CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 35341/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza della Corte di assise di appello di Napoli dell' [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentita la requisitoria con cui il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per la inammissibilità dei ricorsi; sentito il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA] il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso; sentito il difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA] il quale ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi; sentito il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA] il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso; sentito il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA] il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso; sentito il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA] il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza dell'i luglio 2020 la Corte di assise di appello di Napoli ha confermato la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli in data 18 dicembre 2018 - appellata dagli imputati [OSCURATO:PERSONA] (detto anche Mariano) Riccio, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] - con la quale, ritenuta assorbita l'aggravante dei motivi abietti o futili in quella di cui all'art.416-bis.1. cod. pen., unificati i reati sotto il vincolo della continuazione ed applicata la diminuente del rito abbreviato, i primi tre sono stati condannati alla pena dell'ergastolo e l'ultimo alla pena di anni trenta di reclusione, oltre alle pene accessorie indicate nel dispositivo. 1.1. Agli imputati era contestato di avere concorso nella consumazione dei delitti di omicidio premeditato in danno di [OSCURATO:PERSONA], di lesioni personali in danno di [OSCURATO:PERSONA] (cagionate, queste ultime, per errore nell'uso dei mezzi di esecuzione del reato) e dei delitti di detenzione e porto delle due pistole utilizzate, tutti aggravati ai sensi dell'art.416-bis.l. cod. pen.; fatti avvenuti in Villaricca il giorno 1 ottobre 2010. 2. La Corte territoriale, nel respingere gli appelli degli imputati, ha condiviso integralmente la ricostruzione dei fatti oggetto di imputazione ed il giudizio sulla responsabilità così come effettuati dal primo giudice. In sostanza al Riccio (unitamente a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non imputati nel presente procedimento) è stato contestato di essere il mandante e l'organizzatore - quale uno dei capi del clan camorristico [OSCURATO:PERSONA] - assieme a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (a loro volta capi del gruppo criminale [OSCURATO:PERSONA] affiliato al sopra indicato clan [OSCURATO:PERSONA]) dell'omicidio del Malavita ed allo stesso Magnetti ed [OSCURATO:PERSONA] di esserne gli esecutori materiali. [OSCURATO:PERSONA] è stato altresì contestato il ruolo di concorrente per avere - dopo l'agguato - atteso i sicari presso un un'abitazione di Napoli, sita in via Sabotino, per occuparsi della dispersione e della distruzione delle pistole, degli abiti e dei veicoli utilizzati dai sicari per commettere l'omicidio ed il ferimento oggetto delle imputazioni.2.1. I fatti sono stati ricostruiti nei seguenti termini: il giorno 1 ottobre 2010 in Villaricca, sul ciglio della via [OSCURATO:PERSONA] nei pressi del supermercato CRAI, veniva rinvenuto dalle forze dell'ordine il cadavere di [OSCURATO:PERSONA] attinto da diversi colpi di arma da fuoco. Lungo un tratto di circa venti metri venivano trovati sulla strada diversi frammenti in plastica verosimilmente appartenenti al parabrezza di uno scooter; in effetti sull'asfalto vi era una scia causata da trascinamento e, a poca distanza, sul marciapiede opposto vi era uno scooter Honda SH 300 di colore grigio targato DT14404 con il parabrezza rotto, con evidenti danni alla carrozzeria e con un foro da arma da fuoco sulla sella. I segni di trascinamento sull'asfalto facevano ritenere agli inquirenti che lo scooter fosse stato spostato manualmente per impedirne la riconducibilità all'omicidio che, però, veniva confermata dalla visione delle riprese effettuate dalle telecamere di sorveglianza del citato supermercato. A seguito di controlli veniva poi acclarato che il predetto scooter era di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], ma in uso al convivente [OSCURATO:PERSONA] (conosciuto dalle forze di polizia come fiancheggiatore del gruppo criminale facente capo a [OSCURATO:PERSONA], operativo nel rione dei 'Puffi' di Scampia, noto luogo di spaccio di sostanze stupefacenti in Secondigliano). Il giorno successivo lo stesso [OSCURATO:PERSONA] si presentava presso il commissariato di P.S. di Scampia per raccontare come si erano svolti i fatti, da lui rappresentati nei seguenti termini: il giorno precedente egli si era recato in Villaricca per prelevare il suo amico [OSCURATO:PERSONA] a bordo dello scooter SH 300 condotto dal medesimo Vanacore. Una volta arrivati in una strada, dove vi erano dei lavori in corso che li avevano costretti a rallentare, egli aveva sentito un colpo secco e poi un dolore dietro l'orecchio; voltatosi a sinistra aveva notato uno scooter T-MAX con a bordo due persone che indossavano tute scure ed i caschi e, in particolare, I passeggero che con il braccio teso impugnava una pistola. [OSCURATO:PERSONA], pertanto, aveva perso il controllo dello scooter che andava a sbattere contro un cartellone pubblicitario, mentre il Malavita, già ferito, era caduto in terra e veniva raggiunto da altri colpi di pistola sparatigli dal passeggero del T- MAX che lo finiva; [OSCURATO:PERSONA], quindi, era scappato a piedi abbandonando sul luogo lo scooter di proprietà della convivente nonostante fosse ferito.2.2. Gli ulteriori controlli consentivano di accertare che la vittima era gravata da precedenti penali (tra cui una recente condanna a 18 anni di reclusione per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti), che aveva stretti legami con i vertici del clan camorristico [OSCURATO:PERSONA] e, in particolare, con il c.d. gruppo della [OSCURATO:PERSONA], per il quale svolgeva il ruolo di coordinatore e fornitore di sostanze stupefacenti della piazza di spaccio di Melito di Napoli e di altre piazze di [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, gli inquirenti appuravano che il Malavita domiciliava, sotto il falso nome di [OSCURATO:PERSONA], in un appartamento sito in Villaricca via Torino n.89 molto probabilmente per evitare di essere rintracciato e dovere così scontare la condanna di cui sopra. 