31 del regolamento n. 1/2003, conformemente all’articolo 261 TFUE, che lo autorizza a sostituire la sua valutazione a quella della [OSCURATO:PERSONA] e, di conseguenza, a sopprimere, ridurre o aumentare l’ammenda o la penalità inflitta (sentenza Chalkor/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 63).
37.
Quanto al controllo di legittimità, la Corte ha ricordato che il giudice dell’Unione deve effettuarlo sulla base degli elementi prodotti dal ricorrente a sostegno dei motivi dedotti, e non può far leva sul potere discrezionale di cui dispone la [OSCURATO:PERSONA] – né per quanto riguarda la scelta degli elementi presi in considerazione in sede di applicazione dei criteri indicati negli orientamenti del 1998 né per quanto riguarda la valutazione di tali elementi – al fine di rinunciare a un controllo approfondito tanto in fatto quanto in diritto (sentenza Chalkor/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 62).
38.
Poiché il controllo previsto dai trattati implica che il giudice dell’Unione eserciti un controllo tanto in diritto quanto in fatto e che disponga del potere di valutare le prove, di annullare la decisione impugnata e di modificare l’importo delle ammende, la Corte ha concluso che non risulta, quindi, che il controllo di legittimità di cui all’articolo 263 TFUE, completato dalla competenza estesa al merito quanto all’importo dell’ammenda, prevista all’articolo 31 del regolamento n. 1/2003, sia contrario ai dettami del principio della tutela giurisdizionale effettiva attualmente sancito dall’articolo 47 della Carta (sentenza Chalkor/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 67)».
115
Peraltro, la mancanza di controllo d’ufficio di tutta la decisione impugnata non viola il principio della tutela giurisdizionale effettiva. Non è indispensabile al rispetto di tale principio che il Tribunale, che è senza dubbio tenuto a rispondere ai motivi sollevati e ad esercitare un controllo tanto in diritto quanto in fatto, abbia l’obbligo di procedere d’ufficio a una nuova istruzione completa del fascicolo (sentenze dell’8 dicembre 2011, Chalkor/[OSCURATO:PERSONA], C‑386/10 P, Racc.,
EU:C:2011:815
, punto 66, e del 26 ottobre 2013, Kone e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑510/11 P,
EU:C:2013:696
, punto 32).
116
Per quanto riguarda la portata relativa delle sentenze di annullamento, la Corte ha ripetutamente dichiarato che una decisione adottata in materia di concorrenza nei confronti di diverse imprese, benché predisposta e pubblicata sotto forma di decisione unica, deve essere considerata come un complesso di decisioni individuali che dichiarano, nei confronti di ciascuna impresa destinataria, la sussistenza della o delle infrazioni addebitatele, infliggendole, se del caso, un’ammenda (sentenze del 14 settembre 1999, [OSCURATO:PERSONA]/AssiDomän [OSCURATO:PERSONA] e a., C‑310/97 P, Racc.,
EU:C:1999:407
, punti 49 e seguenti, e del 15 ottobre 2002, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑238/99 P, C‑244/99 P, C‑245/99 P, C‑247/99 P, da C‑250/99 P a C‑252/99 P e C‑254/99 P, Racc.,
EU:C:2002:582
, punto 100).
117
Nella sua sentenza dell’11 luglio 2013, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (C‑444/11 P,
EU:C:2013:464
), la Corte ha dichiarato che, qualora un destinatario di una decisione decida di proporre ricorso di annullamento, il giudice dell’Unione è investito dei soli elementi della decisione che lo riguardano, mentre quelli riguardanti altri destinatari non rientrano nell’oggetto della controversia che il giudice dell’Unione è chiamato a risolvere, fatte salve eventuali circostanze particolari, e ha rinviato a tale riguardo alla sua sentenza del 22 gennaio 2013, [OSCURATO:PERSONA]/Tomkins (C‑286/11 P, Racc.,
EU:C:2013:29
, punti 43 e 49).
118
Per il resto, la decisione rimane pertanto vincolante nei confronti dei destinatari che non hanno proposto ricorso di annullamento (v., in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 116 supra,
EU:C:2002:582
, punto 100).
