CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 34757/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/12/2021 della CORTE APPELLO di ROMA I 2 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; L'J udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Viene in esame la sentenza della Corte d'Appello di Roma del 23.12.2021 che ha confermato la decisione del 23.7.2020 emessa dal Tribunale di Latina con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione per il delitto previsto dall'art. 497 -bis, comma primo, cod. pen., commesso in data 8.7.2020, quando è stato trovato in possesso di una carta d'identità risultata falsa, con luogo di nascita indicato in Latina piuttosto che in Marocco, con apposto anche un timbro falso dell'ufficio anagrafe del comune suddetto. 2. Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso l'imputato, tramite il difensore di fiducia, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo due motivi di censura, con i quali lamenta: - il mancato riconoscimento da parte dei giudici d'appello della causa di esclusione della punibilità della particolare tenuità del fatto, con motivazione illogica e illegittima poiché basata su una condotta di reato più grave di quella in relazione alla quale è intervenuta la condanna - e cioè l'ipotesi prevista dal secondo comma dell'art. 497 -bis cod. pen. - che si è ritenuta sussistente senza un compiuto accertamento; - la carenza di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della recidiva nei confronti dell'imputato. 3. Il PG ha chiesto l'inammissibilità del ricorso con requisitoria scritta. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Il primo motivo non ha pregio e si snoda attraverso una prospettiva distonica rispetto alla decisione. La Corte d'Appello ha rigettato il motivo di impugnazione con cui l'imputato ha chiesto l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., sottolineando come l'istruttoria dibattimentale avesse provato la configurabilità della più grave fattispecie di reato, autonomamente prevista dal secondo comma del citato art. 497-bis, sicchè l'aver ritenuto nei confronti del ricorrente l'ipotesi delittuosa meno grave del primo comma costituiva già l'esatta descrizione di un disvalore che, per quanto acclarato, non poteva essere ritenuto "minimo" ai fini di configurare la causa di esclusione della punibilità invocata, stante anche il riconoscimento della recidiva da parte del giudice di primo grado, con giudizio che i giudici di secondo grado hanno condiviso. Tali ragioni ben possono fondare una complessiva, neppure implicita valutazione di esclusione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, dal momento che la Corte, attraverso gli argomenti relativi alla diversa e più grave qualificazione giuridica del fatto commesso, ha voluto evidenziare l'impossibilità di giungere ad un giudizio di sostanziale irrilevanza penale ex art. 131-bis cod. pen., pur ovviamente non potendo incidere in alcun modo sul trattamento sanzionatorio, stante il divieto di reformatio in peius in presenza dell'impugnazione del solo imputato. Peraltro, è opinione condivisa dal Collegio che si possa disattendere la richiesta di applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. anche implicitamente qualora la struttura argomentativa della sentenza richiami, anche rispetto a profili diversi, elementi che escludono una valutazione del fatto in termini di particolare tenuità (cfr., ex multis, Sez. 3, n. 43604 del 8/9/2021, Cincolà, Rv. 282097; Sez. 5, n. 15658 del 14/12/2018, dep. 2019, D., Rv. 275635). 3. Anche il motivo di ricorso dedicato a contestare la sussistenza e l'applicazione della recidiva non coglie il fulcro motivazionale utilizzato dal giudice d'appello per confermare la valutazione di configurabilità dell'aggravante: nella sentenza impugnata, così come in quella di primo grado, si sono intesi valorizzare, infatti, del tutto legittimamente, il dato della consistenza dei molteplici precedenti penali gravanti sul ricorrente e quello della loro breve distanza rispetto alla nuova condotta commessa ed al centro del giudizio, per farne derivare l'espressività di una più marcata pericolosità di quest'ultimo. Si è adempiuto, pertanto, all'obbligo di verificare se la reiterazione dell'illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all'eventuale occasionalità della ricaduta e a ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali, in linea con gli approdi della giurisprudenza costituzionale e di legittimità (cfr., per tutte, Sez. U, n. 35738 del 27/5/2010, Calibè, Rv. 247838 e Corte cost., n. 192 del 2007; n. 198 del 2007; n. 409 del 2007; n. 33 del 2008; nn. 90 e 91 del 2008; nn. 193 e 257 del 2008; n. 171 del 2009). 4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P. Q. M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento d