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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 1/2017

ECLI:EU:C:2017:11
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62015CJ0411 SENTENZA DELLA CORTE (Decima Sezione) 12 gennaio 2017 ( *1 ) «Impugnazione — Intese — Mercato europeo dei fosfati per mangimi — Attribuzione di quote di vendita, coordinamento dei prezzi e delle condizioni di vendita e scambio di informazioni commerciali sensibili — Ritiro delle ricorrenti dal procedimento di transazione — Competenza estesa al merito — Rispetto dei principi della tutela del legittimo affidamento e della parità di trattamento — Durata ragionevole del procedimento» Nella causa C‑411/15 P, avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 27 luglio 2015,

[OSCURATO:PERSONA]

, con sede in Dinard (Francia), rappresentata da N. Lenoir, avocate al barreau di Parigi, Cie financière e de participations Roullier ([OSCURATO:PERSONA]) , con sede in Saint-Malo (Francia), rappresentata da N. Lenoir, avocate del foro di Parigi, ricorrenti, procedimento in cui l’altra parte è: [OSCURATO:PERSONA] europea , rappresentata da C. Giolito e B. Mongin, in qualità di agenti, assistiti da N. Coutrelis, avocate del foro di Parigi, con domicilio eletto in Lussemburgo, convenuta in primo grado, LA CORTE (Decima Sezione), composta da M. Berger (relatore), presidente di sezione, E. Levits e F. Biltgen, giudici, avvocato generale: H. [OSCURATO:PERSONA] cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] vista la fase scritta del procedimento, sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 28 luglio 2016, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 Con la loro impugnazione, le ricorrenti, [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») e Cie financière et de participations Roullier ([OSCURATO:PERSONA]) chiedono, in via principale, l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea, del 20 maggio 2015, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑456/10 , EU:T:2015:296 ; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con la quale detto giudice ha respinto il loro ricorso inteso all’annullamento della decisione C‑(2010) 5001 definitivo della [OSCURATO:PERSONA], del 20 luglio 2010, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 [TFUE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/38866 – Fosfati per mangimi) (in prosieguo: la «decisione controversa»), nonché il rinvio della causa al Tribunale ai fini della riduzione adeguata dell’importo dell’ammenda che era stata loro inflitta.

In subordine, esse chiedono che si dichiari che il Tribunale ha violato il loro diritto a un equo processo in ragione della durata irragionevole del procedimento giurisdizionale.

Contesto normativo Il regolamento (CE) n. 1/2003, 2 Il regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli [101] e [102 TFUE] ( GU 2003, L 1, pag. 1 ), all’articolo 7, paragrafo 1, prevede quanto segue: «Se la [OSCURATO:PERSONA] constata, in seguito a denuncia o d’ufficio, un’infrazione all’articolo 101] o [102 TFUE], può obbligare, mediante decisione, le imprese e associazioni di imprese interessate a porre fine all’infrazione constatata.

A tal fine può imporre loro l’adozione di tutti i rimedi comportamentali o strutturali, proporzionati all’infrazione commessa e necessari a far cessare effettivamente l’infrazione stessa (…)». 3 A termini dell’articolo 23, paragrafi 2 e 3, di detto regolamento: «2 [OSCURATO:PERSONA] può, mediante decisione, infliggere ammende alle imprese ed alle associazioni di imprese quando, intenzionalmente o per negligenza: a) commettono un’infrazione alle disposizioni dell’articolo [101] o [102 TFUE]; (…) (…) Per ciascuna impresa o associazione di imprese partecipanti all’infrazione, l’ammenda non deve superare il 10% del fatturato totale realizzato durante l’esercizio sociale precedente. (…)

3. Per determinare l’ammontare dell’ammenda occorre tener conto, oltre che della gravità dell’infrazione, anche della sua durata».

Il regolamento (CE) n. 773/2004. 4 Nel corso del 2008, è stato istituito il procedimento di transazione con l’adozione del regolamento (CE) n. 622/2008 della [OSCURATO:PERSONA], del 30 giugno 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 773/2004 per quanto riguarda la transazione nei procedimenti relativi ai cartelli ( GU 2008, L 171, pag. 3 ).

Le modalità di attuazione di tale regolamento sono state precisate con la comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] del 2 luglio 2008, concernente la transazione nei procedimenti per l’adozione di decisioni a norma dell’articolo 7 e dell’articolo 23 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio nei casi di cartelli ( GU 2008, C 167, pag. 1 , in prosieguo la «comunicazione sulla transazione»). 5 Il regolamento (CE) n. 773/2004 della [OSCURATO:PERSONA], del 7 aprile 2004, relativo ai procedimenti svolti dalla [OSCURATO:PERSONA] a norma degli articoli [101] e [102 TFUE] ( GU 2004, L 123, pag. 18 ), come modificato dal regolamento n. 622/2008 (in prosieguo: il «regolamento n. 773/2004»), al suo articolo 10 bis, rubricato «Procedura di transazione nei casi di cartelli», prevede quanto segue: «1.

Dopo l’avvio del procedimento ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 6, del regolamento (...) n. 1/2003, la [OSCURATO:PERSONA] può fissare un termine entro il quale le parti possono manifestare per iscritto la loro disponibilità a partecipare a discussioni in vista dell’eventuale presentazione di proposte di transazione. [OSCURATO:PERSONA] non è tenuta a tener conto delle risposte ricevute dopo la scadenza del termine suddetto. (…)

2. [OSCURATO:PERSONA] può informare le parti che partecipano a discussioni di transazione circa: a) gli addebiti che intende muovere nei loro confronti; b) gli elementi probatori utilizzati per stabilire gli addebiti che intende muovere; c) versioni non riservate di qualsiasi specifico documento accessibile, elencato nel fascicolo in quel momento, nella misura in cui la richiesta della parte sia giustificata al fine di consentirle di accertare la sua posizione in merito a un periodo di tempo o a qualsiasi altro aspetto particolare del cartello; e d) la forcella delle potenziali ammende. (…) In caso di progressi delle discussioni verso una transazione, la [OSCURATO:PERSONA] può fissare un termine entro il quale le parti possono impegnarsi a seguire la procedura di transazione presentando proposte di transazione che rispecchino i risultati delle discussioni svolte e in cui riconoscano la propria partecipazione a un’infrazione all’articolo [101 TFUE] nonché la rispettiva responsabilità.

Prima che la [OSCURATO:PERSONA] fissi un termine per la presentazione delle proposte di transazione, le parti interessate hanno il diritto a che sia loro divulgata, su richiesta presentata a tempo debito, l’informazione specificata di cui all’articolo 10 bis, paragrafo 2, primo comma. [OSCURATO:PERSONA] non è obbligata a tener conto di proposte di transazione ricevute dopo la scadenza del termine suddetto.

3. Quando la comunicazione degli addebiti notificata alle parti rispecchia il contenuto delle loro proposte di transazione, le parti interessate, nella risposta scritta a detta comunicazione degli addebiti confermano, entro il termine fissato dalla [OSCURATO:PERSONA], che la comunicazione degli addebiti loro indirizzata rispecchia il contenuto delle loro proposte di transazione. [OSCURATO:PERSONA] può allora procedere all’adozione di una decisione ai sensi dell’articolo 7 e dell’articolo 23 del regolamento n. 1/2003 previa consultazione del Comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti ai sensi dell’articolo 14 del [regolamento n. 1/2003].

4. [OSCURATO:PERSONA] può decidere in qualsiasi momento, durante la procedura, di cessare completamente le discussioni in vista di una transazione nel caso di specie oppure rispetto a una o più parti specifiche qualora ritenga che sia verosimilmente compromessa l’efficacia della procedura».

La comunicazione sulla transazione 6 A termini del punto 1 della comunicazione sulla transazione: «La presente comunicazione illustra il quadro normativo che permette di ricompensare la cooperazione nei procedimenti avviati ai fini dell’applicazione dell’articolo [101 TFUE] nei casi di cartelli (…).

La cooperazione di cui alla presente comunicazione è diversa dalla presentazione volontaria di elementi di prova al fine di far scattare o fare avanzare le indagini della [OSCURATO:PERSONA], che forma oggetto della comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] relativa all’immunità dalle ammende o alla riduzione del loro importo nei casi di cartelli tra imprese (…).

Quando soddisfa le condizioni stabilite in entrambe le comunicazioni della [OSCURATO:PERSONA], la cooperazione offerta da un’impresa può essere ricompensata di conseguenza in modo cumulativo». 7 La parte 2.1 di detta comunicazione, intitolata «Avvio del procedimento e fasi esplorative riguardanti la transazione» dispone, al suo punto 11: «Qualora ritenga opportuno sondare l’interesse delle parti ad avviare discussioni di transazione, la [OSCURATO:PERSONA] fissa un termine non inferiore a due settimane, ai sensi dell’articolo 10 bis, paragrafo 1, e dell’articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (...) n. 773/2004, entro il quale le parti dello stesso procedimento devono dichiarare per iscritto se sono disposte a partecipare a discussioni per giungere a una transazione in vista dell’eventuale presentazione di proposte di transazione in una fase successiva.

Detta dichiarazione scritta non implica il riconoscimento delle parti di partecipazione ad un’infrazione né di assunzione della relativa responsabilità». 8 I punti da 15 a 17 e 19 della comunicazione sulla transazione, che ricadono nella parte

2.2. di detta comunicazione, rubricata «Inizio della procedura di transazione: discussioni per giungere a una transazione», così recitano: «15. [OSCURATO:PERSONA] mantiene un margine di discrezionalità per valutare l’opportunità e il ritmo delle discussioni bilaterali di transazione con le singole imprese.

Conformemente all’articolo 10 bis, paragrafo 2, del regolamento (...) n. 773/2004, si tratta in particolare di determinare, visto il progresso compiuto in generale nella procedura di transazione, l’ordine e la sequenza delle discussioni bilaterali di transazione nonché il momento in cui rivelare informazioni, compresi gli elementi probatori contenuti nel fascicolo della [OSCURATO:PERSONA] utilizzati a sostegno degli addebiti previsti e per fissare l’ammenda irrogabile.

Le informazioni verranno comunicate a tempo debito mano a mano che avanzano le discussioni di transazione.

16. Siffatta comunicazione preliminare nell’ambito delle discussioni di transazione ai sensi dell’articolo 10 bis, paragrafo 2 (…), del regolamento (...) n. 773/2004 permetterà alle parti di essere informate in merito agli elementi essenziali presi in considerazione fino a quel momento, quali i fatti contestati, la loro classificazione, la gravità e la durata del presunto cartello, l’imputazione della responsabilità, una stima della di forcella delle ammende applicabili, nonché gli elementi probatori utilizzati a sostegno dei potenziali addebiti.

Tale dispositivo permetterà alle parti di far valere il loro punto di vista sugli addebiti che potrebbero essere mossi nei loro confronti e permetterà loro di decidere, in perfetta cognizione di causa, se accedere o meno alla transazione. (…)

17. Quando i progressi realizzati durante le discussioni di transazione permettono di giungere a un’intesa comune per quanto riguarda l’ambito dei potenziali addebiti e la stima della forcella delle probabili ammende inflitte dalla [OSCURATO:PERSONA], e la [OSCURATO:PERSONA] in via preliminare ritiene probabile una maggiore efficacia della procedura tenuto conto dei progressi globali compiuti, la [OSCURATO:PERSONA] può accordare alle imprese un termine di almeno 15 giorni lavorativi per la presentazione di una proposta definitiva di transazione (…). (…)

19. Qualora le parti interessate non presentino una proposta di transazione, la procedura per l’adozione della decisione definitiva nei loro riguardi segue le disposizioni generali (…), anziché quelle che disciplinano la procedura di transazione». 9 La parte

2.3. della comunicazione sulla transazione, rubricata «Proposte di transazione», prevede, al suo punto 20, che le parti che optano per una procedura di transazione devono presentare una richiesta formale di transazione sotto forma di una proposta di transazione.

Tale proposta deve contenere, segnatamente, un riconoscimento in termini chiari ed inequivocabili della responsabilità delle parti nell’infrazione, nonché la conferma, delle medesime parti, che non intendono chiedere l’accesso al fascicolo né di essere nuovamente sentite in un’audizione orale, salvo che la comunicazione degli addebiti e la decisione della [OSCURATO:PERSONA] non rispecchino la loro proposta di transazione. 10 A termini del punto 21 della comunicazione sulla transazione, che parimenti ricade nella parte 2.3: «Le ammissioni e le conferme fornite dalle parti nell’ottica della transazione costituiscono l’espressione del loro impegno a cooperare alla rapida trattazione del caso secondo la procedura di transazione.

Tuttavia, tali ammissioni e conferme sono subordinate all’accettazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] della richiesta di transazione presentata dalle parti, compreso l’importo massimo previsto dell’ammenda». 11 La parte 2.4 di detta comunicazione, rubricata «Comunicazione degli addebiti e risposta», ai suoi punti 23, 24 e 26 dispone quanto segue: «23.

Ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (...) n. 773/2004, la notifica per iscritto di una comunicazione degli addebiti a ciascuna delle parti nei cui confronti sono mossi gli addebiti è una fase preparatoria obbligatoria prima di adottare qualsiasi decisione definitiva.

Di conseguenza, la [OSCURATO:PERSONA] emetterà una comunicazione degli addebiti anche in caso di procedura di transazione.

24. Per garantire l’esercizio effettivo dei diritti delle parti alla difesa, la [OSCURATO:PERSONA] deve sentire il loro punto di vista sugli addebiti mossi nei loro confronti e sugli elementi probatori utilizzati a sostegno prima di adottare una decisione definitiva e ne deve tener conto modificando, se del caso, la propria analisi preliminare. [OSCURATO:PERSONA] deve poter essere in grado non solo di accogliere o di respingere le argomentazioni addotte delle parti durante la procedura amministrativa, ma anche di compiere la propria analisi delle questioni che le hanno sottoposto in modo da rinunciare a muovere simili addebiti in quanto siano risultati infondati oppure da completare e rivedere le proprie argomentazioni tanto di fatto che di diritto a sostegno degli addebiti che essa mantiene. (…)

26. Se la comunicazione degli addebiti rispecchia la proposta di transazione delle parti, le parti interessate rispondono a detta comunicazione entro un termine (…) fissato dalla [OSCURATO:PERSONA] (…), semplicemente confermando (in termini inequivocabili) che la comunicazione degli addebiti corrisponde al contenuto delle loro proposte di transazione e che quindi mantengono l’impegno di seguire la procedura di transazione. (…)». 12 La parte 2.5 della comunicazione sulla transazione, rubricata «Decisione della [OSCURATO:PERSONA] e ricompensa a titolo della transazione», ai suoi punti 28, 30, 32 e 33 recita quanto segue: «28.

Una volta che le parti abbiano confermato nella loro risposta alla comunicazione degli addebiti l’impegno di giungere a una transazione, il regolamento (...) n. 773/2004 consente alla [OSCURATO:PERSONA] di procedere, senza ulteriori fasi procedurali, all’adozione della decisione definitiva ai sensi dell’articolo 7 e/o dell’articolo 23 del regolamento (...) n. 1/2003 (…).

In particolare, ciò significa che le parti non possono chiedere l’audizione orale o l’accesso al fascicolo quando le loro proposte di transazione siano state riportate nella comunicazione degli addebiti (…). (…)

30. L’importo finale dell’ammenda in un caso specifico è stabilito nella decisione in cui la [OSCURATO:PERSONA] constata l’infrazione ai sensi dell’articolo 7 e commina una sanzione ai sensi dell’articolo 23 del regolamento (...) n. 1/2003. (…)

32. Qualora decida di ricompensare una parte a titolo di transazione conclusa in base alla presente comunicazione, la [OSCURATO:PERSONA] ridurrà del 10% l’ammontare dell’ammenda da irrogare una volta applicato il massimale del 10% stabilito negli Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (...) n. 1/2003 (…).

33. Qualora casi risolti mediante transazione coinvolgano anche imprese che hanno chiesto di beneficiare del trattamento favorevole, la riduzione dell’ammenda accordata loro a titolo di transazione sarà aggiunta alla ricompensa concessa loro a titolo di trattamento favorevole».

Gli orientamenti del 2006 13 Gli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003 ( GU 2006, C 210, pag. 2 , in prosieguo: gli «orientamenti del 2006») determinano la metodologia che la [OSCURATO:PERSONA] utilizza per la fissazione dell’ammenda da infliggere alle imprese ed alle associazioni di imprese quando, intenzionalmente o per negligenza, commettono un’infrazione alle disposizioni dell’articolo 101 o 102 TFUE. 14 Ai sensi dei punti 10 e 11 degli orientamenti del 2006: «10.

In primo luogo la [OSCURATO:PERSONA] determinerà un importo di base per ciascuna impresa o associazione di imprese (…).

11. Essa potrà in seguito adeguare l’importo di base aumentandolo o riducendolo (…)». 15 Il punto 27 degli orientamenti del 2006, che si inserisce nella sua parte 2, rubricata «Adeguamenti dell’importo di base», recita quanto segue: «Nella determinazione dell’ammenda la [OSCURATO:PERSONA] può prendere in considerazione circostanze che comportano un incremento o una riduzione dell’importo di base (…) Essa si baserà su una valutazione globale che tenga conto di tutte le circostanze rilevanti». 16 Il punto 29 degli orientamenti del 2006, con il quale inizia la parte B degli orientamenti stessi, rubricata «Circostanze attenuanti», recita quanto segue: «L’importo di base dell’ammenda può essere ridotto qualora la [OSCURATO:PERSONA] constati l’esistenza di circostanze attenuanti, quali: (…) — quando l’impresa collabora efficacemente con la [OSCURATO:PERSONA] al di fuori del campo di applicazione della comunicazione sul trattamento favorevole e oltre quanto richiesto dagli obblighi di collaborazione previsti dalla legge; (…)».

La comunicazione sul trattamento favorevole 17 Ai sensi dei punti da 20 a 23 della comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] relativa all’immunità dalle ammende e alla riduzione dell’importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese ( GU 2002, C 45, pag. 3 , in prosieguo: la «comunicazione sul trattamento favorevole»), che si trovano nella parte B di detta comunicazione, rubricata «Riduzione dell’importo di un’ammenda»: «20.

Le imprese che non soddisfano i requisiti indicati nella sezione A di cui sopra possono beneficiare di una riduzione dell’importo di un’ammenda che sarebbe altrimenti stata inflitta.

21. Al fine di poter beneficiare di un simile trattamento, un’impresa deve fornire alla [OSCURATO:PERSONA] elementi di prova della presunta infrazione che costituiscano un valore aggiunto significativo rispetto agli elementi di prova già in possesso della [OSCURATO:PERSONA], e deve inoltre cessare la presunta infrazione entro il momento in cui presenta tali elementi di prova.

22. Il concetto di “valore aggiunto” si riferisce alla misura in cui gli elementi di prova forniti rafforzano, per la loro stessa natura e/o per il loro grado di precisione, la capacità della [OSCURATO:PERSONA] di dimostrare i fatti in questione.

Nel procedere a tale valutazione, la [OSCURATO:PERSONA] riterrà di norma che gli elementi di prova scritti risalenti al periodo a cui si riferiscono i fatti abbiano un valore maggiore degli elementi di prova venuti ad esistenza successivamente.

Analogamente, gli elementi di prova direttamente legati ai fatti in questione saranno in genere considerati come più importanti di quelli che hanno solo un legame indiretto.

23. In ogni decisione finale adottata al termine del procedimento amministrativo, la [OSCURATO:PERSONA] determinerà: a) se gli elementi di prova forniti da un’impresa hanno rappresentato un valore aggiunto significativo rispetto agli elementi di prova già in possesso della [OSCURATO:PERSONA] in quello stesso momento; b) il livello della riduzione di cui un’impresa beneficerà, che verrà stabilito come indicato di seguito in relazione all’importo delle ammende che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe altrimenti inflitto: — Prima impresa a soddisfare la condizione di cui al punto 21: riduzione del 30-50%, — Seconda impresa a soddisfare la condizione di cui al punto 21: riduzione del 20-30%, — Altre imprese che soddisfano la condizione di cui al punto 21: riduzione massima del 20%.

Al fine di definire il livello della riduzione all’interno di queste forcelle, la [OSCURATO:PERSONA] terrà conto della data in cui gli elementi di prova che soddisfano le condizioni menzionate al punto 21 le sono stati comunicati e del grado di valore aggiunto che detti elementi hanno rappresentato. [OSCURATO:PERSONA] potrà anche tenere conto dell’entità e della continuità della cooperazione dimostrata dall’impresa a partire della data del suo contributo.

Inoltre, se un’impresa fornisce elementi di prova relativi a fatti in precedenza ignorati dalla [OSCURATO:PERSONA] che hanno un’incidenza diretta sulla gravità o la durata della presunta intesa, la [OSCURATO:PERSONA] non terrà conto di questi elementi nel determinare l’importo di eventuali ammende da infliggere all’impresa che li ha forniti».

Fatti 18 I fatti e la decisione controversa, quali risultano dai punti da 1 a 28 della sentenza impugnata, possono essere riassunti come segue. 19 [OSCURATO:PERSONA], controllata del gruppo Roullier, di cui la [OSCURATO:PERSONA] è la società holding, produce e commercializza vari prodotti chimici, vale a dire fosfati per mangimi (in prosieguo: gli «FPM»). 20 Il gruppo Kemira è stato il primo ad informare la [OSCURATO:PERSONA] di un’intesa segreta nel settore degli FPM, chiedendo l’immunità dalle ammende ai sensi della comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] sul trattamento favorevole, in data 28 novembre 2003.

Tale domanda verteva sul periodo compreso tra il 1989 e il 2003. 21 L’informazione fornita dal gruppo Kemira consentiva alla [OSCURATO:PERSONA] di procedere, il 10 e l’11 febbraio 2004, in Francia e in Belgio, a ispezioni nei locali di un certo numero di imprese attive nel settore degli FPM, segnatamente nei locali della [OSCURATO:PERSONA]. 22 Altre tre imprese presentavano successivamente domanda volta a beneficiare dell’immunità dalle ammende ai sensi della comunicazione sul trattamento favorevole. 23 Pertanto, il 18 febbraio 2004, la [OSCURATO:PERSONA] NV presentava domanda in tal senso, per quanto riguarda, in questo caso, l’intero periodo dell’infrazione, vale a dire il periodo dal 1969 al 2004. 24 Il 27 marzo 2007, la Quimitécnica.com-[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] SA e la sua società controllante José de Mello [OSCURATO:PERSONA] presentavano a loro volta una domanda diretta a beneficiare della comunicazione sul trattamento favorevole. 25 Il 14 ottobre 2008, anche le ricorrenti depositavano una domanda volta a beneficiare della comunicazione sul trattamento favorevole, completata il 28 ottobre 2009. 26 Con lettere del 19 febbraio 2009, la [OSCURATO:PERSONA] informava le parti dell’intesa, tra cui la [OSCURATO:PERSONA], dell’avvio di un procedimento per l’adozione di una decisione ai sensi del capitolo III del regolamento n. 1/2003 e fissava un termine di due settimane per consentire loro di manifestare per iscritto la loro eventuale disponibilità a partecipare a discussioni al fine di giungere a una transazione ai sensi dell’articolo 10 bis del regolamento n. 773/2004. 27 A seguito di diverse riunioni bilaterali tra la [OSCURATO:PERSONA] e le imprese interessate, segnatamente la [OSCURATO:PERSONA], nel corso delle quali venivano presentate la sostanza degli addebiti nonché gli elementi probatori ad essi sottesi, la [OSCURATO:PERSONA] fissava la forcella delle potenziali ammende.

Tale stima, vale a dire una forcella di ammende da 41 a 44 milioni di euro per la partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] a un’infrazione unica e continuata dal 31 dicembre 1978 al 10 febbraio 2004, veniva comunicata a quest’ultima il 16 settembre 2009. 28 In seguito, la [OSCURATO:PERSONA] impartiva alle società interessate, tra cui la [OSCURATO:PERSONA], un termine per presentare proposte formali di transazione a norma dell’articolo 10 bis, paragrafo 2, del regolamento n. 772/2004.

Tutte le parti dell’intesa presentavano le loro proposte di transazione entro il termine loro assegnato, ad eccezione delle ricorrenti, che decidevano di ritirarsi dal procedimento di transazione. 29 Il 23 novembre 2009, la [OSCURATO:PERSONA] adottava una serie di sei comunicazioni degli addebiti indirizzate alle ricorrenti, da una parte, e a ciascuna delle parti dell’intesa che avevano accettato la transazione, dall’altra. 30 Dopo aver avuto accesso al fascicolo e aver risposto alla comunicazione degli addebiti, il 2 febbraio 2010, le ricorrenti partecipavano a un’audizione tenutasi il 24 febbraio 2010. 31 Il 20 luglio 2010, la [OSCURATO:PERSONA] adottava la decisione impugnata, in cui constatava l’esistenza di un’infrazione unica e continuata agli articoli 101 TFUE e 53 dell’accordo SEE nel settore degli FPM.

Secondo la [OSCURATO:PERSONA], tale infrazione unica e continuata si è svolta dal 16 settembre 1993 al 10 febbraio 2004 e consisteva nella spartizione di una larga parte del mercato europeo degli FPM mediante la ripartizione di quote di vendita e di clienti fra le parti dell’intesa e nel coordinamento dei prezzi nonché, ove necessario, delle condizioni di vendita. 32 Risulta, in sostanza, dalla decisione controversa che l’accordo originale, stipulato per iscritto nel 1969 tra i cinque produttori principali di FPM, all’epoca, sarebbe stato inteso a risolvere una situazione di eccesso di capacità nel mercato europeo.

Gli accordi costitutivi dell’intesa sarebbero stati denominati «CEPA» [Centre d’étude des phosphates alimentaires (Centro studi sui fosfati alimentari)].

Al fine di garantire il funzionamento e la permanenza dell’intesa, tale accordo avrebbe dato luogo a specifici accordi complementari e ad altri sub-accordi regionali.

La partecipazione dei produttori francesi al CEPA sarebbe stata confermata a partire dal 1970.