2.3. Le intercettazioni ambientali e telefoniche effettuate, dopo l'omicidio, nei confronti della moglie e del figliastro della vittima, fornivano elementi (seppure non decisivi) a conferma della matrice camorristica dell'omicidio e della riconducibilità dello stesso - secondo quanto affermato dal figliastro - a tale 'vocca vocca' identificato dagli inquirenti come [OSCURATO:PERSONA] elemento di vertice del citato gruppo della [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, nel portafoglio del Malavita, era stato rinvenuto un foglietto manoscritto riportato a pag. 11 della sentenza di primo grado contenente varie annotazioni. 2.4. Successivamente, a partire dal 2013, venivano acquisiti elementi molto più significativi grazie alle dichiarazioni rese da alcuni collaboratori di giustizia proprio rispetto all'omicidio di [OSCURATO:PERSONA]; in particolare [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] riferivano che l'omicidio era stato commesso perché [OSCURATO:PERSONA] (come già detto socio della piazza di spaccio del gruppo [OSCURATO:PERSONA] e raggiunto dalla condanna per violazione dell'art.74 d.P.R. 309/90) si era lamentato della insufficienza del denaro che riceveva mensilmente dal gruppo stesso a titolo di mantenimento e che aveva prospettato la volontà di collaborare, tanto che si sospettava che egli avesse annotato tutte le notizie importanti circa l'attività criminale del gruppo su di una pen drive. Per tali ragioni il gruppo - tra cui in particolare [OSCURATO:PERSONA] (come da lui stesso ammesso), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] - aveva deciso di sopprimerlo dopo avere chiesto l'autorizzazione a [OSCURATO:PERSONA], quale esponente di spicco del clan [OSCURATO:PERSONA] al quale era affiliato lo stesso gruppo della [OSCURATO:PERSONA]. Era stato poi deciso di indurre l'ucciso ad uscire di casa mediante [OSCURATO:PERSONA], il quale avrebbe dovuto prelevare [OSCURATO:PERSONA] ed accompagnarlo con lo scooter ad un appuntamento con i vertici del clan, incontro in realtà inventato al solo scopo di indurre la vittima ad uscire di casa e potere così essere vittima dell' agguato. Il gruppo di fuoco materialmente responsabile dell'omicidio era composto, secondo quanto riferito concordemente dai collaboratori, da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA], mentre [OSCURATO:PERSONA] si era occupato della distruzione dei vestiti e della pistola utilizzata per l'omicidio; inoltre, è emerso che le due pistole erano state consegnate dal [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA] che le aveva, a sua volta, date al Magnetti esecutore materiale dell'uccisione del Malavita e del ferimento del Vanacore, mentre il [OSCURATO:PERSONA] era alla guida dello scooter [OSCURATO:PERSONA]. 3. La Corte territoriale ha respinto gli appelli degli imputati avendo ritenuto, anzitutto, attendibili le dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia (avvalorate anche dalle dichiarazioni di responsabilità, rese nel corso giudizio di appello, dal Magnetti, dal Riccio e dal [OSCURATO:PERSONA]). La ricostruzione dei fatti resa dai propalanti è stata infatti considerata solida e convergente e non inficiata da significative discrasie. 3.1.Anzitutto la Corte di appello ha escluso un reciproco inquinamento delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia considerandolo difficilmente ipotizzabile, visto che il Picciarelli si trovava in libertà al momento in cui aveva scelto di collaborare, a differenza del [OSCURATO:PERSONA] il quale, detenuto dal novembre 2012, aveva iniziato la sua collaborazione un mese dopo rispetto al Picciarelli. Analogamente le dichiarazioni rese, in tempi diversi, da [OSCURATO:PERSONA] (capo del gruppo camorristico [OSCURATO:PERSONA] assieme a [OSCURATO:PERSONA]) e da [OSCURATO:PERSONA] hanno fornito ulteriori elementi a conferma della fondatezza delle imputazioni sia in ordine al movente dell'eliminazione del Malavita (legata, come visto, al timore che egli iniziasse a collaborare con giustizia ed a riferire quanto a sua conoscenza rispetto ai vari crimini commessi dal gruppo [OSCURATO:PERSONA] perché insoddisfatto del contributo economico mensile che egli veniva erogato e dalla condanna emessa a suo carico per associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti), sia agli autori che alle modalità esecutive dell'omicidio con particolare riferimento ai ruoli rispettivamente svolti nell'occasione e come sopra delineati. 3.2. Il movente ha trovato conferma, secondo entrambi i giudici del merito, anche nel manoscritto trovato addosso alla vittima (la quale credeva che il Vanacore lo stesse accompagnando ad un incontro chiarificatore con i vertici del clan [OSCURATO:PERSONA] e del gruppo [OSCURATO:PERSONA]) poiché in esso sono riportate le seguenti frasi: 'due mesi senza soldi', '27 mesi si può contare sulle dita', '4 mila da tre anni', 'colloquio Gaetano'. 