119
Peraltro, è stato giudicato che le garanzie procedurali che debbono applicarsi al procedimento seguito in materia di infrazioni alle regole della concorrenza non impongono alla [OSCURATO:PERSONA] di dotarsi di un’organizzazione interna che impedisca che un solo e medesimo funzionario possa intervenire nella medesima pratica in qualità d’inquirente e di relatore (v. sentenza dell’11 marzo 1999, Aristrain/[OSCURATO:PERSONA], T‑156/94, Racc.,
EU:T:1999:53
, punto 26 e giurisprudenza citata).
120
La Corte ha inoltre dichiarato che nulla osta a che i membri della [OSCURATO:PERSONA] cui spetta la decisione di infliggere un’ammenda siano informati del risultato dell’audizione da parte di persone alle quali la [OSCURATO:PERSONA] abbia conferito il mandato di procedere alla stessa (sentenza del 15 luglio 1970, Buchler/[OSCURATO:PERSONA], 44/69, Racc.,
EU:C:1970:72
, punti da 19 a 23).
Sulla fondatezza del primo motivo
121
Il 18 dicembre 2013, nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento previste all’articolo 64 del regolamento di procedura del 2 maggio 1991, il Tribunale ha deciso di porre per iscritto un quesito alle ricorrenti riguardante le eventuali ripercussioni della sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 69 supra (
EU:C:2013:522
), sul primo motivo dedotto nel ricorso. Queste ultime hanno ottemperato a tale richiesta il 30 gennaio 2014.
122
Le ricorrenti hanno dichiarato, in tale occasione, che, nonostante la sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 69 supra (
EU:C:2013:522
), esse intendevano mantenere il loro primo motivo (v. supra, punto 111).
123
Da una parte, alla luce della giurisprudenza richiamata ai precedenti punti 114 e seguenti, occorre respingere tutte le censure vertenti sull’incompatibilità con l’articolo 6 della CEDU e con l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali del procedimento condotto dalla [OSCURATO:PERSONA] in materia di intese quale previsto dal regolamento n. 1/2003, nonché sull’asserita mancanza di controllo esteso al merito esercitato dal Tribunale in tale campo.
124
La giurisprudenza richiamata al precedente punto 115 porta inoltre a respingere le censure vertenti sulla mancanza di controllo d’ufficio dell’insieme della decisione controversa da parte del Tribunale.
125
Occorre respingere altresì l’argomento delle ricorrenti secondo cui, in sostanza, l’assenza di effetti erga omnes delle sentenze di annullamento di una decisione individuale in materia di concorrenza che infligge un’ammenda al suo destinatario è incompatibile con l’obbligo di un controllo pieno da parte del Tribunale e rende l’intero procedimento condotto dalla [OSCURATO:PERSONA] e dal Tribunale incompatibile con le disposizioni dell’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU.
126
In primo luogo, va ricordato che l’annullamento di una decisione individuale ha effetto erga omnes ed è vincolante per tutti, ma, secondo la giurisprudenza citata al precedente punto 116, non va a beneficio di tutti – a differenza dell’annullamento di un atto di portata generale –, fatte salve tuttavia alcune circostanze particolari (sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Tomkins, punto 117 supra,
EU:C:2013:29
, punti 43 e 49). Una sentenza di annullamento di una decisione facente parte di un complesso di decisioni individuali nell’ambito di un procedimento condotto dalla [OSCURATO:PERSONA] in materia di intese può pertanto, in determinate circostanze, comportare alcune conseguenze nei confronti di soggetti diversi dal ricorrente nel procedimento conclusosi con tale sentenza di annullamento.
127
In secondo luogo, occorre constatare che, in occasione della sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 69 supra (
EU:C:2013:522
), la Corte ha voluto affermare la compatibilità con l’articolo 6 della CEDU e con l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’intero procedimento condotto, in materia di intese, dalla [OSCURATO:PERSONA] e dal Tribunale. Tale conclusione non può quindi essere rimessa in discussione dalle affermazioni delle ricorrenti secondo cui il Tribunale non eserciterebbe un controllo pieno della decisione della [OSCURATO:PERSONA] in assenza di effetti erga omnes delle sue sentenze di annullamento, in quanto la Corte ha necessariamente tenuto conto della propria giurisprudenza costante richiamata ai precedenti punti da 116 a 118 quando si è pronunciata nella causa che ha dato luogo alla sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 69 supra (
EU:C:2013:522
).