Dopo una riorganizzazione, da parte dei partecipanti all’intesa, in tre sub-accordi, tali partecipanti avrebbero considerato, agli inizi degli anni 90, un ritorno ad una struttura unica, il «Super CEPA», comprendente, da una parte, i cinque paesi dell’Europa centrale, vale a dire, il Belgio, la Germania, i [OSCURATO:PERSONA], l’Austria e la Svizzera e, dall’altra, la Danimarca, l’Irlanda, l’Ungheria, la Polonia, la Finlandia, la Svezia, il [OSCURATO:PERSONA] e la Norvegia.

Le discussioni si sarebbero tenute a due livelli: quello delle «riunioni centrali» o delle riunioni «a livello europeo», durante le quali sarebbero state prese decisioni di politica generale, e quello delle «riunioni di esperti», durante le quali si sarebbero svolte discussioni più approfondite a livello nazionale o regionale ad opera delle parti dell’intesa attive in un determinato paese o regione. 33 Per quanto riguarda, più in particolare, la partecipazione delle ricorrenti, dalla decisione controversa risulta che la [OSCURATO:PERSONA] è stata integrata nell’ambito regionale «Super CEPA», oltre che nella componente francese dell’intesa, quando iniziava ad esportare grandi quantità di FPM al di fuori della Francia.

Nel settembre 1993, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe iniziato a partecipare agli accordi di questo «Super CEPA».

Inoltre, parallelamente alle riunioni del Super CEPA, essa avrebbe partecipato alle riunioni riguardanti la Francia e a quelle concernenti la Spagna 34 Dopo aver constatato, all’articolo 1 della decisione controversa, l’infrazione, commessa dalle ricorrenti, agli articoli 101 TFUE e 53 dell’accordo SEE nel settore degli FPM, la [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’articolo 2 di detta decisione, ha inflitto in solido alla [OSCURATO:PERSONA] e alla [OSCURATO:PERSONA] un’ammenda di EUR 59850000.

Ai fini del calcolo di tale ammenda, la [OSCURATO:PERSONA] si è fondata sugli orientamenti del 2006. 35 Il 20 luglio 2010, la [OSCURATO:PERSONA] ha parimenti adottato la decisione C (2010) 5004 definitivo, relativa al medesimo caso, i cui destinatari erano le parti che avevano accettato di partecipare al procedimento di transazione e presentato una proposta di transazione.

Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata 36 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 1 o ottobre 2010, la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] proponevano ricorso al fine di ottenere l’annullamento della decisione controversa e, in subordine, l’annullamento dell’articolo 1 della decisione controversa nella parte in cui la [OSCURATO:PERSONA] affermava che esse avevano preso parte alle pratiche connesse alle condizioni di vendita e a un sistema di compensazione.

In ogni caso, le ricorrenti chiedevano la riforma dell’articolo 2 della decisione controversa e una riduzione sostanziale dell’importo dell’ammenda che era stata loro inflitta solidalmente. 37 Le ricorrenti deducevano diversi motivi a sostegno della loro domanda di annullamento della decisione controversa, che possono essere ripartiti in tre gruppi.

Il primo gruppo di tali motivi verteva sul procedimento di transazione.

Le ricorrenti contestavano, in sostanza, alla [OSCURATO:PERSONA] di aver applicato a un’impresa che si era ritirata dal procedimento di transazione un’ammenda più elevata rispetto al massimo della forcella prevista durante le discussioni relative alla transazione. 38 Il secondo gruppo di detti motivi verteva su talune pratiche che costituivano elementi del cartello in parola, vale a dire il meccanismo di compensazione e le condizioni di vendita.

Nel contesto di tale secondo gruppo di motivi, le ricorrenti consideravano, in sostanza, che la [OSCURATO:PERSONA] aveva erroneamente imputato tutte le pratiche dedotte all’insieme delle imprese senza operare un distinguo tra i diversi periodi dell’infrazione e i diversi comportamenti.

In tal modo, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe privato le ricorrenti del diritto di far valere utilmente le loro osservazioni sulle censure infondate di partecipazione ad alcune di tali pratiche, vale a dire il meccanismo di compensazione e la fissazione concordata delle condizioni di vendita. 39 Il terzo gruppo di motivi riguardava diversi aspetti del calcolo dell’importo dell’ammenda.

Nel contesto di tale terzo gruppo di motivi, le ricorrenti criticavano, in sostanza, diversi aspetti dell’importo dell’ammenda o le norme ad esso applicate, deducendo una violazione dell’articolo 23 del regolamento n. 1/2003, un errore manifesto di valutazione della gravità delle pratiche contestate, un errore manifesto di valutazione delle circostanze attenuanti, una diminuzione sproporzionata della riduzione ai sensi del trattamento favorevole e un errore manifesto di valutazione della capacità contributiva.

Inoltre, le ricorrenti sostenevano che la [OSCURATO:PERSONA] avesse violato i principi di parità di trattamento, di individualità delle pene e di proporzionalità. 40 A sostegno della loro domanda intesa, in subordine, alla riduzione dell’importo dell’ammenda, le ricorrenti invocavano principalmente due argomenti.

Con il primo di tali argomenti, esse sollecitavano, in sostanza, una riduzione del «tasso di gravità».

Con il secondo, esse chiedevano che venisse accordata, oltre ad una riduzione per la loro cooperazione ai sensi della comunicazione sul trattamento favorevole, una riduzione complementare dell’ammenda per la loro cooperazione al di fuori del contesto di tale comunicazione, in considerazione dell’assenza di contestazione dei fatti a far data dal 16 settembre 1993. 41 Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto il ricorso in toto.

Conclusioni delle parti dinanzi alla Corte 42 [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] chiedono che la Corte voglia: — annullare la sentenza impugnata; — rinviare la causa dinanzi al Tribunale al fine di ridurre adeguatamente l’importo dell’ammenda; — constatare incidentalmente che il Tribunale ha violato il diritto all’equo processo a causa della durata irragionevole del procedimento giurisdizionale, e — condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese. 43 [OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia: — respingere l’impugnazione, e — condannare le ricorrenti alle spese.

Sulla domanda di riapertura della fase orale del procedimento. 44 A seguito della presentazione delle conclusioni dell’avvocato generale, le ricorrenti, con lettera pervenuta alla Corte il 1 o settembre 2016, hanno chiesto che venisse disposta, conformemente all’articolo 83 del regolamento di procedura della Corte, la riapertura della fase orale del procedimento. 45 A sostegno di tale domanda, le ricorrenti fanno valere, in sostanza, che la Corte non è sufficientemente edotta, in primo luogo, quanto alle circostanze nelle quali esse si sono ritirate dal procedimento di transazione e, pertanto, quanto all’articolazione tra detto procedimento ed il procedimento amministrativo ordinario e, in secondo luogo, quanto alla portata di taluni motivi di impugnazione.

In tale contesto, le ricorrenti ritengono, in particolare, che, a differenza di quanto rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi 51 e 52 delle sue conclusioni, esse non sono affatto state mosse da un qualsivoglia intento di sviare a loro vantaggio il procedimento di transazione e che, contrariamente a quanto sostenuto dall’avvocato generale in dette conclusioni, i motivi d’impugnazione ben integravano uno snaturamento dei fatti e delle prove. 46 Inoltre, esse considerano che alcuni argomenti giuridici relativi al calcolo dell’ammenda e, segnatamente, la questione relativa alle riduzioni per la cooperazione, non sono state discussi. 47 A tale riguardo si deve rilevare che la Corte, in qualsiasi momento, sentito l’avvocato generale, può disporre la riapertura della fase orale del procedimento, conformemente all’articolo 83 del suo regolamento di procedura, in particolare qualora ritenga di non essere sufficientemente edotta ovvero che la causa debba essere decisa sulla base di un argomento che non sia stato oggetto di dibattito tra le parti o gli interessati di cui all’articolo 23 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea (sentenza del 9 luglio 2015, InnoLux/[OSCURATO:PERSONA], C‑231/14 P , EU:C:2015:451 , punto 29 e giurisprudenza ivi richiamata). 48 Nella specie la Corte, sentito l’avvocato generale, ritiene di essere sufficientemente edotta per statuire e che non sia necessario decidere la causa sulla base di argomenti che non sono stati oggetto di discussione in contraddittorio tra le parti. 49 Di conseguenza, si deve respingere la domanda di riapertura della fase orale del procedimento. [OSCURATO:PERSONA] primo motivo, attinente alla violazione delle norme in materia di onere della prova e alla violazione dei diritti della difesa Argomenti delle parti 50 Con il loro primo motivo, le ricorrenti censurano al Tribunale la violazione dell’onere della prova e la violazione dei diritti della difesa, nella parte in cui esso ha statuito, ai punti 114 e 117 della sentenza impugnata, che incombeva alle ricorrenti provare, nel corso del procedimento di transazione, la loro mancata partecipazione all’intesa precedentemente al 1993. 51 Facendo valere, al punto 114 della sentenza impugnata, che «la [OSCURATO:PERSONA] ha potuto legittimamente ritenere che le ricorrenti fossero coinvolte nell’infrazione unica e continuata dal 1978», mentre tale nozione costituirebbe una qualificazione giuridica che le ricorrenti non erano tenute a confermare né a smentire, nel contesto del procedimento di transazione, il Tribunale non avrebbe verificato lo standard di prova richiesto. 52 A tal riguardo, esse rilevano che lo standard di prova che incombe alla [OSCURATO:PERSONA] non può variare a seconda che ci si trovi nel contesto del procedimento di transazione o del procedimento ordinario.

Orbene, in quanto convalida il ragionamento della [OSCURATO:PERSONA] che si fonda su uno standard di prova inferiore a quello richiesto, la sentenza impugnata dovrebbe essere annullata. 53 Secondo la [OSCURATO:PERSONA], questo primo motivo dovrebbe essere respinto, in via principale, in quanto inconferente, o, in subordine, in quanto irricevibile e, in ogni caso, in quanto infondato. 54 Tale motivo sarebbe, anzitutto, inconferente, dato che la decisione controversa, la cui legittimità è stata confermata dal Tribunale, è stata adottata nel contesto del procedimento ordinario, dopo il ritiro della [OSCURATO:PERSONA] dalla transazione.

Orbene, questo primo motivo verte sul periodo dal 1978 al 1993, non preso in considerazione nei confronti della [OSCURATO:PERSONA].

Pertanto, anche se tale motivo fosse fondato, esso non inciderebbe in alcun modo sull’esito della controversia, che riguarda l’ammenda inflitta alla [OSCURATO:PERSONA] da parte della [OSCURATO:PERSONA] in esito a un procedimento amministrativo ordinario per il periodo dal 1993 al 2004. 55 [OSCURATO:PERSONA] rileva quindi che il Tribunale non ha affermato in alcun momento che spettava alle ricorrenti provare la loro mancata partecipazione all’intesa negli anni dal 1978 al 1993 e che, in ogni caso, i rilievi formulati dal Tribunale stesso ai punti 114 e 117 della sentenza impugnata costituiscono una valutazione sovrana dei fatti, che esula dal controllo della Corte. 56 Infine, la [OSCURATO:PERSONA] rileva che è pacifico che l’onere della prova le incomba sia nel procedimento ordinario sia nel procedimento di transazione.

Secondo la [OSCURATO:PERSONA], ove le ricorrenti non sollevino alcuna critica nei confronti di una prima valutazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA] quanto agli elementi di cui dispone, questa istituzione potrebbe ragionevolmente concludere che la sua analisi sia stata accettata, a fortiori ove tali elementi provengano dalle dichiarazioni proprie delle imprese nella loro domanda di trattamento favorevole e dalle loro risposte alle richieste di informazioni.

In applicazione di tali principi di base, il Tribunale ha considerato che la [OSCURATO:PERSONA] poteva legittimamente ritenere che la [OSCURATO:PERSONA] avesse partecipato all’infrazione unica e continuata dal 1978. 57 In tale contesto, la [OSCURATO:PERSONA] aggiunge che il Tribunale ha anche ricordato che, in esito alle argomentazioni svolte dalle ricorrenti nella loro risposta alla comunicazione degli addebiti, essa aveva proceduto ad una nuova valutazione degli elementi in suo possesso ed era giunta alla conclusione secondo cui tali elementi non consentivano di dimostrare la partecipazione delle ricorrenti all’intesa precedentemente al 1993.

Pertanto, correttamente il Tribunale avrebbe affermato che la [OSCURATO:PERSONA] aveva rispettato le regole applicabili in materia di standard di prova tenendo conto, in ogni fase del procedimento, di tutti gli elementi di cui disponeva.

Giudizio della Corte 58 Occorre ricordare che, secondo costante giurisprudenza, l’asserita violazione delle norme applicabili in materia di prova costituisce una questione di diritto, ricevibile in sede di impugnazione (v., in tal senso, sentenze del 10 luglio 2008, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] of America/Impala, C‑413/06 P , EU:C:2008:392 , punto 44 e giurisprudenza ivi richiamata, nonché del 30 maggio 2013, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑70/12 P , non pubblicata, EU:C:2013:351 , punto 25 e giurisprudenza ivi richiamata). 59 In tal senso, spetta alla Corte verificare se, nel corso della valutazione da parte del Tribunale degli elementi di prova che gli sono stati sottoposti, quest’ultimo sia incorso in un errore di diritto contravvenendo ai principi generali del diritto, quali la presunzione d’innocenza, e alle norme applicabili in materia di prova, come quelle relative all’onere della prova (v., in tal senso, sentenze dell’8 luglio 1999, Hüls/[OSCURATO:PERSONA], C‑199/92 P , EU:C:1999:358 , punto 65 e giurisprudenza ivi richiamata, nonché del 30 maggio 2013, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑70/12 P , non pubblicata, EU:C:2013:351 , punto 36 e giurisprudenza ivi richiamata). 60 Di conseguenza, contrariamente a quanto sostiene la [OSCURATO:PERSONA], il presente motivo è ricevibile. 61 Nel merito, occorre ricordare che, come risulta, segnatamente, dal punto 48 della sentenza impugnata, nel ricorso depositato al Tribunale le ricorrenti hanno invocato un errore manifesto di diritto e di valutazione dei fatti da parte della [OSCURATO:PERSONA] nella parte in cui quest’ultima ha inizialmente considerato che esse avevano partecipato ad un’infrazione unica e continuata dal 1978.

Secondo le ricorrenti, in considerazione dei documenti a sua disposizione, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto concludere nel senso dell’assenza di una loro partecipazione all’intesa globale precedentemente al 1993.

Tale errore di qualificazione risulterebbe da un’ analisi insufficiente del fascicolo e dimostrerebbe pertanto una violazione, da parte della [OSCURATO:PERSONA], del suo dovere di esaminare con diligenza e imparzialità i casi che le sono sottoposti. 62 In risposta a tale censura, il Tribunale ha analizzato, ai punti da 108 a 118 della sentenza impugnata, la questione se la [OSCURATO:PERSONA] avesse inizialmente sufficientemente esaminato il fascicolo delle ricorrenti quanto all’infrazione contestata o se avesse mal interpretato le informazioni che esse avevano comunicato. 63 A tal riguardo, dopo aver esaminato, ai punti da 109 a 112 della sentenza impugnata, la domanda delle ricorrenti intesa a beneficiare della comunicazione sul trattamento favorevole e le loro risposte alle richieste di informazioni, poi, dopo aver rilevato, al punto 113 della sentenza impugnata, che è pacifico che, nella loro risposta alla comunicazione degli addebiti, le ricorrenti avevano affermato che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva partecipato a un’infrazione unica e continuata dal 1978 al 1993, il Tribunale ha concluso, al punto 114 della sentenza impugnata, che, alla luce dei documenti a sua disposizione, la «[OSCURATO:PERSONA] [avev]a potuto legittimamente ritenere che le ricorrenti fossero coinvolte nell’infrazione unica e continuata dal 1978». 64 Anche se si poteva ragionevolmente considerare che, ratificando una mera convinzione della [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale abbia fatto pesare sulle ricorrenti l’onere – che non incombeva loro – di provare che non si erano unite al cartello prima del 1993, questo primo motivo non consentirebbe di conseguire l’annullamento della sentenza impugnata, né della decisione controversa. 65 Infatti, come si è ricordato, in particolare, al punto 1 della sentenza impugnata, le ricorrenti sono state sanzionate per aver partecipato a un’infrazione unica e continuata dal 1993 al 2004.

Orbene, la censura invocata dalle ricorrenti dinanzi al Tribunale, come ricordata al punto 61 della presente sentenza, era intesa a dimostrare che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto, alla luce degli elementi di prova di cui disponeva, concludere nel senso dell’assenza di una loro partecipazione all’intesa prima del 1993.

In tal senso, detta censura non poteva, in ogni caso, influire in alcun modo sul procedimento principale, dato che verte su un periodo per il quale le ricorrenti non sono state sanzionate.

Pertanto, il Tribunale avrebbe dovuto respingere detta censura in quanto inconferente. 66 Ne consegue che la decisione del Tribunale, contenuta al punto 118 della sentenza impugnata, che respingeva la censura secondo la quale la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe mal istruito il fascicolo, risulta fondata, a termini del punto 65 della presente sentenza, per altri motivi di diritto.

Pertanto, occorre procedere ad una sostituzione di tali motivi. 67 Di conseguenza, il primo motivo non può essere accolto.

Sul secondo motivo, relativo alla violazione del diritto di non autoaccusarsi e dei diritti della difesa, nonché alla violazione della competenza estesa al merito riconosciuta al Tribunale Argomenti delle parti 68 Il secondo motivo, che riguarda i punti 94 e 190 della sentenza impugnata, consta di tre capi. 69 Con il primo capo del secondo motivo, le ricorrenti sostengono che il Tribunale abbia violato i loro diritti della difesa in quanto avrebbe violato il loro diritto di non autoaccusarsi. 70 A sostegno di questo primo capo, le ricorrenti rilevano, anzitutto, che le informazioni comunicate, sia nel contesto del procedimento di transazione sia in quello della domanda di trattamento favorevole, non possono essere considerate «ammissioni».

Esse rilevano, poi, che non si può meccanicamente dedurre da una domanda di trattamento favorevole il riconoscimento della partecipazione a un’infrazione, dato che il suo autore può sempre contestare i fatti e la loro qualificazione da parte della [OSCURATO:PERSONA].

Infine, secondo le ricorrenti, il riconoscimento della responsabilità in un’infrazione nel contesto di un procedimento di transazione interviene solo mediante una proposta formale di transazione, ciò che esse non hanno inteso fare.

In tal senso il Tribunale, assimilando automaticamente ad «ammissioni» le dichiarazioni formulate nella loro domanda di trattamento favorevole e nel contesto del procedimento di transazione, avrebbe violato i loro diritti della difesa in quanto avrebbe violato il loro diritto di non autoaccusarsi. 71 Con il secondo capo del secondo motivo, le ricorrenti sostengono che il Tribunale abbia violato la sua competenza estesa al merito non avendo controllato l’obbligo probatorio della [OSCURATO:PERSONA] per quanto riguarda la qualificazione quali «ammissioni», mentre una tale qualificazione non risultava in alcun punto dagli atti di cui disponeva tale istituzione.

Orbene, tale qualificazione avrebbe avuto un impatto considerevole sulla determinazione della durata della loro partecipazione all’infrazione e, di conseguenza, sulla valutazione dell’importo dell’ammenda e delle corrispondenti riduzioni. 72 Al riguardo, le ricorrenti deducono, da una parte, che un’analisi degli elementi che esse hanno comunicato alla [OSCURATO:PERSONA] nonché dei documenti versati agli atti da altre imprese ha consentito di determinare che la loro partecipazione ad alcune riunioni era solo sporadica e che, d’altra parte, l’esistenza di tali asserite «ammissioni» era contraddetta da numerosi documenti del fascicolo. 73 Con il terzo capo del secondo motivo, le ricorrenti invocano la violazione dei diritti della difesa da parte del Tribunale. 74 Nel contesto di tale terzo capo, le ricorrenti rilevano che il Tribunale si è fondato su annotazioni interne di resoconti di tre riunioni bilaterali che si sono svolte nel corso del 2009 tra loro e la [OSCURATO:PERSONA].

In particolare, il Tribunale si sarebbe fondato sulla seconda annotazione interna, secondo la quale esse avrebbero compiuto «ammissioni» quanto alla loro supposta partecipazione all’infrazione per il periodo dal 1978 al 1992.

Una di tali annotazioni interne sarebbe stata comunicata solo successivamente alla chiusura della fase scritta del procedimento e in violazione del principio del contraddittorio.

Orbene, secondo costante giurisprudenza la mancata comunicazione di un documento nel corso del procedimento amministrativo costituisce una violazione dei diritti della difesa ove la [OSCURATO:PERSONA] si sia basata su tale documento per fondare la propria censura relativa all’esistenza di un’infrazione e tale censura potesse essere dimostrata solo in riferimento a detto documento, ciò che si verificherebbe nella specie.

Secondo le ricorrenti, anche se la [OSCURATO:PERSONA] poteva fondarsi su tali annotazioni interne, il Tribunale, non avendo verificato il rispetto dello standard di prova, avrebbe quindi violato i diritti della difesa. 75 Nella loro memoria di replica, le ricorrenti aggiungono che la sentenza impugnata deve essere censurata in quanto il Tribunale, in violazione della sua competenza estesa al merito, si è limitato alla «legittima convinzione» che ha potuto trarre la [OSCURATO:PERSONA] quanto alla colpevolezza della [OSCURATO:PERSONA] mentre tale colpevolezza si fondava solo su «ammissioni» asseritamente non contestate. 76 [OSCURATO:PERSONA], in limine e sulla base di argomenti già invocati nel contesto del primo motivo, enunciati al punto 54 della presente sentenza, ritiene che il secondo motivo sia inoperante.

A tal riguardo, essa sottolinea che le ricorrenti prendono le mosse dalla premessa secondo la quale le «ammissioni» contestate abbiano «avuto un’influenza determinante sull’importo dell’ammenda».

Orbene, tale affermazione sarebbe erronea in quanto dette ammissioni vertono su un periodo precedente a quello che è stato sanzionato. 77 In subordine, la [OSCURATO:PERSONA] rileva che il secondo motivo deve essere respinto nei suoi tre capi in quanto in parte irricevibile e in parte infondato. 78 Quanto al primo capo del secondo motivo, la [OSCURATO:PERSONA] afferma che le domande di trattamento favorevole riguardano, per definizione, le imprese che hanno partecipato a un’intesa e che lo riconoscono.

Pertanto, e salvo mutamento di posizione dell’impresa, che continua ad essere possibile in ogni momento, la [OSCURATO:PERSONA] potrebbe fondatamente considerare che una domanda di trattamento favorevole implichi, da parte dell’impresa interessata, il riconoscimento della sua partecipazione all’infrazione denunciata, e che tale riconoscimento sia qualificato come «ammissione» o con un altro termine.

Una siffatta affermazione non costituirebbe una violazione del diritto a non autoaccusarsi, dato che le dichiarazioni autoaccusatorie sono, nella specie, volontarie. 79 In tale contesto, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che l’argomento delle ricorrenti, invocato nel contesto di questo primo capo, proceda da una confusione tra il procedimento di transazione e quello relativo a una domanda di trattamento favorevole.

Infatti, gli elementi sui quali essa si è fondata per ritenere che la [OSCURATO:PERSONA] avesse partecipato all’infrazione precedentemente al 1993 non avevano quale fondamento un asserito riconoscimento ai sensi della transazione, ma provenivano da dichiarazioni compiute nel contesto della domanda di trattamento favorevole.

Pertanto, è su questo fondamento che, in assenza di opposizione, la [OSCURATO:PERSONA] ha portato avanti le discussioni ai fini di una transazione.

Sarebbe quindi senza violare i diritti della difesa che la [OSCURATO:PERSONA], nel corso del procedimento di transazione, poi il Tribunale, al punto 94 della sentenza impugnata, hanno potuto qualificare quali «ammissioni» le dichiarazioni della [OSCURATO:PERSONA] per il periodo compreso tra il 1978 e il 1993, in quanto tali dichiarazioni non erano state oggetto di una diversa spiegazione. 80 [OSCURATO:PERSONA] aggiunge che, dato che la [OSCURATO:PERSONA] ha modificato la propria posizione, essa ha tenuto conto dei nuovi elementi apportati, sicché le «ammissioni» ricevute ai sensi della domanda di trattamento favorevole non hanno avuto un valore intangibile.

In tal senso, i diritti della difesa sarebbero stati sempre rispettati e non potrebbe essere riconosciuta alcuna violazione del diritto di non autoaccusarsi. 81 Per quanto riguarda il secondo capo del secondo motivo, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene, in sostanza, che le considerazioni espresse dalle ricorrenti per supportare l’affermazione secondo la quale essa avrebbe dovuto concludere che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva partecipato all’intesa continuativamente dal 1978 costituiscono elementi di fatto e non ricadono pertanto nella competenza della Corte.

Inoltre, il Tribunale, secondo la [OSCURATO:PERSONA], avrebbe perfettamente controllato la qualificazione di «ammissioni» e ne avrebbe tratto tutte le conseguenze. 82 Quanto al terzo capo del secondo motivo, la [OSCURATO:PERSONA] rileva che l’argomento invocato dalle ricorrenti quanto alle sue annotazioni interne, che sarebbero servite quale base per la qualificazione quali «ammissioni», sarebbe inconferente.

Infatti, in primo luogo, tali documenti asseritamente «non comunicati» non sono serviti quale base per la decisione in quanto quest’ultima non prende in considerazione proprio il periodo oggetto delle «ammissioni» in questione.

In secondo luogo, dette «ammissioni» deriverebbero non dalle trattative proprie della transazione, bensì da dichiarazioni svolte a sostegno della domanda di trattamento favorevole, procedimento che implica necessariamente un riconoscimento di partecipazione all’infrazione per i fatti in parola.