'appuntamenti mai mantenuti (gaet. banana)' e 'non voglio soldi ma neanche debiti loro o condanne'; tali frasi sembrano riferirsi al malcontento del Malavita circa il sussidio ricevuto, al timore di essere il solo a pagare per reati commessi dal gruppo criminale di appartenenza e ed i colloqui falliti o mai realizzati con [OSCURATO:PERSONA] ('gaet.') e [OSCURATO:PERSONA] (detto anche Banana') per chiarire l'intera situazione. tóJ 3.3. La Corte distrettuale ha poi confermato la sussistenza della contestata premeditazione per tutti gli imputati in considerazione del significativo lasso di tempo intercorso tra la deliberazione e l'esecuzione dell'omicidio, così come anche dell'aggravante prevista dall'art.416-bis.1. cod. pen. (nella quale è stata assorbita quella dei motivi abietti o futili) considerato che tutti gli elementi probatori hanno indicato in modo convergente che il movente dell'omicidio andava ravvisato nella volontà di impedire la temuta collaborazione della vittima, la quale con le sue dichiarazioni avrebbe potuto mettere in pericolo l'organizzazione criminale ed i suoi componenti. La Corte di appello ha pure escluso l'assorbimento del delitto di detenzione di armi in quello di porto d'armi poiché è stato accertato che le due pistole erano appannaggio del gruppo criminale, il quale ne aveva la costante disponibilità per gli usi che rendevano necessari di volta in volta; pertanto, i due reati sono stati ritenuti entrambi sussistenti. 3.4. Infine, la Corte di appello ha confermato il trattamento sanzionatorio stabilito dal Giudice per le indagini preliminari escludendo, tra l'altro, la possibilità di concedere le attenuanti generiche a causa della assenza di particolari situazioni oggettive e soggettive che le potessero giustificare. 4. Avverso la predetta sentenza tutti gli imputati, per mezzo dei rispettivi difensori di fiducia, propongono distinti ricorsi per cassazione insistendo per l'annullamento della decisione. 5. [OSCURATO:PERSONA], mediante due ricorsi aventi contenuto analogo datati 8 e 12 febbraio 2021 a firma degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affida la sua impugnazione a tre motivi, di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Con il primo lamenta, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen., la violazione degli artt. 110, 81 cpv., cod. pen., 10,12,14 1.497/74 e 530, commi 1 e 2, cod. proc. pen. nonché la motivazione apparente, contraddittoria ed illogica rispetto al concorso del Riccio anche nel delitto di detenzione di armi comuni da sparo e per il mancato assorbimento del reato di detenzione di armi in quello più grave di porto in luogo pubblico di armi. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt.132, 133, 62-bis e 69 cod. pen. nonché il vizio di motivazione apparente rispetto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in suo favore. Con il terzo motivo il Riccio lamenta, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt.110, 575, 81 cpv. cod. pen. e degli artt.10,12 e 14 1.497/74 nonché il vizio di omessa motivazione rispetto alla entità dell'aumento di pena applicato per i c.d. reati satellite. 6. [OSCURATO:PERSONA], per mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] e dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], propone due distinti ricorsi per cassazione. Il ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] è affidato a tre motivi, di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Con il primo motivo il ricorrente (il quale, come detto, nel giudizio di appello ha ammesso le proprie responsabilità) lamenta, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riferimento alla configurabilità dell'aggravante della premeditazione che a suo avviso non sussiste nel caso di specie.Con il secondo motivo il [OSCURATO:PERSONA] censura la sentenza, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen., per violazione degli artt. 10 e 121.497/74 e vizio di motivazione rispetto al mancato assorbimento del delitto di detenzione di armi da sparo in quello più grave di porto in luogo pubblico di armi da sparo. Con il terzo motivo lamenta, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen., la violazione degli artt.81,72, 132,133 e 62-bis cod. pen. nonché il vizio di motivazione rispetto alla determinazione degli aumenti di pena per i reati satellite ed al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. 6.1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] è affidato invece a due motivi, di seguito riportati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Con il primo motivo lamenta, ai sensi dell'art. dell'art.606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 125, comma 3, 545 cod. proc. pen. e 577 cod. pen. nonché il vizio di motivazione con riferimento alla aggravante della premeditazione non configurabile nel caso di specie. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. dell'art.606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione rispetto al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche nonostante il suo corretto comportamento processuale sostanziatosi, come visto, nella confessione dei fatti. 