128
Infine, in terzo luogo, e per quanto necessario, va ricordato che, secondo giurisprudenza costante, non spetta comunque al giudice dell’Unione sostituirsi al potere costituente dell’Unione al fine di procedere a una modifica del sistema dei mezzi di ricorso e dei procedimenti istituito dal Trattato [v. sentenza del 21 aprile 2005, Holcim (Deutschland)/[OSCURATO:PERSONA], T‑28/03, Racc.,
EU:T:2005:139
, punto 34 e giurisprudenza citata].
129
Di conseguenza, la censura vertente sull’assenza di effetti erga omnes delle sentenze di annullamento delle decisioni deve essere respinta.
130
D’altra parte, per quanto riguarda l’argomento addotto dalle ricorrenti in risposta ai quesiti scritti posti dal Tribunale, nonché ai quesiti che sono stati posti loro a tale riguardo in udienza, va constatato che esso è comunque infondato.
131
Occorre rilevare che il regolamento n. 1/2003 non prevede che la decisione che conclude il procedimento amministrativo sia quella adottata dal Tribunale. Tale argomento de lege ferenda – come del resto hanno riconosciuto le ricorrenti in udienza – non trova alcun fondamento nella normativa applicabile alla presente controversia e non può quindi essere posto alla base di un ricorso di annullamento proposto avverso una decisione della [OSCURATO:PERSONA].
132
Inoltre, occorre ricordare che, in effetti, l’articolo 25, paragrafo 5, del regolamento n. 1/2003 prevede che la prescrizione operi al più tardi allo spirare del doppio del termine previsto, se la [OSCURATO:PERSONA] non ha irrogato un’ammenda o una penalità di mora entro tale termine. Peraltro, l’articolo 25, paragrafo 5, precisa che il termine massimo di dieci anni è prolungato della durata della sospensione in conformità al paragrafo 6. Orbene, l’articolo 25, paragrafo 6, del medesimo regolamento prevede che la prescrizione in materia di imposizione di ammende o di penalità di mora rimane sospesa per il tempo in cui pende dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea un ricorso contro la decisione della [OSCURATO:PERSONA].
133
Nel caso di specie, è pacifico che la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato una decisione che infligge un’ammenda alle ricorrenti prima della scadenza del termine di dieci anni previsto dall’articolo 25, paragrafo 5, del regolamento n. 1/2003.
134
Di conseguenza, per la parte in cui le ricorrenti intendono sostenere che la prescrizione è maturata per quanto le riguarda, va rilevato che esse hanno proposto il loro ricorso il 15 settembre 2010 e che pertanto la prescrizione è rimasta sospesa a partire da tale data, ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 6, del regolamento n. 1/2003.
135
Il primo motivo dev’essere pertanto integralmente respinto.