Giudizio della Corte 83 Quanto al primo capo del secondo motivo, occorre ricordare, al pari del Tribunale al punto 120 della sentenza impugnata, che, secondo costante giurisprudenza, la [OSCURATO:PERSONA] può obbligare un’impresa a fornirle tutte le informazioni necessarie per quanto attiene ai fatti di cui quest’ultima possa essere a conoscenza, ma non può imporre a tale impresa l’obbligo di fornire risposte attraverso le quali questa sarebbe indotta ad ammettere l’esistenza dell’infrazione, che deve invece essere provata dalla [OSCURATO:PERSONA] (v. sentenza del 14 luglio 2005, ThyssenKrupp/[OSCURATO:PERSONA], C‑65/02 P e C‑73/02 P , EU:C:2005:454 , punto 49 e giurisprudenza ivi richiamata). 84 Tuttavia, come ricorda parimenti il Tribunale al punto 120 della sentenza impugnata, se la [OSCURATO:PERSONA] non può costringere un’impresa ad ammettere la sua partecipazione ad un’infrazione, non per questo le viene impedito di tener conto, nella fissazione dell’importo dell’ammenda, dell’aiuto che tale impresa le ha volontariamente fornito ai fini dell’accertamento dell’esistenza dell’infrazione (v. sentenza del 14 luglio 2005, ThyssenKrupp/[OSCURATO:PERSONA], C‑65/02 P e C‑73/02 P , EU:C:2005:454 , punto 50 e giurisprudenza ivi richiamata). 85 La Corte ha parimenti avuto già occasione di precisare che, ai fini della fissazione dell’importo di un’ammenda, la [OSCURATO:PERSONA] può tener conto dell’aiuto fornitole dall’impresa interessata per accertare l’esistenza dell’infrazione in minore difficoltà e, in particolare, della circostanza che un’impresa abbia riconosciuto la propria partecipazione all’infrazione (v. sentenza del 14 luglio 2005, ThyssenKrupp/[OSCURATO:PERSONA], C‑65/02 P e C‑73/02 P , EU:C:2005:454 , punto 51 e giurisprudenza ivi richiamata). 86 Ne risulta che, per essere in presenza di una violazione del diritto di non contribuire alla propria accusa, è necessario che l’impresa interessata sia stata effettivamente costretta a fornire talune informazioni o elementi tali da provare l’infrazione (v., in tal senso, sentenza del 15 ottobre 2002, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑238/99 P, C‑244/99 P, C‑245/99 P, C‑247/99 P, da C‑250/99 P a C‑252/99 P e C‑254/99 P , EU:C:2002:582 , punto 275 ). 87 Nella specie, risulta dai punti 94 e 190 della sentenza impugnata che le dichiarazioni effettuate dalle ricorrenti, nel contesto del procedimento di transazione, ai sensi della comunicazione sul trattamento favorevole, presentano un carattere puramente volontario da parte loro.

Inoltre, il Tribunale ha rilevato, al punto 120 della sentenza impugnata, che dal fascicolo dinanzi ad esso depositato non risulta affatto che la [OSCURATO:PERSONA] abbia tentato di influenzare le scelte delle ricorrenti. 88 Pertanto, il Tribunale ha rispettato i diritti della difesa delle ricorrenti.

Conseguentemente, il primo capo del secondo motivo dev’essere respinto in quanto infondato. 89 Quanto al secondo capo del secondo motivo, è sufficiente ricordare che, conformemente all’articolo 256, paragrafo 1, secondo comma, TFUE, e all’articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, l’impugnazione è limitata alle questioni di diritto.

Il Tribunale è dunque competente in via esclusiva ad accertare e valutare i fatti pertinenti nonché gli elementi di prova allegati.

La valutazione di tali fatti ed elementi di prova non costituisce quindi, fatta salva l’ipotesi di un loro travisamento, un motivo di diritto soggetto, in quanto tale, al controllo della Corte nell’ambito di un’impugnazione (v., segnatamente, ordinanza dell’11 giugno 2015, Faci/[OSCURATO:PERSONA], C‑291/14 P , non pubblicata, EU:C:2015:398 , punto 31 e giurisprudenza ivi richiamata, nonché, in tal senso, sentenza del 21 gennaio 2016, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑603/13 P , EU:C:2016:38 , punto 46 e giurisprudenza ivi richiamata).

Uno snaturamento del genere deve risultare manifestamente dagli atti di causa, senza che sia necessario effettuare una nuova valutazione dei fatti e delle prove (v., segnatamente, ordinanza dell’11 giugno 2015, Faci/[OSCURATO:PERSONA], C‑291/14 P , non pubblicata, EU:C:2015:398 , punto 32 e giurisprudenza ivi richiamata). 90 Nella specie, sotto le spoglie dell’asserita violazione della competenza estesa al merito riconosciuta al Tribunale, il ricorso è inteso in realtà a chiedere che la Corte proceda a un nuovo esame degli elementi del fascicolo, comunicati alla [OSCURATO:PERSONA] dalle ricorrenti e dagli altri membri dell’intesa nel corso del procedimento amministrativo, senza rilevare un qualsivoglia snaturamento di tali elementi.

Di conseguenza, questo secondo capo del secondo motivo dev’essere respinto in quanto irricevibile. 91 Quanto al terzo capo del secondo motivo, le ricorrenti sostengono, in sostanza, che nell’attribuire, al punto 94 della sentenza impugnata, un valore probatorio decisivo alle annotazioni interne delle riunioni bilaterali svoltesi nel contesto del procedimento di transazione, segnatamente, alla seconda di tale annotazioni, a termini della quale le ricorrenti avrebbero compiuto delle ammissioni quanto alla loro partecipazione all’infrazione per il periodo dal 1978 al 1992, e constatando, al punto 114 della medesima sentenza impugnata, che la [OSCURATO:PERSONA] «ha potuto legittimamente ritenere che le ricorrenti fossero coinvolte nell’infrazione unica e continuata dal 1978», senza verificare il rispetto dello standard di prova, il Tribunale ha violato i loro diritti della difesa e la propria competenza estesa al merito. 92 In tal modo, con tale terzo capo del secondo motivo, le ricorrenti invocano, al pari di quanto hanno fatto nel contesto del primo motivo, una violazione delle norme in materia di onere della prova e una violazione dei diritti della difesa. 93 Orbene, anche se si poteva ragionevolmente considerare che, attribuendo valore decisivo alle annotazioni interne dei resoconti delle tre riunioni bilaterali che si sono svolte nel contesto del procedimento di transazione e ratificando una mera convinzione della [OSCURATO:PERSONA] relativa alla partecipazione delle ricorrenti all’infrazione sin dal 1978, il Tribunale non abbia verificato lo standard di prova richiesto violando in tal modo i diritti della difesa, questo terzo capo del secondo motivo non può essere accolto. 94 Infatti, come è stato ricordato al punto 65 della presente sentenza, le ricorrenti sono state sanzionate per aver partecipato a un’infrazione unica e continuata dal 1993 al 2004.

Orbene, la censura invocata dalle ricorrenti dinanzi al Tribunale, come ricordata al punto 61 della presente sentenza, era intesa a dimostrare che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto, alla luce degli elementi di prova di cui disponeva, concludere nel senso dell’assenza di una loro partecipazione all’intesa prima del 1993.

In tal senso, detta censura non poteva, in ogni caso, essere accolta, dato che verte su un periodo per il quale le ricorrenti non sono state sanzionate.

Pertanto, il Tribunale avrebbe dovuto respingere detta censura in quanto inconferente. 95 Come rilevato al punto 66 della presente sentenza, ne consegue che la decisione del Tribunale, contenuta al punto 118 della sentenza impugnata, di respingere la censura secondo la quale la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe mal istruito il fascicolo, risulta fondata per altri motivi di diritto.

Pertanto, occorre procedere ad una sostituzione di tali motivi. 96 Conseguentemente, questo terzo capo del terzo motivo dev’essere respinto in quanto infondato.

Sul terzo motivo nonché sulla seconda parte del primo e del secondo capo del quarto motivo, relativi alla circostanza che il Tribunale ha violato la propria competenza estesa al merito e inficiato la propria sentenza di contraddittorietà della motivazione Sulla violazione della competenza estesa al merito riconosciuta al Tribunale – Argomenti delle parti 97 Con il terzo motivo nonché con la seconda parte del primo e del secondo capo del quarto motivo, relativi principalmente ai punti 78 nonché da 90 a 96 della sentenza impugnata, che occorre esaminare congiuntamente, le ricorrenti sostengono, in sostanza, che, nel confermare la decisione controversa e non svolgendo in tal modo una verifica sufficiente di tutti gli elementi dell’ammenda ad esse inflitta dalla decisione controversa, il Tribunale ha violato la portata della propria competenza estesa al merito e inficiato la sua sentenza, in tale contesto, di contraddittorietà della motivazione. 98 Nell’ambito del terzo motivo, le ricorrenti affermano, più precisamente, che il Tribunale non ha esercitato adeguatamente la sua competenza estesa al merito ove ha considerato che gli asseriti «elementi nuovi» che hanno consentito alla [OSCURATO:PERSONA] di infliggere un’ammenda considerevolmente maggiorata per un’infrazione di una durata molto significativamente ridotta erano costituiti dalla ritrattazione delle loro asserite «ammissioni» successivamente al loro ritiro dal procedimento di transazione, senza aver verificato l’effettività di tali «elementi nuovi».

Secondo le ricorrenti, non era stato versato agli atti alcun nuovo elemento di fatto dopo detto ritiro.

L’unico elemento nuovo, nella misura in cui ve ne sia uno, sarebbe costituito da un esame più minuzioso dei fatti da parte della [OSCURATO:PERSONA], che l’avrebbe indotta a riconoscere che le ricorrenti non avevano partecipato all’infrazione in parola dal 1978, mentre essa sarebbe dovuta giungere a tale constatazione sin dalla fase della transazione. 99 [OSCURATO:PERSONA] fa valere, in via principale, che tale motivo deve essere respinto in quanto irrilevante, argomentando che esso si fonda su un raffronto inconferente tra la situazione esistente durante il procedimento di transazione e quella che ha presieduto all’adozione della decisione controversa, mentre, come correttamente esposto dal Tribunale, una volta abbandonata la transazione, la decisione adottata in esito al procedimento ordinario avrebbe dovuto essere valutata unicamente alla luce dei meriti ad essa propri.

Essa aggiunge che le ricorrenti deformano le affermazioni del Tribunale nell’esposizione che compiono della sentenza impugnata.

Secondo tale istituzione, infatti, l’elemento nuovo, menzionato dal Tribunale al punto 90 della sentenza impugnata, non è costituito dalla nuova analisi della situazione alla quale essa ha proceduto di propria iniziativa, bensì dalla diversa prospettiva apportata dalla [OSCURATO:PERSONA], per la prima volta in risposta alla comunicazione degli addebiti, ove quest’ultima correttamente aveva, quale ragion d’essere, quella di offrire alle imprese la possibilità di esporre il loro punto di vista per assicurare il rispetto del principio del contraddittorio nel contesto del procedimento ordinario. 100 In subordine, la [OSCURATO:PERSONA] solleva l’irricevibilità del motivo in parola, argomentando che il Tribunale ha controllato la legittimità della decisione controversa verificando tutti gli elementi presi in considerazione per il calcolo dell’ammenda, ciò che ricade nella sua competenza estesa al merito e in una valutazione in punto di fatto che non può essere oggetto di impugnazione. 101 Nel contesto della seconda parte del primo capo del quarto motivo, le ricorrenti fanno valere che il Tribunale ha parimenti violato la sua competenza estesa al merito essendosi astenuto dall’invalidare errori, contraddizioni o incoerenze che sarebbero stati presenti nella valutazione dell’infrazione compiuta dalla [OSCURATO:PERSONA].

Esse contestano al Tribunale di aver in tal modo convalidato, erroneamente, la soppressione quasi integrale delle riduzioni di ammenda concesse in forza del programma sul trattamento favorevole o di quelle che possono essere concesse sul fondamento del punto 29 degli orientamenti del 2006. 102 [OSCURATO:PERSONA] ritiene che le censure invocate dalle ricorrenti debbano essere respinte, in esito al rilievo secondo il quale il Tribunale ha esercitato un controllo approfondito sul calcolo dell’ammenda effettuato dalla [OSCURATO:PERSONA] e, segnatamente, sulle riduzioni concesse in forza della loro cooperazione.

Inoltre, le asserite contraddizioni o incoerenze sollevate in tale contesto non sarebbero fondate. 103 A sostegno della seconda parte del secondo capo del quarto motivo, le ricorrenti affermano che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto indicare, sin dalla fase della transazione, quanto essa ha qualificato come «elementi nuovi», vale a dire l’impossibilità di acclarare un’infrazione unica e continuata a far data dal 1978.

In tal senso il Tribunale, non tenendo conto degli errori commessi dalla [OSCURATO:PERSONA] nella sua valutazione dell’infrazione nella fase del procedimento di transazione, e avallando, di conseguenza, la soppressione quasi integrale delle riduzioni di ammenda, avrebbe violato la sua competenza estesa al merito. – Giudizio della Corte 104 Secondo costante giurisprudenza, per quanto concerne il sindacato giurisdizionale delle decisioni con cui la [OSCURATO:PERSONA] decide di infliggere un’ammenda o una penalità di mora per violazione delle norme sulla concorrenza, oltre al controllo di legittimità previsto all’articolo 263 TFUE, il giudice dell’Unione dispone di una competenza estesa al merito conferitagli dall’articolo 31 del regolamento n. 1/2003, conformemente all’articolo 261 TFUE, che lo autorizza a sostituire la sua valutazione a quella della [OSCURATO:PERSONA] e, di conseguenza, a sopprimere, ridurre o aumentare l’ammenda o la penalità inflitta (v., segnatamente, sentenza del 9 giugno 2016, [OSCURATO:PERSONA] y Especialidades e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑617/13 P , EU:C:2016:416 , punto 84 e giurisprudenza ivi richiamata). 105 Occorre parimenti ricordare che non spetta alla Corte, allorquando si pronuncia su questioni di diritto nell’ambito di un giudizio di impugnazione, sostituire, per motivi di equità, la propria valutazione a quella del Tribunale che statuisce, nell’esercizio della sua competenza estesa al merito, sull’importo delle ammende inflitte a determinate imprese per una violazione, da parte loro, del diritto dell’Unione (v., segnatamente, sentenza del 9 giugno 2016, [OSCURATO:PERSONA] y Especialidades e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑617/13 P , EU:C:2016:416 , punto 81 e giurisprudenza ivi richiamata). 106 Soltanto nei limiti in cui la Corte ritenesse che il livello della sanzione sia non soltanto inadeguato, ma anche eccessivo, al punto da essere sproporzionato, occorrerebbe ravvisare un errore di diritto commesso dal Tribunale per incongruenza dell’importo dell’ammenda (sentenza del 9 giugno 2016, [OSCURATO:PERSONA] y Especialidades e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑617/13 P , EU:C:2016:416 , punto 82 e giurisprudenza ivi richiamata). 107 Nella specie, come ricordato dall’avvocato generale al paragrafo 23 delle conclusioni, la questione sollevata dinanzi al Tribunale non era tanto se fosse giustificato infliggere un’ammenda più elevata per un’infrazione di durata più breve, come affermano in sostanza le ricorrenti, bensì, piuttosto, se la [OSCURATO:PERSONA] avesse correttamente motivato il calcolo dell’ammenda inflitta con la decisione controversa e, a tal fine, avesse effettivamente preso in considerazione tutti gli elementi di cui era in possesso al momento dell’adozione della sua decisione. 108 A tal riguardo, occorre rilevare che, se è pur vero che il Tribunale, ai punti da 75 a 107 della sentenza impugnata, si è certamente dato cura di rispondere a tutti gli argomenti con i quali le ricorrenti avevano censurato alla [OSCURATO:PERSONA] di aver applicato a un’impresa che si era ritirata dal procedimento di transazione un’ammenda più elevata del massimo della forcella considerata nelle trattative ai fini della transazione, e questo per una durata dell’infrazione considerevolmente ridotta, una siffatta analisi ricade nel rispetto dei principi di buona amministrazione della giustizia e di trasparenza.

Pertanto, non si può censurare al Tribunale di aver effettuato un esame così completo nel contesto di una controversia che, per la prima volta, lo conduceva a statuire su una situazione nella quale un’impresa, dopo essersi impegnata in un procedimento di transazione, se ne era infine ritirata. 109 Così stando le cose, nella presente controversia, occorre rilevare che il Tribunale ha perfettamente esercitato la sua competenza estesa al merito nel procedere a un controllo approfondito sia della legittimità della decisione controversa sia del carattere di adeguatezza dell’importo dell’ammenda ivi preso in considerazione. 110 In tal senso, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 24 delle conclusioni, il Tribunale ha debitamente verificato la fondatezza dell’analisi effettuata dalla [OSCURATO:PERSONA] alla luce di tutte le circostanze esistenti al momento dell’adozione della decisione controversa e, segnatamente, ai punti da 90 a 107 della sentenza impugnata, in considerazione della portata della cooperazione fornita dalle ricorrenti dopo il loro ritiro dal procedimento di transazione, quindi durante il procedimento ordinario. 111 Il Tribunale ha parimenti effettuato, ai punti da 142 a 220 della sentenza impugnata, la verifica sistematica degli elementi presi in considerazione dalla [OSCURATO:PERSONA] ai fini del calcolo dell’importo dell’ammenda inflitta nella decisione controversa.

In particolare, esso ha operato un controllo dettagliato del modo in cui la [OSCURATO:PERSONA] ha tenuto conto dei fattori che consentono di concedere o meno riduzioni di tale ammenda, ai sensi della comunicazione sul trattamento favorevole, ai punti da 170 a 195 di detta sentenza, o, sulla base della cooperazione, in applicazione del punto 29 degli orientamenti del 2006, ai punti 95, 188 e 189 della sentenza medesima. 112 Inoltre, come parimenti rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 26 delle conclusioni, occorre constatare che le ricorrenti non hanno dimostrato sotto quale profilo l’importo dell’ammenda loro inflitta sia eccessivo al punto da essere sproporzionato ai sensi della giurisprudenza indicata ai punti 105 e 106 della presente sentenza. 113 Risulta dagli elementi che precedono che il Tribunale non ha violato la portata della sua competenza estesa al merito.

Pertanto, il terzo motivo, la seconda parte del primo e del secondo capo del quarto motivo, ove riguardano la violazione della competenza estesa al merito riconosciuta al Tribunale, devono essere respinti in quanto infondati.

Sulla contraddittorietà della motivazione dedotta dalle ricorrenti – Argomenti delle parti 114 Nel contesto sia del terzo motivo sia della seconda parte del primo capo del quarto motivo, le ricorrenti sostengono, in sostanza, che il Tribunale abbia inficiato la sua sentenza di diverse contraddizioni nella motivazione, che comporterebbero una violazione dei loro diritti fondamentali, vale a dire quello di poter liberamente trattare con la [OSCURATO:PERSONA] nel contesto del procedimento di transazione e di lasciare altrettanto liberamente tale procedimento, nonché quello di difendersi nel contesto di un procedimento ordinario senza essere vincolate da una «posizione» asseritamente adottata precedentemente. 115 In primo luogo, le ricorrenti censurano al Tribunale di aver considerato che il loro ritiro dal procedimento di transazione conduceva a una situazione di «tabula rasa» in rottura con il passato e, al contempo, di aver tuttavia ritenuto che esse avevano «cambiato posizione» nel contesto della risposta fornita alla comunicazione degli addebiti durante il procedimento ordinario.

In tal senso, il Tribunale non avrebbe dovuto accettare l’argomento della [OSCURATO:PERSONA] secondo il quale un «elemento nuovo» si sarebbe manifestato nella fase di detta risposta e avrebbe giustificato una revisione dell’importo dell’ammenda. 116 In secondo luogo, le ricorrenti sostengono che la sentenza impugnata sia viziata da contraddittorietà della motivazione, in quanto il Tribunale ha affermato, al punto 96 della sentenza impugnata, da una parte, che la [OSCURATO:PERSONA] non era vincolata dalla forcella di ammende comunicata durante le discussioni svoltesi nell’ambito del procedimento di transazione, che sarebbe pertanto divenuta inconferente a seguito del loro ritiro da detto procedimento, mentre, dall’altra, ha evocato, al punto 91 della sentenza impugnata, una mera «rimodulazione del metodo di calcolo dell’ammenda» sulla base di questa stessa forcella. 117 Infine, il Tribunale non poteva, da un canto, confermare che, in forza della comunicazione sulla transazione, la [OSCURATO:PERSONA] non contratta la questione dell’esistenza dell’infrazione e, dall’altro, attribuire alle discussioni informali valore di trattative caratterizzate dall’asserita acquiescenza delle ricorrenti quanto alla loro partecipazione all’infrazione prima del 1993. 118 Secondo la [OSCURATO:PERSONA], la contraddittorietà dei motivi risulterebbe, segnatamente, da una deformazione dei propositi del Tribunale o ancora da una lettura erronea degli atti prodotti nel procedimento dinanzi a quest’ultimo e, pertanto, non può essere accolta. – Giudizio della Corte 119 Per quanto riguarda le due prime asserite contraddizioni nei motivi che riguardano, in sostanza, l’articolazione tra il procedimento di transazione e il procedimento ordinario nella situazione particolare del caso di specie, in cui le ricorrenti hanno deciso di interrompere le discussioni in vista della transazione, occorre rilevare che correttamente il Tribunale ha dissociato, ai punti da 90 a 96 nonché ai punti 104 e 105 della sentenza impugnata, lo svolgimento di tale procedimento di transazione, che, nella specie, non si è concluso, e quello del procedimento ordinario, che è sfociato nella decisione controversa. 120 A tal riguardo, occorre ricordare che, a termini del punto 19 della comunicazione sulla transazione, se le imprese interessate non presentano una proposta di transazione, il procedimento che sfocia nella decisione definitiva, nel loro caso, rispetterà le disposizioni generali, e segnatamente l’articolo 10, paragrafo 2, l’articolo 12, paragrafo 1, e l’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento n. 773/2004, anziché quelle che disciplinano il procedimento di transazione. 121 Inoltre, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 25 delle conclusioni, è proprio a causa di tale mutamento della situazione procedurale che le ricorrenti hanno potuto accedere pienamente al fascicolo, ricevere una comunicazione completa degli addebiti, rispondere a quest’ultima e beneficiare di un’audizione, fase di risposta durante la quale esse hanno per la prima volta contestato formalmente la propria partecipazione all’infrazione addebitata per il periodo anteriore al 1993.

Pertanto, le ricorrenti non sono state affatto giuridicamente pregiudicate da tale orientamento consistente nel tenere conto degli elementi, qualificati come «nuovi», che esistevano allora. 122 Per quanto riguarda, più precisamente, la seconda asserita contraddizione nella motivazione invocata dalle ricorrenti, secondo la quale il Tribunale avrebbe considerato che la [OSCURATO:PERSONA] non era vincolata dalla forcella di ammende comunicata durante le discussioni svoltesi nel contesto del procedimento di transazione, mentre avrebbe anche evocato una mera «rimodulazione del metodo di calcolo dell’ammenda» a partire da questa stessa forcella, le ricorrenti presentano in termini deformati le dichiarazioni del Tribunale, isolando, erroneamente, dal suo contesto l’espressione «rimodulazione del metodo di calcolo dell’ammenda», che si trova al punto 91 della sentenza impugnata. 123 Infatti, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 37 delle conclusioni, una lettura globale del punto 91 della sentenza impugnata e di quelli che lo precedono o lo seguono, rivela che il Tribunale ha considerato che, avendo preso in considerazione il mutamento di posizione delle ricorrenti riguardo alla durata della loro partecipazione all’infrazione, la [OSCURATO:PERSONA] ha proceduto a un «riesame» dell’importo dell’ammenda fissato sulla base delle regole contenute nella comunicazione sul trattamento favorevole e negli orientamenti del 2006, ma seguendo la medesima metodologia utilizzata per la forcella delle ammende indicata a dette ricorrenti. 124 Alla luce delle suesposte considerazioni, i primi due motivi relativi alla contraddittorietà della motivazione devono essere respinti in quanto infondati. 125 Quanto alla terza asserita contraddizione nella motivazione invocata dalle ricorrenti, secondo la quale il Tribunale non avrebbe potuto, da una parte, confermare che, in forza della comunicazione sulla transazione, la [OSCURATO:PERSONA] non contratta la questione relativa all’esistenza dell’infrazione e, dall’altra, attribuire alle discussioni informali valore di trattative caratterizzate dall’asserita acquiescenza delle ricorrenti quanto alla loro partecipazione all’infrazione prima del 1993, occorre ricordare che, conformemente all’articolo 169, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, i motivi e gli argomenti di diritto invocati devono identificare con precisione i punti della motivazione della decisione del Tribunale che sono contestati. 126 Orbene, quest’ultima asserita contraddizione nella motivazione invocata dalle ricorrenti per la prima volta nella replica e ricollegata, da queste ultime, al terzo motivo di impugnazione, non indica i punti della motivazione della sentenza impugnata.

Pertanto, tale argomento è irricevibile. 127 Risulta da quanto precede che il terzo motivo e la seconda parte del primo capo del quarto motivo, relativi alla circostanza secondo la quale la sentenza impugnata sarebbe viziata da una motivazione contraddittoria, devono essere respinti in quanto in parte irricevibili e in parte infondati.

Sulla prima parte del primo e del secondo capo del quarto motivo, relativa al fatto che il Tribunale ha violato i principi del legittimo affidamento e della parità di trattamento ed è incorso in un errore di diritto nella sua valutazione dell’effetto del ritiro dal procedimento di transazione Sulla prima parte del primo capo del quarto motivo, relativa al fatto che il Tribunale ha violato i principi del legittimo affidamento e della parità di trattamento – Argomenti delle parti 128 Per quanto riguarda, in primo luogo, l’argomento relativo alla violazione del principio del legittimo affidamento, le ricorrenti rilevano che, contrariamente a quanto afferma il Tribunale, esse non potevano ragionevolmente anticipare il fatto che, decidendo di ritirarsi dal procedimento di transazione, le riduzioni per la cooperazione che sarebbero state accordate loro sarebbero passate dal 52%, nel contesto del procedimento di transazione, al 5%, nella decisione controversa.