7. [OSCURATO:PERSONA], per mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Con il primo lamenta, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., la manifesta illogicità ed incoerenza della motivazione per avere ritenuto sussistente l'aggravante della premeditazione di cui all'art.577, comma 1 n.3, cod. proc. pen., nonostante l'assenza di elementi incontrovertibili al riguardo. Con il secondo motivo il Magnetti lamenta, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen., violazione di legge e difetto di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche pur a fronte del suo corretto comportamento processuale sostanziatosi nella ammissione delle proprie responsabilità.In data 27 giugno 2020 il Magnetti ha depositato, a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], memoria contenente motivi aggiunti, di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. In particolare, con il primo di essi, si censura la sentenza della Corte territoriale per violazione di legge ed omessa ed insufficiente motivazione in relazione ai singoli aumenti per i reati satellite relativi alla detenzione ed al porto delle armi da sparo. Con il secondo lamenta l'insufficienza, illogicità e contraddittorietà della motivazione rispetto al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche invocate in ragione della spontanea confessione e della sua integrale dissociazione rispetto al passato vissuto criminale. 8. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Con il primo lamenta, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., il travisamento della prova nonché la mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione rispetto alla accertata responsabilità del ricorrente per i fatti addebitatigli. In particolare contesta la sussistenza di sufficienti elementi probatori a suo carico rispetto alla custodia delle armi per conto del gruppo della [OSCURATO:PERSONA], tenuto anche conto dei contrasti tra le dichiarazioni rese dai collaboratori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con riferimento alla consumazione dell'omicidio ed alla sua fase successiva; inoltre, il ricorrente evidenzia che in alcune delle dichiarazioni dei propalanti si fa riferimento ad un suo cugino omonimo di talché non vi sarebbe la prova della sua partecipazione ai fatti per cui si procede. Con il secondo motivo il [OSCURATO:PERSONA] censura la sentenza impugnata, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. c) ed e) , cod. proc. pen., per violazione di legge e vizio di motivazione non essendo stato dimostrato che egli ha concorso intenzionalmente ai delitti di cui alla imputazione sulla base di una consapevole rappresentazione della volontà di cooperare con gli altri soggetti coinvolti nella realizzazione della condotta criminosa. Inoltre, egli lamenta la mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione nella parte in cui si afferma la convergenza delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia rispetto al suo certo coinvolgimento ed al suo consapevole ruolo. Con il terzo motivo lamenta, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione di legge ed il vizio di motivazione rispetto al combinato disposto degli artt. 125, comma 3, 545 cod. proc. pen. e 577 cod. pen. ed alla ritenuta sussistenza della premeditazione pur in mancanza dei relativi presupposti. Con il quarto motivo censura la decisione della Corte territoriale, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., per violazione di legge e vizio di motivazione per avere illogicamente escluso l'assorbimento del delitto di cui all'art.10 1.497/74 in quello più grave ex art.12 della medesima legge. 9. Infine, nel corso della discussione, i difensori dei ricorrenti hanno insistito per l'annullamento della sentenza impugnata riportandosi alle impugnazioni. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte osserva che i ricorsi sono infondati e che, pertanto, devono essere respinti. 2. Anzitutto, poiché nel caso in esame si è in presenza di una 'doppia conforme', va ricordato il condivisibile principio in base al quale il travisamento della prova, per assumere rilievo nella sede di legittimità, deve, da un lato, immediatamente emergere dall'obiettivo e semplice esame dell'atto, specificamente indicato, dal quale deve trarsi, in maniera certa ed evidente, che il giudice del merito ha travisato una prova acquisita al processo, ovvero ha omesso di considerare circostanze risultanti dagli atti espressamente indicati; dall'altro, esso deve riguardare una prova decisiva, nel senso che l'atto indicato, qualunque ne sia la natura, deve avere un contenuto da solo idoneo a porre in discussione la congruenza logica delle conclusioni cui è pervenuto il giudice di merito. Invero il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione in ipotesi di doppia conforme sia nel caso in cui entrambi i giudici siano incorsi in travisamento della prova, sia in quello in cui il giudice di appello, per rispondere alle censure della difesa, abbia richiamato elementi probatori non esaminati dal primo giudice, ma in questo ultimo caso la preclusione opera comunque rispetto a quelle parti della sentenza che abbiano esaminato e valutato in modo conforme elementi istruttori comuni e suscettibili di autonoma valutazione (Cass. Sez.V, 13/2/2017, Cadore, Rv. 269906), mentre in relazione alla ipotesi di duplice travisamento, lo stesso deve emergere in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio tra le parti (Cass, Sez.II, 9/1/2018, L. e altro, Rv.272018). 3. Fatta questa doverosa premessa si rileva che, quanto ai due ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] (che possono essere trattati congiuntamente avendo analogo contenuto anche sotto l'aspetto grafico), essi sono infondati per le seguenti ragioni. 