[omissis]
Giudizio del Tribunale
Richiamo dei principi
152
Occorre ricordare che, secondo giurisprudenza constante, solo ad un’impresa che abbia cooperato con la [OSCURATO:PERSONA] sulla base della comunicazione sul trattamento favorevole può essere concessa, in virtù di detta comunicazione, una riduzione dell’ammenda che, senza tale cooperazione, sarebbe stata inflitta. Tale riduzione non può essere estesa a una società che, per una parte della durata dell’infrazione in esame, aveva sì partecipato all’unità economica costituita da un’impresa, ma non ne faceva più parte al momento in cui quest’ultima ha cooperato con la [OSCURATO:PERSONA]. Un’interpretazione contraria comporterebbe infatti, in particolare, che, nei casi di successione di imprese, una società che abbia inizialmente partecipato a un’infrazione in quanto controllante di una società direttamente coinvolta nell’infrazione e che abbia trasferito tale controllata a un’altra impresa beneficerebbe eventualmente della riduzione d’ammenda concessa a quest’ultima impresa a titolo della sua cooperazione con la [OSCURATO:PERSONA], sebbene detta prima società non abbia né contribuito essa stessa all’individuazione dell’infrazione di cui trattasi né esercitato un’influenza determinante, al momento di tale cooperazione, sulla sua ex controllata. Infatti, in considerazione dell’obiettivo perseguito dalla comunicazione sul trattamento favorevole, consistente nel promuovere l’individuazione di comportamenti contrari al diritto della concorrenza dell’Unione, e al fine di garantire un’applicazione effettiva di tale diritto, niente giustifica l’estensione di una riduzione d’ammenda concessa a un’impresa a titolo della sua cooperazione con la [OSCURATO:PERSONA] a un’impresa che, pur avendo controllato in passato il settore di attività coinvolto nell’infrazione in esame, non ha essa stessa contribuito all’individuazione di quest’ultima (v., in tal senso, sentenze del 30 aprile 2014, FLSmidth/[OSCURATO:PERSONA], C‑238/12 P, Racc.,
EU:C:2014:284
, punti da 83 a 85; del 19 giugno 2014, FLS Plast/[OSCURATO:PERSONA], C‑243/12 P, Racc.,
EU:C:2014:2006
, punti 85 e 87, e Hoechst/[OSCURATO:PERSONA], punto 148 supra,
EU:T:2009:366
, punto 76).
153
Da tale giurisprudenza risulta che il criterio che dev’essere preso in considerazione per valutare se si debba accordare a un’impresa il beneficio del trattamento favorevole consiste nel suo contributo effettivo alla scoperta o alla formazione della prova dell’infrazione.
154
Ne risulta inoltre che il beneficio del trattamento favorevole è accordato a un’impresa, vale a dire all’unità economica esistente nel momento in cui la domanda di trattamento favorevole è presentata alla [OSCURATO:PERSONA].
155
Il principio di una cooperazione effettiva dell’impresa emerge dal punto 7 della comunicazione sul trattamento favorevole nonché dal punto 11, lettera a), della medesima, relativo all’immunità dalle ammende, secondo il quale l’impresa deve assicurare la piena collaborazione, permanente e tempestiva, per tutta la durata del procedimento amministrativo della [OSCURATO:PERSONA], e dal punto 23, lettera b), secondo paragrafo, di tale comunicazione, relativo alla riduzione dell’importo dell’ammenda, il quale prevede che la [OSCURATO:PERSONA] potrà tenere conto dell’entità e della continuità della cooperazione dimostrata dall’impresa a partire della data del suo contributo.
156
Di conseguenza, nessuna riduzione dell’importo dell’ammenda può essere accordata a un’impresa in assenza di una cooperazione effettiva da parte sua alla formazione della prova dell’infrazione.
157
Su tale fondamento, la Corte, nelle sentenze citate al precedente punto 152, ha quindi considerato che una società che, per una parte della durata dell’infrazione in esame, aveva partecipato all’unità economica costituita da un’impresa, ma non ne faceva più parte nel momento in cui quest’ultima ha cooperato con la [OSCURATO:PERSONA], non poteva beneficiare del trattamento favorevole accordato all’unità economica che collabora effettivamente con la [OSCURATO:PERSONA].
158
Sul medesimo fondamento, la Corte ha dichiarato che niente giustifica l’estensione di una riduzione dell’importo dell’ammenda concessa a un’impresa a titolo della sua cooperazione con la [OSCURATO:PERSONA] a un’impresa che, pur avendo controllato in passato il settore di attività coinvolto nell’infrazione in esame, non abbia essa stessa contribuito all’individuazione di quest’ultima.
159
Si deve ritenere che l’esclusione del beneficio del trattamento favorevole fondata sull’assenza di contributi alla scoperta dell’infrazione e di cooperazione effettiva valga, per tale ragione, sia per una ex controllata in occasione della domanda di trattamento favorevole presentata dalla sua ex controllante, sia per una ex controllante in seguito a una domanda di trattamento favorevole presentata dalla sua ex controllata.