A loro avviso, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe operato un «mutamento di rotta» che ha avuto quale effetto «paradossale» l’aumento dell’importo dell’ammenda in termini considerevoli mentre, al contempo, la durata dell’infrazione era stata ridotta in termini significativi. 129 Le ricorrenti affermano che una tale decisione non era giustificata dal momento che, in primo luogo, lo stesso standard di prova e le stesse regole di calcolo dell’ammenda si applicavano sia nel procedimento ordinario sia nel procedimento di transazione, in secondo luogo, nessun elemento nuovo era stato versato al fascicolo in esito al loro ritiro dal procedimento di transazione e, in terzo luogo, gli effetti del procedimento di trattamento favorevole perduravano malgrado tale ritiro.

Così, in tali circostanze, esse non sarebbero state in grado di decidere «con cognizione di causa» se transigere o meno. 130 [OSCURATO:PERSONA] sostiene che le affermazioni delle ricorrenti sono inconferenti, dato che si fondano su una comparazione tra le indicazioni che esse hanno dato nel procedimento di transazione e la decisione adottata in esito al procedimento ordinario.

Così, secondo tale istituzione, le ricorrenti intenderebbero indurre una confusione tra il loro ritiro dal procedimento di transazione e la difesa che esse hanno svolto in risposta alla comunicazione degli addebiti. 131 Al riguardo, la [OSCURATO:PERSONA] afferma che il fatto generatore del nuovo importo dell’ammenda che è stato adottato nella decisione controversa consisterebbe non nella decisione delle ricorrenti di ritirarsi dal procedimento di transazione, bensì unicamente nella difesa che esse hanno svolto nella loro risposta a detta comunicazione degli addebiti, difesa che ormai consisteva nel negare la loro partecipazione all’intesa prima del 1993.

Inoltre, secondo la [OSCURATO:PERSONA], la nuova valutazione di questa ammenda avrebbe potuto essere anticipata dalle ricorrenti, dato che l’importo inflitto risultava dall’applicazione rigorosa delle regole di calcolo pertinenti alla luce degli elementi sussistenti alla data in cui detta decisione è stata adottata.

Se le interessate hanno mal valutato le conseguenze delle loro prese di posizione, non possono imputare l’errore che a loro stesse, e non a un qualsivoglia difetto di informazione. 132 Le ricorrenti ritengono, in secondo luogo, che il Tribunale abbia violato il principio della parità di trattamento.

Infatti, non avendo potuto ritirarsi con cognizione di causa dal procedimento di transazione ed essendo state confrontate a un risultato quantomeno «paradossale», avrebbero ricevuto un trattamento meno favorevole delle altre parti che, potendo anticipare l’importo dell’ammenda che sarebbe stata loro inflitta, hanno accettato di impegnarsi in una proposta di transazione. 133 [OSCURATO:PERSONA] considera che dalle indicazioni fornite dalla decisione controversa, sintetizzate ai punti da 17 a 26 della sentenza impugnata, risulta che non è stata operata alcuna discriminazione tra le ricorrenti e le altre parti dell’intesa, dato che sono stati applicati gli stessi criteri per la fissazione di tutte le ammende e che la sola differenza risiede nell’abbattimento del 10% concesso alle imprese che hanno transatto. – Giudizio della Corte 134 Per quanto riguarda, in primo luogo, l’argomento secondo il quale il Tribunale avrebbe violato il principio di tutela del legittimo affidamento, occorre ricordare che, secondo consolidata giurisprudenza, il principio di tutela del legittimo affidamento fa parte dei principi fondamentali dell’Unione e la possibilità di avvalersene si estende a qualsiasi operatore economico che si trovi in una situazione nella quale un’istituzione, fornendogli garanzie precise, abbia fatto sorgere in lui speranze fondate (sentenza del 24 ottobre 2013, Kone e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑510/11 P , non pubblicata, EU:C:2013:696 , punto 76 e giurisprudenza ivi richiamata). 135 Inoltre, la Corte ha già avuto occasione di precisare che la [OSCURATO:PERSONA] non può fornire alcuna garanzia precisa quanto al beneficio di una qualsivoglia riduzione o immunità di ammenda nella fase del procedimento anteriore all’adozione della decisione definitiva e che le parti dell’intesa non possono pertanto nutrire un legittimo affidamento al riguardo (v. sentenza del 24 ottobre 2013, Kone e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑510/11 P , non pubblicata, EU:C:2013:696 , punto 78 e giurisprudenza ivi richiamata). 136 Occorre parimenti ricordare, in primo luogo, che, come risulta dal punto 73 della sentenza impugnata, il procedimento di transazione è un procedimento amministrativo alternativo al procedimento amministrativo ordinario, distinto da quest’ultimo, che presenta alcune particolarità, quali, segnatamente, la comunicazione di una forcella di probabili ammende.

In secondo luogo, come sottolineato dal Tribunale al punto 104 della sentenza impugnata, qualora l’impresa non presenti una proposta di transazione, il procedimento per l’adozione della decisione definitiva è disciplinato dalle disposizioni generali del regolamento n. 773/2004, anziché da quelle che disciplinano il procedimento di transazione.

In terzo luogo, come afferma il Tribunale al punto 96 della sentenza impugnata, per quanto riguarda tale procedimento ordinario, nell’ambito del quale le responsabilità devono ancora essere accertate, la [OSCURATO:PERSONA] è vincolata soltanto dalla comunicazione degli addebiti, che non fissa alcuna forcella di ammende, ed è tenuta a prendere in considerazione i nuovi elementi portati a sua conoscenza nel corso del medesimo procedimento. 137 Nella specie, come ha fatto valere il Tribunale, segnatamente ai punti 90 e 124 della sentenza impugnata, le ricorrenti si sono ritirate dal procedimento di transazione ed è solo dopo tale ritiro che esse hanno fatto valere, nel contesto del procedimento ordinario, elementi intesi alla riduzione della durata della loro partecipazione all’infrazione contestata. 138 Pertanto, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 48 delle conclusioni, le ricorrenti non potevano invocare alcun legittimo affidamento nel mantenimento delle stime che erano state trasmesse loro dalla [OSCURATO:PERSONA] nel corso del procedimento di transazione, sotto forma di forcella delle ammende probabili che era stata fissata in funzione degli elementi presi in considerazione fino a quel momento, vale a dire per un periodo di partecipazione all’infrazione compreso tra il 1978 e il 2004. 139 Inoltre, è giocoforza rilevare che le ricorrenti, essendosi ritirate dal procedimento di transazione, disponevano di tutti gli elementi che consentivano loro di prevedere che una contestazione della loro partecipazione all’intesa per il periodo precedente al 1993 avrebbe necessariamente avuto un impatto sulle riduzioni che potevano essere concesse loro sia nel contesto della comunicazione sul trattamento favorevole sia ai sensi del punto 29 degli orientamenti del 2006.

Una siffatta conclusione si evince in termini non equivoci dai punti da 90 a 95 e 122 della sentenza impugnata.

Pertanto, non può essere censurata al Tribunale alcuna violazione della tutela del legittimo affidamento. 140 Per quanto riguarda, in secondo luogo, l’argomento secondo il quale il Tribunale avrebbe violato il principio di parità di trattamento, occorre ricordare che, secondo costante giurisprudenza, dall’articolo 256 TFUE, dall’articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, nonché dall’articolo 168, paragrafo 1, lettera d), del suo regolamento di procedura risulta che un’impugnazione deve indicare in modo preciso gli elementi contestati della sentenza impugnata nonché gli argomenti di diritto dedotti a specifico sostegno di tale domanda, pena l’irricevibilità dell’impugnazione o del motivo in questione (v. sentenze del 30 maggio 2013, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑70/12 P , non pubblicata, EU:C:2013:351 , punti 47 e 51 e giurisprudenza ivi richiamata, nonché del 21 gennaio 2016, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑603/13 P , EU:C:2016:38 , punto 43 e giurisprudenza ivi richiamata). 141 In tal senso, non soddisfa tali requisiti e dev’essere dichiarato irricevibile un motivo la cui argomentazione non sia abbastanza precisa e suffragata da prove per consentire alla Corte di esercitare il suo controllo di legittimità (sentenza del 21 gennaio 2016, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑603/13 P , EU:C:2016:38 , punto 44 e giurisprudenza ivi richiamata). 142 Orbene, l’argomento relativo alla violazione del principio di parità di trattamento si fonda su una affermazione di carattere generale, senza che sia fornita la minima argomentazione giuridica al riguardo.

Pertanto, deve essere respinto in quanto irricevibile. 143 Risulta dall’insieme delle suesposte considerazioni che la prima parte del primo capo del quarto motivo, relativa al fatto che il Tribunale ha violato i principi del legittimo affidamento e della parità di trattamento, deve essere respinta in quanto in parte irricevibile e in parte infondata.

Sulla prima parte del secondo capo del quarto motivo, relativa a un errore di diritto nella valutazione dell’effetto del ritiro dal procedimento di transazione – Argomenti delle parti 144 Le ricorrenti sostengono, in sostanza, che è sulla base di un errore di diritto che il Tribunale ha affermato che esse erano state informate dalla [OSCURATO:PERSONA] dell’impatto che avrebbe avuto il loro ritiro dal procedimento di transazione, ciò che corroborerebbe il fatto che esse non hanno potuto esercitare il loro diritto di scegliere di transigere o meno «con cognizione di causa», come imposto tuttavia dalla comunicazione sulla transazione.

A loro avviso, infatti, il Tribunale avrebbe esposto in modo erroneo in diritto, al punto 125 della sentenza impugnata, il tenore degli scambi che si sono svolti durante l’audizione del 24 febbraio 2010.

Durante tale audizione, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe pertanto affermato che avrebbe tenuto conto del fatto che le ricorrenti non si erano unite al cartello prima del 1993, non nel contesto della «cooperazione» della [OSCURATO:PERSONA], come risulta da tale punto della sentenza impugnata, bensì nel contesto del «trattamento favorevole».

Orbene, a loro avviso, mentre la nozione di «cooperazione» riguarda sia i periodi considerati dalla comunicazione sul trattamento favorevole sia quelli non considerati da tale comunicazione, la nozione di «trattamento favorevole» riguarda, nella specie, unicamente la riduzione del 17% dell’ammenda inflitta.

Pertanto, la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe mai menzionato esplicitamente, nel corso del procedimento ordinario, una soppressione della riduzione del 35% dell’ammenda in forza della cooperazione al di fuori della sfera di applicazione della comunicazione sul trattamento favorevole. 145 A parere della [OSCURATO:PERSONA], questo argomento è inconferente.

A suo avviso, esso discenderebbe dalla confusione instaurata dalle ricorrenti tra il loro ritiro dalla transazione e il cambiamento di posizione che esse hanno operato nel contesto della risposta alla comunicazione degli addebiti.

Infatti, alla luce della nuova difesa adottata dalle ricorrenti in tale risposta, che era in contraddizione con le posizioni che esse avevano adottato nel contesto della loro domanda di trattamento favorevole, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe messo in evidenza ai loro occhi le possibili conseguenze di questa nuova difesa. – Giudizio della Corte 146 Come indicato dalla [OSCURATO:PERSONA] nel controricorso, la censura relativa a un errore di diritto nella valutazione dell’effetto del ritiro delle ricorrenti dal procedimento di transazione deriva da una confusione tra, da una parte, le ripercussioni del ritiro dalla transazione deciso dalle ricorrenti e, dall’altra, le possibili conseguenze del mutamento di posizione quanto alla durata della loro partecipazione all’infrazione, che queste ultime hanno adottato nella loro risposta del 2 febbraio 2010 alla comunicazione degli addebiti.

Infatti, al punto 125 della sentenza impugnata, il Tribunale, come l’avvocato generale ha rilevato al paragrafo 60 delle conclusioni, menziona solamente l’avvertimento comunicato dalla [OSCURATO:PERSONA] alle ricorrenti, durante il procedimento ordinario, in ragione di detto mutamento di posizione, e non a causa del loro abbandono del procedimento di transazione, come esse sostengono. 147 Pertanto, si deve rilevare che tale censura, che si fonda su una premessa erronea, non può essere accolta.

Di conseguenza, si deve respingere la prima parte del secondo capo del quarto motivo in quanto irricevibile.

Sul quinto motivo, relativo al fatto che il Tribunale ha violato la propria competenza estesa al merito e i principi di parità di trattamento e di individualizzazione della pena Argomenti delle parti 148 Con il quinto motivo, le ricorrenti censurano al Tribunale di aver violato, ai punti 137, 140 e 168 della sentenza impugnata, la sua competenza estesa al merito e violato i principi di parità di trattamento e di individualizzazione della pena. 149 Al riguardo, le ricorrenti ritengono che, nel riconoscere che non sia presa in considerazione, nella valutazione della gravità dell’infrazione, l’assenza di prova di una partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] alle pratiche relative alle condizioni di vendita e ai meccanismi di compensazione, il Tribunale avrebbe violato la propria competenza estesa al merito.

Dal momento che il Tribunale stesso nutriva dubbi quanto all’effettività della partecipazione delle ricorrenti a tali due pratiche per il periodo dal 1993 al 2004, avrebbe dovuto tenerne conto, in applicazione del principio in dubio pro reo.

Non avendo agito in tal senso, il Tribunale avrebbe inficiato la sua sentenza della violazione dei principi di parità di trattamento e di individualizzazione della pena. 150 Nella loro replica, le ricorrenti aggiungono che il Tribunale ha parimenti rifiutato di tener conto, in violazione dei principi di parità di trattamento e di individualizzazione della pena, nella sua valutazione della gravità dell’infrazione, di altri elementi, quali la pressione sui prezzi dovuta alla concorrenza risultante da prodotti simili, l’assenza di effetti delle pratiche contestate nonché la durata e l’intensità di ogni pratica. 151 Inoltre, il Tribunale avrebbe violato questi stessi principi non esercitando un controllo approfondito né del livello di gravità applicato nel contesto della fissazione dell’importo di base dell’ammenda, né del diniego della [OSCURATO:PERSONA] di concedere attenuanti alla [OSCURATO:PERSONA].

In tal senso, il Tribunale si sarebbe limitato a riprendere la decisione controversa senza procedere alla propria valutazione. 152 Secondo la [OSCURATO:PERSONA], il quinto motivo è irricevibile, dal momento che è inteso a conseguire un mero riesame dell’atto introduttivo depositato al Tribunale.

In ogni caso, tale motivo sarebbero destituito di qualsiasi fondamento.

Giudizio della Corte 153 Occorre ricordare, da una parte, che il Tribunale è il solo competente ad accertare e valutare i fatti e, in linea di principio, ad esaminare le prove prese in considerazione a sostegno di tali fatti.

Qualora le prove siano state assunte regolarmente, e siano stati rispettati i principi generali di diritto e le norme processuali applicabili in materia di onere della prova e di istruttoria, infatti, spetta esclusivamente al Tribunale valutare il valore probatorio dei mezzi di prova ad esso offerti.

Tale valutazione non costituisce pertanto una questione di diritto, come tale soggetta al controllo della Corte, salvo il caso di snaturamento di questi elementi (v., segnatamente, sentenze del 30 maggio 2013, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑70/12 P , non pubblicata, EU:C:2013:351 , punto 25 e giurisprudenza ivi richiamata, nonché del 16 giugno 2016, [OSCURATO:PERSONA] e AlzChem/[OSCURATO:PERSONA], C‑155/14 P , EU:C:2016:446 , punto 23 e giurisprudenza ivi richiamata).

Inoltre, un siffatto snaturamento deve risultare manifestamente dai documenti del fascicolo, senza che sia necessario procedere a una nuova valutazione dei fatti e delle prove (sentenza del 16 giugno 2016, [OSCURATO:PERSONA] e AlzChem/[OSCURATO:PERSONA], C‑155/14 P , EU:C:2016:446 , punto 23 e giurisprudenza ivi richiamata). 154 D’altra parte, occorre sottolineare che un’impugnazione è irricevibile in quanto si limita a ripetere i motivi e gli argomenti che sono stati già presentati dinanzi al Tribunale, ivi compresi quelli basati su fatti espressamente negati da tale giudice.

Infatti, un’impugnazione di tal genere costituisce in realtà una domanda diretta ad ottenere un semplice riesame dell’atto introduttivo presentato dinanzi al Tribunale, il che esula dalla competenza della Corte nel contesto di un’impugnazione (sentenza del 30 maggio 2013, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑70/12 P , non pubblicata, EU:C:2013:351 , punto 26 nonché giurisprudenza ivi richiamata). 155 Per contro, se un ricorrente contesta l’interpretazione o l’applicazione del diritto dell’Unione effettuata dal Tribunale, i punti di diritto esaminati in primo grado possono essere dibattuti di nuovo nel corso del procedimento di impugnazione.

Infatti, se un ricorrente non potesse in tal modo basare l’impugnazione su motivi e argomenti già utilizzati dinanzi al Tribunale, detto procedimento di impugnazione sarebbe privato di una parte di significato (sentenza del 30 maggio 2013, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑70/12 P , non pubblicata, EU:C:2013:351 , punto 27 nonché giurisprudenza ivi richiamata). 156 Per quanto riguarda il quinto motivo, ancorché esso sia qualificato dalle ricorrenti quale «motivo relativo a una questione di diritto», vale a dire la violazione, da parte del Tribunale, dei principi di parità di trattamento e di individualizzazione della pena nonché della sua competenza estesa al merito, occorre rilevare che detto quinto motivo si risolve, in fin dei conti, nel rimettere in questione la valutazione del Tribunale relativa a fatti ed elementi di prova presentati a tale giudice in primo grado nel contesto del secondo e del terzo motivo. 157 Infatti, lungi dal far valere uno snaturamento dei fatti o degli elementi di prova, le ricorrenti si limitano a sostenere che il Tribunale non ha tenuto conto, erroneamente, nella valutazione della gravità dell’infrazione, di diversi elementi, segnatamente l’assenza di prove della loro partecipazione alle pratiche relative alle condizioni di vendita e ai meccanismi di compensazione.

In tal senso, le ricorrenti si limitano a riprodurre argomenti intesi a dimostrare che si sarebbe dovuto considerare un livello inferiore di gravità dell’infrazione, ove tali argomenti, tuttavia, sono già stati presentati dinanzi al Tribunale e respinti da quest’ultimo.

Pertanto, il quinto motivo, nella parte in cui riguarda la violazione da parte del Tribunale dei principi di parità di trattamento e di individualizzazione della pena nonché della sua competenza estesa al merito, è irricevibile. 158 Per quanto riguarda, più in particolare, l’argomento invocato dalle ricorrenti secondo il quale il Tribunale non avrebbe esercitato un controllo approfondito né del livello di gravità applicato nel contesto della fissazione dell’importo di base dell’ammenda, né del diniego della [OSCURATO:PERSONA] di concedere attenuanti per il comportamento anticoncorrenziale della [OSCURATO:PERSONA], è sufficiente rilevare che il Tribunale ha fornito, ai punti da 149 a 164 della sentenza impugnata, un’esposizione dettagliata dei fattori di cui ha tenuto conto per valutare la gravità dell’infrazione.

Del pari, risulta in termini inequivoci, dai punti da 165 a 168 della sentenza impugnata, che il Tribunale ha esaminato accuratamente la questione delle circostanze attenuanti.

Pertanto, il suddetto argomento va considerato infondato.

Il solo fatto che il Tribunale abbia altresì avallato, al riguardo, nell’esercizio della sua competenza estesa al merito, vari elementi della valutazione compiuta dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione controversa non può rimettere in discussione tale conclusione (v. sentenza dell’8 maggio 2013, Eni/[OSCURATO:PERSONA], C‑508/11 P , EU:C:2013:289 , punto 99 e giurisprudenza ivi richiamata). 159 Alla luce delle suesposte argomentazioni, il quinto motivo deve essere respinto in quanto in parte irricevibile e in parte infondato.

Sulle domande incidentali, relative alla violazione del diritto a un equo processo a causa della durata irragionevole del procedimento Argomenti delle parti 160 Con le loro domande incidentali, le ricorrenti sostengono che il Tribunale, non avendo statuito entro un termine ragionevole, abbia violato il diritto a un equo processo, quale previsto dall’articolo 47, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), interpretato alla luce dell’articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950. 161 A tal riguardo, esse rilevano che la sentenza impugnata è stata pronunciata quattro anni e otto mesi e mezzo dopo il deposito dell’atto introduttivo del giudizio, il 1 o ottobre 2010, che l’apertura della fase orale del procedimento da parte del Tribunale ha avuto luogo solo il 14 maggio 2014 e che sono trascorsi undici mesi tra la chiusura di tale fase orale del procedimento, vale a dire dopo l’udienza dell’11 luglio 2014, e la pronuncia della sentenza. 162 Orbene, secondo le ricorrenti il livello di complessità della controversia non giustificava una tale durata del procedimento, dato che esse erano le sole ricorrenti nel procedimento e che il loro comportamento non era dilatorio. 163 [OSCURATO:PERSONA] rileva, in sostanza, che, in applicazione, segnatamente, della sentenza del 26 novembre 2013, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑40/12 P , EU:C:2013:768 ), solo un ricorso per risarcimento danni contro l’Unione, sul fondamento dell’articolo 268 e dell’articolo 340, secondo comma, TFUE, può essere preso in considerazione da una società che metta in quesitone la durata asseritamente eccessiva del procedimento. 164 Dato che le ricorrenti non hanno formulato una siffatta domanda di risarcimento danni, la domanda incidentale sarà, anzitutto, irricevibile.

Giudizio della Corte 165 Occorre ricordare che la violazione, da parte di un giudice dell’Unione, del proprio obbligo, derivante dall’articolo 47, secondo comma, della Carta, di decidere le controversie di cui è investito entro un termine ragionevole deve essere sanzionata in un ricorso per risarcimento danni presentato dinanzi al Tribunale, ricorso che costituisce un rimedio effettivo.

Ne consegue che la domanda intesa ad ottenere il risarcimento del danno causato dalla violazione, da parte del Tribunale, del termine ragionevole del procedimento non può essere presentata direttamente alla Corte nel contesto di un’impugnazione, ma deve essere proposta dinanzi al Tribunale stesso (sentenze del 30 aprile 2014, FLSmidth/[OSCURATO:PERSONA], C‑238/12 P , EU:C:2014:284 , punto 116 e giurisprudenza ivi richiamata; del21 gennaio 2016, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑603/13 P , EU:C:2016:38 , punto 55 e giurisprudenza ivi richiamata, nonché del 9 giugno 2016, [OSCURATO:PERSONA] y Especialidades e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑617/13 P , EU:C:2016:416 , punto 98 e giurisprudenza ivi richiamata). 166 Il Tribunale, competente ai sensi dell’articolo 256, paragrafo 1, TFUE e adito di una domanda risarcitoria, è tenuto a pronunciarsi su una domanda siffatta, decidendo in una composizione diversa da quella che si è trovata a decidere la controversia sfociata nel procedimento la cui durata è contestata (sentenze del 21 gennaio 2016, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑603/13 P , EU:C:2016:38 , punto 56 e giurisprudenza ivi richiamata, nonché del 9 giugno 2016, [OSCURATO:PERSONA] y Especialidades e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑617/13 P , EU:C:2016:416 , punto 99 e giurisprudenza ivi richiamata). 167 Ciò premesso, qualora sia manifesto, senza che le parti debbano produrre ulteriori elementi al riguardo, che il Tribunale ha violato in maniera sufficientemente qualificata il proprio obbligo di giudicare la causa entro un termine ragionevole, la Corte può rilevarlo (sentenze del 21 gennaio 2016, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑603/13 P , EU:C:2016:38 , punto 57 e giurisprudenza ivi richiamata, nonché del 9 giugno 2016, [OSCURATO:PERSONA] y Especialidades e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑617/13 P , EU:C:2016:416 , punto 100 e giurisprudenza ivi richiamata).

Conseguentemente la Corte può, nel contesto dell’impugnazione, dichiarare la violazione del diritto a un equo processo, quale garantito dall’articolo 47, secondo comma, della Carta, a causa della durata irragionevole del procedimento dinanzi al Tribunale. 168 Per quanto riguarda i criteri che consentono di valutare se il Tribunale ha rispettato il principio della durata ragionevole, occorre ricordare che la ragionevolezza della durata del procedimento deve essere valutata alla luce delle circostanze proprie di ciascun caso di specie, quali la complessità della controversia e il comportamento delle parti (sentenza del 26 novembre 2013, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑58/12 P , EU:C:2013:770 , punto 85 e giurisprudenza ivi richiamata). 169 A tale riguardo la Corte ha precisato che l’elencazione dei criteri pertinenti non è esaustiva e la valutazione della ragionevolezza di detta durata non richiede un esame sistematico delle circostanze del caso di cui trattasi alla luce di ciascuno dei detti criteri quando la durata del procedimento appaia giustificata alla luce di uno solo di essi.

Pertanto, la complessità del caso, o un comportamento dilatorio del ricorrente, può considerarsi valida giustificazione di una durata prima facie troppo lunga (sentenza del 26 novembre 2013, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑58/12 P , EU:C:2013:770 , punto 86 e giurisprudenza ivi richiamata). 170 Nella specie, e in assenza di ulteriori elementi sottoposti dalle parti, la Corte afferma che non risulta che il Tribunale abbia violato in modo sufficientemente caratterizzato il suo obbligo di giudicare entro un termine ragionevole. 171 Alla luce delle suesposte considerazioni, la domanda incidentale dell’impugnazione deve essere respinta 172 Poiché nessuno dei motivi dedotti dalle ricorrenti a sostegno della loro impugnazione può essere accolto, quest’ultima dev’essere integralmente respinta.

Sulle spese 173 A norma dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, quando l’impugnazione è respinta, quest’ultima statuisce sulle spese.

Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del medesimo regolamento, applicabile al procedimento di impugnazione in forza del successivo articolo 184, paragrafo 1, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

Poiché la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] sono risultate soccombenti, occorre condannarle alle spese relative al presente procedimento di impugnazione, conformemente alla domanda della [OSCURATO:PERSONA].