3.1. Rispetto al primo motivo deve ricordarsi che , in base alla concezione unitaria del concorso di persone nel reato, accolta dall'art. 110 cod. pen., l'attività costitutiva del concorso può essere rappresentata da qualsiasi comportamento esteriore, che fornisca un apprezzabile contributo, in tutte o alcune delle fasi di ideazione, organizzazione ed esecuzione, alla realizzazione collettiva, anche soltanto mediante il rafforzamento dell'altrui proposito criminoso o l'agevolazione dell'opera dei concorrenti; in sostanza, quando il partecipe, per effetto della sua condotta cosciente idonea a facilitarne l'esecuzione, abbia aumentato la possibilità della produzione del reato, egli risponde non solo degli atti da lui compiuti, ma anche di quelli posti in essere dagli altri, convergenti nell'offesa all'interesse protetto dalla norma incriminatrice (ex multis Cass. Sez. 1, n. 4503 del 13/1/1998, Siclari, Rv. 210410; Cass. Sez. 5, n. 2108 del 2/2/1994, Zanotti, Rv. 197276). Pertanto non è indispensabile un previo accordo diretto alla causazione dell'evento, potendo il concorso concretizzarsi in un intervento di carattere estemporaneo sopravvenuto a sostegno dell'azione altrui, ancora in corso, quand'anche iniziata all'insaputa del correo (Cass, Sez. 1, n. 15860 del 9/12/2014, dep. 2015, Crivellari, Rv. 263089; Cass. Sez. 2, n. 18745 del 15/1/2013, Ambrosanio, Rv. 255260; Cass. Sez. U, n. 31 del 22/11/2000, dep. 2001, Sormani, Rv. 218525). Inoltre, nel caso di più reati posti in essere nell'ambito di un unico programma, il concorrente, che abbia svolto il compito assegnatogli, risponde non solo del reato o dei reati alla cui commissione abbia materialmente partecipato, ma anche di quelli eseguiti dai complici che, a loro volta e nello stesso modo, devono rispondere dei fatti da lui posti in essere. Sotto il profilo dell'elemento psicologico è comunque necessario, ai fini della responsabilità a titolo di concorso, il dolo che caratterizza il reato commesso e la consapevolezza dell'altrui partecipazione. 3.2. I giudici di merito hanno fatto corretta applicazione di tali principi. Nella motivazione della sentenza impugnata sono infatti indicate argomentazioni di ordine logico, idonee a configurare il concorso del Riccio e le specifiche attività da luì poste in essere, obbiettivamente utili alla realizzazione del piano criminoso. La Corte di appello ha rilevato che, evidentemente, l'iniziativa criminosa era stata predisposta per eliminare [OSCURATO:PERSONA], poiché si temeva che egli potesse iniziare a collaborare con la giustizia e rivelare quanto a sua conoscenza in ordine alle attività criminali del clan [OSCURATO:PERSONA] e del gruppo affiliato della [OSCURATO:PERSONA]. A quanto sopra deve aggiungersi che il reato di porto di armi non può essere / escluso per la semplice appartenenza dell'arma a solo alcuni dei concorrenti, se gli altri abbiano comunque programmato dei reati, prevedendo la necessità della utilizzazione dell'arma come verificatosi nel caso di specie (Cass. Sez. 2, n. 46286 del 23/9/2003, Inglese, Rv. 226971). In sostanza quindi l'adesione del concorrente a un'impresa criminosa, mediante il necessario e concordato impiego di un'arma da sparo, implica comunque il consenso preventivo all'uso cruento e illimitato della medesima da parte del soggetto designato come esecutore materiale, anche per fronteggiare le eventuali evenienze peggiorative della vicenda o per garantirsi la via di fuga (Cass. Sez. U, n. 337 del 18/12/2008, dep. 2009, Antonucci, Rv. 241574). 3.3. Risulta infondato anche il motivo di impugnazione riguardante l'assorbimento della detenzione nel porto di armi da sparo; infatti, la Corte territoriale ha argomentato in modo adeguato e non contraddittorio, la sussistenza del reato di detenzione richiamando gli elementi probatori a conferma della circostanza che le due pistole (consegnate dal [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] all'interno di un marsupio) erano nella disponibilità del sodalizio criminale e che, dopo il fatto, era stata distrutta unicamente quella utilizzata nell'agguato mentre l'altra era rimasta a disposizione dello stesso gruppo. Ciò posto deve ricordarsi che l'affermazione di responsabilità per il reato di porto illegale di arma comporta, in assenza di prova contraria, l'affermazione di responsabilità per il connesso reato di detenzione illegale della stessa arma, in quanto tale reato costituisce il normale antecedente logico del primo sicché è ravvisabile il concorso tra i due reati, in quanto si tratta di condotte diverse che integrano distinte ipotesi delittuose (Cass. Sez. 2, n. 3998 del 13/1/2010, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 246427). 3.4. La Corte di merito non ha poi concesso le circostanze attenuanti generiche al Riccio dando rilievo ai suoi gravi precedenti penali ed al ruolo da lui svolto nell'indicare le modalità dell'agguato per la cui realizzazione aveva consentito l'utilizzo del Vanacore (suo affiliato); inoltre ha evidenziato che la semplice ammissione delle proprie responsabilità senza ulteriori indicazioni non può giustificare quanto richiesto. Orbene, l'apparato argomentativo sulla gravità del fatto e sulle modalità esecutive appare congruo ed adeguato e di per sé sufficiente a negare le circostanze attenuanti generiche; infatti il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis cod. pen., disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Cass. Sez. 1, n. 39566 del 16/2/2017, Starace, Rv. 270986). La motivazione sul punto, come sopra già rilevato, è immune da censure e da vizi logici; nel concedere o negare le attenuanti generiche, infatti, il giudice di merito è investito di un ampio potere discrezionale, che non è sottratto al controllo di legittimità, dovendo il giudice medesimo dare conto delle precise ragioni e dei criteri utilizzati per la concessione o il rifiuto di concessione, con l'indicazione degli elementi reputati decisivi nella scelta compiuta, senza che sia, peraltro, necessario valutare analiticamente tutte le circostanze rilevanti, in positivo o in negativo ( tra le altre Cass. Sez. 3, n. 28535 del 19/3/2014, Lule, Rv. 259899; Cass. Sez. 1, n. 12496 del 21/9/1999, Guglielmi, Rv. 214570). 