Valutazione nel caso di specie
160
Nel caso di specie, occorre anzitutto ricordare che la domanda di trattamento favorevole di cui le ricorrenti sostengono di poter beneficiare è stata presentata il 28 giugno 2007 dall’[OSCURATO:PERSONA] e dalle sue controllate, dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalle sue controllate, tra cui l’[OSCURATO:PERSONA], e dalla Tréfileurope e dalle sue controllate, con l’esplicita richiesta che ogni immunità o riduzione di ammenda accordata all’[OSCURATO:PERSONA] fosse estesa anche all’Emesa e alla [OSCURATO:PERSONA], in quanto l’[OSCURATO:PERSONA] assicurava i diritti della difesa di queste ultime, conformemente all’accordo di vendita intervenuto tra l’[OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA].
161
Si deve tuttavia constatare che, nonostante i riferimenti espliciti all’Emesa e alla [OSCURATO:PERSONA] nella domanda di trattamento favorevole del 28 giugno 2007, formalmente, queste ultime non facevano parte dell’impresa costituita dalle richiedenti il trattamento favorevole, cosa che del resto le ricorrenti non sostengono.
162
Orbene, dalla giurisprudenza citata al precedente punto 152 risulta che una società può beneficiare di una domanda di trattamento favorevole da essa non formalmente presentata soltanto se, al momento della presentazione di tale domanda, essa faceva parte della medesima impresa del richiedente.
163
A tale riguardo, si deve constatare che l’Emesa e la [OSCURATO:PERSONA], essendo state acquisite dalla [OSCURATO:PERSONA] nel 2004, non facevano più parte dell’[OSCURATO:PERSONA] nel momento in cui quest’ultima ha depositato la propria domanda di trattamento favorevole nel 2007. [OSCURATO:PERSONA] ha pertanto correttamente rilevato, nella decisione impugnata, che esse non facevano più parte dell’impresa che le aveva presentato una domanda di trattamento favorevole.
164
Va rilevato che la riduzione del 5% concessa all’Emesa e alla [OSCURATO:PERSONA] in virtù delle informazioni che esse hanno fornito alla [OSCURATO:PERSONA] nel 2002 è stata estesa all’[OSCURATO:PERSONA] a causa del fatto che, nel momento in cui le ricorrenti hanno comunicato tali informazioni, l’[OSCURATO:PERSONA] ed esse facevano appunto parte della medesima impresa.
165
Inoltre, occorre esaminare se, alla luce delle circostanze particolari del caso di specie e nonostante le considerazioni sopra esposte, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto concedere alle ricorrenti il beneficio della domanda di trattamento favorevole presentata dall’[OSCURATO:PERSONA].
166
A tale riguardo, va constatato, in primo luogo, che la cooperazione attiva delle ricorrenti con la [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento che ha portato all’adozione della decisione impugnata si limita alle informazioni da esse fornite alla [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito della loro domanda di trattamento favorevole presentata il 25 ottobre 2002, per la quale la [OSCURATO:PERSONA] ha concesso una riduzione dell’importo dell’ammenda del 5%.
167
È pur vero che le ricorrenti precisano che gli appunti dell’Emesa comunicati dall’[OSCURATO:PERSONA] nell’ambito della domanda di trattamento favorevole del 28 giugno 2007 provengono da loro, essendo stati redatti all’epoca da un ex dipendente dell’Emesa, e hanno avuto un’incidenza significativa sulla durata e sulla gravità dell’infrazione.
168
Tuttavia, va rilevato che la provenienza di tali appunti e il loro incontestabile valore aggiunto non dimostrano una cooperazione attiva da parte delle ricorrenti nei confronti della [OSCURATO:PERSONA]. Al contrario, dal fascicolo risulta – e le ricorrenti non lo contestano – che gli appunti dell’Emesa comunicati alla [OSCURATO:PERSONA] dall’[OSCURATO:PERSONA] erano in possesso di quest’ultima, e non delle ricorrenti, ed è assodato che queste ultime non erano al corrente della domanda di trattamento favorevole presentata dall’[OSCURATO:PERSONA], la quale era stata tenuta riservata dall’[OSCURATO:PERSONA] conformemente alle norme applicabili.