Per questi motivi, la Corte (Decima Sezione) dichiara e statuisce: 1) L’impugnazione è respinta. 2) [OSCURATO:PERSONA] nonché Cie financière et de participations Roullier ([OSCURATO:PERSONA]) sono condannate alle spese.

Firme ( *1 ) Lingua processuale: il francese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62015CJ0411 SENTENZA DELLA CORTE (Decima Sezione) 12 gennaio 2017 ( *1 ) «Impugnazione — Intese — Mercato europeo dei fosfati per mangimi — Attribuzione di quote di vendita, coordinamento dei prezzi e delle condizioni di vendita e scambio di informazioni commerciali sensibili — Ritiro delle ricorrenti dal procedimento di transazione — Competenza estesa al merito — Rispetto dei principi della tutela del legittimo affidamento e della parità di trattamento — Durata ragionevole del procedimento» Nella causa C‑411/15 P, avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 27 luglio 2015, [OSCURATO:PERSONA] , con sede in Dinard (Francia), rappresentata da N. Lenoir, avocate al barreau di Parigi, Cie financière e de participations Roullier ([OSCURATO:PERSONA]) , con sede in Saint-Malo (Francia), rappresentata da N. Lenoir, avocate del foro di Parigi, ricorrenti, procedimento in cui l’altra parte è: [OSCURATO:PERSONA] europea , rappresentata da C. Giolito e B. Mongin, in qualità di agenti, assistiti da N. Coutrelis, avocate del foro di Parigi, con domicilio eletto in Lussemburgo, convenuta in primo grado, LA CORTE (Decima Sezione), composta da M. Berger (relatore), presidente di sezione, E. Levits e F. Biltgen, giudici, avvocato generale: H. [OSCURATO:PERSONA] cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] vista la fase scritta del procedimento, sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 28 luglio 2016, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 Con la loro impugnazione, le ricorrenti, [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») e Cie financière et de participations Roullier ([OSCURATO:PERSONA]) chiedono, in via principale, l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea, del 20 maggio 2015, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑456/10 , EU:T:2015:296 ; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con la quale detto giudice ha respinto il loro ricorso inteso all’annullamento della decisione C‑(2010) 5001 definitivo della [OSCURATO:PERSONA], del 20 luglio 2010, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 [TFUE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/38866 – Fosfati per mangimi) (in prosieguo: la «decisione controversa»), nonché il rinvio della causa al Tribunale ai fini della riduzione adeguata dell’importo dell’ammenda che era stata loro inflitta. In subordine, esse chiedono che si dichiari che il Tribunale ha violato il loro diritto a un equo processo in ragione della durata irragionevole del procedimento giurisdizionale. Contesto normativo Il regolamento (CE) n. 1/2003, 2 Il regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli [101] e [102 TFUE] ( GU 2003, L 1, pag. 1 ), all’articolo 7, paragrafo 1, prevede quanto segue: «Se la [OSCURATO:PERSONA] constata, in seguito a denuncia o d’ufficio, un’infrazione all’articolo 101] o [102 TFUE], può obbligare, mediante decisione, le imprese e associazioni di imprese interessate a porre fine all’infrazione constatata. A tal fine può imporre loro l’adozione di tutti i rimedi comportamentali o strutturali, proporzionati all’infrazione commessa e necessari a far cessare effettivamente l’infrazione stessa (…)». 3 A termini dell’articolo 23, paragrafi 2 e 3, di detto regolamento: «2   [OSCURATO:PERSONA] può, mediante decisione, infliggere ammende alle imprese ed alle associazioni di imprese quando, intenzionalmente o per negligenza: a) commettono un’infrazione alle disposizioni dell’articolo [101] o [102 TFUE]; (…) (…) Per ciascuna impresa o associazione di imprese partecipanti all’infrazione, l’ammenda non deve superare il 10% del fatturato totale realizzato durante l’esercizio sociale precedente. (…) 3.   Per determinare l’ammontare dell’ammenda occorre tener conto, oltre che della gravità dell’infrazione, anche della sua durata». Il regolamento (CE) n. 773/2004. 4 Nel corso del 2008, è stato istituito il procedimento di transazione con l’adozione del regolamento (CE) n. 622/2008 della [OSCURATO:PERSONA], del 30 giugno 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 773/2004 per quanto riguarda la transazione nei procedimenti relativi ai cartelli ( GU 2008, L 171, pag. 3 ). Le modalità di attuazione di tale regolamento sono state precisate con la comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] del 2 luglio 2008, concernente la transazione nei procedimenti per l’adozione di decisioni a norma dell’articolo 7 e dell’articolo 23 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio nei casi di cartelli ( GU 2008, C 167, pag. 1 , in prosieguo la «comunicazione sulla transazione»). 5 Il regolamento (CE) n. 773/2004 della [OSCURATO:PERSONA], del 7 aprile 2004, relativo ai procedimenti svolti dalla [OSCURATO:PERSONA] a norma degli articoli [101] e [102 TFUE] ( GU 2004, L 123, pag. 18 ), come modificato dal regolamento n. 622/2008 (in prosieguo: il «regolamento n. 773/2004»), al suo articolo 10 bis, rubricato «Procedura di transazione nei casi di cartelli», prevede quanto segue: «1.   Dopo l’avvio del procedimento ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 6, del regolamento (...) n. 1/2003, la [OSCURATO:PERSONA] può fissare un termine entro il quale le parti possono manifestare per iscritto la loro disponibilità a partecipare a discussioni in vista dell’eventuale presentazione di proposte di transazione. [OSCURATO:PERSONA] non è tenuta a tener conto delle risposte ricevute dopo la scadenza del termine suddetto. (…) 2.   [OSCURATO:PERSONA] può informare le parti che partecipano a discussioni di transazione circa: a) gli addebiti che intende muovere nei loro confronti; b) gli elementi probatori utilizzati per stabilire gli addebiti che intende muovere; c) versioni non riservate di qualsiasi specifico documento accessibile, elencato nel fascicolo in quel momento, nella misura in cui la richiesta della parte sia giustificata al fine di consentirle di accertare la sua posizione in merito a un periodo di tempo o a qualsiasi altro aspetto particolare del cartello; e d) la forcella delle potenziali ammende. (…) In caso di progressi delle discussioni verso una transazione, la [OSCURATO:PERSONA] può fissare un termine entro il quale le parti possono impegnarsi a seguire la procedura di transazione presentando proposte di transazione che rispecchino i risultati delle discussioni svolte e in cui riconoscano la propria partecipazione a un’infrazione all’articolo [101 TFUE] nonché la rispettiva responsabilità. Prima che la [OSCURATO:PERSONA] fissi un termine per la presentazione delle proposte di transazione, le parti interessate hanno il diritto a che sia loro divulgata, su richiesta presentata a tempo debito, l’informazione specificata di cui all’articolo 10 bis, paragrafo 2, primo comma. [OSCURATO:PERSONA] non è obbligata a tener conto di proposte di transazione ricevute dopo la scadenza del termine suddetto. 3.   Quando la comunicazione degli addebiti notificata alle parti rispecchia il contenuto delle loro proposte di transazione, le parti interessate, nella risposta scritta a detta comunicazione degli addebiti confermano, entro il termine fissato dalla [OSCURATO:PERSONA], che la comunicazione degli addebiti loro indirizzata rispecchia il contenuto delle loro proposte di transazione. [OSCURATO:PERSONA] può allora procedere all’adozione di una decisione ai sensi dell’articolo 7 e dell’articolo 23 del regolamento n. 1/2003 previa consultazione del Comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti ai sensi dell’articolo 14 del [regolamento n. 1/2003]. 4.   [OSCURATO:PERSONA] può decidere in qualsiasi momento, durante la procedura, di cessare completamente le discussioni in vista di una transazione nel caso di specie oppure rispetto a una o più parti specifiche qualora ritenga che sia verosimilmente compromessa l’efficacia della procedura». La comunicazione sulla transazione 6 A termini del punto 1 della comunicazione sulla transazione: «La presente comunicazione illustra il quadro normativo che permette di ricompensare la cooperazione nei procedimenti avviati ai fini dell’applicazione dell’articolo [101 TFUE] nei casi di cartelli (…). La cooperazione di cui alla presente comunicazione è diversa dalla presentazione volontaria di elementi di prova al fine di far scattare o fare avanzare le indagini della [OSCURATO:PERSONA], che forma oggetto della comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] relativa all’immunità dalle ammende o alla riduzione del loro importo nei casi di cartelli tra imprese (…). Quando soddisfa le condizioni stabilite in entrambe le comunicazioni della [OSCURATO:PERSONA], la cooperazione offerta da un’impresa può essere ricompensata di conseguenza in modo cumulativo». 7 La parte 2.1 di detta comunicazione, intitolata «Avvio del procedimento e fasi esplorative riguardanti la transazione» dispone, al suo punto 11: «Qualora ritenga opportuno sondare l’interesse delle parti ad avviare discussioni di transazione, la [OSCURATO:PERSONA] fissa un termine non inferiore a due settimane, ai sensi dell’articolo 10 bis, paragrafo 1, e dell’articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (...) n. 773/2004, entro il quale le parti dello stesso procedimento devono dichiarare per iscritto se sono disposte a partecipare a discussioni per giungere a una transazione in vista dell’eventuale presentazione di proposte di transazione in una fase successiva. Detta dichiarazione scritta non implica il riconoscimento delle parti di partecipazione ad un’infrazione né di assunzione della relativa responsabilità». 8 I punti da 15 a 17 e 19 della comunicazione sulla transazione, che ricadono nella parte 2.2. di detta comunicazione, rubricata «Inizio della procedura di transazione: discussioni per giungere a una transazione», così recitano: «15. [OSCURATO:PERSONA] mantiene un margine di discrezionalità per valutare l’opportunità e il ritmo delle discussioni bilaterali di transazione con le singole imprese. Conformemente all’articolo 10 bis, paragrafo 2, del regolamento (...) n. 773/2004, si tratta in particolare di determinare, visto il progresso compiuto in generale nella procedura di transazione, l’ordine e la sequenza delle discussioni bilaterali di transazione nonché il momento in cui rivelare informazioni, compresi gli elementi probatori contenuti nel fascicolo della [OSCURATO:PERSONA] utilizzati a sostegno degli addebiti previsti e per fissare l’ammenda irrogabile. Le informazioni verranno comunicate a tempo debito mano a mano che avanzano le discussioni di transazione. 16. Siffatta comunicazione preliminare nell’ambito delle discussioni di transazione ai sensi dell’articolo 10 bis, paragrafo 2 (…), del regolamento (...) n. 773/2004 permetterà alle parti di essere informate in merito agli elementi essenziali presi in considerazione fino a quel momento, quali i fatti contestati, la loro classificazione, la gravità e la durata del presunto cartello, l’imputazione della responsabilità, una stima della di forcella delle ammende applicabili, nonché gli elementi probatori utilizzati a sostegno dei potenziali addebiti. Tale dispositivo permetterà alle parti di far valere il loro punto di vista sugli addebiti che potrebbero essere mossi nei loro confronti e permetterà loro di decidere, in perfetta cognizione di causa, se accedere o meno alla transazione. (…) 17. Quando i progressi realizzati durante le discussioni di transazione permettono di giungere a un’intesa comune per quanto riguarda l’ambito dei potenziali addebiti e la stima della forcella delle probabili ammende inflitte dalla [OSCURATO:PERSONA], e la [OSCURATO:PERSONA] in via preliminare ritiene probabile una maggiore efficacia della procedura tenuto conto dei progressi globali compiuti, la [OSCURATO:PERSONA] può accordare alle imprese un termine di almeno 15 giorni lavorativi per la presentazione di una proposta definitiva di transazione (…). (…) 19. Qualora le parti interessate non presentino una proposta di transazione, la procedura per l’adozione della decisione definitiva nei loro riguardi segue le disposizioni generali (…), anziché quelle che disciplinano la procedura di transazione». 9 La parte 2.3. della comunicazione sulla transazione, rubricata «Proposte di transazione», prevede, al suo punto 20, che le parti che optano per una procedura di transazione devono presentare una richiesta formale di transazione sotto forma di una proposta di transazione. Tale proposta deve contenere, segnatamente, un riconoscimento in termini chiari ed inequivocabili della responsabilità delle parti nell’infrazione, nonché la conferma, delle medesime parti, che non intendono chiedere l’accesso al fascicolo né di essere nuovamente sentite in un’audizione orale, salvo che la comunicazione degli addebiti e la decisione della [OSCURATO:PERSONA] non rispecchino la loro proposta di transazione. 10 A termini del punto 21 della comunicazione sulla transazione, che parimenti ricade nella parte 2.3: «Le ammissioni e le conferme fornite dalle parti nell’ottica della transazione costituiscono l’espressione del loro impegno a cooperare alla rapida trattazione del caso secondo la procedura di transazione. Tuttavia, tali ammissioni e conferme sono subordinate all’accettazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] della richiesta di transazione presentata dalle parti, compreso l’importo massimo previsto dell’ammenda». 11 La parte 2.4 di detta comunicazione, rubricata «Comunicazione degli addebiti e risposta», ai suoi punti 23, 24 e 26 dispone quanto segue: «23. Ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (...) n. 773/2004, la notifica per iscritto di una comunicazione degli addebiti a ciascuna delle parti nei cui confronti sono mossi gli addebiti è una fase preparatoria obbligatoria prima di adottare qualsiasi decisione definitiva. Di conseguenza, la [OSCURATO:PERSONA] emetterà una comunicazione degli addebiti anche in caso di procedura di transazione. 24. Per garantire l’esercizio effettivo dei diritti delle parti alla difesa, la [OSCURATO:PERSONA] deve sentire il loro punto di vista sugli addebiti mossi nei loro confronti e sugli elementi probatori utilizzati a sostegno prima di adottare una decisione definitiva e ne deve tener conto modificando, se del caso, la propria analisi preliminare. [OSCURATO:PERSONA] deve poter essere in grado non solo di accogliere o di respingere le argomentazioni addotte delle parti durante la procedura amministrativa, ma anche di compiere la propria analisi delle questioni che le hanno sottoposto in modo da rinunciare a muovere simili addebiti in quanto siano risultati infondati oppure da completare e rivedere le proprie argomentazioni tanto di fatto che di diritto a sostegno degli addebiti che essa mantiene. (…) 26. Se la comunicazione degli addebiti rispecchia la proposta di transazione delle parti, le parti interessate rispondono a detta comunicazione entro un termine (…) fissato dalla [OSCURATO:PERSONA] (…), semplicemente confermando (in termini inequivocabili) che la comunicazione degli addebiti corrisponde al contenuto delle loro proposte di transazione e che quindi mantengono l’impegno di seguire la procedura di transazione. (…)». 12 La parte 2.5 della comunicazione sulla transazione, rubricata «Decisione della [OSCURATO:PERSONA] e ricompensa a titolo della transazione», ai suoi punti 28, 30, 32 e 33 recita quanto segue: «28. Una volta che le parti abbiano confermato nella loro risposta alla comunicazione degli addebiti l’impegno di giungere a una transazione, il regolamento (...) n. 773/2004 consente alla [OSCURATO:PERSONA] di procedere, senza ulteriori fasi procedurali, all’adozione della decisione definitiva ai sensi dell’articolo 7 e/o dell’articolo 23 del regolamento (...) n. 1/2003 (…). In particolare, ciò significa che le parti non possono chiedere l’audizione orale o l’accesso al fascicolo quando le loro proposte di transazione siano state riportate nella comunicazione degli addebiti (…). (…) 30. L’importo finale dell’ammenda in un caso specifico è stabilito nella decisione in cui la [OSCURATO:PERSONA] constata l’infrazione ai sensi dell’articolo 7 e commina una sanzione ai sensi dell’articolo 23 del regolamento (...) n. 1/2003. (…) 32. Qualora decida di ricompensare una parte a titolo di transazione conclusa in base alla presente comunicazione, la [OSCURATO:PERSONA] ridurrà del 10% l’ammontare dell’ammenda da irrogare una volta applicato il massimale del 10% stabilito negli Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (...) n. 1/2003 (…). 33. Qualora casi risolti mediante transazione coinvolgano anche imprese che hanno chiesto di beneficiare del trattamento favorevole, la riduzione dell’ammenda accordata loro a titolo di transazione sarà aggiunta alla ricompensa concessa loro a titolo di trattamento favorevole». Gli orientamenti del 2006 13 Gli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003 ( GU 2006, C 210, pag. 2 , in prosieguo: gli «orientamenti del 2006») determinano la metodologia che la [OSCURATO:PERSONA] utilizza per la fissazione dell’ammenda da infliggere alle imprese ed alle associazioni di imprese quando, intenzionalmente o per negligenza, commettono un’infrazione alle disposizioni dell’articolo 101 o 102 TFUE. 14 Ai sensi dei punti 10 e 11 degli orientamenti del 2006: «10. In primo luogo la [OSCURATO:PERSONA] determinerà un importo di base per ciascuna impresa o associazione di imprese (…). 11. Essa potrà in seguito adeguare l’importo di base aumentandolo o riducendolo (…)». 15 Il punto 27 degli orientamenti del 2006, che si inserisce nella sua parte 2, rubricata «Adeguamenti dell’importo di base», recita quanto segue: «Nella determinazione dell’ammenda la [OSCURATO:PERSONA] può prendere in considerazione circostanze che comportano un incremento o una riduzione dell’importo di base (…) Essa si baserà su una valutazione globale che tenga conto di tutte le circostanze rilevanti». 16 Il punto 29 degli orientamenti del 2006, con il quale inizia la parte B degli orientamenti stessi, rubricata «Circostanze attenuanti», recita quanto segue: «L’importo di base dell’ammenda può essere ridotto qualora la [OSCURATO:PERSONA] constati l’esistenza di circostanze attenuanti, quali: (…) — quando l’impresa collabora efficacemente con la [OSCURATO:PERSONA] al di fuori del campo di applicazione della comunicazione sul trattamento favorevole e oltre quanto richiesto dagli obblighi di collaborazione previsti dalla legge; (…)». La comunicazione sul trattamento favorevole 17 Ai sensi dei punti da 20 a 23 della comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] relativa all’immunità dalle ammende e alla riduzione dell’importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese ( GU 2002, C 45, pag. 3 , in prosieguo: la «comunicazione sul trattamento favorevole»), che si trovano nella parte B di detta comunicazione, rubricata «Riduzione dell’importo di un’ammenda»: «20. Le imprese che non soddisfano i requisiti indicati nella sezione A di cui sopra possono beneficiare di una riduzione dell’importo di un’ammenda che sarebbe altrimenti stata inflitta. 21. Al fine di poter beneficiare di un simile trattamento, un’impresa deve fornire alla [OSCURATO:PERSONA] elementi di prova della presunta infrazione che costituiscano un valore aggiunto significativo rispetto agli elementi di prova già in possesso della [OSCURATO:PERSONA], e deve inoltre cessare la presunta infrazione entro il momento in cui presenta tali elementi di prova. 22. Il concetto di “valore aggiunto” si riferisce alla misura in cui gli elementi di prova forniti rafforzano, per la loro stessa natura e/o per il loro grado di precisione, la capacità della [OSCURATO:PERSONA] di dimostrare i fatti in questione. Nel procedere a tale valutazione, la [OSCURATO:PERSONA] riterrà di norma che gli elementi di prova scritti risalenti al periodo a cui si riferiscono i fatti abbiano un valore maggiore degli elementi di prova venuti ad esistenza successivamente. Analogamente, gli elementi di prova direttamente legati ai fatti in questione saranno in genere considerati come più importanti di quelli che hanno solo un legame indiretto. 23. In ogni decisione finale adottata al termine del procedimento amministrativo, la [OSCURATO:PERSONA] determinerà: a) se gli elementi di prova forniti da un’impresa hanno rappresentato un valore aggiunto significativo rispetto agli elementi di prova già in possesso della [OSCURATO:PERSONA] in quello stesso momento; b) il livello della riduzione di cui un’impresa beneficerà, che verrà stabilito come indicato di seguito in relazione all’importo delle ammende che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe altrimenti inflitto: — Prima impresa a soddisfare la condizione di cui al punto 21: riduzione del 30-50%, — Seconda impresa a soddisfare la condizione di cui al punto 21: riduzione del 20-30%, — Altre imprese che soddisfano la condizione di cui al punto 21: riduzione massima del 20%. Al fine di definire il livello della riduzione all’interno di queste forcelle, la [OSCURATO:PERSONA] terrà conto della data in cui gli elementi di prova che soddisfano le condizioni menzionate al punto 21 le sono stati comunicati e del grado di valore aggiunto che detti elementi hanno rappresentato. [OSCURATO:PERSONA] potrà anche tenere conto dell’entità e della continuità della cooperazione dimostrata dall’impresa a partire della data del suo contributo. Inoltre, se un’impresa fornisce elementi di prova relativi a fatti in precedenza ignorati dalla [OSCURATO:PERSONA] che hanno un’incidenza diretta sulla gravità o la durata della presunta intesa, la [OSCURATO:PERSONA] non terrà conto di questi elementi nel determinare l’importo di eventuali ammende da infliggere all’impresa che li ha forniti». Fatti 18 I fatti e la decisione controversa, quali risultano dai punti da 1 a 28 della sentenza impugnata, possono essere riassunti come segue. 19 [OSCURATO:PERSONA], controllata del gruppo Roullier, di cui la [OSCURATO:PERSONA] è la società holding, produce e commercializza vari prodotti chimici, vale a dire fosfati per mangimi (in prosieguo: gli «FPM»). 20 Il gruppo Kemira è stato il primo ad informare la [OSCURATO:PERSONA] di un’intesa segreta nel settore degli FPM, chiedendo l’immunità dalle ammende ai sensi della comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] sul trattamento favorevole, in data 28 novembre 2003. Tale domanda verteva sul periodo compreso tra il 1989 e il 2003. 21 L’informazione fornita dal gruppo Kemira consentiva alla [OSCURATO:PERSONA] di procedere, il 10 e l’11 febbraio 2004, in Francia e in Belgio, a ispezioni nei locali di un certo numero di imprese attive nel settore degli FPM, segnatamente nei locali della [OSCURATO:PERSONA]. 22 Altre tre imprese presentavano successivamente domanda volta a beneficiare dell’immunità dalle ammende ai sensi della comunicazione sul trattamento favorevole. 23 Pertanto, il 18 febbraio 2004, la [OSCURATO:PERSONA] NV presentava domanda in tal senso, per quanto riguarda, in questo caso, l’intero periodo dell’infrazione, vale a dire il periodo dal 1969 al 2004. 24 Il 27 marzo 2007, la Quimitécnica.com-[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] SA e la sua società controllante José de Mello [OSCURATO:PERSONA] presentavano a loro volta una domanda diretta a beneficiare della comunicazione sul trattamento favorevole. 25 Il 14 ottobre 2008, anche le ricorrenti depositavano una domanda volta a beneficiare della comunicazione sul trattamento favorevole, completata il 28 ottobre 2009. 26 Con lettere del 19 febbraio 2009, la [OSCURATO:PERSONA] informava le parti dell’intesa, tra cui la [OSCURATO:PERSONA], dell’avvio di un procedimento per l’adozione di una decisione ai sensi del capitolo III del regolamento n. 1/2003 e fissava un termine di due settimane per consentire loro di manifestare per iscritto la loro eventuale disponibilità a partecipare a discussioni al fine di giungere a una transazione ai sensi dell’articolo 10 bis del regolamento n. 773/2004. 27 A seguito di diverse riunioni bilaterali tra la [OSCURATO:PERSONA] e le imprese interessate, segnatamente la [OSCURATO:PERSONA], nel corso delle quali venivano presentate la sostanza degli addebiti nonché gli elementi probatori ad essi sottesi, la [OSCURATO:PERSONA] fissava la forcella delle potenziali ammende. Tale stima, vale a dire una forcella di ammende da 41 a 44 milioni di euro per la partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] a un’infrazione unica e continuata dal 31 dicembre 1978 al 10 febbraio 2004, veniva comunicata a quest’ultima il 16 settembre 2009. 28 In seguito, la [OSCURATO:PERSONA] impartiva alle società interessate, tra cui la [OSCURATO:PERSONA], un termine per presentare proposte formali di transazione a norma dell’articolo 10 bis, paragrafo 2, del regolamento n. 772/2004. Tutte le parti dell’intesa presentavano le loro proposte di transazione entro il termine loro assegnato, ad eccezione delle ricorrenti, che decidevano di ritirarsi dal procedimento di transazione. 29 Il 23 novembre 2009, la [OSCURATO:PERSONA] adottava una serie di sei comunicazioni degli addebiti indirizzate alle ricorrenti, da una parte, e a ciascuna delle parti dell’intesa che avevano accettato la transazione, dall’altra. 30 Dopo aver avuto accesso al fascicolo e aver risposto alla comunicazione degli addebiti, il 2 febbraio 2010, le ricorrenti partecipavano a un’audizione tenutasi il 24 febbraio 2010. 31 Il 20 luglio 2010, la [OSCURATO:PERSONA] adottava la decisione impugnata, in cui constatava l’esistenza di un’infrazione unica e continuata agli articoli 101 TFUE e 53 dell’accordo SEE nel settore degli FPM. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], tale infrazione unica e continuata si è svolta dal 16 settembre 1993 al 10 febbraio 2004 e consisteva nella spartizione di una larga parte del mercato europeo degli FPM mediante la ripartizione di quote di vendita e di clienti fra le parti dell’intesa e nel coordinamento dei prezzi nonché, ove necessario, delle condizioni di vendita. 