4. Passando all'esame dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] la Corte rileva che anche essi vanno respinti perché infondati. 4.1. In particolare, quanto alle censure relative alla premeditazione (sollevate con entrambi i ricorsi), deve ricordarsi che per pacifica giurisprudenza di legittimità (tra le molte, Sez. 5, n. 42576 del 3/6/2015, Procacci, Rv. 265149-01), i caratteri salienti di essa sono costituiti, da un lato, dall'apprezzabile intervallo temporale tra l'insorgenza del proposito criminoso e l'attuazione di esso, tale da consentire una ponderata riflessione circa l'opportunità del recesso; e, dall'altro, dalla ferma risoluzione criminosa, perdurante senza apprezzabili soluzioni di continuità nell'animo dell'agente fino alla commissione del crimine. Né osta, alla configurabilità della premeditazione, il fatto che costui abbia condizionato l'attuazione del proposito criminoso alla positiva o negativa adozione di un determinato comportamento ad opera della vittima, quando la condizione risolutiva si ponga come un avvenimento previsto, atto a far recedere una determinazione criminosa altrimenti già ferma e precisa (Sez. 1, n. 19974 del 12/02/2013, Zuica, Rv. 256180-01; Sez. 1, n. 7766 del 30/01/2008, Dettori, Rv. 239232-01; Sez. 1, n. 1079 del 27/11/2008, dep. 2009, Lancia, Rv. 242485-01). Ciò è quanto nella specie avvenuto, secondo l'incontestata ricostruzione operata in sede di merito con motivazione adeguata e non contraddittoria. Invero, gli imputati, tra cui il [OSCURATO:PERSONA], hanno dato corso all'azione criminosa dopo l'autorizzazione data dal Riccio il giorno prima dell'agguato e dopo essersi sincerati che il Vanacore avrebbe prelevato la vittima con il proprio scooter; è stato inoltre accertato che i sicari avevano effettuato un sopralluogo in Villaricca per verificare dove effettuare l'agguato e che, non avendo inizialmente trovato il Malavita erano ritornati indietro, ma che poi - dietro insistenza del [OSCURATO:PERSONA] il quale voleva che l'esecuzione avvenisse subito per non fare brutta figura con il clan [OSCURATO:PERSONA]- fecero ritorno in Villaricca e consumarono l'omicidio del Malavita ed il ferimento del Vanacore (cfr. pagg. 13 e ss. della sentenza di appello). La decisione finale, intesa alla consumazione dell'agguato e della preventiva scelta del tempo, del luogo e dei mezzi di esecuzione del reato, è diretta conseguenza dell'opzione iniziale, deliberata e studiata, e pertanto espressiva di quella accentuata intensità della volontà dolosa che è il fondamento ontologico dell'aggravante in esame. A quanto sopra deve aggiungersi che la premeditazione, che è una aggravante di natura soggettiva, può essere estesa al concorrente, quand'anche egli non abbia partecipato all'originaria deliberazione volitiva, ove risulti la conoscenza effettiva e la volontà adesiva al progetto da parte di costui, cosicché egli faccia propria la particolare intensità dell'altrui dolo (Cass. Sez. 5, n. 29202 dell' [OSCURATO:DATA_NASCITA], C., Rv. 262383; Cass. Sez. 5, n. 4977 del 08/10/2009, dep. 2010, Finocchiaro, Rv. 245581; Sez. 1, n. 40237 del 10/10/2007, Cacisi, Rv. 237866). Tale dato emerge in tutta evidenza dalla sentenza impugnata, rivelato dall'accurata comune preparazione delle modalità esecutive del piano criminoso, al punto che può affermarsi che il ricorrente ne abbia acquisito piena consapevolezza precedentemente al suo contributo all'evento e con anticipo tale da consentire la sedimentazione del relativo proposito criminoso e la sua prevalenza sui motivi inibitori (in ciò consistendo l'essenza dell'aggravante: ex multis , Sez. 6, n. 56956 del 21/9/2017, Argentieri, Rv. 271952). 4.2. Con riferimento al motivo di impugnazione relativo all'assorbimento della detenzione delle armi da sparo in quella del porto delle stesse vale quanto illustrato - rispetto ad una analoga censura - al precedente punto 3.3. delle considerazioni in diritto della presente sentenza per rigettare il ricorso del Riccio. 4.3. Vanno poi respinti i due motivi di ricorso riguardanti il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche in favore di [OSCURATO:PERSONA] poiché la Corte territoriale ha fondato il proprio rigetto dando risalto alla sua posizione di rilievo all'interno del gruppo camorristico ed alla circostanza che egli si è limitato ad ammettere le proprie responsabilità senza fornire alcun elemento utile per l'accertamento dei fatti. Come già illustrato in precedenza la motivazione contenuta nella sentenza impugnata risulta congrua, non contraddittoria e sufficiente a negare le circostanze attenuanti generiche. Come noto,i-il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis cod. pen., disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Cass. Sez. 1, n. 39566 del 16/2/2017, Starace, Rv. 270986). La motivazione della Corte di appello sul punto, come già rilevato, è immune da censure e da vizi logici; nel concedere o negare le attenuanti generiche, infatti, il giudice di merito è investito di un ampio potere discrezionale, che non è sottratto al controllo di legittimità, dovendo il giudice medesimo dare conto delle precise ragioni e dei criteri utilizzati per la concessione o il rifiuto di concessione, con l'indicazione degli elementi reputati decisivi nella scelta compiuta, senza che sia, peraltro, necessario valutare analiticamente tutte le circostanze rilevanti, in positivo o in negativo ( tra le altre Cass. Sez. 3, n. 28535 del 19/3/2014, Lule, Rv. 259899; Cass. Sez. 1, n. 12496 del 21/9/1999, Guglielmi, Rv. 214570). 