169
In secondo luogo, il comportamento della [OSCURATO:PERSONA], la quale, contrariamente a quanto da essa affermato, non ha informato l’[OSCURATO:PERSONA] in tempo utile e in maniera precisa del fatto che la sua domanda di trattamento favorevole non poteva essere estesa in modo da coprire l’Emesa e la [OSCURATO:PERSONA], non è tuttavia tale da far sorgere in capo alle ricorrenti un diritto a beneficiare della domanda di trattamento favorevole dell’[OSCURATO:PERSONA].
170
Infatti, se è pur vero che il fatto di aver risposto alla domanda di trattamento favorevole dell’[OSCURATO:PERSONA] del 28 giugno 2007 soltanto il 19 settembre 2008, e senza respingere esplicitamente la richiesta di estendere il beneficio di quest’ultima all’Emesa e alla [OSCURATO:PERSONA], avrebbe potuto essere contestato alla [OSCURATO:PERSONA], dal punto di vista del principio di buona amministrazione, dall’ArcelorMittal [OSCURATO:PERSONA], tale fatto non incide tuttavia sulla possibilità, per le ricorrenti, di beneficiare di una domanda di trattamento favorevole a cui esse non hanno contribuito attivamente.
171
Per tutti questi motivi, si deve considerare che la [OSCURATO:PERSONA] non ha violato né il principio di buona amministrazione e l’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali, né il principio di parità di trattamento, né l’equità per non aver esteso all’Emesa e alla [OSCURATO:PERSONA] – che non vi avevano diritto – il beneficio della domanda di trattamento favorevole presentata dall’[OSCURATO:PERSONA] e, pertanto, per non aver concesso loro una riduzione dell’importo dell’ammenda analoga a quella che essa aveva accordato all’ArcelorMittal [OSCURATO:PERSONA].
172
Di conseguenza, il secondo motivo deve essere integralmente respinto.
[omissis]
Sulle spese
188
Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, primo comma, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.
189
Poiché la [OSCURATO:PERSONA] e il Consiglio ne hanno fatto domanda, le ricorrenti, rimaste soccombenti, sono condannate a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] e dal Consiglio.
190
Inoltre, ai sensi dell’articolo 139, lettera a), del regolamento di procedura, il Tribunale, se ha dovuto sopportare spese che avrebbero potuto essere evitate, in particolare se il ricorso è manifestamente ingiustificato, può condannare al rimborso la parte che le ha provocate.
191
Occorre ricordare che, nel caso di specie, con ordinanza del 16 maggio 2014, il Tribunale ha ordinato alla [OSCURATO:PERSONA] di produrre la versione riservata dei documenti oggetto delle misure di organizzazione del procedimento del 17 dicembre 2013 che quest’ultima non gli aveva ancora trasmesso.
192
Il 23 maggio 2014, la [OSCURATO:PERSONA] ha comunicato al Tribunale una versione non riservata di tali documenti.
193
Con ordinanza del 12 giugno 2014, il Tribunale ha ordinato alla [OSCURATO:PERSONA] di produrre la versione riservata di detti documenti.
194
[OSCURATO:PERSONA] ha ottemperato a tale richiesta il 16 giugno 2014.
195
Pertanto, tenuto conto dell’importanza delle spese che il Tribunale ha dovuto sostenere e che avrebbero potuto essere evitate, occorre condannare la [OSCURATO:PERSONA] a rimborsare al Tribunale una parte di tali spese, per un importo di EUR 1500.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Sesta Sezione)
dichiara e statuisce:
1)
Il ricorso è respinto.
2)
L’Emesa-Trefilería, SA e l’[OSCURATO:PERSONA], SA sopporteranno le proprie spese nonché quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] europea e dal Consiglio dell’Unione europea.
3)
[OSCURATO:PERSONA] è condannata a versare al Tribunale la somma di EUR 1500 ai sensi dell’articolo 139, lettera a), del suo regolamento di procedura, al fine di rimborsare una parte delle spese che quest’ultimo ha dovuto sostenere.
[OSCURATO:PERSONA] deciso e pronunciato a Lussemburgo il 15 luglio 2015.
Firme
(
*1
) Lingua processuale: l’inglese.
(
1
) Sono riprodotti soltanto i punti della presente sentenza la cui pubblicazione è ritenuta utile dal Tribunale.