32 Risulta, in sostanza, dalla decisione controversa che l’accordo originale, stipulato per iscritto nel 1969 tra i cinque produttori principali di FPM, all’epoca, sarebbe stato inteso a risolvere una situazione di eccesso di capacità nel mercato europeo. Gli accordi costitutivi dell’intesa sarebbero stati denominati «CEPA» [Centre d’étude des phosphates alimentaires (Centro studi sui fosfati alimentari)]. Al fine di garantire il funzionamento e la permanenza dell’intesa, tale accordo avrebbe dato luogo a specifici accordi complementari e ad altri sub-accordi regionali. La partecipazione dei produttori francesi al CEPA sarebbe stata confermata a partire dal 1970. Dopo una riorganizzazione, da parte dei partecipanti all’intesa, in tre sub-accordi, tali partecipanti avrebbero considerato, agli inizi degli anni 90, un ritorno ad una struttura unica, il «Super CEPA», comprendente, da una parte, i cinque paesi dell’Europa centrale, vale a dire, il Belgio, la Germania, i [OSCURATO:PERSONA], l’Austria e la Svizzera e, dall’altra, la Danimarca, l’Irlanda, l’Ungheria, la Polonia, la Finlandia, la Svezia, il [OSCURATO:PERSONA] e la Norvegia. Le discussioni si sarebbero tenute a due livelli: quello delle «riunioni centrali» o delle riunioni «a livello europeo», durante le quali sarebbero state prese decisioni di politica generale, e quello delle «riunioni di esperti», durante le quali si sarebbero svolte discussioni più approfondite a livello nazionale o regionale ad opera delle parti dell’intesa attive in un determinato paese o regione. 33 Per quanto riguarda, più in particolare, la partecipazione delle ricorrenti, dalla decisione controversa risulta che la [OSCURATO:PERSONA] è stata integrata nell’ambito regionale «Super CEPA», oltre che nella componente francese dell’intesa, quando iniziava ad esportare grandi quantità di FPM al di fuori della Francia. Nel settembre 1993, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe iniziato a partecipare agli accordi di questo «Super CEPA». Inoltre, parallelamente alle riunioni del Super CEPA, essa avrebbe partecipato alle riunioni riguardanti la Francia e a quelle concernenti la Spagna 34 Dopo aver constatato, all’articolo 1 della decisione controversa, l’infrazione, commessa dalle ricorrenti, agli articoli 101 TFUE e 53 dell’accordo SEE nel settore degli FPM, la [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’articolo 2 di detta decisione, ha inflitto in solido alla [OSCURATO:PERSONA] e alla [OSCURATO:PERSONA] un’ammenda di EUR 59850000. Ai fini del calcolo di tale ammenda, la [OSCURATO:PERSONA] si è fondata sugli orientamenti del 2006. 35 Il 20 luglio 2010, la [OSCURATO:PERSONA] ha parimenti adottato la decisione C (2010) 5004 definitivo, relativa al medesimo caso, i cui destinatari erano le parti che avevano accettato di partecipare al procedimento di transazione e presentato una proposta di transazione. Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata 36 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 1 o ottobre 2010, la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] proponevano ricorso al fine di ottenere l’annullamento della decisione controversa e, in subordine, l’annullamento dell’articolo 1 della decisione controversa nella parte in cui la [OSCURATO:PERSONA] affermava che esse avevano preso parte alle pratiche connesse alle condizioni di vendita e a un sistema di compensazione. In ogni caso, le ricorrenti chiedevano la riforma dell’articolo 2 della decisione controversa e una riduzione sostanziale dell’importo dell’ammenda che era stata loro inflitta solidalmente. 37 Le ricorrenti deducevano diversi motivi a sostegno della loro domanda di annullamento della decisione controversa, che possono essere ripartiti in tre gruppi. Il primo gruppo di tali motivi verteva sul procedimento di transazione. Le ricorrenti contestavano, in sostanza, alla [OSCURATO:PERSONA] di aver applicato a un’impresa che si era ritirata dal procedimento di transazione un’ammenda più elevata rispetto al massimo della forcella prevista durante le discussioni relative alla transazione. 38 Il secondo gruppo di detti motivi verteva su talune pratiche che costituivano elementi del cartello in parola, vale a dire il meccanismo di compensazione e le condizioni di vendita. Nel contesto di tale secondo gruppo di motivi, le ricorrenti consideravano, in sostanza, che la [OSCURATO:PERSONA] aveva erroneamente imputato tutte le pratiche dedotte all’insieme delle imprese senza operare un distinguo tra i diversi periodi dell’infrazione e i diversi comportamenti. In tal modo, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe privato le ricorrenti del diritto di far valere utilmente le loro osservazioni sulle censure infondate di partecipazione ad alcune di tali pratiche, vale a dire il meccanismo di compensazione e la fissazione concordata delle condizioni di vendita. 39 Il terzo gruppo di motivi riguardava diversi aspetti del calcolo dell’importo dell’ammenda. Nel contesto di tale terzo gruppo di motivi, le ricorrenti criticavano, in sostanza, diversi aspetti dell’importo dell’ammenda o le norme ad esso applicate, deducendo una violazione dell’articolo 23 del regolamento n. 1/2003, un errore manifesto di valutazione della gravità delle pratiche contestate, un errore manifesto di valutazione delle circostanze attenuanti, una diminuzione sproporzionata della riduzione ai sensi del trattamento favorevole e un errore manifesto di valutazione della capacità contributiva. Inoltre, le ricorrenti sostenevano che la [OSCURATO:PERSONA] avesse violato i principi di parità di trattamento, di individualità delle pene e di proporzionalità. 40 A sostegno della loro domanda intesa, in subordine, alla riduzione dell’importo dell’ammenda, le ricorrenti invocavano principalmente due argomenti. Con il primo di tali argomenti, esse sollecitavano, in sostanza, una riduzione del «tasso di gravità». Con il secondo, esse chiedevano che venisse accordata, oltre ad una riduzione per la loro cooperazione ai sensi della comunicazione sul trattamento favorevole, una riduzione complementare dell’ammenda per la loro cooperazione al di fuori del contesto di tale comunicazione, in considerazione dell’assenza di contestazione dei fatti a far data dal 16 settembre 1993. 41 Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto il ricorso in toto. Conclusioni delle parti dinanzi alla Corte 42 [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] chiedono che la Corte voglia: — annullare la sentenza impugnata; — rinviare la causa dinanzi al Tribunale al fine di ridurre adeguatamente l’importo dell’ammenda; — constatare incidentalmente che il Tribunale ha violato il diritto all’equo processo a causa della durata irragionevole del procedimento giurisdizionale, e — condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese. 43 [OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia: — respingere l’impugnazione, e — condannare le ricorrenti alle spese. Sulla domanda di riapertura della fase orale del procedimento. 44 A seguito della presentazione delle conclusioni dell’avvocato generale, le ricorrenti, con lettera pervenuta alla Corte il 1 o settembre 2016, hanno chiesto che venisse disposta, conformemente all’articolo 83 del regolamento di procedura della Corte, la riapertura della fase orale del procedimento. 45 A sostegno di tale domanda, le ricorrenti fanno valere, in sostanza, che la Corte non è sufficientemente edotta, in primo luogo, quanto alle circostanze nelle quali esse si sono ritirate dal procedimento di transazione e, pertanto, quanto all’articolazione tra detto procedimento ed il procedimento amministrativo ordinario e, in secondo luogo, quanto alla portata di taluni motivi di impugnazione. In tale contesto, le ricorrenti ritengono, in particolare, che, a differenza di quanto rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi 51 e 52 delle sue conclusioni, esse non sono affatto state mosse da un qualsivoglia intento di sviare a loro vantaggio il procedimento di transazione e che, contrariamente a quanto sostenuto dall’avvocato generale in dette conclusioni, i motivi d’impugnazione ben integravano uno snaturamento dei fatti e delle prove. 46 Inoltre, esse considerano che alcuni argomenti giuridici relativi al calcolo dell’ammenda e, segnatamente, la questione relativa alle riduzioni per la cooperazione, non sono state discussi. 47 A tale riguardo si deve rilevare che la Corte, in qualsiasi momento, sentito l’avvocato generale, può disporre la riapertura della fase orale del procedimento, conformemente all’articolo 83 del suo regolamento di procedura, in particolare qualora ritenga di non essere sufficientemente edotta ovvero che la causa debba essere decisa sulla base di un argomento che non sia stato oggetto di dibattito tra le parti o gli interessati di cui all’articolo 23 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea (sentenza del 9 luglio 2015, InnoLux/[OSCURATO:PERSONA], C‑231/14 P , EU:C:2015:451 , punto 29 e giurisprudenza ivi richiamata). 48 Nella specie la Corte, sentito l’avvocato generale, ritiene di essere sufficientemente edotta per statuire e che non sia necessario decidere la causa sulla base di argomenti che non sono stati oggetto di discussione in contraddittorio tra le parti. 49 Di conseguenza, si deve respingere la domanda di riapertura della fase orale del procedimento. [OSCURATO:PERSONA] primo motivo, attinente alla violazione delle norme in materia di onere della prova e alla violazione dei diritti della difesa Argomenti delle parti 50 Con il loro primo motivo, le ricorrenti censurano al Tribunale la violazione dell’onere della prova e la violazione dei diritti della difesa, nella parte in cui esso ha statuito, ai punti 114 e 117 della sentenza impugnata, che incombeva alle ricorrenti provare, nel corso del procedimento di transazione, la loro mancata partecipazione all’intesa precedentemente al 1993. 51 Facendo valere, al punto 114 della sentenza impugnata, che «la [OSCURATO:PERSONA] ha potuto legittimamente ritenere che le ricorrenti fossero coinvolte nell’infrazione unica e continuata dal 1978», mentre tale nozione costituirebbe una qualificazione giuridica che le ricorrenti non erano tenute a confermare né a smentire, nel contesto del procedimento di transazione, il Tribunale non avrebbe verificato lo standard di prova richiesto. 52 A tal riguardo, esse rilevano che lo standard di prova che incombe alla [OSCURATO:PERSONA] non può variare a seconda che ci si trovi nel contesto del procedimento di transazione o del procedimento ordinario. Orbene, in quanto convalida il ragionamento della [OSCURATO:PERSONA] che si fonda su uno standard di prova inferiore a quello richiesto, la sentenza impugnata dovrebbe essere annullata. 53 Secondo la [OSCURATO:PERSONA], questo primo motivo dovrebbe essere respinto, in via principale, in quanto inconferente, o, in subordine, in quanto irricevibile e, in ogni caso, in quanto infondato. 54 Tale motivo sarebbe, anzitutto, inconferente, dato che la decisione controversa, la cui legittimità è stata confermata dal Tribunale, è stata adottata nel contesto del procedimento ordinario, dopo il ritiro della [OSCURATO:PERSONA] dalla transazione. Orbene, questo primo motivo verte sul periodo dal 1978 al 1993, non preso in considerazione nei confronti della [OSCURATO:PERSONA]. Pertanto, anche se tale motivo fosse fondato, esso non inciderebbe in alcun modo sull’esito della controversia, che riguarda l’ammenda inflitta alla [OSCURATO:PERSONA] da parte della [OSCURATO:PERSONA] in esito a un procedimento amministrativo ordinario per il periodo dal 1993 al 2004. 55 [OSCURATO:PERSONA] rileva quindi che il Tribunale non ha affermato in alcun momento che spettava alle ricorrenti provare la loro mancata partecipazione all’intesa negli anni dal 1978 al 1993 e che, in ogni caso, i rilievi formulati dal Tribunale stesso ai punti 114 e 117 della sentenza impugnata costituiscono una valutazione sovrana dei fatti, che esula dal controllo della Corte. 56 Infine, la [OSCURATO:PERSONA] rileva che è pacifico che l’onere della prova le incomba sia nel procedimento ordinario sia nel procedimento di transazione. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], ove le ricorrenti non sollevino alcuna critica nei confronti di una prima valutazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA] quanto agli elementi di cui dispone, questa istituzione potrebbe ragionevolmente concludere che la sua analisi sia stata accettata, a fortiori ove tali elementi provengano dalle dichiarazioni proprie delle imprese nella loro domanda di trattamento favorevole e dalle loro risposte alle richieste di informazioni. In applicazione di tali principi di base, il Tribunale ha considerato che la [OSCURATO:PERSONA] poteva legittimamente ritenere che la [OSCURATO:PERSONA] avesse partecipato all’infrazione unica e continuata dal 1978. 57 In tale contesto, la [OSCURATO:PERSONA] aggiunge che il Tribunale ha anche ricordato che, in esito alle argomentazioni svolte dalle ricorrenti nella loro risposta alla comunicazione degli addebiti, essa aveva proceduto ad una nuova valutazione degli elementi in suo possesso ed era giunta alla conclusione secondo cui tali elementi non consentivano di dimostrare la partecipazione delle ricorrenti all’intesa precedentemente al 1993. Pertanto, correttamente il Tribunale avrebbe affermato che la [OSCURATO:PERSONA] aveva rispettato le regole applicabili in materia di standard di prova tenendo conto, in ogni fase del procedimento, di tutti gli elementi di cui disponeva. Giudizio della Corte 58 Occorre ricordare che, secondo costante giurisprudenza, l’asserita violazione delle norme applicabili in materia di prova costituisce una questione di diritto, ricevibile in sede di impugnazione (v., in tal senso, sentenze del 10 luglio 2008, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] of America/Impala, C‑413/06 P , EU:C:2008:392 , punto 44 e giurisprudenza ivi richiamata, nonché del 30 maggio 2013, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑70/12 P , non pubblicata, EU:C:2013:351 , punto 25 e giurisprudenza ivi richiamata). 59 In tal senso, spetta alla Corte verificare se, nel corso della valutazione da parte del Tribunale degli elementi di prova che gli sono stati sottoposti, quest’ultimo sia incorso in un errore di diritto contravvenendo ai principi generali del diritto, quali la presunzione d’innocenza, e alle norme applicabili in materia di prova, come quelle relative all’onere della prova (v., in tal senso, sentenze dell’8 luglio 1999, Hüls/[OSCURATO:PERSONA], C‑199/92 P , EU:C:1999:358 , punto 65 e giurisprudenza ivi richiamata, nonché del 30 maggio 2013, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑70/12 P , non pubblicata, EU:C:2013:351 , punto 36 e giurisprudenza ivi richiamata). 60 Di conseguenza, contrariamente a quanto sostiene la [OSCURATO:PERSONA], il presente motivo è ricevibile. 61 Nel merito, occorre ricordare che, come risulta, segnatamente, dal punto 48 della sentenza impugnata, nel ricorso depositato al Tribunale le ricorrenti hanno invocato un errore manifesto di diritto e di valutazione dei fatti da parte della [OSCURATO:PERSONA] nella parte in cui quest’ultima ha inizialmente considerato che esse avevano partecipato ad un’infrazione unica e continuata dal 1978. Secondo le ricorrenti, in considerazione dei documenti a sua disposizione, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto concludere nel senso dell’assenza di una loro partecipazione all’intesa globale precedentemente al 1993. Tale errore di qualificazione risulterebbe da un’ analisi insufficiente del fascicolo e dimostrerebbe pertanto una violazione, da parte della [OSCURATO:PERSONA], del suo dovere di esaminare con diligenza e imparzialità i casi che le sono sottoposti. 62 In risposta a tale censura, il Tribunale ha analizzato, ai punti da 108 a 118 della sentenza impugnata, la questione se la [OSCURATO:PERSONA] avesse inizialmente sufficientemente esaminato il fascicolo delle ricorrenti quanto all’infrazione contestata o se avesse mal interpretato le informazioni che esse avevano comunicato. 63 A tal riguardo, dopo aver esaminato, ai punti da 109 a 112 della sentenza impugnata, la domanda delle ricorrenti intesa a beneficiare della comunicazione sul trattamento favorevole e le loro risposte alle richieste di informazioni, poi, dopo aver rilevato, al punto 113 della sentenza impugnata, che è pacifico che, nella loro risposta alla comunicazione degli addebiti, le ricorrenti avevano affermato che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva partecipato a un’infrazione unica e continuata dal 1978 al 1993, il Tribunale ha concluso, al punto 114 della sentenza impugnata, che, alla luce dei documenti a sua disposizione, la «[OSCURATO:PERSONA] [avev]a potuto legittimamente ritenere che le ricorrenti fossero coinvolte nell’infrazione unica e continuata dal 1978». 64 Anche se si poteva ragionevolmente considerare che, ratificando una mera convinzione della [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale abbia fatto pesare sulle ricorrenti l’onere – che non incombeva loro – di provare che non si erano unite al cartello prima del 1993, questo primo motivo non consentirebbe di conseguire l’annullamento della sentenza impugnata, né della decisione controversa. 65 Infatti, come si è ricordato, in particolare, al punto 1 della sentenza impugnata, le ricorrenti sono state sanzionate per aver partecipato a un’infrazione unica e continuata dal 1993 al 2004. Orbene, la censura invocata dalle ricorrenti dinanzi al Tribunale, come ricordata al punto 61 della presente sentenza, era intesa a dimostrare che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto, alla luce degli elementi di prova di cui disponeva, concludere nel senso dell’assenza di una loro partecipazione all’intesa prima del 1993. In tal senso, detta censura non poteva, in ogni caso, influire in alcun modo sul procedimento principale, dato che verte su un periodo per il quale le ricorrenti non sono state sanzionate. Pertanto, il Tribunale avrebbe dovuto respingere detta censura in quanto inconferente. 66 Ne consegue che la decisione del Tribunale, contenuta al punto 118 della sentenza impugnata, che respingeva la censura secondo la quale la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe mal istruito il fascicolo, risulta fondata, a termini del punto 65 della presente sentenza, per altri motivi di diritto. Pertanto, occorre procedere ad una sostituzione di tali motivi. 67 Di conseguenza, il primo motivo non può essere accolto. Sul secondo motivo, relativo alla violazione del diritto di non autoaccusarsi e dei diritti della difesa, nonché alla violazione della competenza estesa al merito riconosciuta al Tribunale Argomenti delle parti 68 Il secondo motivo, che riguarda i punti 94 e 190 della sentenza impugnata, consta di tre capi. 69 Con il primo capo del secondo motivo, le ricorrenti sostengono che il Tribunale abbia violato i loro diritti della difesa in quanto avrebbe violato il loro diritto di non autoaccusarsi. 70 A sostegno di questo primo capo, le ricorrenti rilevano, anzitutto, che le informazioni comunicate, sia nel contesto del procedimento di transazione sia in quello della domanda di trattamento favorevole, non possono essere considerate «ammissioni». Esse rilevano, poi, che non si può meccanicamente dedurre da una domanda di trattamento favorevole il riconoscimento della partecipazione a un’infrazione, dato che il suo autore può sempre contestare i fatti e la loro qualificazione da parte della [OSCURATO:PERSONA]. Infine, secondo le ricorrenti, il riconoscimento della responsabilità in un’infrazione nel contesto di un procedimento di transazione interviene solo mediante una proposta formale di transazione, ciò che esse non hanno inteso fare. In tal senso il Tribunale, assimilando automaticamente ad «ammissioni» le dichiarazioni formulate nella loro domanda di trattamento favorevole e nel contesto del procedimento di transazione, avrebbe violato i loro diritti della difesa in quanto avrebbe violato il loro diritto di non autoaccusarsi. 71 Con il secondo capo del secondo motivo, le ricorrenti sostengono che il Tribunale abbia violato la sua competenza estesa al merito non avendo controllato l’obbligo probatorio della [OSCURATO:PERSONA] per quanto riguarda la qualificazione quali «ammissioni», mentre una tale qualificazione non risultava in alcun punto dagli atti di cui disponeva tale istituzione. Orbene, tale qualificazione avrebbe avuto un impatto considerevole sulla determinazione della durata della loro partecipazione all’infrazione e, di conseguenza, sulla valutazione dell’importo dell’ammenda e delle corrispondenti riduzioni. 72 Al riguardo, le ricorrenti deducono, da una parte, che un’analisi degli elementi che esse hanno comunicato alla [OSCURATO:PERSONA] nonché dei documenti versati agli atti da altre imprese ha consentito di determinare che la loro partecipazione ad alcune riunioni era solo sporadica e che, d’altra parte, l’esistenza di tali asserite «ammissioni» era contraddetta da numerosi documenti del fascicolo. 73 Con il terzo capo del secondo motivo, le ricorrenti invocano la violazione dei diritti della difesa da parte del Tribunale. 74 Nel contesto di tale terzo capo, le ricorrenti rilevano che il Tribunale si è fondato su annotazioni interne di resoconti di tre riunioni bilaterali che si sono svolte nel corso del 2009 tra loro e la [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, il Tribunale si sarebbe fondato sulla seconda annotazione interna, secondo la quale esse avrebbero compiuto «ammissioni» quanto alla loro supposta partecipazione all’infrazione per il periodo dal 1978 al 1992. Una di tali annotazioni interne sarebbe stata comunicata solo successivamente alla chiusura della fase scritta del procedimento e in violazione del principio del contraddittorio. Orbene, secondo costante giurisprudenza la mancata comunicazione di un documento nel corso del procedimento amministrativo costituisce una violazione dei diritti della difesa ove la [OSCURATO:PERSONA] si sia basata su tale documento per fondare la propria censura relativa all’esistenza di un’infrazione e tale censura potesse essere dimostrata solo in riferimento a detto documento, ciò che si verificherebbe nella specie. Secondo le ricorrenti, anche se la [OSCURATO:PERSONA] poteva fondarsi su tali annotazioni interne, il Tribunale, non avendo verificato il rispetto dello standard di prova, avrebbe quindi violato i diritti della difesa. 75 Nella loro memoria di replica, le ricorrenti aggiungono che la sentenza impugnata deve essere censurata in quanto il Tribunale, in violazione della sua competenza estesa al merito, si è limitato alla «legittima convinzione» che ha potuto trarre la [OSCURATO:PERSONA] quanto alla colpevolezza della [OSCURATO:PERSONA] mentre tale colpevolezza si fondava solo su «ammissioni» asseritamente non contestate. 76 [OSCURATO:PERSONA], in limine e sulla base di argomenti già invocati nel contesto del primo motivo, enunciati al punto 54 della presente sentenza, ritiene che il secondo motivo sia inoperante. A tal riguardo, essa sottolinea che le ricorrenti prendono le mosse dalla premessa secondo la quale le «ammissioni» contestate abbiano «avuto un’influenza determinante sull’importo dell’ammenda». Orbene, tale affermazione sarebbe erronea in quanto dette ammissioni vertono su un periodo precedente a quello che è stato sanzionato. 77 In subordine, la [OSCURATO:PERSONA] rileva che il secondo motivo deve essere respinto nei suoi tre capi in quanto in parte irricevibile e in parte infondato. 78 Quanto al primo capo del secondo motivo, la [OSCURATO:PERSONA] afferma che le domande di trattamento favorevole riguardano, per definizione, le imprese che hanno partecipato a un’intesa e che lo riconoscono. Pertanto, e salvo mutamento di posizione dell’impresa, che continua ad essere possibile in ogni momento, la [OSCURATO:PERSONA] potrebbe fondatamente considerare che una domanda di trattamento favorevole implichi, da parte dell’impresa interessata, il riconoscimento della sua partecipazione all’infrazione denunciata, e che tale riconoscimento sia qualificato come «ammissione» o con un altro termine. Una siffatta affermazione non costituirebbe una violazione del diritto a non autoaccusarsi, dato che le dichiarazioni autoaccusatorie sono, nella specie, volontarie. 79 In tale contesto, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che l’argomento delle ricorrenti, invocato nel contesto di questo primo capo, proceda da una confusione tra il procedimento di transazione e quello relativo a una domanda di trattamento favorevole. Infatti, gli elementi sui quali essa si è fondata per ritenere che la [OSCURATO:PERSONA] avesse partecipato all’infrazione precedentemente al 1993 non avevano quale fondamento un asserito riconoscimento ai sensi della transazione, ma provenivano da dichiarazioni compiute nel contesto della domanda di trattamento favorevole. Pertanto, è su questo fondamento che, in assenza di opposizione, la [OSCURATO:PERSONA] ha portato avanti le discussioni ai fini di una transazione. Sarebbe quindi senza violare i diritti della difesa che la [OSCURATO:PERSONA], nel corso del procedimento di transazione, poi il Tribunale, al punto 94 della sentenza impugnata, hanno potuto qualificare quali «ammissioni» le dichiarazioni della [OSCURATO:PERSONA] per il periodo compreso tra il 1978 e il 1993, in quanto tali dichiarazioni non erano state oggetto di una diversa spiegazione. 80 [OSCURATO:PERSONA] aggiunge che, dato che la [OSCURATO:PERSONA] ha modificato la propria posizione, essa ha tenuto conto dei nuovi elementi apportati, sicché le «ammissioni» ricevute ai sensi della domanda di trattamento favorevole non hanno avuto un valore intangibile. In tal senso, i diritti della difesa sarebbero stati sempre rispettati e non potrebbe essere riconosciuta alcuna violazione del diritto di non autoaccusarsi. 81 Per quanto riguarda il secondo capo del secondo motivo, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene, in sostanza, che le considerazioni espresse dalle ricorrenti per supportare l’affermazione secondo la quale essa avrebbe dovuto concludere che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva partecipato all’intesa continuativamente dal 1978 costituiscono elementi di fatto e non ricadono pertanto nella competenza della Corte. Inoltre, il Tribunale, secondo la [OSCURATO:PERSONA], avrebbe perfettamente controllato la qualificazione di «ammissioni» e ne avrebbe tratto tutte le conseguenze. 82 Quanto al terzo capo del secondo motivo, la [OSCURATO:PERSONA] rileva che l’argomento invocato dalle ricorrenti quanto alle sue annotazioni interne, che sarebbero servite quale base per la qualificazione quali «ammissioni», sarebbe inconferente. Infatti, in primo luogo, tali documenti asseritamente «non comunicati» non sono serviti quale base per la decisione in quanto quest’ultima non prende in considerazione proprio il periodo oggetto delle «ammissioni» in questione. In secondo luogo, dette «ammissioni» deriverebbero non dalle trattative proprie della transazione, bensì da dichiarazioni svolte a sostegno della domanda di trattamento favorevole, procedimento che implica necessariamente un riconoscimento di partecipazione all’infrazione per i fatti in parola. Giudizio della Corte 83 Quanto al primo capo del secondo motivo, occorre ricordare, al pari del Tribunale al punto 120 della sentenza impugnata, che, secondo costante giurisprudenza, la [OSCURATO:PERSONA] può obbligare un’impresa a fornirle tutte le informazioni necessarie per quanto attiene ai fatti di cui quest’ultima possa essere a conoscenza, ma non può imporre a tale impresa l’obbligo di fornire risposte attraverso le quali questa sarebbe indotta ad ammettere l’esistenza dell’infrazione, che deve invece essere provata dalla [OSCURATO:PERSONA] (v. sentenza del 14 luglio 2005, ThyssenKrupp/[OSCURATO:PERSONA], C‑65/02 P e C‑73/02 P , EU:C:2005:454 , punto 49 e giurisprudenza ivi richiamata). 