4.4. Infondata risulta anche la censura riguardante l'omessa motivazione degli aumenti di pena per i reati satellite in quanto, al contrario di quanto sostenuto dal ricorrente, la Corte territoriale ha richiamato e fatto proprie le relative considerazioni svolte dal Giudice per le indagini preliminari che ha fissato l'aumento in due anni e mezzo per la detenzione di armi, due anni e mezzo per il porto ed in un anno per le lesione al Vanacore, tenuto conto della gravità dei fatti e della capacità criminale dimostrata assolvendo in tale modo, in modo adeguato e non contraddittorio, all'obbligo motivazionale (cfr. pag. 76 della sentenza di primo grado). 5. Venendo, quindi, all'esame del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] (autore materiale dell'omicidio e del ferimento il quale ha ammesso le proprie responsabilità nel giudizio di secondo grado) si osserva che anche la sua impugnazione è infondata. 5.1. Con riferimento al motivo con il quale egli contesta la sussistenza della premeditazione si rimanda a quanto illustrato, rispetto alla analoga censura sollevata dal coimputato [OSCURATO:PERSONA], al precedente punto 4.1. delle considerazioni in diritto della presente decisione. 5.2. Quanto poi alla mancata concessione delle circostanze generiche deve nuovamente osservarsi che la Corte di assise di appello ha motivato il rigetto sulla base della posizione di vertice assunta dall'imputato all'interno del gruppo criminale ed alla circostanza che egli, come anche il [OSCURATO:PERSONA], si è limitato ad ammettere le proprie responsabilità senza fornire alcun elemento utile per l'accertamento dei fatti. Siffatta motivazione risulta adeguata e priva di vizi logici e, come tale, sufficiente a negare legittimamente le circostanze attenuanti generiche. Infatti il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis cod. pen., disposta con il dl. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Cass. Sez. 1, n. 39566 del 16/2/2017, Starace, Rv. 270986). Infine risulta inconferente, rispetto all'oggetto del presente motivo, la circostanza che il Magnetti credeva (per essergli stato riferito dal [OSCURATO:PERSONA]) che il Malavita fosse stato coinvolto nell'omicidio del fratello, in quanto anche se provata non si comprende perché avrebbe dovuto portare all'applicazione dell'art.62-bis cod. pen. Analogamente il richiamo al c.d. 'ergastolo ostativo' appare anche esso generico poiché non viene argomentata la rilevanza della concessione (o meno) delle attenuanti generiche rispetto a tale profilo. 5.3. Infine il motivo aggiunto del Magnetti relativo alla determinazione della pena per i reati satellite è infondato poiché, come già osservato per il [OSCURATO:PERSONA], la Corte territoriale ha richiamato le considerazioni svolte dal Giudice per le indagini preliminari che ha fissato l'aumento in due anni e mezzo per la detenzione di armi, due anni e mezzo per il porto ed in un anno per le lesioni al Vanacore, tenuto conto della gravità dei fatti e della capacità criminale dimostrata assolvendo in tale modo, in modo adeguato e non contraddittorio, all'obbligo motivazionale (cfr. pag. 76 della sentenza di primo grado). 6. Resta da esaminare, infine, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] che risulta essere l'unico tra gli imputati a non avere ammesso le proprie responsabilità in ordine ai fatti per cui si procede; anche tale impugnazione è infondata. 6.1. Con il primo motivo il ricorrente sostiene che la Corte territoriale ha ritenuto provata la sua responsabilità sulla base delle convergenti dichiarazioni dei collaboratori di giustizia nonostante le evidenti discrasie esistenti tra di loro, con il conseguente vizio di motivazione mancante, contraddittoria ed illogica. Anzitutto, come sopra precisato, va ricordato che il travisamento della prova, per essere rilevante nel giudizio di legittimità, deve, da un lato, immediatamente emergere dall'obiettivo e semplice esame dell'atto, specificamente indicato, dal quale deve trarsi, in maniera certa ed evidente, che il giudice del merito ha travisato una prova acquisita al processo, ovvero ha omesso di considerare circostanze risultanti dagli atti espressamente indicati; dall'altro, esso deve riguardare una prova decisiva, nel senso che l'atto indicato, qualunque ne sia la natura, deve avere un contenuto da solo idoneo a porre in discussione la congruenza logica delle conclusioni cui è pervenuto il giudice di merito. Pertanto il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione in ipotesi di doppia conforme sia nel caso in cui entrambi i giudici siano incorsi in travisamento della prova, sia in quello in cui il giudice di appello, per rispondere alle censure della difesa, abbia richiamato elementi probatori non esaminati dal primo giudice, ma in questo ultimo caso la preclusione opera comunque rispetto a quelle parti della sentenza che abbiano esaminato e valutato in modo conforme elementi istruttori comuni e suscettibili di autonoma valutazione (Cass. Sez.V, 13/2/2017, Cadore, Rv. 269906), mentre in relazione alla ipotesi di duplice travisamento, lo stesso deve emergere in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio tra le parti (Cass, Sez.II, 9/1/2018, L. e altro, Rv.272018). Al contrario di quanto sostenuto con l'impugnazione il lamentato travisamento non sussiste perché la Corte territoriale (così come anche il primo giudice) ha argomentato, in modo adeguato e non contraddittorio, sulla responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] sulla base delle dichiarazioni rese dai vari collaboratori di giustizia rispetto alla sua responsabilità per i fatti oggetto di imputazione. 