84 Tuttavia, come ricorda parimenti il Tribunale al punto 120 della sentenza impugnata, se la [OSCURATO:PERSONA] non può costringere un’impresa ad ammettere la sua partecipazione ad un’infrazione, non per questo le viene impedito di tener conto, nella fissazione dell’importo dell’ammenda, dell’aiuto che tale impresa le ha volontariamente fornito ai fini dell’accertamento dell’esistenza dell’infrazione (v. sentenza del 14 luglio 2005, ThyssenKrupp/[OSCURATO:PERSONA], C‑65/02 P e C‑73/02 P , EU:C:2005:454 , punto 50 e giurisprudenza ivi richiamata). 85 La Corte ha parimenti avuto già occasione di precisare che, ai fini della fissazione dell’importo di un’ammenda, la [OSCURATO:PERSONA] può tener conto dell’aiuto fornitole dall’impresa interessata per accertare l’esistenza dell’infrazione in minore difficoltà e, in particolare, della circostanza che un’impresa abbia riconosciuto la propria partecipazione all’infrazione (v. sentenza del 14 luglio 2005, ThyssenKrupp/[OSCURATO:PERSONA], C‑65/02 P e C‑73/02 P , EU:C:2005:454 , punto 51 e giurisprudenza ivi richiamata). 86 Ne risulta che, per essere in presenza di una violazione del diritto di non contribuire alla propria accusa, è necessario che l’impresa interessata sia stata effettivamente costretta a fornire talune informazioni o elementi tali da provare l’infrazione (v., in tal senso, sentenza del 15 ottobre 2002, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑238/99 P, C‑244/99 P, C‑245/99 P, C‑247/99 P, da C‑250/99 P a C‑252/99 P e C‑254/99 P , EU:C:2002:582 , punto 275 ). 87 Nella specie, risulta dai punti 94 e 190 della sentenza impugnata che le dichiarazioni effettuate dalle ricorrenti, nel contesto del procedimento di transazione, ai sensi della comunicazione sul trattamento favorevole, presentano un carattere puramente volontario da parte loro. Inoltre, il Tribunale ha rilevato, al punto 120 della sentenza impugnata, che dal fascicolo dinanzi ad esso depositato non risulta affatto che la [OSCURATO:PERSONA] abbia tentato di influenzare le scelte delle ricorrenti. 88 Pertanto, il Tribunale ha rispettato i diritti della difesa delle ricorrenti. Conseguentemente, il primo capo del secondo motivo dev’essere respinto in quanto infondato. 89 Quanto al secondo capo del secondo motivo, è sufficiente ricordare che, conformemente all’articolo 256, paragrafo 1, secondo comma, TFUE, e all’articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, l’impugnazione è limitata alle questioni di diritto. Il Tribunale è dunque competente in via esclusiva ad accertare e valutare i fatti pertinenti nonché gli elementi di prova allegati. La valutazione di tali fatti ed elementi di prova non costituisce quindi, fatta salva l’ipotesi di un loro travisamento, un motivo di diritto soggetto, in quanto tale, al controllo della Corte nell’ambito di un’impugnazione (v., segnatamente, ordinanza dell’11 giugno 2015, Faci/[OSCURATO:PERSONA], C‑291/14 P , non pubblicata, EU:C:2015:398 , punto 31 e giurisprudenza ivi richiamata, nonché, in tal senso, sentenza del 21 gennaio 2016, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑603/13 P , EU:C:2016:38 , punto 46 e giurisprudenza ivi richiamata). Uno snaturamento del genere deve risultare manifestamente dagli atti di causa, senza che sia necessario effettuare una nuova valutazione dei fatti e delle prove (v., segnatamente, ordinanza dell’11 giugno 2015, Faci/[OSCURATO:PERSONA], C‑291/14 P , non pubblicata, EU:C:2015:398 , punto 32 e giurisprudenza ivi richiamata). 90 Nella specie, sotto le spoglie dell’asserita violazione della competenza estesa al merito riconosciuta al Tribunale, il ricorso è inteso in realtà a chiedere che la Corte proceda a un nuovo esame degli elementi del fascicolo, comunicati alla [OSCURATO:PERSONA] dalle ricorrenti e dagli altri membri dell’intesa nel corso del procedimento amministrativo, senza rilevare un qualsivoglia snaturamento di tali elementi. Di conseguenza, questo secondo capo del secondo motivo dev’essere respinto in quanto irricevibile. 91 Quanto al terzo capo del secondo motivo, le ricorrenti sostengono, in sostanza, che nell’attribuire, al punto 94 della sentenza impugnata, un valore probatorio decisivo alle annotazioni interne delle riunioni bilaterali svoltesi nel contesto del procedimento di transazione, segnatamente, alla seconda di tale annotazioni, a termini della quale le ricorrenti avrebbero compiuto delle ammissioni quanto alla loro partecipazione all’infrazione per il periodo dal 1978 al 1992, e constatando, al punto 114 della medesima sentenza impugnata, che la [OSCURATO:PERSONA] «ha potuto legittimamente ritenere che le ricorrenti fossero coinvolte nell’infrazione unica e continuata dal 1978», senza verificare il rispetto dello standard di prova, il Tribunale ha violato i loro diritti della difesa e la propria competenza estesa al merito. 92 In tal modo, con tale terzo capo del secondo motivo, le ricorrenti invocano, al pari di quanto hanno fatto nel contesto del primo motivo, una violazione delle norme in materia di onere della prova e una violazione dei diritti della difesa. 93 Orbene, anche se si poteva ragionevolmente considerare che, attribuendo valore decisivo alle annotazioni interne dei resoconti delle tre riunioni bilaterali che si sono svolte nel contesto del procedimento di transazione e ratificando una mera convinzione della [OSCURATO:PERSONA] relativa alla partecipazione delle ricorrenti all’infrazione sin dal 1978, il Tribunale non abbia verificato lo standard di prova richiesto violando in tal modo i diritti della difesa, questo terzo capo del secondo motivo non può essere accolto. 94 Infatti, come è stato ricordato al punto 65 della presente sentenza, le ricorrenti sono state sanzionate per aver partecipato a un’infrazione unica e continuata dal 1993 al 2004. Orbene, la censura invocata dalle ricorrenti dinanzi al Tribunale, come ricordata al punto 61 della presente sentenza, era intesa a dimostrare che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto, alla luce degli elementi di prova di cui disponeva, concludere nel senso dell’assenza di una loro partecipazione all’intesa prima del 1993. In tal senso, detta censura non poteva, in ogni caso, essere accolta, dato che verte su un periodo per il quale le ricorrenti non sono state sanzionate. Pertanto, il Tribunale avrebbe dovuto respingere detta censura in quanto inconferente. 95 Come rilevato al punto 66 della presente sentenza, ne consegue che la decisione del Tribunale, contenuta al punto 118 della sentenza impugnata, di respingere la censura secondo la quale la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe mal istruito il fascicolo, risulta fondata per altri motivi di diritto. Pertanto, occorre procedere ad una sostituzione di tali motivi. 96 Conseguentemente, questo terzo capo del terzo motivo dev’essere respinto in quanto infondato. Sul terzo motivo nonché sulla seconda parte del primo e del secondo capo del quarto motivo, relativi alla circostanza che il Tribunale ha violato la propria competenza estesa al merito e inficiato la propria sentenza di contraddittorietà della motivazione Sulla violazione della competenza estesa al merito riconosciuta al Tribunale – Argomenti delle parti 97 Con il terzo motivo nonché con la seconda parte del primo e del secondo capo del quarto motivo, relativi principalmente ai punti 78 nonché da 90 a 96 della sentenza impugnata, che occorre esaminare congiuntamente, le ricorrenti sostengono, in sostanza, che, nel confermare la decisione controversa e non svolgendo in tal modo una verifica sufficiente di tutti gli elementi dell’ammenda ad esse inflitta dalla decisione controversa, il Tribunale ha violato la portata della propria competenza estesa al merito e inficiato la sua sentenza, in tale contesto, di contraddittorietà della motivazione. 98 Nell’ambito del terzo motivo, le ricorrenti affermano, più precisamente, che il Tribunale non ha esercitato adeguatamente la sua competenza estesa al merito ove ha considerato che gli asseriti «elementi nuovi» che hanno consentito alla [OSCURATO:PERSONA] di infliggere un’ammenda considerevolmente maggiorata per un’infrazione di una durata molto significativamente ridotta erano costituiti dalla ritrattazione delle loro asserite «ammissioni» successivamente al loro ritiro dal procedimento di transazione, senza aver verificato l’effettività di tali «elementi nuovi». Secondo le ricorrenti, non era stato versato agli atti alcun nuovo elemento di fatto dopo detto ritiro. L’unico elemento nuovo, nella misura in cui ve ne sia uno, sarebbe costituito da un esame più minuzioso dei fatti da parte della [OSCURATO:PERSONA], che l’avrebbe indotta a riconoscere che le ricorrenti non avevano partecipato all’infrazione in parola dal 1978, mentre essa sarebbe dovuta giungere a tale constatazione sin dalla fase della transazione. 99 [OSCURATO:PERSONA] fa valere, in via principale, che tale motivo deve essere respinto in quanto irrilevante, argomentando che esso si fonda su un raffronto inconferente tra la situazione esistente durante il procedimento di transazione e quella che ha presieduto all’adozione della decisione controversa, mentre, come correttamente esposto dal Tribunale, una volta abbandonata la transazione, la decisione adottata in esito al procedimento ordinario avrebbe dovuto essere valutata unicamente alla luce dei meriti ad essa propri. Essa aggiunge che le ricorrenti deformano le affermazioni del Tribunale nell’esposizione che compiono della sentenza impugnata. Secondo tale istituzione, infatti, l’elemento nuovo, menzionato dal Tribunale al punto 90 della sentenza impugnata, non è costituito dalla nuova analisi della situazione alla quale essa ha proceduto di propria iniziativa, bensì dalla diversa prospettiva apportata dalla [OSCURATO:PERSONA], per la prima volta in risposta alla comunicazione degli addebiti, ove quest’ultima correttamente aveva, quale ragion d’essere, quella di offrire alle imprese la possibilità di esporre il loro punto di vista per assicurare il rispetto del principio del contraddittorio nel contesto del procedimento ordinario. 100 In subordine, la [OSCURATO:PERSONA] solleva l’irricevibilità del motivo in parola, argomentando che il Tribunale ha controllato la legittimità della decisione controversa verificando tutti gli elementi presi in considerazione per il calcolo dell’ammenda, ciò che ricade nella sua competenza estesa al merito e in una valutazione in punto di fatto che non può essere oggetto di impugnazione. 101 Nel contesto della seconda parte del primo capo del quarto motivo, le ricorrenti fanno valere che il Tribunale ha parimenti violato la sua competenza estesa al merito essendosi astenuto dall’invalidare errori, contraddizioni o incoerenze che sarebbero stati presenti nella valutazione dell’infrazione compiuta dalla [OSCURATO:PERSONA]. Esse contestano al Tribunale di aver in tal modo convalidato, erroneamente, la soppressione quasi integrale delle riduzioni di ammenda concesse in forza del programma sul trattamento favorevole o di quelle che possono essere concesse sul fondamento del punto 29 degli orientamenti del 2006. 102 [OSCURATO:PERSONA] ritiene che le censure invocate dalle ricorrenti debbano essere respinte, in esito al rilievo secondo il quale il Tribunale ha esercitato un controllo approfondito sul calcolo dell’ammenda effettuato dalla [OSCURATO:PERSONA] e, segnatamente, sulle riduzioni concesse in forza della loro cooperazione. Inoltre, le asserite contraddizioni o incoerenze sollevate in tale contesto non sarebbero fondate. 103 A sostegno della seconda parte del secondo capo del quarto motivo, le ricorrenti affermano che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto indicare, sin dalla fase della transazione, quanto essa ha qualificato come «elementi nuovi», vale a dire l’impossibilità di acclarare un’infrazione unica e continuata a far data dal 1978. In tal senso il Tribunale, non tenendo conto degli errori commessi dalla [OSCURATO:PERSONA] nella sua valutazione dell’infrazione nella fase del procedimento di transazione, e avallando, di conseguenza, la soppressione quasi integrale delle riduzioni di ammenda, avrebbe violato la sua competenza estesa al merito. – Giudizio della Corte 104 Secondo costante giurisprudenza, per quanto concerne il sindacato giurisdizionale delle decisioni con cui la [OSCURATO:PERSONA] decide di infliggere un’ammenda o una penalità di mora per violazione delle norme sulla concorrenza, oltre al controllo di legittimità previsto all’articolo 263 TFUE, il giudice dell’Unione dispone di una competenza estesa al merito conferitagli dall’articolo 31 del regolamento n. 1/2003, conformemente all’articolo 261 TFUE, che lo autorizza a sostituire la sua valutazione a quella della [OSCURATO:PERSONA] e, di conseguenza, a sopprimere, ridurre o aumentare l’ammenda o la penalità inflitta (v., segnatamente, sentenza del 9 giugno 2016, [OSCURATO:PERSONA] y Especialidades e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑617/13 P , EU:C:2016:416 , punto 84 e giurisprudenza ivi richiamata). 105 Occorre parimenti ricordare che non spetta alla Corte, allorquando si pronuncia su questioni di diritto nell’ambito di un giudizio di impugnazione, sostituire, per motivi di equità, la propria valutazione a quella del Tribunale che statuisce, nell’esercizio della sua competenza estesa al merito, sull’importo delle ammende inflitte a determinate imprese per una violazione, da parte loro, del diritto dell’Unione (v., segnatamente, sentenza del 9 giugno 2016, [OSCURATO:PERSONA] y Especialidades e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑617/13 P , EU:C:2016:416 , punto 81 e giurisprudenza ivi richiamata). 106 Soltanto nei limiti in cui la Corte ritenesse che il livello della sanzione sia non soltanto inadeguato, ma anche eccessivo, al punto da essere sproporzionato, occorrerebbe ravvisare un errore di diritto commesso dal Tribunale per incongruenza dell’importo dell’ammenda (sentenza del 9 giugno 2016, [OSCURATO:PERSONA] y Especialidades e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑617/13 P , EU:C:2016:416 , punto 82 e giurisprudenza ivi richiamata). 107 Nella specie, come ricordato dall’avvocato generale al paragrafo 23 delle conclusioni, la questione sollevata dinanzi al Tribunale non era tanto se fosse giustificato infliggere un’ammenda più elevata per un’infrazione di durata più breve, come affermano in sostanza le ricorrenti, bensì, piuttosto, se la [OSCURATO:PERSONA] avesse correttamente motivato il calcolo dell’ammenda inflitta con la decisione controversa e, a tal fine, avesse effettivamente preso in considerazione tutti gli elementi di cui era in possesso al momento dell’adozione della sua decisione. 108 A tal riguardo, occorre rilevare che, se è pur vero che il Tribunale, ai punti da 75 a 107 della sentenza impugnata, si è certamente dato cura di rispondere a tutti gli argomenti con i quali le ricorrenti avevano censurato alla [OSCURATO:PERSONA] di aver applicato a un’impresa che si era ritirata dal procedimento di transazione un’ammenda più elevata del massimo della forcella considerata nelle trattative ai fini della transazione, e questo per una durata dell’infrazione considerevolmente ridotta, una siffatta analisi ricade nel rispetto dei principi di buona amministrazione della giustizia e di trasparenza. Pertanto, non si può censurare al Tribunale di aver effettuato un esame così completo nel contesto di una controversia che, per la prima volta, lo conduceva a statuire su una situazione nella quale un’impresa, dopo essersi impegnata in un procedimento di transazione, se ne era infine ritirata. 109 Così stando le cose, nella presente controversia, occorre rilevare che il Tribunale ha perfettamente esercitato la sua competenza estesa al merito nel procedere a un controllo approfondito sia della legittimità della decisione controversa sia del carattere di adeguatezza dell’importo dell’ammenda ivi preso in considerazione. 110 In tal senso, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 24 delle conclusioni, il Tribunale ha debitamente verificato la fondatezza dell’analisi effettuata dalla [OSCURATO:PERSONA] alla luce di tutte le circostanze esistenti al momento dell’adozione della decisione controversa e, segnatamente, ai punti da 90 a 107 della sentenza impugnata, in considerazione della portata della cooperazione fornita dalle ricorrenti dopo il loro ritiro dal procedimento di transazione, quindi durante il procedimento ordinario. 111 Il Tribunale ha parimenti effettuato, ai punti da 142 a 220 della sentenza impugnata, la verifica sistematica degli elementi presi in considerazione dalla [OSCURATO:PERSONA] ai fini del calcolo dell’importo dell’ammenda inflitta nella decisione controversa. In particolare, esso ha operato un controllo dettagliato del modo in cui la [OSCURATO:PERSONA] ha tenuto conto dei fattori che consentono di concedere o meno riduzioni di tale ammenda, ai sensi della comunicazione sul trattamento favorevole, ai punti da 170 a 195 di detta sentenza, o, sulla base della cooperazione, in applicazione del punto 29 degli orientamenti del 2006, ai punti 95, 188 e 189 della sentenza medesima. 112 Inoltre, come parimenti rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 26 delle conclusioni, occorre constatare che le ricorrenti non hanno dimostrato sotto quale profilo l’importo dell’ammenda loro inflitta sia eccessivo al punto da essere sproporzionato ai sensi della giurisprudenza indicata ai punti 105 e 106 della presente sentenza. 113 Risulta dagli elementi che precedono che il Tribunale non ha violato la portata della sua competenza estesa al merito. Pertanto, il terzo motivo, la seconda parte del primo e del secondo capo del quarto motivo, ove riguardano la violazione della competenza estesa al merito riconosciuta al Tribunale, devono essere respinti in quanto infondati. Sulla contraddittorietà della motivazione dedotta dalle ricorrenti – Argomenti delle parti 114 Nel contesto sia del terzo motivo sia della seconda parte del primo capo del quarto motivo, le ricorrenti sostengono, in sostanza, che il Tribunale abbia inficiato la sua sentenza di diverse contraddizioni nella motivazione, che comporterebbero una violazione dei loro diritti fondamentali, vale a dire quello di poter liberamente trattare con la [OSCURATO:PERSONA] nel contesto del procedimento di transazione e di lasciare altrettanto liberamente tale procedimento, nonché quello di difendersi nel contesto di un procedimento ordinario senza essere vincolate da una «posizione» asseritamente adottata precedentemente. 115 In primo luogo, le ricorrenti censurano al Tribunale di aver considerato che il loro ritiro dal procedimento di transazione conduceva a una situazione di «tabula rasa» in rottura con il passato e, al contempo, di aver tuttavia ritenuto che esse avevano «cambiato posizione» nel contesto della risposta fornita alla comunicazione degli addebiti durante il procedimento ordinario. In tal senso, il Tribunale non avrebbe dovuto accettare l’argomento della [OSCURATO:PERSONA] secondo il quale un «elemento nuovo» si sarebbe manifestato nella fase di detta risposta e avrebbe giustificato una revisione dell’importo dell’ammenda. 116 In secondo luogo, le ricorrenti sostengono che la sentenza impugnata sia viziata da contraddittorietà della motivazione, in quanto il Tribunale ha affermato, al punto 96 della sentenza impugnata, da una parte, che la [OSCURATO:PERSONA] non era vincolata dalla forcella di ammende comunicata durante le discussioni svoltesi nell’ambito del procedimento di transazione, che sarebbe pertanto divenuta inconferente a seguito del loro ritiro da detto procedimento, mentre, dall’altra, ha evocato, al punto 91 della sentenza impugnata, una mera «rimodulazione del metodo di calcolo dell’ammenda» sulla base di questa stessa forcella. 117 Infine, il Tribunale non poteva, da un canto, confermare che, in forza della comunicazione sulla transazione, la [OSCURATO:PERSONA] non contratta la questione dell’esistenza dell’infrazione e, dall’altro, attribuire alle discussioni informali valore di trattative caratterizzate dall’asserita acquiescenza delle ricorrenti quanto alla loro partecipazione all’infrazione prima del 1993. 118 Secondo la [OSCURATO:PERSONA], la contraddittorietà dei motivi risulterebbe, segnatamente, da una deformazione dei propositi del Tribunale o ancora da una lettura erronea degli atti prodotti nel procedimento dinanzi a quest’ultimo e, pertanto, non può essere accolta. – Giudizio della Corte 119 Per quanto riguarda le due prime asserite contraddizioni nei motivi che riguardano, in sostanza, l’articolazione tra il procedimento di transazione e il procedimento ordinario nella situazione particolare del caso di specie, in cui le ricorrenti hanno deciso di interrompere le discussioni in vista della transazione, occorre rilevare che correttamente il Tribunale ha dissociato, ai punti da 90 a 96 nonché ai punti 104 e 105 della sentenza impugnata, lo svolgimento di tale procedimento di transazione, che, nella specie, non si è concluso, e quello del procedimento ordinario, che è sfociato nella decisione controversa. 120 A tal riguardo, occorre ricordare che, a termini del punto 19 della comunicazione sulla transazione, se le imprese interessate non presentano una proposta di transazione, il procedimento che sfocia nella decisione definitiva, nel loro caso, rispetterà le disposizioni generali, e segnatamente l’articolo 10, paragrafo 2, l’articolo 12, paragrafo 1, e l’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento n. 773/2004, anziché quelle che disciplinano il procedimento di transazione. 121 Inoltre, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 25 delle conclusioni, è proprio a causa di tale mutamento della situazione procedurale che le ricorrenti hanno potuto accedere pienamente al fascicolo, ricevere una comunicazione completa degli addebiti, rispondere a quest’ultima e beneficiare di un’audizione, fase di risposta durante la quale esse hanno per la prima volta contestato formalmente la propria partecipazione all’infrazione addebitata per il periodo anteriore al 1993. Pertanto, le ricorrenti non sono state affatto giuridicamente pregiudicate da tale orientamento consistente nel tenere conto degli elementi, qualificati come «nuovi», che esistevano allora. 122 Per quanto riguarda, più precisamente, la seconda asserita contraddizione nella motivazione invocata dalle ricorrenti, secondo la quale il Tribunale avrebbe considerato che la [OSCURATO:PERSONA] non era vincolata dalla forcella di ammende comunicata durante le discussioni svoltesi nel contesto del procedimento di transazione, mentre avrebbe anche evocato una mera «rimodulazione del metodo di calcolo dell’ammenda» a partire da questa stessa forcella, le ricorrenti presentano in termini deformati le dichiarazioni del Tribunale, isolando, erroneamente, dal suo contesto l’espressione «rimodulazione del metodo di calcolo dell’ammenda», che si trova al punto 91 della sentenza impugnata. 123 Infatti, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 37 delle conclusioni, una lettura globale del punto 91 della sentenza impugnata e di quelli che lo precedono o lo seguono, rivela che il Tribunale ha considerato che, avendo preso in considerazione il mutamento di posizione delle ricorrenti riguardo alla durata della loro partecipazione all’infrazione, la [OSCURATO:PERSONA] ha proceduto a un «riesame» dell’importo dell’ammenda fissato sulla base delle regole contenute nella comunicazione sul trattamento favorevole e negli orientamenti del 2006, ma seguendo la medesima metodologia utilizzata per la forcella delle ammende indicata a dette ricorrenti. 124 Alla luce delle suesposte considerazioni, i primi due motivi relativi alla contraddittorietà della motivazione devono essere respinti in quanto infondati. 125 Quanto alla terza asserita contraddizione nella motivazione invocata dalle ricorrenti, secondo la quale il Tribunale non avrebbe potuto, da una parte, confermare che, in forza della comunicazione sulla transazione, la [OSCURATO:PERSONA] non contratta la questione relativa all’esistenza dell’infrazione e, dall’altra, attribuire alle discussioni informali valore di trattative caratterizzate dall’asserita acquiescenza delle ricorrenti quanto alla loro partecipazione all’infrazione prima del 1993, occorre ricordare che, conformemente all’articolo 169, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, i motivi e gli argomenti di diritto invocati devono identificare con precisione i punti della motivazione della decisione del Tribunale che sono contestati. 126 Orbene, quest’ultima asserita contraddizione nella motivazione invocata dalle ricorrenti per la prima volta nella replica e ricollegata, da queste ultime, al terzo motivo di impugnazione, non indica i punti della motivazione della sentenza impugnata. Pertanto, tale argomento è irricevibile. 127 Risulta da quanto precede che il terzo motivo e la seconda parte del primo capo del quarto motivo, relativi alla circostanza secondo la quale la sentenza impugnata sarebbe viziata da una motivazione contraddittoria, devono essere respinti in quanto in parte irricevibili e in parte infondati. Sulla prima parte del primo e del secondo capo del quarto motivo, relativa al fatto che il Tribunale ha violato i principi del legittimo affidamento e della parità di trattamento ed è incorso in un errore di diritto nella sua valutazione dell’effetto del ritiro dal procedimento di transazione Sulla prima parte del primo capo del quarto motivo, relativa al fatto che il Tribunale ha violato i principi del legittimo affidamento e della parità di trattamento – Argomenti delle parti 128 Per quanto riguarda, in primo luogo, l’argomento relativo alla violazione del principio del legittimo affidamento, le ricorrenti rilevano che, contrariamente a quanto afferma il Tribunale, esse non potevano ragionevolmente anticipare il fatto che, decidendo di ritirarsi dal procedimento di transazione, le riduzioni per la cooperazione che sarebbero state accordate loro sarebbero passate dal 52%, nel contesto del procedimento di transazione, al 5%, nella decisione controversa. A loro avviso, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe operato un «mutamento di rotta» che ha avuto quale effetto «paradossale» l’aumento dell’importo dell’ammenda in termini considerevoli mentre, al contempo, la durata dell’infrazione era stata ridotta in termini significativi. 