6.1.1. Come statuito da questa Corte di legittimità il giudice deve in primo luogo verificare la credibilità del dichiarante, valutando la sua personalità, le sue condizioni socio-economiche e familiari, il suo passato, i suoi rapporti con i chiamati in correità e le ragioni che lo hanno indotto alla confessione e all'accusa dei coautori e complici; in secondo luogo, deve verificare l'attendibilità delle dichiarazioni rese, valutandone l'intrinseca consistenza e le caratteristiche, avendo riguardo, tra l'altro, alla loro spontaneità e autonomia, alla loro precisione, alla completezza della narrazione dei fatti, alla loro coerenza e costanza; deve, infine, verificare l'esistenza di riscontri esterni di natura individualizzante («gli altri elementi di prova» di cui è menzione nell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen.), onde trarne la necessaria e definitiva conferma del costrutto accusatorio (ex pluribus, Sez. 2, n. 21171 del 07/05/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 255553; Sez. 6, n. 16939 del 20/12/2011, dep. 2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 252630; Sez. 5, n. 31442 del 28/06/2006, Salinitro, Rv. 235212). E' acquisito altresì il principio che i riscontri da valutare, unitamente alle dichiarazioni del chiamante, non devono avere necessariamente i requisiti richiesti per gli indizi a norma dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., essendo sufficiente che essi siano precisi nella loro oggettiva consistenza e idonei a confermare, in un apprezzamento unitario, la prova dichiarativa, dotata di propria autonomia rispetto a quella indiziaria (Sez. 1, n. 34712 del 02/02/2016, Ausilio, Rv. 267528; Sez. 4, n. 5821 del 10/12/2004, dep. 2005, Alfieri, Rv. 231301). Alla Corte Suprema compete il sindacato in ordine alla completezza, correttezza e logicità del ragionamento seguito al riguardo e delle argomentazioni sostenute per qualificare l'elemento probatorio (Sez. 5, n. 602 del 14/11/2013, dep. 2014, Ungureanu, Rv. 258677), e in tale specifica prospettiva funzionale essa è chiamata a ripercorrere l'esperienza conoscitiva del giudice del merito. 6.1.2. Nel caso di specie, la verifica, eseguita dalla Corte territoriale in aderenza ai canoni suindicati, supera il vaglio di legittimità, sicché i motivi di ricorso in esame devono essere respinti. La sentenza impugnata ha, in primo luogo, adeguatamente motivato sulle ragioni che militano per la credibilità soggettiva dei collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] direttamente coinvolti nei fatti oggetto del presente processo, escludendo, con argomentazioni logiche e coerenti, l'esistenza di elementi che disvelino il carattere artificioso e precostituito delle loro dichiarazioni e il rischio di «inquinamento» delle medesime ab intrinseco. Sono state adeguatamente vagliate le circostanze di contesto a sostegno di tale giudizio, inclusa la genesi della collaborazione e la loro spontaneità, nonché i pregressi rapporti tra i dichiaranti ed i correi da loro coinvolti nonché la vittima. 6.1.3. La sentenza suddetta ha quindi preso specificamente in esame le dichiarazioni dei due collaboranti rispetto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] (classe '91) da loro riconosciuto anche in fotografia ed ha spiegato, sempre in termini di adeguatezza e logicità, perché non vi possa essere confusione con l'omonimo cugino (classe '87) dell'imputato, soffermandosi in particolare sulla individuazione dell'abitazione dell'imputato utilizzata dai sicari dopo l'omicidio per la distruzione degli indumenti, della pistola utilizzata e per sbarazzarsi dello scooterT-Max (pagg. 30 e ss. della sentenza di appello). I medesimi collaboratori hanno spiegato che il [OSCURATO:PERSONA] (classe '91) si occupava della custodia della armi del gruppo della [OSCURATO:PERSONA]; la Corte distrettuale ha anche spiegato - sempre in maniera congrua e non contraddittoria - perché quanto dichiarato dal Magnetti rispetto alla fase successiva all'omicidio non sia credibile nella parte in cui tenta di escludere qualsiasi responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] quanto alla tenuta della pistola utilizzata per l'agguato mortale (pagg. 36 e ss. della sentenza di appello). Le obiezioni i mosse al ragionamento giudiziale costituiscono, per lo più, reiterazioni di argomenti in sede di merito già adeguatamente soppesati e valutati; tenuto conto del principio per cui l'obbligo di motivazione del giudice di appello non richiede necessariamente che egli fornisca specifica ed espressa risposta a ciascuno dei rilievi o delle singole osservazioni contenute nell'atto di gravame, bastando che il suo discorso giustificativo indichi le ragioni poste a fondamento della decisione e dimostri di aver tenuto presenti i fatti cruciali ai fini del giudizio (ricorrendo tale condizione, le doglianze addotte a sostegno dell'appello, incompatibili con le argomentazioni contenute in sentenza, devono ritenersi, anche implicitamente, esaminate e disattese, con conseguente esclusione della configurabilità del vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.: Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera, Rv. 260841). 6.1. Si è quindi in presenza di un apparato motivazionale completo e coerente, privo di aporie logiche, che resiste, sul punto dell'affermata penale responsabilità del [OSCURATO:PERSONA], alle prospettate doglianze, nella rimanente parte incentrate su una rilettura in fatto delle risultanze processuali, non consentita come noto in sede di legittimità.6.2. Con riferimento al secondo motivo del ricorso del [OSCURATO:PERSONA], con il quale egli contesta la sussistenza dell'aggravante della premeditazione, si rimanda a quanto esposto rispetto ad analoga censura al precedente punto punto 4.1. delle considerazioni in diritto della presente sentenza con il quale analoga censura è stata ritenuta infondata. 6.3. Infine, quanto al motivo di impugn