129 Le ricorrenti affermano che una tale decisione non era giustificata dal momento che, in primo luogo, lo stesso standard di prova e le stesse regole di calcolo dell’ammenda si applicavano sia nel procedimento ordinario sia nel procedimento di transazione, in secondo luogo, nessun elemento nuovo era stato versato al fascicolo in esito al loro ritiro dal procedimento di transazione e, in terzo luogo, gli effetti del procedimento di trattamento favorevole perduravano malgrado tale ritiro. Così, in tali circostanze, esse non sarebbero state in grado di decidere «con cognizione di causa» se transigere o meno. 130 [OSCURATO:PERSONA] sostiene che le affermazioni delle ricorrenti sono inconferenti, dato che si fondano su una comparazione tra le indicazioni che esse hanno dato nel procedimento di transazione e la decisione adottata in esito al procedimento ordinario. Così, secondo tale istituzione, le ricorrenti intenderebbero indurre una confusione tra il loro ritiro dal procedimento di transazione e la difesa che esse hanno svolto in risposta alla comunicazione degli addebiti. 131 Al riguardo, la [OSCURATO:PERSONA] afferma che il fatto generatore del nuovo importo dell’ammenda che è stato adottato nella decisione controversa consisterebbe non nella decisione delle ricorrenti di ritirarsi dal procedimento di transazione, bensì unicamente nella difesa che esse hanno svolto nella loro risposta a detta comunicazione degli addebiti, difesa che ormai consisteva nel negare la loro partecipazione all’intesa prima del 1993. Inoltre, secondo la [OSCURATO:PERSONA], la nuova valutazione di questa ammenda avrebbe potuto essere anticipata dalle ricorrenti, dato che l’importo inflitto risultava dall’applicazione rigorosa delle regole di calcolo pertinenti alla luce degli elementi sussistenti alla data in cui detta decisione è stata adottata. Se le interessate hanno mal valutato le conseguenze delle loro prese di posizione, non possono imputare l’errore che a loro stesse, e non a un qualsivoglia difetto di informazione. 132 Le ricorrenti ritengono, in secondo luogo, che il Tribunale abbia violato il principio della parità di trattamento. Infatti, non avendo potuto ritirarsi con cognizione di causa dal procedimento di transazione ed essendo state confrontate a un risultato quantomeno «paradossale», avrebbero ricevuto un trattamento meno favorevole delle altre parti che, potendo anticipare l’importo dell’ammenda che sarebbe stata loro inflitta, hanno accettato di impegnarsi in una proposta di transazione. 133 [OSCURATO:PERSONA] considera che dalle indicazioni fornite dalla decisione controversa, sintetizzate ai punti da 17 a 26 della sentenza impugnata, risulta che non è stata operata alcuna discriminazione tra le ricorrenti e le altre parti dell’intesa, dato che sono stati applicati gli stessi criteri per la fissazione di tutte le ammende e che la sola differenza risiede nell’abbattimento del 10% concesso alle imprese che hanno transatto. – Giudizio della Corte 134 Per quanto riguarda, in primo luogo, l’argomento secondo il quale il Tribunale avrebbe violato il principio di tutela del legittimo affidamento, occorre ricordare che, secondo consolidata giurisprudenza, il principio di tutela del legittimo affidamento fa parte dei principi fondamentali dell’Unione e la possibilità di avvalersene si estende a qualsiasi operatore economico che si trovi in una situazione nella quale un’istituzione, fornendogli garanzie precise, abbia fatto sorgere in lui speranze fondate (sentenza del 24 ottobre 2013, Kone e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑510/11 P , non pubblicata, EU:C:2013:696 , punto 76 e giurisprudenza ivi richiamata). 135 Inoltre, la Corte ha già avuto occasione di precisare che la [OSCURATO:PERSONA] non può fornire alcuna garanzia precisa quanto al beneficio di una qualsivoglia riduzione o immunità di ammenda nella fase del procedimento anteriore all’adozione della decisione definitiva e che le parti dell’intesa non possono pertanto nutrire un legittimo affidamento al riguardo (v. sentenza del 24 ottobre 2013, Kone e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑510/11 P , non pubblicata, EU:C:2013:696 , punto 78 e giurisprudenza ivi richiamata). 136 Occorre parimenti ricordare, in primo luogo, che, come risulta dal punto 73 della sentenza impugnata, il procedimento di transazione è un procedimento amministrativo alternativo al procedimento amministrativo ordinario, distinto da quest’ultimo, che presenta alcune particolarità, quali, segnatamente, la comunicazione di una forcella di probabili ammende. In secondo luogo, come sottolineato dal Tribunale al punto 104 della sentenza impugnata, qualora l’impresa non presenti una proposta di transazione, il procedimento per l’adozione della decisione definitiva è disciplinato dalle disposizioni generali del regolamento n. 773/2004, anziché da quelle che disciplinano il procedimento di transazione. In terzo luogo, come afferma il Tribunale al punto 96 della sentenza impugnata, per quanto riguarda tale procedimento ordinario, nell’ambito del quale le responsabilità devono ancora essere accertate, la [OSCURATO:PERSONA] è vincolata soltanto dalla comunicazione degli addebiti, che non fissa alcuna forcella di ammende, ed è tenuta a prendere in considerazione i nuovi elementi portati a sua conoscenza nel corso del medesimo procedimento. 137 Nella specie, come ha fatto valere il Tribunale, segnatamente ai punti 90 e 124 della sentenza impugnata, le ricorrenti si sono ritirate dal procedimento di transazione ed è solo dopo tale ritiro che esse hanno fatto valere, nel contesto del procedimento ordinario, elementi intesi alla riduzione della durata della loro partecipazione all’infrazione contestata. 138 Pertanto, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 48 delle conclusioni, le ricorrenti non potevano invocare alcun legittimo affidamento nel mantenimento delle stime che erano state trasmesse loro dalla [OSCURATO:PERSONA] nel corso del procedimento di transazione, sotto forma di forcella delle ammende probabili che era stata fissata in funzione degli elementi presi in considerazione fino a quel momento, vale a dire per un periodo di partecipazione all’infrazione compreso tra il 1978 e il 2004. 139 Inoltre, è giocoforza rilevare che le ricorrenti, essendosi ritirate dal procedimento di transazione, disponevano di tutti gli elementi che consentivano loro di prevedere che una contestazione della loro partecipazione all’intesa per il periodo precedente al 1993 avrebbe necessariamente avuto un impatto sulle riduzioni che potevano essere concesse loro sia nel contesto della comunicazione sul trattamento favorevole sia ai sensi del punto 29 degli orientamenti del 2006. Una siffatta conclusione si evince in termini non equivoci dai punti da 90 a 95 e 122 della sentenza impugnata. Pertanto, non può essere censurata al Tribunale alcuna violazione della tutela del legittimo affidamento. 140 Per quanto riguarda, in secondo luogo, l’argomento secondo il quale il Tribunale avrebbe violato il principio di parità di trattamento, occorre ricordare che, secondo costante giurisprudenza, dall’articolo 256 TFUE, dall’articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, nonché dall’articolo 168, paragrafo 1, lettera d), del suo regolamento di procedura risulta che un’impugnazione deve indicare in modo preciso gli elementi contestati della sentenza impugnata nonché gli argomenti di diritto dedotti a specifico sostegno di tale domanda, pena l’irricevibilità dell’impugnazione o del motivo in questione (v. sentenze del 30 maggio 2013, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑70/12 P , non pubblicata, EU:C:2013:351 , punti 47 e 51 e giurisprudenza ivi richiamata, nonché del 21 gennaio 2016, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑603/13 P , EU:C:2016:38 , punto 43 e giurisprudenza ivi richiamata). 141 In tal senso, non soddisfa tali requisiti e dev’essere dichiarato irricevibile un motivo la cui argomentazione non sia abbastanza precisa e suffragata da prove per consentire alla Corte di esercitare il suo controllo di legittimità (sentenza del 21 gennaio 2016, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑603/13 P , EU:C:2016:38 , punto 44 e giurisprudenza ivi richiamata). 142 Orbene, l’argomento relativo alla violazione del principio di parità di trattamento si fonda su una affermazione di carattere generale, senza che sia fornita la minima argomentazione giuridica al riguardo. Pertanto, deve essere respinto in quanto irricevibile. 143 Risulta dall’insieme delle suesposte considerazioni che la prima parte del primo capo del quarto motivo, relativa al fatto che il Tribunale ha violato i principi del legittimo affidamento e della parità di trattamento, deve essere respinta in quanto in parte irricevibile e in parte infondata. Sulla prima parte del secondo capo del quarto motivo, relativa a un errore di diritto nella valutazione dell’effetto del ritiro dal procedimento di transazione – Argomenti delle parti 144 Le ricorrenti sostengono, in sostanza, che è sulla base di un errore di diritto che il Tribunale ha affermato che esse erano state informate dalla [OSCURATO:PERSONA] dell’impatto che avrebbe avuto il loro ritiro dal procedimento di transazione, ciò che corroborerebbe il fatto che esse non hanno potuto esercitare il loro diritto di scegliere di transigere o meno «con cognizione di causa», come imposto tuttavia dalla comunicazione sulla transazione. A loro avviso, infatti, il Tribunale avrebbe esposto in modo erroneo in diritto, al punto 125 della sentenza impugnata, il tenore degli scambi che si sono svolti durante l’audizione del 24 febbraio 2010. Durante tale audizione, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe pertanto affermato che avrebbe tenuto conto del fatto che le ricorrenti non si erano unite al cartello prima del 1993, non nel contesto della «cooperazione» della [OSCURATO:PERSONA], come risulta da tale punto della sentenza impugnata, bensì nel contesto del «trattamento favorevole». Orbene, a loro avviso, mentre la nozione di «cooperazione» riguarda sia i periodi considerati dalla comunicazione sul trattamento favorevole sia quelli non considerati da tale comunicazione, la nozione di «trattamento favorevole» riguarda, nella specie, unicamente la riduzione del 17% dell’ammenda inflitta. Pertanto, la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe mai menzionato esplicitamente, nel corso del procedimento ordinario, una soppressione della riduzione del 35% dell’ammenda in forza della cooperazione al di fuori della sfera di applicazione della comunicazione sul trattamento favorevole. 145 A parere della [OSCURATO:PERSONA], questo argomento è inconferente. A suo avviso, esso discenderebbe dalla confusione instaurata dalle ricorrenti tra il loro ritiro dalla transazione e il cambiamento di posizione che esse hanno operato nel contesto della risposta alla comunicazione degli addebiti. Infatti, alla luce della nuova difesa adottata dalle ricorrenti in tale risposta, che era in contraddizione con le posizioni che esse avevano adottato nel contesto della loro domanda di trattamento favorevole, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe messo in evidenza ai loro occhi le possibili conseguenze di questa nuova difesa. – Giudizio della Corte 146 Come indicato dalla [OSCURATO:PERSONA] nel controricorso, la censura relativa a un errore di diritto nella valutazione dell’effetto del ritiro delle ricorrenti dal procedimento di transazione deriva da una confusione tra, da una parte, le ripercussioni del ritiro dalla transazione deciso dalle ricorrenti e, dall’altra, le possibili conseguenze del mutamento di posizione quanto alla durata della loro partecipazione all’infrazione, che queste ultime hanno adottato nella loro risposta del 2 febbraio 2010 alla comunicazione degli addebiti. Infatti, al punto 125 della sentenza impugnata, il Tribunale, come l’avvocato generale ha rilevato al paragrafo 60 delle conclusioni, menziona solamente l’avvertimento comunicato dalla [OSCURATO:PERSONA] alle ricorrenti, durante il procedimento ordinario, in ragione di detto mutamento di posizione, e non a causa del loro abbandono del procedimento di transazione, come esse sostengono. 147 Pertanto, si deve rilevare che tale censura, che si fonda su una premessa erronea, non può essere accolta. Di conseguenza, si deve respingere la prima parte del secondo capo del quarto motivo in quanto irricevibile. Sul quinto motivo, relativo al fatto che il Tribunale ha violato la propria competenza estesa al merito e i principi di parità di trattamento e di individualizzazione della pena Argomenti delle parti 148 Con il quinto motivo, le ricorrenti censurano al Tribunale di aver violato, ai punti 137, 140 e 168 della sentenza impugnata, la sua competenza estesa al merito e violato i principi di parità di trattamento e di individualizzazione della pena. 149 Al riguardo, le ricorrenti ritengono che, nel riconoscere che non sia presa in considerazione, nella valutazione della gravità dell’infrazione, l’assenza di prova di una partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] alle pratiche relative alle condizioni di vendita e ai meccanismi di compensazione, il Tribunale avrebbe violato la propria competenza estesa al merito. Dal momento che il Tribunale stesso nutriva dubbi quanto all’effettività della partecipazione delle ricorrenti a tali due pratiche per il periodo dal 1993 al 2004, avrebbe dovuto tenerne conto, in applicazione del principio in dubio pro reo. Non avendo agito in tal senso, il Tribunale avrebbe inficiato la sua sentenza della violazione dei principi di parità di trattamento e di individualizzazione della pena. 150 Nella loro replica, le ricorrenti aggiungono che il Tribunale ha parimenti rifiutato di tener conto, in violazione dei principi di parità di trattamento e di individualizzazione della pena, nella sua valutazione della gravità dell’infrazione, di altri elementi, quali la pressione sui prezzi dovuta alla concorrenza risultante da prodotti simili, l’assenza di effetti delle pratiche contestate nonché la durata e l’intensità di ogni pratica. 151 Inoltre, il Tribunale avrebbe violato questi stessi principi non esercitando un controllo approfondito né del livello di gravità applicato nel contesto della fissazione dell’importo di base dell’ammenda, né del diniego della [OSCURATO:PERSONA] di concedere attenuanti alla [OSCURATO:PERSONA]. In tal senso, il Tribunale si sarebbe limitato a riprendere la decisione controversa senza procedere alla propria valutazione. 152 Secondo la [OSCURATO:PERSONA], il quinto motivo è irricevibile, dal momento che è inteso a conseguire un mero riesame dell’atto introduttivo depositato al Tribunale. In ogni caso, tale motivo sarebbero destituito di qualsiasi fondamento. Giudizio della Corte 153 Occorre ricordare, da una parte, che il Tribunale è il solo competente ad accertare e valutare i fatti e, in linea di principio, ad esaminare le prove prese in considerazione a sostegno di tali fatti. Qualora le prove siano state assunte regolarmente, e siano stati rispettati i principi generali di diritto e le norme processuali applicabili in materia di onere della prova e di istruttoria, infatti, spetta esclusivamente al Tribunale valutare il valore probatorio dei mezzi di prova ad esso offerti. Tale valutazione non costituisce pertanto una questione di diritto, come tale soggetta al controllo della Corte, salvo il caso di snaturamento di questi elementi (v., segnatamente, sentenze del 30 maggio 2013, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑70/12 P , non pubblicata, EU:C:2013:351 , punto 25 e giurisprudenza ivi richiamata, nonché del 16 giugno 2016, [OSCURATO:PERSONA] e AlzChem/[OSCURATO:PERSONA], C‑155/14 P , EU:C:2016:446 , punto 23 e giurisprudenza ivi richiamata). Inoltre, un siffatto snaturamento deve risultare manifestamente dai documenti del fascicolo, senza che sia necessario procedere a una nuova valutazione dei fatti e delle prove (sentenza del 16 giugno 2016, [OSCURATO:PERSONA] e AlzChem/[OSCURATO:PERSONA], C‑155/14 P , EU:C:2016:446 , punto 23 e giurisprudenza ivi richiamata). 154 D’altra parte, occorre sottolineare che un’impugnazione è irricevibile in quanto si limita a ripetere i motivi e gli argomenti che sono stati già presentati dinanzi al Tribunale, ivi compresi quelli basati su fatti espressamente negati da tale giudice. Infatti, un’impugnazione di tal genere costituisce in realtà una domanda diretta ad ottenere un semplice riesame dell’atto introduttivo presentato dinanzi al Tribunale, il che esula dalla competenza della Corte nel contesto di un’impugnazione (sentenza del 30 maggio 2013, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑70/12 P , non pubblicata, EU:C:2013:351 , punto 26 nonché giurisprudenza ivi richiamata). 155 Per contro, se un ricorrente contesta l’interpretazione o l’applicazione del diritto dell’Unione effettuata dal Tribunale, i punti di diritto esaminati in primo grado possono essere dibattuti di nuovo nel corso del procedimento di impugnazione. Infatti, se un ricorrente non potesse in tal modo basare l’impugnazione su motivi e argomenti già utilizzati dinanzi al Tribunale, detto procedimento di impugnazione sarebbe privato di una parte di significato (sentenza del 30 maggio 2013, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑70/12 P , non pubblicata, EU:C:2013:351 , punto 27 nonché giurisprudenza ivi richiamata). 156 Per quanto riguarda il quinto motivo, ancorché esso sia qualificato dalle ricorrenti quale «motivo relativo a una questione di diritto», vale a dire la violazione, da parte del Tribunale, dei principi di parità di trattamento e di individualizzazione della pena nonché della sua competenza estesa al merito, occorre rilevare che detto quinto motivo si risolve, in fin dei conti, nel rimettere in questione la valutazione del Tribunale relativa a fatti ed elementi di prova presentati a tale giudice in primo grado nel contesto del secondo e del terzo motivo. 157 Infatti, lungi dal far valere uno snaturamento dei fatti o degli elementi di prova, le ricorrenti si limitano a sostenere che il Tribunale non ha tenuto conto, erroneamente, nella valutazione della gravità dell’infrazione, di diversi elementi, segnatamente l’assenza di prove della loro partecipazione alle pratiche relative alle condizioni di vendita e ai meccanismi di compensazione. In tal senso, le ricorrenti si limitano a riprodurre argomenti intesi a dimostrare che si sarebbe dovuto considerare un livello inferiore di gravità dell’infrazione, ove tali argomenti, tuttavia, sono già stati presentati dinanzi al Tribunale e respinti da quest’ultimo. Pertanto, il quinto motivo, nella parte in cui riguarda la violazione da parte del Tribunale dei principi di parità di trattamento e di individualizzazione della pena nonché della sua competenza estesa al merito, è irricevibile. 158 Per quanto riguarda, più in particolare, l’argomento invocato dalle ricorrenti secondo il quale il Tribunale non avrebbe esercitato un controllo approfondito né del livello di gravità applicato nel contesto della fissazione dell’importo di base dell’ammenda, né del diniego della [OSCURATO:PERSONA] di concedere attenuanti per il comportamento anticoncorrenziale della [OSCURATO:PERSONA], è sufficiente rilevare che il Tribunale ha fornito, ai punti da 149 a 164 della sentenza impugnata, un’esposizione dettagliata dei fattori di cui ha tenuto conto per valutare la gravità dell’infrazione. Del pari, risulta in termini inequivoci, dai punti da 165 a 168 della sentenza impugnata, che il Tribunale ha esaminato accuratamente la questione delle circostanze attenuanti. Pertanto, il suddetto argomento va considerato infondato. Il solo fatto che il Tribunale abbia altresì avallato, al riguardo, nell’esercizio della sua competenza estesa al merito, vari elementi della valutazione compiuta dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione controversa non può rimettere in discussione tale conclusione (v. sentenza dell’8 maggio 2013, Eni/[OSCURATO:PERSONA], C‑508/11 P , EU:C:2013:289 , punto 99 e giurisprudenza ivi richiamata). 159 Alla luce delle suesposte argomentazioni, il quinto motivo deve essere respinto in quanto in parte irricevibile e in parte infondato. Sulle domande incidentali, relative alla violazione del diritto a un equo processo a causa della durata irragionevole del procedimento Argomenti delle parti 160 Con le loro domande incidentali, le ricorrenti sostengono che il Tribunale, non avendo statuito entro un termine ragionevole, abbia violato il diritto a un equo processo, quale previsto dall’articolo 47, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), interpretato alla luce dell’articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950. 161 A tal riguardo, esse rilevano che la sentenza impugnata è stata pronunciata quattro anni e otto mesi e mezzo dopo il deposito dell’atto introduttivo del giudizio, il 1 o ottobre 2010, che l’apertura della fase orale del procedimento da parte del Tribunale ha avuto luogo solo il 14 maggio 2014 e che sono trascorsi undici mesi tra la chiusura di tale fase orale del procedimento, vale a dire dopo l’udienza dell’11 luglio 2014, e la pronuncia della sentenza. 162 Orbene, secondo le ricorrenti il livello di complessità della controversia non giustificava una tale durata del procedimento, dato che esse erano le sole ricorrenti nel procedimento e che il loro comportamento non era dilatorio. 163 [OSCURATO:PERSONA] rileva, in sostanza, che, in applicazione, segnatamente, della sentenza del 26 novembre 2013, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑40/12 P , EU:C:2013:768 ), solo un ricorso per risarcimento danni contro l’Unione, sul fondamento dell’articolo 268 e dell’articolo 340, secondo comma, TFUE, può essere preso in considerazione da una società che metta in quesitone la durata asseritamente eccessiva del procedimento. 164 Dato che le ricorrenti non hanno formulato una siffatta domanda di risarcimento danni, la domanda incidentale sarà, anzitutto, irricevibile. Giudizio della Corte 165 Occorre ricordare che la violazione, da parte di un giudice dell’Unione, del proprio obbligo, derivante dall’articolo 47, secondo comma, della Carta, di decidere le controversie di cui è investito entro un termine ragionevole deve essere sanzionata in un ricorso per risarcimento danni presentato dinanzi al Tribunale, ricorso che costituisce un rimedio effettivo. Ne consegue che la domanda intesa ad ottenere il risarcimento del danno causato dalla violazione, da parte del Tribunale, del termine ragionevole del procedimento non può essere presentata direttamente alla Corte nel contesto di un’impugnazione, ma deve essere proposta dinanzi al Tribunale stesso (sentenze del 30 aprile 2014, FLSmidth/[OSCURATO:PERSONA], C‑238/12 P , EU:C:2014:284 , punto 116 e giurisprudenza ivi richiamata; del21 gennaio 2016, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑603/13 P , EU:C:2016:38 , punto 55 e giurisprudenza ivi richiamata, nonché del 9 giugno 2016, [OSCURATO:PERSONA] y Especialidades e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑617/13 P , EU:C:2016:416 , punto 98 e giurisprudenza ivi richiamata). 166 Il Tribunale, competente ai sensi dell’articolo 256, paragrafo 1, TFUE e adito di una domanda risarcitoria, è tenuto a pronunciarsi su una domanda siffatta, decidendo in una composizione diversa da quella che si è trovata a decidere la controversia sfociata nel procedimento la cui durata è contestata (sentenze del 21 gennaio 2016, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑603/13 P , EU:C:2016:38 , punto 56 e giurisprudenza ivi richiamata, nonché del 9 giugno 2016, [OSCURATO:PERSONA] y Especialidades e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑617/13 P , EU:C:2016:416 , punto 99 e giurisprudenza ivi richiamata). 167 Ciò premesso, qualora sia manifesto, senza che le parti debbano produrre ulteriori elementi al riguardo, che il Tribunale ha violato in maniera sufficientemente qualificata il proprio obbligo di giudicare la causa entro un termine ragionevole, la Corte può rilevarlo (sentenze del 21 gennaio 2016, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑603/13 P , EU:C:2016:38 , punto 57 e giurisprudenza ivi richiamata, nonché del 9 giugno 2016, [OSCURATO:PERSONA] y Especialidades e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑617/13 P , EU:C:2016:416 , punto 100 e giurisprudenza ivi richiamata). Conseguentemente la Corte può, nel contesto dell’impugnazione, dichiarare la violazione del diritto a un equo processo, quale garantito dall’articolo 47, secondo comma, della Carta, a causa della durata irragionevole del procedimento dinanzi al Tribunale. 168 Per quanto riguarda i criteri che consentono di valutare se il Tribunale ha rispettato il principio della durata ragionevole, occorre ricordare che la ragionevolezza della durata del procedimento deve essere valutata alla luce delle circostanze proprie di ciascun caso di specie, quali la complessità della controversia e il comportamento delle parti (sentenza del 26 novembre 2013, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑58/12 P , EU:C:2013:770 , punto 85 e giurisprudenza ivi richiamata). 169 A tale riguardo la Corte ha precisato che l’elencazione dei criteri pertinenti non è esaustiva e la valutazione della ragionevolezza di detta durata non richiede un esame sistematico delle circostanze del caso di cui trattasi alla luce di ciascuno dei detti criteri quando la durata del procedimento appaia giustificata alla luce di uno solo di essi. Pertanto, la complessità del caso, o un comportamento dilatorio del ricorrente, può considerarsi valida giustificazione di una durata prima facie troppo lunga (sentenza del 26 novembre 2013, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑58/12 P , EU:C:2013:770 , punto 86 e giurisprudenza ivi richiamata). 170 Nella specie, e in assenza di ulteriori elementi sottoposti dalle parti, la Corte afferma che non risulta che il Tribunale abbia violato in modo sufficientemente caratterizzato il suo obbligo di giudicare entro un termine ragionevole. 171 Alla luce delle suesposte considerazioni, la domanda incidentale dell’impugnazione deve essere respinta 172 Poiché nessuno dei motivi dedotti dalle ricorrenti a sostegno della loro impugnazione può essere accolto, quest’ultima dev’essere integralmente respinta. Sulle spese 173 A norma dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, quando l’impugnazione è respinta, quest’ultima statuisce sulle spese. Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del medesimo regolamento, applicabile al procedimento di impugnazione in forza del successivo articolo 184, paragrafo 1, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] sono risultate soccombenti, occorre condannarle alle spese relative al presente procedimento di impugnazione, conformemente alla domanda della [OSCURATO:PERSONA]. Per questi motivi, la Corte (Decima Sezione) dichiara e statuisce: 1) L’impugnazione è respinta. 2) [OSCURATO:PERSONA] nonché Cie financière et de participations Roullier ([OSCURATO:PERSONA]) sono condannate alle spese. Firme ( *1 ) Lingua processuale: il francese.
Sentenza Corte di giustizia UE n. 1/2017 — Fons Iuris — Fons Iuris